Articolo 248 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 247Articolo 249
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
14 luglio 2006
Art. 248. (( (Targa per ciclomotori).
1. La targa di cui all'articolo 97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed e' contraddistinta da un codice alfanumerico.
2. Non puo' essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico gia' assegnato ad altra targa.
3. La targa e' strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di piu' veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.))
Entrata in vigore il 14 luglio 2006