Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni, sulle conclusioni prese dal 07.12.2024, mediante deposito di note scritte, con assegnazione dei termini di legge ex art 190 cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1012 del 2022, in opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da
(C.F. ), in qualità di titolare della IT Parte_1 C.F._1 individuale TA BO di NI TE (P. IVA: ), P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato unito alla comparsa per costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Salvatore Cirilla (C. F. ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Milano, via G. Modena n. 3 (eventuali comunicazioni di cancelleria e/o notificazioni ex lege previste al fax 09411931476 o all'indirizzo di posta elettronica: Email_1
-opponente-
Contro
(P. IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo titolare legale sig. (C.F. ), P_ C.F._3 rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paolo Zambianchi (C.F. n. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata lo studio dello stesso in Stradella (PV), Via XXVI Aprile n. 68 (eventuali comunicazioni di cancelleria e/o notificazioni ex lege previste al numero di fax 0385/49922, e/o all'indirizzo di posta elettronica:
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-opposta-
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, respinta ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare: rilevato che l'opposizione è fondata su prova scritta, respingere l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito in via riconvenzionale: rilevato che l'opponente ha già pagato per le medesime causali di cui al ricorso, un acconto di € 6.000,00, che parte dei lavori di cui alla fattura n. 3/A non sono stati eseguiti dall'opposta, revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare il diritto dell'opponente di ottenere la restituzione di € 2.379,00 e per l'effetto, previa compensazione dei rispettivi crediti, condannare l'
[...] a pagare a titolare della Controparte_1 Parte_1
1
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice unico preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo la stessa opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, tale non potendosi ritenere la documentazione offerta in comunicazione da controparte e neppure appaiono fondate le ragioni addotte anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella presente comparsa di costituzione e del documento allegato;
nel merito rigettare la domanda riconvenzionale svolta come pure l'opposizione in quanto infondate in fatto ed in diritto confermando il credito azionato dall'opposta e confermando in sentenza il decreto ingiuntivo opposto;
spese di giudizio rifuse. “
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Il Tribunale di Pavia ha emesso, nella procedura monitoria R.G. n. 6056/2021, su ricorso dell' di il decreto ingiuntivo Controparte_1 P_ n. 2645 del 17.12.2021, pubblicato il 20.12.2021, di € 10.394,40, notificato in data 11.01.2022, nei confronti della ditta individuale TA BO di NI TE.
Nel ricorso monitorio l' di ha Controparte_1 P_ dedotto, nello specifico, di essere creditrice, nei confronti di TA BO di NI TE della somma di € 10.394,40, in relazione alle fatture n.3/A e 4/A del 9.8.2021 (all.ti 1 e 2), per lavori di manutenzione, annata 2020 e 2021, dei vigneti della TA BO in relazione trattamenti antiperonosporici ed antioidici e trattamenti insetticidi, taglio tralci con cimatrice, raccolta uva annata 2020 e trasporto uva presso IN AN . Controparte_2
La sig.ra in qualità di titolare della ditta individuale TA Parte_1 BO di NI TE ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio il sig. titolare P_ dell' mediante atto di citazione in Controparte_1 opposizione al predetto decreto ingiuntivo, notificato in data 21 febbraio 2022.
Parte attrice, ha dedotto, nello specifico, quali motivi di opposizione che:
-il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione era stato emesso per l'asserito mancato pagamento di due fatture dell' la n. 3/A e la Controparte_1 n. 4/A, entrambe datate 09/08/2021, relative a lavori di manutenzione dei vigneti gestiti dalla signora per l'annata 2020 e 2021, e di raccolta e trasporto Pt_1 dell' uva prodotta dalla stessa;
-la fattura n. 3/A del 09.08.2021, emessa dall nei Controparte_1 suoi confronti, faceva riferimento a tre tipologie di servizi, così dettagliati: la manutenzione dei vigneti di proprietà della committente, per l'annata 2020, per un compenso di € 4.920,00; la raccolta dell'uva dell'annata 2020, per un corrispettivo di € 1.400,00; il trasporto dell'uva raccolta nel 2020 presso cantina AN Maria della Versa, per un corrispettivo di € 700,00: il corrispettivo complessivo dovuto all'Azienda del sig. in base alla fattura in questione, era di € 7.020,00 P_ oltre IVA, e, in definitiva, era di € 8.564,50;
2 - era stato, tuttavia, pagato in anticipo, alla controparte, il corrispettivo dei lavori di manutenzione dei suoi vigneti, svolti nel 2020: l'opposta, Controparte_1 in data 16.07.2020, aveva emesso, nei suoi confronti, la fattura n. 6/A,
[...] dell'importo di € 4.918,03 oltre IVA, per un totale di € 6.000,00, a titolo di "acconto lavori di manutenzione vs. vigneti in TE, Montù Beccaria, AN” che l'attrice aveva pagato, così in anticipo, in data 02.07.2020, mediante assegno circolare di cui produceva una copia, per la cui ricezione il sig.
[...] veva fornito ricevuta;
P_
- l'opponente, signora inoltre, per il completamento dei lavori di Pt_1 manutenzione anno 2020, che non erano stati svolti dall'opposta,
[...]
aveva dovuto avvalersi della collaborazione di soggetti terzi, Controparte_1 come era comprovato dalla fattura n. 44/2020, che era stata emessa dalla ditta Rey s.a.s. di DE ZA & C., per l'importo di € 2.379,00: la signora quindi, Pt_1 era creditrice, nei confronti del sig. della somma di € 2.379,00, versata P_ alla Rey s.a.s. quale corrispettivo per i lavori di manutenzione anno 2020 svolti dalla stessa;
-dato, quindi, il versamento, da parte della signora di un acconto di € Pt_1 6.000,00 in favore dell'Azienda del era documentalmente provato Parte_2 che l' avesse effettuato, nell'annata Controparte_1 2020, dei lavori di manutenzione dei vigneti della signora per la minor Pt_1 somma di € 2.541,00 (data dalla differenza fra € 4.920,00- voce sub 1 della fattura n. 3/A del 2021 ed € 2.379,00, fattura n. 44-2020 della Rey s.a.s. di DE ZA & C.),
-a fronte del pagamento di un acconto di € 6.000,00 ( € 4.918,00 + IVA 22%) l' aveva effettuato nell'annata 2020 Controparte_1 lavori di manutenzione per la minor somma di € 2.541,00, residuando un credito a favore dell'opponente di € 2.379,00;
- la raccolta dell'uva nell'anno 2020 non era stata effettuata dall'opposta
[...]
bensì da terzi: la raccolta dell'uva, prodotta dall'opponente Controparte_1 IG nel 2020 (che costituiva la voce sub 2) di cui alla fattura n. 3/A del Pt_1 09.08.21) non era stata effettuata dall'Azienda del sig. ma dall'Azienda P_ Agricola Bosco Longhino, di Faravelli Marco, come risultava dalla fattura n. 1B000007/2020, emessa da tale impresa, che veniva prodotta;
pertanto, la somma, esposta nella fattura 3/A, di € 1.400,00 oltre IVA, per un totale di € 1.708,00, a titolo di corrispettivo per la raccolta dell'uva, non era dovuta all'opposta;
-neppure l'attività di trasporto dell'uva anno 2020 era stata eseguita dall'opposta: la signora non aveva mai intrattenuto rapporti con la Pt_1 [...]
e, pertanto, era impossibile che l'opposta avesse trasportato, Controparte_3 presso quest'ultima, l'uva di proprietà dell'opponente; quindi, la somma di € 700,00 oltre IVA, per un totale di € 854,00, pur sempre indicata nella fattura n. 3/A del 2021, di parte opposta, non era dovuta al sig. P_
-quanto alla seconda fattura azionata in via monitoria, n. 4/A del 09.08.2021, relativa a manutenzioni effettuate dall'opposta nel 2021 per le quali si chiedeva un corrispettivo di € 1.830,00: l'importo in questione doveva essere compensato con la somma dovuta alla sig.ra da parte dell'opposta nella misura di euro Pt_1
3 2379,00; in seguito a tale compensazione, la signora avanzava, nei Pt_1 confronti dell'opposto, un credito, per € 549,00.
Successivamente nella memoria ex art 183 comma VI n 2 cpc ha dedotto sul punto di essere in grado di provare di aver acquistato direttamente nel 2020 e nel 2021 i prodotti fitosanitari necessari ai trattamenti da effettuare nei propri vigneti, come risulta dalle fatture C.A.P.O. srl e Consorzio Agrario EP RL ( documenti nn. da 5 a 14 ) e le fatture azionate in via monitoria non potevano contenere voci di spesa per l'acquisto di prodotti fitosanitari.
Concludeva parte opponente chiedendo non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, revocare il suddetto decreto, nonché accertare il suo credito, nei confronti di parte opposta, per € 2.379,00 e, conseguentemente, all'esito della compensazione, condannare l'opposta al versamento, in suo favore, della somma di € 549,00.
Si è costituita l'opposta, contro Controparte_1 deducendo nello specifico che:
-la fattura 3A del 09.08.21, azionata in via monitoria, in ordine alla voce che parte opponente aveva indicato come sub 1: lavori di manutenzione annata 2020 vs. vigneti in TE, Montù Beccaria, AN, riguardava lavori di manutenzione effettuati sulle vigne della controparte, nel corso dell'anno 2020;
-invece, la fattura 6A del 16.07.2020, prodotta dall'opponente, con dicitura
“acconto lavori manutenzione vs vigneti in TE, Montù Beccaria e AN”, pagata con assegno circolare, riguardava lavori di manutenzione, effettuati nel 2019, diversi da quelli indicati nella fattura n. 3/A del 2021, che erano stati pagati in data 2.07.2020, come emergeva dalla copia dell'assegno circolare prodotto dall'opponente quale doc. n. 2;
-il fatto che la fatt. 6A/2020 concernesse lavori svolti nel 2019, e non nel 2020, come era stato eccepito dalla sig.ra (affermando di avere già pagato la Pt_1 ditta Cagnoni per lavori di manutenzione di vigne svolti nel 2020, appunto sulla base di tale fattura) trovava conferma nella fatt. 2 A, emessa dall'opposto in data 7.2.2021, per un corrispettivo totale di € 7.334,64, percepito a saldo dei lavori di manutenzione dei vigneti in TE-Montù Beccaria-AN, svolti nel 2019: tale fattura, infatti, riportava l'annotazione: “RIF. FATTURA 6A del 16.7.2020”, e quindi richiamava l'acconto ricevuto, per i lavori ivi indicati;
-quindi, la fattura 6A del 2020, solo per un errore o una dimenticanza, non specificava fattura l'annata di svolgimento delle prestazioni effettuate dall'Azienda tuttavia l'anna di riferimento poteva dedursi dall'analisi della citata P_ fattura 2 A del 7.2.2021 prodotta in atti;
- pertanto i lavori indicati nella fattura n. 3/A, azionata in via monitoria, non era mai stati saldati;
- quanto al completamento dell'attività di manutenzione anno 2020, il doc. 3 di parte opponente, la fattura n. 44 del 06.04.2020, emessa dalla Rey S.a.s. di DE ZA, concerneva lavori diversi da quelli effettuati dall'opposto, e, precisamente, la potatura di vigneti e la legatura di tralci, che erano stati svolti manualmente, dalla società suddetta, e non riguardava le prestazioni svolte dall'opposta, le quali erano
4 state eseguite quasi esclusivamente con macchine agricole, eccetto che la raccolta di uva per il 2020, indicata nella fatt. 3 A: il sig. on era, quindi, debitore, P_ nei confronti dell'opponente, dell'importo di € 2.379,00, indicato nella fattura della ditta Rey S.a.s.;
-circa l'attività di raccolta uva anno 2020, le affermazioni dell'opponente, in ordine alla voce sub 2 della fatt. 3A dell'Azienda del sig. circa il fatto che la P_ raccolta di uva prodotta dalla sig.ra fosse stata effettuata dall'Azienda Pt_1 Agricola Bosco Longhino, come sarebbe emerso da fattura che si allegava, non erano precise, in quanto la fattura dell'Azienda Agricola Bosco Longhino era riferita alla raccolta di uva con vendemmiatrice meccanica, mentre la raccolta di uva indicata nella fattura 3 A del 2021, dell' era una raccolta Controparte_1 manuale, con personale della azienda opposta;
-riguardo alla terza voce della fattura 3 A/2021, trasporto dell'uva prodotta dall'opponente presso era errata l'avversaria Controparte_3 deduzione, riguardo al fatto che il trasporto sarebbe stato effettuato presso la sconosciuta all'opponente: dalla lettura di tale Controparte_3 voce, risultava infatti che il trasporto era stato effettuato presso “cantina AN Maria della Versa” quindi in una cantina, sita in AN Maria della Versa, e, precisamente, la;
Controparte_4
-riguardo alla fattura 4A del 9.8.2021, azionata anch'essa nel procedimento monitorio, relativa a manutenzioni di vigneti effettuate nel 2021, non risultava contestazione specifica sull'esecuzione di tali lavori , bensì era stata dedotta l'esistenza di danni causati nel corso di tali lavori, rispetto ai quali però l'opponente non aveva promosso alcuna azione
Inoltre viste le deduzioni nella memoria ex art 183 comma VI n 2 cpc ha specificato che con riferimento ai trattamenti fitosanitari, era onere e dovere dell'azienda agricola opponente, tenere il registro dei trattamenti (o quaderno di campagna) e dei prodotti fitosanitari, infatti l'azienda del ha P_ semplicemente agito come contoterzista: nessun costo dei prodotti fitosanitari o delle quantità dei medesimi prodotti era stato indicato nelle fatture ma semplicemente le ore di utilizzo dei mezzi agricoli impiegati.
Concludeva Parte opposta, quindi, chiedendo, preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di rigettare, sia l'avversaria domanda riconvenzionale, sia l'opposizione, in quanto infondate in fatto ed in diritto, accertando il credito azionato dall'opposta, e confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 16.6.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, e concessi i termini per mediazione delegata, all'esito, sono stati concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183 coma VI cpc, ammesse prove testimoniali e l'interpello del legale rappresentante di parte opponente, all'esito è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 27.05.2024. Il processo è stato poi riassegnato in data 16.5.2024, con riprogrammazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, e trattenuto in decisione a decorrere dal 7 dicembre 2024, con assegnazione dei termini di legge ex art 190 cpc per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare che, nell'ordinanza del 16.6.2022, con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stato rilevato che “ nel caso di specie, la parte opponente contesta specificamente alcune delle
“voci” riportate nelle note fatture (fatt. 3/A: lavori di manutenzione vigneti annata 2020; trasporto uva annata 2020), sollevando eccezione di avvenuto pagamento (per la prima) e di parziale inadempimento (per la seconda); rilevato che la prova di avvenuto pagamento di euro 6.000,00 (IVA incl.) fa riferimento a diversa fattura rispetto a quelle poste a base della domanda nel monitorio (doc. 1: fatt. 6/A, relativa ad “acconto lavori di manutenzione vs vigneti” senza indicazione dell'anno di riferimento;
doc. 2: aggiunta a penna di pagamento a “saldo” anziché in acconto), che non si ritiene verosimile possa essere imputato alle medesime prestazioni oggetto di domanda;
rilevato, inoltre, che il credito portato in compensazione dall'opponente non è nemmeno fondato su idonea prova scritta…Visto l'art. 648 c.p.c., concede la provvisoria esecuzione al d.i. opposto.
Ora, l'esame di tali fatti, come dedotti, impone di seguire un rigoroso iter di analisi.
Ebbene, quanto alla prima fattura , n. 3/A del 09.08.2021 ( allegato 1 Parte Opposta), è documentalmente provato che tale fattura, emessa dall
[...]
nei confronti della sig.ra in qualità di Controparte_1 Parte_1 titolare della ditta individuale TA BO di NI TE, faccia riferimento a tre tipologie di servizi:
-la manutenzione dei vigneti di proprietà dell'Opponente per l'annata 2020, per € 4.920,00 , oltre IVA euro 6.002,40;
-la raccolta dell'uva dell'annata 2020, per € 1.400,00 oltre IVA euro 1708,00;
-il trasporto dell'uva raccolta nel 2020 presso cantina AN Maria della Versa, per
€ 700,00 oltre IVA per euro 854,00.
Il corrispettivo complessivo indicato dall'Azienda del sig. in base alla P_ fattura in questione, era di € 7.020,00 oltre IVA, per complessivi di € 8.564,50.
Parte Opponente ha dedotto di aver saldato, in acconto, tali lavori di manutenzione, come documentato dalla fattura 6/A del 16.07.2020 ( allegato n. 1 Parte Opponente)
E' documentalmente provato che la fattura 6/A del 16.07.2020, prodotta dall'opponente, con dicitura “acconto lavori manutenzione vs vigneti in TE, Montù Beccaria e AN”, sia stata pagata con assegno circolare emesso dall'Opponente in data 2 luglio 2020 ( doc 2 atto di citazione ) in cui viene, tuttavia, indicato non già pagamento in acconto, ma, saldo fattura 6/A del 16.7.2020.
Tuttavia, circa l'individuazione dell'annata dei lavori oggetto di tale fattura, saldata dall'Opponente, occorre rilevare che, nella fattura 6/A del 16.7.2020 non viene specificata l'annata dei lavori svolti dall'Opposta, ma, esaminando la fattura 2 A, emessa dall'opposto in data 7.2.2021, per un corrispettivo totale di € 7.334,64,( doc n. 4 Parte Opposta) risulta riscontrato che, quanto corrisposto dall'Opponente in data 2 luglio 2020, nell'importo di euro 6.000,00, si riferisce ai
6 lavori di manutenzione, dei vigneti in TE-Montù Beccaria-AN, svolti , non già nel 2020 , ma nel 2019: infatti la fattura 2 A del 7.2.2021, che si riferisce espressamente ai lavori di manutenzione annata 2019, fa riferimento in calce alla fattura 6/A.
Riportava, infatti, sul punto, l'annotazione: “RIF. FATTURA 6A del 16.7.2020”, e quindi richiamava l'acconto ricevuto, per i lavori ivi indicati.
Sul punto deve osservarsi che nulla di specifico risulta dall'interpello di Parte opponente che, sul punto, all'udienza del 4.10.2023, rispondendo alla domanda cap 1) Vero che la ha svolto i lavori elencati nella fattura 3A Controparte_1 del 9 agosto 2021 (all.1 d.i.) in particolare ha provveduto per l'annata agraria 2020 ad 1 concimazione, 2 passaggi con diserbante chimico, 12 trattamenti antiperonosporici ed antioidici, 2 trattamenti con insetticida ed un taglio dei tralci con cimatrice su vigneti di terreni siti TE, Montù Beccaria e AN parte condotti in affitto e parte in proprietà di ha dichiarato: Così sostiene lui. Lui dice di aver fatto Parte_1 questi lavori nel 2020, ma io nel 2020 ho già pagato dei soldi in acconto, gli ho dato un assegno. Se vuole di più, lo deve giustificare.
compagna convivente di da 24 anni, ha dichiarato Testimone_1 P_ sul punto, rispondendo alla domanda cap 1) Vero che la azienda Controparte_1 ha svolto i lavori elencati nella fattura 3A del 9 agosto 2021 (all.1 d.i.) in particolare ha provveduto per l'annata agraria 2020 ad 1 concimazione, 2 passaggi con diserbante chimico, 12 trattamenti antiperonosporici ed antioidici, 2 trattamenti con insetticida ed un taglio dei tralci con cimatrice su vigneti di terreni siti TE, Montù Beccaria e AN parte condotti in affitto e parte in proprietà di ha dichiarato Parte_1
“E' vero. Preciso questo. Io faccio un lavoro completamente diverso, però tengo anche la contabilità dell'azienda vitivinicola del mio compagno. Diciamo che in parte lo aiuto, solitamente le fatture le faccio io. Ho fatto anche la fattura 3A in base a quello che lui mi ha riferito”
, agricoltore, lavoratore dipendente di a far data dal Persona_1 P_ novembre 2019 ha confermato che la ditta di parte opposta aveva effettuato i lavori indicati nella fattura 3/A: “Cap. 1: è vero. Leggo il doc. 1 fasc. D.I:, questi lavori li ha fatti L'ho visto che li faceva.”. P_ imprenditore agricolo, che ha collaborato con non Tes_2 P_ per quanto riguarda la campagna, per altre cose, ha confermato che, pur non avendo mai visto la fattura 3 A , avendo dei terreno confinanti, aveva visto nell'annata 2020 fare delle lavorazioni con il trattore “Cap. 1: Posso dire questo. Non P_ ho mai visto prima la fattura 3A. I miei terreni confinano con quelli di P_
Ricordo di aver visto, in quell'annata, fare delle lavorazioni col trattore. So che P_ ha fatto dei trattamenti nei terreni di cui al capitolo, ma non so indicare il numero e neppure il tipo, magari non di tutti. agricoltore titolare dell'omonima azienda agricola, sul Cap. 1 ha Testimone_3 dichiarato: “Cap. 1: Confermo per TE e Montù Beccaria, per AN non so dire. ADR: So che ha fatto questi lavori perché io sono confinante con i terreni di TE e Montù Beccaria e vedevo farli. ADR: Precisamente, non ho mai P_ contato il numero dei trattamenti, però, bene o male, sono tutte lavorazioni che, quando lui le faceva sul suo, io le facevo sul mio. Il tipo di trattamenti e la quantità più o meno
7 corrispondono. ADR: All'epoca non sapevo che I terreni fossero di proprietà o condotti da
l'ho scoperto quando mi è arrivata la convocazione per la causa. Io, su Parte_1 quei terreni, vedevo lavorare sempre P_
agricoltore, sul cap 1 ha dichiarato “Cap. 1: Posso dire questo. I Testimone_4 lavori li faceva, quanti trattamenti abbia fatto non lo so. Parlo dell'annata P_ 2020. ADR: Lo so perchè lavoro nei terreni confinanti, girare giro. ADR: Tes_5 non so. Siamo vicini a TE e a Montù Beccaria.
Né specifici elementi sono emersi circa quanto dedotto dall'Opponente in relazione all'avvenuto pagamento in acconto di euro 6.000,00, imputabile a tali lavori e tale fattura 3 A per l'annata 2020, essendo invece emersi elementi a riscontro circa l'imputazione di tale pagamento ai lavori annata 2019.
Infatti, dall'interpello, sul punto, la IG ,rispondendo alla domanda, cap Pt_1
5) Vero che nell'annata 2019 sono stati eseguiti trattamenti antiperonosporici ed antioidici nonché trattamenti con insetticida e taglio tralci con cimatrice di cui alle fatt.
6A del 16.7.2020 (doc. 1 fasc. opponente) e fatt. 2A del 7.2.2021 (all. 4 fasc. opposta), ha risposto: “Cap. 5: Lui sostiene di averli fatti. Mi ha fatto la fattura e io ho pagato, ci sono gli assegni. compagna convivente di ha specificato, alle Testimone_1 P_ domande sui capitoli: 5) Vero che nell'annata 2019 sono stati eseguiti trattamenti antiperonosporici ed antioidici nonché trattamenti con insetticida e taglio tralci con cimatrice di cui alle fatt. 6A del 16.7.2020 (doc. 1 fasc. opponente) e fatt. 2A del 7.2.2021 (all. 4 fasc. opposta); 6) Vero che le somme portate dalle fatture indicate al capitolo 5) sono state corrisposte da ., ha risposto: Cap. 5: Vale quanto ho risposto al Parte_1 cap. 4.; Cap. 6: E' vero, corretto. Le fatture 2A e 6A sono state pagate interamente da
ADR: La fattura a saldo del 2019 è stata emessa nel 2021 perché la Parte_1 la ha saldata nel 2021, altrimenti avrebbe dovuto pagare l'IVA in Pt_1 P_ anticipo. ADR: io non vedo tutto, poi c'è anche il commercialista. I registri di carico dei fitofarmaci e dei trattamenti li ho visto, ma non saprei riferire sul contenuto.”
Anche agricoltore titolare dell'omonima azienda agricola, sul Testimone_3 Cap. 5 ha dichiarato: Ovviamente le fatture le vedo ora per la prima volta. Posso dire che, nel 2019, le viti erano a posto di sicuro, in ordine, i trattamenti erano stati fatti. Non so dire con precisioni quanti. ADR: Nel 2019, c'era già che si occupava dei P_ terreni confinanti con i miei. Io lo vedevo lì da anni, pensavo che i terreni fossero i suoi. ADR: Tra affitto e acquisto, io sono sui miei terreni da prima del 2010.
Quindi è documentalmente provato che la corresponsione di euro 6.000,00 in data 2 luglio 2020 non si riferisca al pagamento della voce dei lavori di manutenzione svolti nel 2020 indicati nella fattura 3/A azionata in questa sede, ma al saldo lavori di manutenzione dell'anno 2019.
Circa, poi, il completamento dei lavori di manutenzione per l'anno 2020, per i quali parte opponente ha allegato la fattura n. 44 del 06.04.2020, dell'importo di € 2.379,00, emessa dalla Rey S.a.s. di DE ZA, occorre rilevare che Parte opposta ha specificatamente contro dedotto che questa fattura concerneva lavori diversi, da quelli effettuati dall'opposto, e, precisamente, la potatura di vigneti e la legatura di tralci, che erano stati svolti manualmente, dalla società suddetta REY sas, e non
8 riguardava, invece, le prestazioni svolte dall'opposta, che erano state eseguite quasi esclusivamente con macchine agricole.
Né l'Opponente, sul punto, così contro dedotto da Parte opposta, ha svolto specifiche contestazioni: non può quindi ritenersi provato il controcredito di euro 2379,00 in compensazione per tale attività.
E' quindi provato il credito azionato dall'opposta nella fattura 3/A per la manutenzione dei vigneti di proprietà dell'Opponente per l'annata 2020, per € 4.920,00 , oltre IVA euro 6.002,40.
Quanto all'attività di raccolta dell'uva nell'anno 2020, per la quale era stata indicata la somma, esposta nella fattura 3/A, di € 1.400,00 oltre IVA, per un totale di € 1.708,00, a titolo di corrispettivo per la raccolta dell'uva, Parte opponente ha dedotto che non era stata effettuata dall'opposta, bensì da terzi: la raccolta dell'uva prodotta dall'opponente nel 2020 (che costituiva la voce sub 2) di cui alla fattura n. 3/A del 09.08.21) non era stata effettuata dall'Azienda del sig. ma P_ dall'Azienda Agricola Bosco Longhino, di Faravelli Marco, come risultava dalla fattura n. 1B000007/2020, emessa da tale impresa, dell'importo di euro 1850,00 oltre iva per un totale di euro 2.035,00 ( doc 4 allegato atto di citazione ).
Parte opposta ha contro dedotto, sul punto, che l'attività di raccolta dell'uva, anno 2020, prodotta dalla sig.ra ed effettuata dall'Azienda Agricola Bosco Pt_1 Longhino ( doc 4) , era riferita, invece, alla raccolta di uva con vendemmiatrice meccanica, mentre la raccolta di uva, che costituiva la voce sub 2) di cui alla fattura n. 3/A del 09.08.21 3° del 2021 ( doc 1), dell' era una Controparte_1 raccolta manuale, con personale della azienda opposta.
Deve osservarsi, sul punto, che Parte opponente rispondendo alla domanda Cap 2 : Vero che sugli stessi terreni siti TE, Montù Beccaria e AN l'azienda ha provveduto nell'anno 2020 alla raccolta manuale dell'uva con Controparte_1 proprio personale , ha risposto Cap. 2: La raccolta manuale è stata fatta su un unico terreno di 7 pertiche nel Comune di AN, per un totale di poco più di 20 quintali di uva, c'è la bolla. E' stata fatta a macchina dall'azienda Agricola Bosco Longhino, che serve entrambe le aziende agricole. Questi lavori il ho già pagati. Ho pagato l'azienda Agricola Bosco Longhino per la raccolta meccanica delle uve e ho dato € 7.300,00 a a saldo di una fattura di quel valore, in atti ci sono la fattura e l'assegno. ADR: P_ La fattura di cui parlo è la 2A. Io chiedevo la fattura e lui non me la faceva, l'assegno è precedente.
Quindi in sede di interpello parte Opponente ha dichiarato che la raccolta manuale dell'uva su questi terreni, corrispondenti a 7 pertiche nel Comune di AN, era stata effettuata dall'opposta, poi, ha precisato su domanda a chiarimenti che l'importo corrisposto alla società opposta di era indicato nella fattura P_ 2/A: tale fattura ( allegato n. 4 della comparsa di costituzione ) si riferisce, però, al
“ saldo lavori di manutenzione annata 2019”.
Sul medesimo capitolo di prova n 2, compagna convivente di Testimone_1 a dichiarato “Cap. 2: E' vero, me lo hanno riferito lui e il suo personale. ADR: P_ so dove sono questi terreni perchè spesso vado a Vedere i vigneti con ” P_
9 , agricoltore, lavoratore dipendente di a far data dal Persona_1 P_ novembre 2019 ha confermato che la raccolta manuale dell'uva era stata effettuata dalla ditta del Sig Cap. 2: “E' vero. Abbiamo partecipato anche io, mio figlio e P_ mia moglie.” imprenditore agricolo ha dichiarato sul punto Cap. 2: Ho visto del Tes_2 personale che raccoglieva uva, ma ricordo molto vagamente. Non sono sicuro dell'annata.
, imprenditore agricolo, che si è occupato della raccolta Testimone_6 dell'uva nei terreni di e, all'epoca della testimonianza, anche di Parte_1 ha dichiarato sul Cap. 2: Io, nel 2020, ho raccolto l'uva sui terreni della P_ in Montù Beccaria. Ho emesso fattura direttamente a lei e sono stato pagato. Pt_1
Quanto non lo ricordo. ADR: Io quell'anno, non ho fatto niente per sui terreni P_ della ADR: Io non ho lavorato nei terreni di TE e AN. Non so chi Pt_1 abbia lavorato lì. ADR: Preciso questo. Io ho raccolto l'uva a Montù. Penso che l'abbiamo raccolta tutta, sui terreni di a Montù. Andava così: raccoglievo per e, Parte_1 Parte_1 poi, svuotavamo il carico nei rimorchi agricoli di immagino che tra loro ci fosse un P_ accordo. ADR: preciso che io mi sono occupato della sola raccolta meccanica di terreni siti in Montù Beccaria. Lì l'abbiamo raccolta tutta noi, non so se qualcuno sia andato a spigolare e raccogliere uva che poteva essere rimasta indietro.
agricoltore titolare dell'omonima azienda agricola, cui era capitato Testimone_3 di pigiare uva per Cagnoni e di acquistare uva da sul Cap. 2 ha P_ dichiarato: Sì, l'ho visto raccogliere l'uva personalmente. Gli impianti vecchi si raccolgono così. Quando raccoglieva la sua, io raccoglievo la mia. ADR: Con lui c'era anche del personale, i nomi non li so.
Anche agricoltore, sul cap 2 ha dichiarato Cap. 2: A TE, Testimone_4 direi di sì. , non so, forse lì la raccoglievano con la macchina. Non so Parte_3 però se fosse l'annata agraria 2020 o 2021. ADR: C'era del personale che raccoglieva a mano.
Quindi è provato il credito dell'Opposta per la raccolta dell'uva dell'annata 2020, per € 1.400,00 oltre IVA euro 1708,00.
Infine, in ordine alla attività di trasporto dell'uva anno 2020, la somma di € 700,00 oltre IVA, per un totale di € 854,00, sempre indicata nella fattura n. 3/A del 2021, parte opponente ha dedotto che, neppure l'attività di trasporto dell'uva anno 2020, era stata eseguita dall'opposta, poiché la signora non aveva, mai, Pt_1 intrattenuto rapporti con la e, pertanto, era Controparte_3 impossibile che l'opposta avesse trasportato, presso quest'ultima, l'uva di proprietà dell'opponente; quindi, non era dovuta al sig. P_
Parte opposta ha contro dedotto, riguardo alla terza voce della fattura 3 A/2021, trasporto dell'uva prodotta dall'opponente presso Controparte_3
che era errata l'avversaria deduzione, riguardo al fatto che il trasporto
[...] sarebbe stato effettuato presso la sconosciuta Controparte_3 all'opponente: dalla lettura di tale voce, risultava, infatti, che il trasporto era stato effettuato presso “cantina AN ” quindi in una cantina, sita in Controparte_2 AN Maria della Versa, e, precisamente, la . Controparte_4
10 In sede di interpello, Parte opponente, rispondendo alla domanda , 3) Vero che detta uva, indicata in fattura 3/A del 9.8.2021, è stata trasportata presso la cantina
[...]
che si trova a AN Maria della Versa, ha risposto: Cap. 3: A me non risulta. CP_4 compagna convivente di sul punto ha dichiarato: Testimone_1 P_
“Cap. 3: E' vero, me lo ha riferito ” P_
, agricoltore, lavoratore dipendente di a far data dal Persona_1 P_ novembre 2019 ha confermato che l'uva anno 2020 era stata ivi trasportata ed ha dichiarato sul punto: “Cap. 3: E' vero. L'ha portata là con il rimorchio” P_
Da ultimo, con riferimento alla seconda fattura azionata in via monitoria, n. 4/A del 09.08.2021, ( allegato 2 di Parte Opposta), relativa a manutenzioni effettuate dall'opposta nel 2021 ( consistenti in trattamenti antiperonosporici e anti oidici , 1 trattamento con insetticida ) per le quali si chiedeva un corrispettivo di € 1.830,00 parte opponente in atto di citazione ha dedotto che il predetto importo doveva essere compensato con la somma dovuta alla sig.ra da parte dell'opposta Pt_1 nella misura di euro 2379,00: in seguito a tale compensazione, la signora Pt_1 avanzava, nei confronti dell'opposto, un credito, per € 549,00.
Successivamente nella memoria ex art 183 comma VI n 2 cpc ha dedotto sul punto di essere in grado di provare di aver acquistato direttamente nel 2020 e nel 2021 i prodotti fitosanitari necessari ai trattamenti da effettuare nei propri vigneti, come risulta dalle fatture C.A.P.O. srl e Consorzio Agrario EP RL ( documenti nn. da 5 a 14 ) e le fatture azionate in via monitoria non potevano contenere voci di spesa per l'acquisto di prodotti fitosanitari.
Parte opposta ha contro dedotto che per i lavori di tale fattura 4A del 9.8.2021 ( allegato 2 di Parte Opposta), azionata anch'essa nel procedimento monitorio, relativa a manutenzioni di vigneti effettuate nel 2021, consistenti in consistenti in trattamenti antiperonosporici e anti oidici , 1 trattamento con insetticida, non risultava contestazione specifica sull'esecuzione di tali lavori , bensì, era stata dedotta l'esistenza di danni causati nel corso di tali lavori, rispetto ai quali, però, l'opponente non aveva promosso alcuna azione.
Inoltre viste le deduzioni nella memoria ex art 183 comma VI n 2 cpc ha specificato che con riferimento ai trattamenti fitosanitari, era onere e dovere dell'azienda agricola opponente, tenere il registro dei trattamenti (o quaderno di campagna) e dei prodotti fitosanitari, infatti l'azienda del ha P_ semplicemente agito come contoterzista: nessun costo dei prodotti fitosanitari o delle quantità dei medesimi prodotti era stato indicato nelle fatture ma semplicemente le ore di utilizzo dei mezzi agricoli impiegati.
Parte opponente, in sede di interpello, rispondendo alla domanda Cap 4 avente ad oggetto i lavori di manutenzione nell'anno 2021: Vero che la azienda P_ ha eseguito, nell'annata agraria 2021, i lavori elencati nella fattura 4A del 9
[...] agosto 2021 (all.2 d.i.) sui medesimi terreni di cui ai capitoli precedenti e che tali lavori sono consistiti in 5 trattamenti antiperonosporici ed antioidici ed 1 trattamento con insetticida, ha risposto: Cap. 4: Così dichiara lui. Io chiedo che mi dia la documentazione e il registro di questi lavori che ha fatto, li ho contestati perchè le cifre sono eccessive rispetto ai lavori di altri contoterzisti. Sul tipo di lavorazione eseguita, posso sperare che
11 lui l'abbia fatta, c'è un registro dei trattamenti che io chiedo di avere in copia e lui non me la dà. compagna convivente di sul punto ha Testimone_1 P_ dichiarato: Cap. 4: Vale quanto ho detto sopra. La fattura l'ho fatta io in base alle indicazioni di P_
, agricoltore, lavoratore dipendente di a far data dal Persona_1 P_ novembre 2019 ha confermato che l'azienda di parte opposta Controparte_1 aveva effettuato nel 2021 i lavori indicati nella fattura 4 A del 9 agosto 2021: Cap. 4: E' vero, li ha fatti Ho visto che li faceva. P_
agricoltore titolare dell'omonima azienda agricola, sul Cap. Testimone_3
4 ha dichiarato: Può essere, ma non sicuro. Nel 2021, l'ho visto lavorare i primi tempi, intendo ad aprile/maggio, poi non l'ho più visto. ADR: Poi non ho più visto nè lui nè I suoi dipendenti, c'era l'erba alta, l'uva era un po' trascurata. ADR: Dal 2021, ho visto che qualcosa è stato fatto, ma poca roba. Se non sbaglio, l'erba è stata un po' potata lo scorso anno, forse la metà. Quest'anno non sono ancora passato.
Anche agricoltore, sul cap 4 ha dichiarato, Cap. 4: Posso Testimone_4 dire solo che i lavori li facevano, quanti ne abbiano fatti non lo so. ADR: Non ricordo se ha curato i terreni confinanti per tutta l'annata agraria 2021. P_
Infine sentiti in interrogatorio libero, su questo specifico punto, le Parti hanno dichiarato.
dichiara: “io questi registri non li ho, perché non sono tenuto a P_ tenerli, lavorando in conto terzi. Era he li acquistava e, poi, io li davo sui Pt_1 terreni. Oltre al fatto che, per acquistarli, ci vuole il tesserino, per poterli distribuire ci vuole un macchinario specifico a norma, revisionato ogni due anni. Lei si affidava a noi perché aveva il patentito per acquistarli, ma non aveva il macchinario adatto. I trattamenti si fanno solo in caso di pericolo, per malattie della vite intendo, quindi dipende dalle condizioni climatiche. Più c'è umidità, più c'è rischio di malattia. C'è un dosaggio in base alla pressione della malattia, sennò si inquina e si buttano via i soldi. Due trattamenti per insetticidi sono obbligatori ogni anno. Se si avanzano, i prodotti si possono usare l'anno successivo. Per compilare i registri, ci vuole un tecnico, pagato, l mio e il suo sono la stessa persona, che è Per quello li facevamo lo stesso giorno. Testimone_7 Non ho documenti di trasporto dell'uva perché non mi veniva dato dalla è lei Pt_1 che doveva emetterlo, lei mi seguiva con la macchina.” replica: “E' vero che i prodotti si acquistano con patentino. Io ho i Pt_1 mezzi per intervenite in emergenza. Io i prodotti li acquistavo per me e li davo a P_ per fare i trattamenti, per comodità, all'epoca i terreni erano ancora di sua proprietà e li faceva lui. Ogni volta ci accordavamo e, nel caso in cui lui non fosse intervenuto, io avevo gli automezzi per farlo in emergenza. Tra il 2019 e il 2021 ho fatto questo tipo di interventi. I prodotti mi venivano dati giusti per fare i trattamenti, non in dose eccessiva. Utilizzare meno prodotto mette a rischio i vigneti. Alla fine di ogni trattamento, lui avrebbe dovuto darmi un resoconto dei suoi lavori e restituire il quantitativo di prodotto avanzato, nel caso ce ne fosse, ma non l'ha mai fatto. I documenti di trasporti li emettevo io, a mio nome, a volte trasportava e altre Andavo P_ Persona_2 anch'io in macchina alla cantina, anzi lo anticipavo.”
12 In conclusioni, analizzate le specifiche contestazioni, le risultanze delle prove documentali, le prove testimoniali e l'interpello, nonché l'interrogatorio libero delle Parti da ultimo indicato, è provato il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto deve essere confermato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pavia n. 2645 del 17.12.2021, pubblicato il 20.12.2021, nei confronti della IT individuale TA BO di NI TE .
E' infondata e non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta da Parte Opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014: con valori medi per la fase di studio ed istruttoria e valori minimi per la fase introduttiva e decisionale, in considerazione dei fatti dedotti e dello svolgimento del processo.
Le spese della fase monitoria devono essere confermate come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. respinge l'opposizione proposta dall'Opponente, e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2645 del 17.12.2021, pubblicato il 20.12.2021, nei confronti della ditta individuale TA BO di NI TE.
2. Respinge la domanda riconvenzionale proposta da Parte Opponente
3. condanna Parte Opponente in qualità di titolare della Parte_1 ditta individuale TA BO di NI TE alla rifusione in favore di Parte Opposta Controparte_1 in persona del suo titolare legale sig. delle spese di
[...] P_ lite, che liquida in € 3.839,00 per onorari, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4. conferma le spese della fase monitoria.
Così deciso il 27.3.2025.
Sentenza depositata il 27.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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