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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 1682/2024
Oggi 13/02/2025 innanzi al Giudice Federica Ferrari sono presenti , Parte_1 assistito dall'Avv. SUSANNA BERTANI.
Il giudice stante la regolarità della notifica dichiara la contumacia del convenuto
Viene liberamente interrogato il ricorrente il quale dichiara: confermo il ricorso. successivamente al deposito nulla ho percepito
Il giudice invita la parte a discutere la causa, dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Decide come da contestuale motivazione che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico.
Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1682/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Sara Parte_1 C.F._1
Segagni e Susanna Bertani elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pavia –
Viale della Libertà, 11
RICORRENTE
contro
; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 esponeva: Parte_1
-di aver svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze di a far data CP_1 dall'01.07.2022 e sino al 14.06.2024 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full
Pag. 2 di 4 time e tempo pieno (40 ore settimanali) con qualifica di aggiustatore meccanico operaio livello D2 CCNL metalmeccanici – industria;
-che in data 14.06.2024 il citato rapporto di lavoro era cessato a seguito di licenziamento per cessata attività (v. doc. 4 allegato al ricorso);
- ad oggi di non aver percepito le mensilità di maggio, giugno (fino al 14.6) 2024, oltre indennità di fine rapporto e TFR.
Tanto premesso chiedeva la condanna del datore di lavoro inadempiente al pagamento di € 10024,46 lordi a titolo di mensilità di maggio 2024, giugno 2024, di cui 3681,81 lordi a titolo di TFR.
ritualmente citata non si è costituita e ne è dichiarata la contumacia Controparte_1
Risulta provato dalla documentazione prodotta in ricorso (v. doc. 2,4 allegati al ricorso) che il ricorrente ha lavorato per la convenuta dall'01.07.2022 e fino al mese di giugno
2024 in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato full time e tempo pieno (40 ore settimanali).
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento di Euro 10024 lordi a titolo di mensilità di maggio 2024 e giugno 2024, di cui Euro 3681,81 lordi a titolo di TFR - come da busta paga di maggio e conteggi sindacali (v. doc. 6 allegato al ricorso).
Stante la comprovata esistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società convenuta, la datrice di lavoro contumace avrebbe potuto sottrarsi dall'obbligo di pagamento delle somme richieste soltanto allegando e provando causa estintiva dell'obbligazione stessa. Quanto all'onere probatorio, infatti, si osserva come, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio avente ad oggetto il pagamento di somme dovute contrattualmente, in forza di un rapporto di lavoro, il ricorrente deve provare soltanto i fatti che ne costituiscono il fondamento, che consistono esclusivamente nell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato. Sarebbe spettato, quindi, alla convenuta contumace, provare di aver adempiuto ai propri obblighi retributivi.
Il TFR maturato è stato conteggiato dalla ai sensi dell'art. 2120 c.c. CP_2
prendendo quale riferimento la retribuzione lorda mensile di cui alle tabelle retributive
(doc. 8) e alle buste paga ( docc. 3 e 5). Il TFR maturato al 31.12.2023 per € 2.671,89 risulta dalla Certificazione Unica 2024 (doc. 9 – C.U. 2024 – redditi 2023).
L'importo esposto nei conteggi sindacali a titolo di ferie e permessi non goduti risulta elaborato tenuto conto del saldo esposto nell'ultimo cedolino paga consegnato al lavoratore di maggio 2024 (doc. 5).
Pag. 3 di 4 L'indennità di preavviso, riconosciuta dovuta dal datore di lavoro nella lettera di licenziamento (doc. 4), è stata correttamente conteggiata come segue.
Ai sensi dell'art. 1 del Titolo VIII del CCNL di riferimento (doc. 7), per il personale inquadrato nel livello D2 – come il ricorrente - il periodo di preavviso è pari n. 10 giorni e la relativa indennità è stata pertanto quantificata, sulla base della paga giornaliera di €
77,48686 esposta nei conteggi, in € 774,87 già inseriti nel conteggio sindacale elaborato dalla più sopra esposto (doc. 6). CP_2
Dai conteggi depositati il credito maturato dal lavoratore per le causali di cui sopra risulta pari ad Euro 10024 lordi, di cui Euro 3681,81 a titolo di TFR.
Le spese della presente causa seguono la soccombenza.
PQM
Visto l'art 429 cpc dichiara tenuta e condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva lorda di Euro 10024 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite della ricorrente che liquida in Euro 2100 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pavia 13.02.2025
Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari
Pag. 4 di 4
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 1682/2024
Oggi 13/02/2025 innanzi al Giudice Federica Ferrari sono presenti , Parte_1 assistito dall'Avv. SUSANNA BERTANI.
Il giudice stante la regolarità della notifica dichiara la contumacia del convenuto
Viene liberamente interrogato il ricorrente il quale dichiara: confermo il ricorso. successivamente al deposito nulla ho percepito
Il giudice invita la parte a discutere la causa, dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Decide come da contestuale motivazione che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico.
Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1682/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Sara Parte_1 C.F._1
Segagni e Susanna Bertani elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pavia –
Viale della Libertà, 11
RICORRENTE
contro
; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 esponeva: Parte_1
-di aver svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze di a far data CP_1 dall'01.07.2022 e sino al 14.06.2024 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full
Pag. 2 di 4 time e tempo pieno (40 ore settimanali) con qualifica di aggiustatore meccanico operaio livello D2 CCNL metalmeccanici – industria;
-che in data 14.06.2024 il citato rapporto di lavoro era cessato a seguito di licenziamento per cessata attività (v. doc. 4 allegato al ricorso);
- ad oggi di non aver percepito le mensilità di maggio, giugno (fino al 14.6) 2024, oltre indennità di fine rapporto e TFR.
Tanto premesso chiedeva la condanna del datore di lavoro inadempiente al pagamento di € 10024,46 lordi a titolo di mensilità di maggio 2024, giugno 2024, di cui 3681,81 lordi a titolo di TFR.
ritualmente citata non si è costituita e ne è dichiarata la contumacia Controparte_1
Risulta provato dalla documentazione prodotta in ricorso (v. doc. 2,4 allegati al ricorso) che il ricorrente ha lavorato per la convenuta dall'01.07.2022 e fino al mese di giugno
2024 in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato full time e tempo pieno (40 ore settimanali).
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento di Euro 10024 lordi a titolo di mensilità di maggio 2024 e giugno 2024, di cui Euro 3681,81 lordi a titolo di TFR - come da busta paga di maggio e conteggi sindacali (v. doc. 6 allegato al ricorso).
Stante la comprovata esistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società convenuta, la datrice di lavoro contumace avrebbe potuto sottrarsi dall'obbligo di pagamento delle somme richieste soltanto allegando e provando causa estintiva dell'obbligazione stessa. Quanto all'onere probatorio, infatti, si osserva come, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio avente ad oggetto il pagamento di somme dovute contrattualmente, in forza di un rapporto di lavoro, il ricorrente deve provare soltanto i fatti che ne costituiscono il fondamento, che consistono esclusivamente nell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato. Sarebbe spettato, quindi, alla convenuta contumace, provare di aver adempiuto ai propri obblighi retributivi.
Il TFR maturato è stato conteggiato dalla ai sensi dell'art. 2120 c.c. CP_2
prendendo quale riferimento la retribuzione lorda mensile di cui alle tabelle retributive
(doc. 8) e alle buste paga ( docc. 3 e 5). Il TFR maturato al 31.12.2023 per € 2.671,89 risulta dalla Certificazione Unica 2024 (doc. 9 – C.U. 2024 – redditi 2023).
L'importo esposto nei conteggi sindacali a titolo di ferie e permessi non goduti risulta elaborato tenuto conto del saldo esposto nell'ultimo cedolino paga consegnato al lavoratore di maggio 2024 (doc. 5).
Pag. 3 di 4 L'indennità di preavviso, riconosciuta dovuta dal datore di lavoro nella lettera di licenziamento (doc. 4), è stata correttamente conteggiata come segue.
Ai sensi dell'art. 1 del Titolo VIII del CCNL di riferimento (doc. 7), per il personale inquadrato nel livello D2 – come il ricorrente - il periodo di preavviso è pari n. 10 giorni e la relativa indennità è stata pertanto quantificata, sulla base della paga giornaliera di €
77,48686 esposta nei conteggi, in € 774,87 già inseriti nel conteggio sindacale elaborato dalla più sopra esposto (doc. 6). CP_2
Dai conteggi depositati il credito maturato dal lavoratore per le causali di cui sopra risulta pari ad Euro 10024 lordi, di cui Euro 3681,81 a titolo di TFR.
Le spese della presente causa seguono la soccombenza.
PQM
Visto l'art 429 cpc dichiara tenuta e condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva lorda di Euro 10024 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite della ricorrente che liquida in Euro 2100 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pavia 13.02.2025
Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari
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