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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/07/2024, n. 18594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18594 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31145/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro YOTA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato MISIANI CLAUDIO ([...]) rappresentata e difesa dall'avvocato DE EN CO ([...]) -controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 18594 Anno 2024 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data pubblicazione: 08/07/2024 2 di 5 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA n. 2881/2020 depositata il 12/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello, proposto dall’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato l’avviso di liquidazione, relativo ad imposta di registro ipotecaria e catastale in relazione al decreto di trasferimento n. 995/2011, di alcuni immobili, del Tribunale di SA (in esito a concordato fallimentare); 2. ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo di ricorso (violazione di legge, art. 40, primo comma, d. P.R. n. 131 del 1986, art. 10, primo comma, n.
8 -bis e 8-ter, d. P.R. 633 del 1972 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). 3. resiste con controricorso la società contribuente che eccepisce la sussistenza di un giudicato interno in relazione alla dichiarata invalidità dell’avviso di liquidazione per difetto di motivazione e al principio di alternatività IVA / registro, da parte della sentenza di primo grado;
l’Agenzia non ha impugnato su questi aspetti, ma si è limitato a prospettare la violazione di legge solo in relazione agli art. 40, primo comma, d. P.R. n. 131 del 1986, art. 10, primo comma, n.
8 -bis e 8-ter, d. P.R. 633 del 1972 - art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. -. La sentenza di appello ha considerato solo la suddetta violazione di legge, non pronunciando sulla mancanza di motivazione dell’avviso di liquidazione. Con il ricorso in cassazione l’Agenzia non ha censurato la sentenza di appello nella parte relativa al vizio di motivazione dell’avviso, omessa pronuncia. Nel merito il ricorso risulta inammissibile o infondato in quanto non autosufficiente (non riproduce il contenuto della fattura n. 3 di 5 2/2011). La controricorrente, comunque, reitera l’eccezione di invalidità dell’avviso di liquidazione per mancanza della motivazione. 4. La Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale Anna AR Soldi, ha chiesto l’accoglimento del ricorso, ribadito in udienza pubblica. … RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato, in parte per quanto si dirà, e deve accogliersi con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. Per l’art. 40, d.P.R. 131/1986, testo vigente all’epoca «Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta a norma dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, numeri 8, 8 bis e 27-quinquies dello stesso articolo». Ai sensi dell’art. 10, 8-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, sono «esenti dall’imposta le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui al numero 8-ter»; il n.
8-ter, riguarda i fabbricati strumentali. Nel caso in giudizio la fattura è stata emessa, dalla curatela del fallimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n.
8-bis e 8-ter d.P.R. 633 del 1972. Conseguentemente le cessioni ex art. 10, comma primo, n. 8 e 8-bis del d.P.R. 633 del 1972 scontano l’imposta in maniera proporzionale (al contrario di quelle ex art. 10, primo comma, n.
8- ter) come previsto dall’art. 40, d.P.R. 131/1986 e non in misura fissa, come erroneamente ritenuto dalle decisioni di merito (vedi 4 di 5 Cassazione Sez. 5, del 27 novembre 2019 n. 30903). La sentenza impugnata evidenzia, infatti, che «si tratta di un’operazione, quale quella di cessione di beni immobili, in astratto soggetta ad IVA, ancorché di fatto esentata ai sensi del già richiamato art. 10, comma primo, nn.
8-bis e 8-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, come risultante dall’incontestata fattura in atti, la registrazione dell’atto sconta l’imposta in misura fissa». Invero, la misura fissa è prevista solo per le operazioni (cessioni) di cui al n.
8-ter della norma, ma non per quelle di cui al n.
8-bis (dell’art. 10, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972). Conseguentemente per le cessioni di cui al n.
8-bis, citato, la sentenza deve cassarsi con rinvio per nuovo giudizio. 2. Non risulta chiaro, in fatto, quali siano le cessioni ex art. 10, primo comma, n.
8-bis e quelle ex art. 10, primo comma, n.
8-ter, che scontano l’imposta in misura diversa. Sono necessarie, pertanto, valutazioni di merito non possibili in sede di legittimità. 3. Le osservazioni del controricorso dirette a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’IVA (anche se esentata) per le ipotesi di cui all’art. 10, primo comma, n.
8-bis, citato, risultano infondate, per quanto si è detto nell’accoglimento del motivo dell’Agenzia delle entrate. Sul difetto di motivazione dell’avviso impugnato la contribuente, del resto, avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato, e non solo riprodurre l’eccezione in Cassazione (comunque, vedi Sez. U, Sentenza n. 14382 del 08/10/2002, Rv. 557802 – 01). Il giudice del rinvio provvederà a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità. …
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;
rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia sezione distaccata di SA, in 5 di 5 diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 10/04/2024.
8 -bis e 8-ter, d. P.R. 633 del 1972 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). 3. resiste con controricorso la società contribuente che eccepisce la sussistenza di un giudicato interno in relazione alla dichiarata invalidità dell’avviso di liquidazione per difetto di motivazione e al principio di alternatività IVA / registro, da parte della sentenza di primo grado;
l’Agenzia non ha impugnato su questi aspetti, ma si è limitato a prospettare la violazione di legge solo in relazione agli art. 40, primo comma, d. P.R. n. 131 del 1986, art. 10, primo comma, n.
8 -bis e 8-ter, d. P.R. 633 del 1972 - art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. -. La sentenza di appello ha considerato solo la suddetta violazione di legge, non pronunciando sulla mancanza di motivazione dell’avviso di liquidazione. Con il ricorso in cassazione l’Agenzia non ha censurato la sentenza di appello nella parte relativa al vizio di motivazione dell’avviso, omessa pronuncia. Nel merito il ricorso risulta inammissibile o infondato in quanto non autosufficiente (non riproduce il contenuto della fattura n. 3 di 5 2/2011). La controricorrente, comunque, reitera l’eccezione di invalidità dell’avviso di liquidazione per mancanza della motivazione. 4. La Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale Anna AR Soldi, ha chiesto l’accoglimento del ricorso, ribadito in udienza pubblica. … RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato, in parte per quanto si dirà, e deve accogliersi con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. Per l’art. 40, d.P.R. 131/1986, testo vigente all’epoca «Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta a norma dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, numeri 8, 8 bis e 27-quinquies dello stesso articolo». Ai sensi dell’art. 10, 8-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, sono «esenti dall’imposta le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui al numero 8-ter»; il n.
8-ter, riguarda i fabbricati strumentali. Nel caso in giudizio la fattura è stata emessa, dalla curatela del fallimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n.
8-bis e 8-ter d.P.R. 633 del 1972. Conseguentemente le cessioni ex art. 10, comma primo, n. 8 e 8-bis del d.P.R. 633 del 1972 scontano l’imposta in maniera proporzionale (al contrario di quelle ex art. 10, primo comma, n.
8- ter) come previsto dall’art. 40, d.P.R. 131/1986 e non in misura fissa, come erroneamente ritenuto dalle decisioni di merito (vedi 4 di 5 Cassazione Sez. 5, del 27 novembre 2019 n. 30903). La sentenza impugnata evidenzia, infatti, che «si tratta di un’operazione, quale quella di cessione di beni immobili, in astratto soggetta ad IVA, ancorché di fatto esentata ai sensi del già richiamato art. 10, comma primo, nn.
8-bis e 8-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, come risultante dall’incontestata fattura in atti, la registrazione dell’atto sconta l’imposta in misura fissa». Invero, la misura fissa è prevista solo per le operazioni (cessioni) di cui al n.
8-ter della norma, ma non per quelle di cui al n.
8-bis (dell’art. 10, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972). Conseguentemente per le cessioni di cui al n.
8-bis, citato, la sentenza deve cassarsi con rinvio per nuovo giudizio. 2. Non risulta chiaro, in fatto, quali siano le cessioni ex art. 10, primo comma, n.
8-bis e quelle ex art. 10, primo comma, n.
8-ter, che scontano l’imposta in misura diversa. Sono necessarie, pertanto, valutazioni di merito non possibili in sede di legittimità. 3. Le osservazioni del controricorso dirette a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’IVA (anche se esentata) per le ipotesi di cui all’art. 10, primo comma, n.
8-bis, citato, risultano infondate, per quanto si è detto nell’accoglimento del motivo dell’Agenzia delle entrate. Sul difetto di motivazione dell’avviso impugnato la contribuente, del resto, avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato, e non solo riprodurre l’eccezione in Cassazione (comunque, vedi Sez. U, Sentenza n. 14382 del 08/10/2002, Rv. 557802 – 01). Il giudice del rinvio provvederà a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità. …
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;
rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia sezione distaccata di SA, in 5 di 5 diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 10/04/2024.