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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 7272/2021 R.G.,
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N° 7272/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in San Donà di Piave (VE), Via Aquileia n. 9/A, presso lo studio dell'Avv. Rosa Parenti (C.F. ; P.E.C. C.F._2
del Foro di Treviso, che la rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti.
ATTRICE contro
(già ), P.IVA , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ombrone n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Sperafico (C.F.
) del Foro di Treviso, giusta procura in atti. C.F._3
CONVENUTA
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_2 pro tempore SI. con sede legale in Limena (PD), Via Tamburin n. 18, CP_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo Miotto (C.F. ; CodiceFiscale_4
P.E.C. del Foro di Treviso, Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, Vicolo XX Settembre n. 1, giusta procura in atti.
CONVENUTA
e contro
, (C.F. , in persona del Sindaco Controparte_5 P.IVA_3 pro tempore, con sede in ZA EN (TV), Via G.B. Cicogna n. 1.
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del [inserire data udienza P.C.]. Per l'attrice, istando per l'accoglimento della domanda risarcitoria. Per le convenute e Controparte_1 CP_3 instando per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, Controparte_1 per l'accoglimento della domanda di manleva verso e
[...] CP_3 CP_3 per l'attribuzione della responsabilità al . Controparte_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10.11.2021, la SI.ra Parte_1 conveniva in giudizio e il Controparte_1 CP_3 Controparte_5
. L'attrice chiedeva il risarcimento dei danni che assumeva di aver patito a
[...] seguito di una caduta verificatasi in ZA EN, Via Don R. Tessarolo, la notte del 19.01.2020 (tra sabato 18 e domenica 19) verso le ore 01:00. Sosteneva che, mentre usciva dalla propria abitazione per depositare i rifiuti, inciampava a causa del manto stradale sconnesso per la presenza di uno scavo, a suo dire non segnalato e non protetto, eseguito da nell'ambito di lavori CP_3 commissionati da Deduceva la pericolosità del sito, Controparte_1 aggravata dalla presunta assenza di illuminazione pubblica funzionante. A causa della caduta, riportava lesioni personali (trauma cranio-facciale con frattura delle ossa nasali, trauma distorsivo cervicale e trauma alle ginocchia), per le quali formulava richiesta di risarcimento per danno biologico, morale e patrimoniale.
Si costituivano in giudizio e contestando Controparte_1 CP_3 integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto.
pur negando ogni propria responsabilità, chiedeva ed Controparte_1 otteneva di chiamare in causa (già evocata in giudizio dall'attrice) al fine CP_3 di essere da questa manlevata nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
dal canto suo, eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione CP_3 passiva rispetto alla domanda ex art. 2051 c.c., indicando quale unico custode della strada il di ZA EN. Nel merito, contestava la ricostruzione CP_5 dei fatti operata dall'attrice, negando la sussistenza di una situazione di pericolo oggettivo e, comunque, l'esistenza di un nesso causale tra lo stato dei luoghi e la caduta. Argomentava che l'area dei lavori fosse stata messa in sicurezza mediante apposizione di segnaletica di "lavori in corso" e coni, e che lo scavo, a fine giornata lavorativa (il venerdì antecedente il sinistro), fosse stato riempito con un getto di calcestruzzo livellato ("rasato") al piano stradale, senza creare alcun gradino o dislivello pericoloso. Sosteneva, inoltre, che l'attrice, quale residente prossima all'area di intervento, fosse, o dovesse essere, a conoscenza dei lavori in corso – anche in virtù di avvisi affissi – e che la caduta fosse pertanto da ascrivere a sua
2 esclusiva disattenzione o imprudenza. Invocava, a sostegno delle proprie tesi, consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova, caso fortuito e insidia stradale. Contestava altresì l'entità dei danni richiesti (quantum debeatur).
Il , sebbene ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_5
La causa veniva istruita attraverso la produzione documentale, l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice, affidata al Dott. (il quale depositava relazione in data 20.02.2024), e Persona_1
l'escussione di prove testimoniali all'udienza del 20.06.2023. In tale udienza, venivano sentiti il coniuge dell'attrice, SI. , le vicine di casa Testimone_1
SI.re e (testi di parte attrice), e il SI. Parte_2 CP_6 [...]
, ex dipendente di che aveva eseguito i lavori (teste di parte Tes_2 CP_3 convenuta ). La difesa di insisteva per l'inammissibilità del capitolo 7 di CP_3 CP_3 prova attorea relativo al funzionamento del lampione.
All'udienza del [data udienza precisazione conclusioni], le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge1 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
L'attrice fonda la propria pretesa risarcitoria sia sull'art. 2051 c.c., per responsabilità da cose in custodia, sia sull'art. 2043 c.c., per responsabilità aquiliana. Entrambe le prospettazioni non trovano tuttavia conforto nelle risultanze processuali, anche alla luce dell'espletata istruttoria orale.
1. Sulla responsabilità ex art. 2051 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte – quale è il piano viabile di una strada – il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno (cfr. Cass. civ., sez. VI, 20/10/2015, n. 21212). Incombe altresì sul danneggiato l'onere di dimostrare di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, potendo il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode, essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. VI, 11/05/2017, n. 11526).
3 Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito adeguata prova della sussistenza di una oggettiva situazione di pericolosità del manto stradale, né tantomeno che tale situazione fosse la causa determinante della sua caduta.
Dalle allegazioni e dalle produzioni di parte convenuta nonché dalla CP_3 testimonianza del suo operatore SI. , emerge come l'intervento di scavo Tes_2 fosse stato, al termine delle operazioni giornaliere del venerdì, sigillato con un
"getto di calcestruzzo" livellato ("rasato") al piano stradale preesistente. Il SI.
ha specificato: "Dopo lo scavo lo abbiamo coperto con calcestruzzo la Tes_2 sera stessa. Sopra il calcestruzzo non ci mettiamo nulla, non copriamo né con terra né con sassi". Questa versione è stata sostanzialmente confermata anche dal coniuge dell'attrice, SI. , il quale, pur avendo inizialmente parlato di Tes_1
"terriccio", ha poi precisato in sede di controesame: "Ricordo che il 18 gennaio i tecnici di hanno coperto il buco con un getto di calcestruzzo, forse mi sono CP_3 sbagliato dicendo terriccio". Le testimonianze delle SI.re e che Pt_2 CP_6 hanno riferito di "terra" o "sassi e terriccio", appaiono meno circostanziate sul punto specifico della condizione dello scavo nella notte tra il 18 e il 19 gennaio, non avendo assistito direttamente alla caduta e potendo riferirsi a fasi diverse o a percezioni non immediate.
L'attrice, nell'atto introduttivo, ha genericamente riferito di un "manto stradale sconnesso" e di uno "scavo", ma l'istruttoria non ha confermato la presenza di una vera e propria buca aperta o di un avvallamento tale da costituire un pericolo intrinseco ed oggettivo. Le eventuali "rigature" o la minima discontinuità superficiale derivanti dalla posa del calcestruzzo fresco sull'asfalto preesistente, come descritte, non integrano di per sé una condizione di oggettiva pericolosità idonea a rendere altamente probabile una caduta per un utente della strada che eserciti l'ordinaria diligenza. Si tratta, al più, di una "mera sconnessione stradale", evenienza comune nel contesto urbano, che di norma non configura una situazione di pericolo qualificata. Il SI. ha infatti confermato che lo Tes_2 scavo "non era aperto".
A ciò si aggiunga la decisiva considerazione della conoscenza, o comunque della conoscibilità, dello stato dei luoghi da parte dell'attrice. È pacifico, ed è stato confermato anche dal coniuge dell'attrice, SI. , che l'area fosse Tes_1 interessata da lavori stradali e che questi fossero stati oggetto di presegnalazione: CP_ " e avevano messo un avviso in cui era scritto che avrebbero fatto dei CP_2 lavori... Io l'avviso l'ho visto il giorno prima e giovedì". Egli ha anche riferito di aver visto "segnali di lavori in corso lungo la strada... il 17 gennaio". Il teste Tes_2 ha ulteriormente confermato la presenza di segnaletica: "Avevamo messi avvisi di
4 lavori in corso sulla strada principale e sopra il calcestruzzo c'erano dei coni" e
"Nell'area di cantiere c'erano i segnali sulla strada e sopra lo scavo c'erano ancora i coni". Sebbene il SI. abbia dichiarato di non ricordare la presenza di Tes_1 segnaletica nella giornata del 18 gennaio, la pregressa segnalazione e la natura stessa dei lavori rendevano la situazione nota.
La SI.ra , quale residente in loco (l'incidente è avvenuto all'uscita della Pt_1 sua abitazione), non poteva non essere consapevole della presenza del cantiere e della potenziale, seppur minima, alterazione del manto stradale. Tale consapevolezza imponeva un grado di attenzione e prudenza superiore nell'incedere. La presenza di un cantiere stradale, debitamente presegnalato, comporta per gli utenti della strada, ed a maggior ragione per i residenti, un onere di maggiore cautela.
Come statuito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato che, per distrazione o negligenza, non si avveda tempestivamente di una situazione potenzialmente pericolosa, ma visivamente percepibile e nota o conoscibile, può integrare gli estremi del caso fortuito, interrompendo il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso (cfr. Cass. civ., n. 4487 del 14.02.2019; Cass. civ., n. 9315 del
03.04.2019).
Nel caso in esame, la pregressa conoscenza dei lavori e la natura della sconnessione – non qualificabile come oggettivamente e intrinsecamente pericolosa per un utente mediamente diligente e consapevole del contesto – portano a ritenere che la caduta sia riconducibile, se non in via esclusiva, quanto meno in via preponderante, a un difetto di attenzione della stessa SI.ra . Di Pt_1 conseguenza, difetta la prova del nesso causale tra la cosa in custodia (il manto stradale) e il danno.
Quanto al presunto malfunzionamento del lampione, pur contestato in punto di ammissibilità del capitolo di prova da , le testimonianze sul punto (con la CP_3
SI.ra che non ricordava se funzionasse quella sera ) non appaiono CP_6 comunque dirimenti a fronte della natura della sconnessione e della conoscenza dei luoghi.
2. Sulla responsabilità ex art. 2043 c.c.
Anche la domanda subordinata ex art. 2043 c.c. è infondata. Per configurare una responsabilità ai sensi di tale norma, sarebbe stato necessario per l'attrice provare la sussistenza di una "insidia" o "trabocchetto", intesi come una situazione di pericolo occulto, non visibile e non prevedibile con l'ordinaria diligenza (cfr.
Cass. civ., sez. III, 16/05/2013, n. 11946).
Come sopra argomentato, lo stato dei luoghi non presentava le caratteristiche
5 dell'insidia. La presenza di lavori stradali era nota all'attrice o, quantomeno, agevolmente percepibile data la sua qualità di residente e la presegnalazione degli stessi. La modesta entità della sconnessione, derivante dal livellamento del calcestruzzo, non può considerarsi un pericolo occulto o imprevedibile per chi fosse a conoscenza dell'esistenza del cantiere. La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia esclude la configurabilità dell'insidia3 (Cass. n. 11946/2013 cit.).
Pertanto, non essendo ravvisabile una situazione di pericolo occulto e imprevedibile, né una condotta colposa specificamente imputabile ai convenuti nella causazione del sinistro, anche la domanda ex art. 2043 c.c. deve essere respinta per carenza del nesso di causalità e per assenza del carattere dell'imprevedibilità del preteso pericolo.
3. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea non può trovare accoglimento. L'attrice non ha fornito la prova rigorosa, su di lei incombente, né della oggettiva pericolosità della cosa in custodia, né del carattere insidioso della medesima, né, conseguentemente, del nesso di causalità esclusivo o determinante tra lo stato dei luoghi e la propria caduta. Al contrario, gli elementi emersi, incluse le precisazioni testimoniali del coniuge dell'attrice e la deposizione dell'operatore di , inducono a ritenere che l'evento sia stato determinato da CP_3 una carenza di diligenza da parte della stessa danneggiata, in un contesto di lavori stradali a lei noto o agevolmente conoscibile e in presenza di una alterazione del manto stradale di modesta entità e non intrinsecamente pericolosa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico4 dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile N°
7272/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. RIGETTA la domanda proposta da . Parte_1
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 2500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e Controparte_7 rimborso forfettario spese generali come per legge.
3. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 2500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario CP_3 spese generali come per legge.
4. PONE definitivamente a carico di le spese della Consulenza Parte_1
6 Tecnica d'Ufficio, come già liquidate.
Così deciso in Treviso, il 30 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Deli
Treviso, 30/05/2025
7
Il Giudice
dott. Deli Luca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 7272/2021 R.G.,
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N° 7272/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in San Donà di Piave (VE), Via Aquileia n. 9/A, presso lo studio dell'Avv. Rosa Parenti (C.F. ; P.E.C. C.F._2
del Foro di Treviso, che la rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti.
ATTRICE contro
(già ), P.IVA , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ombrone n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Sperafico (C.F.
) del Foro di Treviso, giusta procura in atti. C.F._3
CONVENUTA
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_2 pro tempore SI. con sede legale in Limena (PD), Via Tamburin n. 18, CP_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo Miotto (C.F. ; CodiceFiscale_4
P.E.C. del Foro di Treviso, Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, Vicolo XX Settembre n. 1, giusta procura in atti.
CONVENUTA
e contro
, (C.F. , in persona del Sindaco Controparte_5 P.IVA_3 pro tempore, con sede in ZA EN (TV), Via G.B. Cicogna n. 1.
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del [inserire data udienza P.C.]. Per l'attrice, istando per l'accoglimento della domanda risarcitoria. Per le convenute e Controparte_1 CP_3 instando per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, Controparte_1 per l'accoglimento della domanda di manleva verso e
[...] CP_3 CP_3 per l'attribuzione della responsabilità al . Controparte_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10.11.2021, la SI.ra Parte_1 conveniva in giudizio e il Controparte_1 CP_3 Controparte_5
. L'attrice chiedeva il risarcimento dei danni che assumeva di aver patito a
[...] seguito di una caduta verificatasi in ZA EN, Via Don R. Tessarolo, la notte del 19.01.2020 (tra sabato 18 e domenica 19) verso le ore 01:00. Sosteneva che, mentre usciva dalla propria abitazione per depositare i rifiuti, inciampava a causa del manto stradale sconnesso per la presenza di uno scavo, a suo dire non segnalato e non protetto, eseguito da nell'ambito di lavori CP_3 commissionati da Deduceva la pericolosità del sito, Controparte_1 aggravata dalla presunta assenza di illuminazione pubblica funzionante. A causa della caduta, riportava lesioni personali (trauma cranio-facciale con frattura delle ossa nasali, trauma distorsivo cervicale e trauma alle ginocchia), per le quali formulava richiesta di risarcimento per danno biologico, morale e patrimoniale.
Si costituivano in giudizio e contestando Controparte_1 CP_3 integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto.
pur negando ogni propria responsabilità, chiedeva ed Controparte_1 otteneva di chiamare in causa (già evocata in giudizio dall'attrice) al fine CP_3 di essere da questa manlevata nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
dal canto suo, eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione CP_3 passiva rispetto alla domanda ex art. 2051 c.c., indicando quale unico custode della strada il di ZA EN. Nel merito, contestava la ricostruzione CP_5 dei fatti operata dall'attrice, negando la sussistenza di una situazione di pericolo oggettivo e, comunque, l'esistenza di un nesso causale tra lo stato dei luoghi e la caduta. Argomentava che l'area dei lavori fosse stata messa in sicurezza mediante apposizione di segnaletica di "lavori in corso" e coni, e che lo scavo, a fine giornata lavorativa (il venerdì antecedente il sinistro), fosse stato riempito con un getto di calcestruzzo livellato ("rasato") al piano stradale, senza creare alcun gradino o dislivello pericoloso. Sosteneva, inoltre, che l'attrice, quale residente prossima all'area di intervento, fosse, o dovesse essere, a conoscenza dei lavori in corso – anche in virtù di avvisi affissi – e che la caduta fosse pertanto da ascrivere a sua
2 esclusiva disattenzione o imprudenza. Invocava, a sostegno delle proprie tesi, consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova, caso fortuito e insidia stradale. Contestava altresì l'entità dei danni richiesti (quantum debeatur).
Il , sebbene ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_5
La causa veniva istruita attraverso la produzione documentale, l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice, affidata al Dott. (il quale depositava relazione in data 20.02.2024), e Persona_1
l'escussione di prove testimoniali all'udienza del 20.06.2023. In tale udienza, venivano sentiti il coniuge dell'attrice, SI. , le vicine di casa Testimone_1
SI.re e (testi di parte attrice), e il SI. Parte_2 CP_6 [...]
, ex dipendente di che aveva eseguito i lavori (teste di parte Tes_2 CP_3 convenuta ). La difesa di insisteva per l'inammissibilità del capitolo 7 di CP_3 CP_3 prova attorea relativo al funzionamento del lampione.
All'udienza del [data udienza precisazione conclusioni], le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge1 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
L'attrice fonda la propria pretesa risarcitoria sia sull'art. 2051 c.c., per responsabilità da cose in custodia, sia sull'art. 2043 c.c., per responsabilità aquiliana. Entrambe le prospettazioni non trovano tuttavia conforto nelle risultanze processuali, anche alla luce dell'espletata istruttoria orale.
1. Sulla responsabilità ex art. 2051 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte – quale è il piano viabile di una strada – il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno (cfr. Cass. civ., sez. VI, 20/10/2015, n. 21212). Incombe altresì sul danneggiato l'onere di dimostrare di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, potendo il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode, essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. VI, 11/05/2017, n. 11526).
3 Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito adeguata prova della sussistenza di una oggettiva situazione di pericolosità del manto stradale, né tantomeno che tale situazione fosse la causa determinante della sua caduta.
Dalle allegazioni e dalle produzioni di parte convenuta nonché dalla CP_3 testimonianza del suo operatore SI. , emerge come l'intervento di scavo Tes_2 fosse stato, al termine delle operazioni giornaliere del venerdì, sigillato con un
"getto di calcestruzzo" livellato ("rasato") al piano stradale preesistente. Il SI.
ha specificato: "Dopo lo scavo lo abbiamo coperto con calcestruzzo la Tes_2 sera stessa. Sopra il calcestruzzo non ci mettiamo nulla, non copriamo né con terra né con sassi". Questa versione è stata sostanzialmente confermata anche dal coniuge dell'attrice, SI. , il quale, pur avendo inizialmente parlato di Tes_1
"terriccio", ha poi precisato in sede di controesame: "Ricordo che il 18 gennaio i tecnici di hanno coperto il buco con un getto di calcestruzzo, forse mi sono CP_3 sbagliato dicendo terriccio". Le testimonianze delle SI.re e che Pt_2 CP_6 hanno riferito di "terra" o "sassi e terriccio", appaiono meno circostanziate sul punto specifico della condizione dello scavo nella notte tra il 18 e il 19 gennaio, non avendo assistito direttamente alla caduta e potendo riferirsi a fasi diverse o a percezioni non immediate.
L'attrice, nell'atto introduttivo, ha genericamente riferito di un "manto stradale sconnesso" e di uno "scavo", ma l'istruttoria non ha confermato la presenza di una vera e propria buca aperta o di un avvallamento tale da costituire un pericolo intrinseco ed oggettivo. Le eventuali "rigature" o la minima discontinuità superficiale derivanti dalla posa del calcestruzzo fresco sull'asfalto preesistente, come descritte, non integrano di per sé una condizione di oggettiva pericolosità idonea a rendere altamente probabile una caduta per un utente della strada che eserciti l'ordinaria diligenza. Si tratta, al più, di una "mera sconnessione stradale", evenienza comune nel contesto urbano, che di norma non configura una situazione di pericolo qualificata. Il SI. ha infatti confermato che lo Tes_2 scavo "non era aperto".
A ciò si aggiunga la decisiva considerazione della conoscenza, o comunque della conoscibilità, dello stato dei luoghi da parte dell'attrice. È pacifico, ed è stato confermato anche dal coniuge dell'attrice, SI. , che l'area fosse Tes_1 interessata da lavori stradali e che questi fossero stati oggetto di presegnalazione: CP_ " e avevano messo un avviso in cui era scritto che avrebbero fatto dei CP_2 lavori... Io l'avviso l'ho visto il giorno prima e giovedì". Egli ha anche riferito di aver visto "segnali di lavori in corso lungo la strada... il 17 gennaio". Il teste Tes_2 ha ulteriormente confermato la presenza di segnaletica: "Avevamo messi avvisi di
4 lavori in corso sulla strada principale e sopra il calcestruzzo c'erano dei coni" e
"Nell'area di cantiere c'erano i segnali sulla strada e sopra lo scavo c'erano ancora i coni". Sebbene il SI. abbia dichiarato di non ricordare la presenza di Tes_1 segnaletica nella giornata del 18 gennaio, la pregressa segnalazione e la natura stessa dei lavori rendevano la situazione nota.
La SI.ra , quale residente in loco (l'incidente è avvenuto all'uscita della Pt_1 sua abitazione), non poteva non essere consapevole della presenza del cantiere e della potenziale, seppur minima, alterazione del manto stradale. Tale consapevolezza imponeva un grado di attenzione e prudenza superiore nell'incedere. La presenza di un cantiere stradale, debitamente presegnalato, comporta per gli utenti della strada, ed a maggior ragione per i residenti, un onere di maggiore cautela.
Come statuito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato che, per distrazione o negligenza, non si avveda tempestivamente di una situazione potenzialmente pericolosa, ma visivamente percepibile e nota o conoscibile, può integrare gli estremi del caso fortuito, interrompendo il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso (cfr. Cass. civ., n. 4487 del 14.02.2019; Cass. civ., n. 9315 del
03.04.2019).
Nel caso in esame, la pregressa conoscenza dei lavori e la natura della sconnessione – non qualificabile come oggettivamente e intrinsecamente pericolosa per un utente mediamente diligente e consapevole del contesto – portano a ritenere che la caduta sia riconducibile, se non in via esclusiva, quanto meno in via preponderante, a un difetto di attenzione della stessa SI.ra . Di Pt_1 conseguenza, difetta la prova del nesso causale tra la cosa in custodia (il manto stradale) e il danno.
Quanto al presunto malfunzionamento del lampione, pur contestato in punto di ammissibilità del capitolo di prova da , le testimonianze sul punto (con la CP_3
SI.ra che non ricordava se funzionasse quella sera ) non appaiono CP_6 comunque dirimenti a fronte della natura della sconnessione e della conoscenza dei luoghi.
2. Sulla responsabilità ex art. 2043 c.c.
Anche la domanda subordinata ex art. 2043 c.c. è infondata. Per configurare una responsabilità ai sensi di tale norma, sarebbe stato necessario per l'attrice provare la sussistenza di una "insidia" o "trabocchetto", intesi come una situazione di pericolo occulto, non visibile e non prevedibile con l'ordinaria diligenza (cfr.
Cass. civ., sez. III, 16/05/2013, n. 11946).
Come sopra argomentato, lo stato dei luoghi non presentava le caratteristiche
5 dell'insidia. La presenza di lavori stradali era nota all'attrice o, quantomeno, agevolmente percepibile data la sua qualità di residente e la presegnalazione degli stessi. La modesta entità della sconnessione, derivante dal livellamento del calcestruzzo, non può considerarsi un pericolo occulto o imprevedibile per chi fosse a conoscenza dell'esistenza del cantiere. La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia esclude la configurabilità dell'insidia3 (Cass. n. 11946/2013 cit.).
Pertanto, non essendo ravvisabile una situazione di pericolo occulto e imprevedibile, né una condotta colposa specificamente imputabile ai convenuti nella causazione del sinistro, anche la domanda ex art. 2043 c.c. deve essere respinta per carenza del nesso di causalità e per assenza del carattere dell'imprevedibilità del preteso pericolo.
3. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea non può trovare accoglimento. L'attrice non ha fornito la prova rigorosa, su di lei incombente, né della oggettiva pericolosità della cosa in custodia, né del carattere insidioso della medesima, né, conseguentemente, del nesso di causalità esclusivo o determinante tra lo stato dei luoghi e la propria caduta. Al contrario, gli elementi emersi, incluse le precisazioni testimoniali del coniuge dell'attrice e la deposizione dell'operatore di , inducono a ritenere che l'evento sia stato determinato da CP_3 una carenza di diligenza da parte della stessa danneggiata, in un contesto di lavori stradali a lei noto o agevolmente conoscibile e in presenza di una alterazione del manto stradale di modesta entità e non intrinsecamente pericolosa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico4 dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile N°
7272/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. RIGETTA la domanda proposta da . Parte_1
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 2500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e Controparte_7 rimborso forfettario spese generali come per legge.
3. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 2500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario CP_3 spese generali come per legge.
4. PONE definitivamente a carico di le spese della Consulenza Parte_1
6 Tecnica d'Ufficio, come già liquidate.
Così deciso in Treviso, il 30 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Deli
Treviso, 30/05/2025
7
Il Giudice
dott. Deli Luca