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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 684/2023, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), RAPPRESENTATO E DIFESO Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. CAMPI DAVIDE E DALL'AVV. BISIO ALESSANDRA ( ) C.F._2
ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN VIA MAZZINI 46 15121 ALESSANDRIA;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), RAPPRESENTATA E Controparte_1 C.F._3
DIFESA DALL' l'Avv. BRESSANI SARA elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima ubicato in Voghera (PV), via Mazzini n. 33,
- resistente -
Conclusioni del ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: In via principale:
- confermare la separazione tra i coniugi e con eventuale Parte_1 Controparte_1
addebito in capo alla moglie;
- revocare e/o rideterminare in difetto l'assegno di mantenimento di cui al provvedimento presidenziale in data 23 giugno 2023 per mancanza e/o insufficienza degli elementi costitutivi dello stesso;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In Via istruttoria:
Previa revoca integrale, ovvero modifica, dell'ordinanza istruttoria in data 30 aprile 2024, disporre l'ammissione integrale delle richieste istruttorie formulate nell'interesse di parte attrice in memoria ex art. 183, VI co. n.° 2, c.p.c.,che si riportano di seguito con i testi ivi indicati:
1) Vero che in data 17 gennaio 2023 la SI si è allontanata dall'abitazione Testimone_1
coniugale in Gavi, senza consenso del marito;
2) Vero che dall'inizio di dicembre 2020 e sino al marzo 2021 la SI si è Testimone_1
trattenuta in Nigeria;
3) Vero che la SI dall'inizio ottobre 2020 sino alla fine di novembre 2022 ha Testimone_1
lavorato in Gavi presso la SI;
Testimone_2
4) Vero che la SI dalla fine di aprile 2021 sino ad inizio luglio 2021 ha Testimone_1
lavorato in Gavi presso la SI;
Testimone_2
5) Vero che la SI a metà novembre 2022 ha lavorato a Ferrara presso Testimone_1 un'amica;
6) Vero che il IGnor in costanza di matrimonio ha chiesto al proprio padre IGnor Parte_1
una somma di denaro pari ad euro Pt_1
7) Vero che in data 26 aprile 2019 il IGnor ha acceso un finanziamento per Parte_1
ripianare i debiti della SI Tes_1
8) Vero che in data 24 marzo 2022 il IGnor ha acceso un finanziamento per Parte_1
consentire alla moglie di costruire una casa in Nigeria.
9) Vero che il IGnor ha trascorso le vacanze estive in costanza di matrimonio da Parte_1
solo;
Si indicano quali testi i IGnori:
, residente in [...], Frazione Pratolungo n.32; Testimone_3
DR Boazzo, residente in [...]” Conclusioni della resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Alessandria, reietta ogni contraria azione, eccezione e deduzione, dichiarare la separazione dei coniugi signori e Controparte_1 Pt_1
, alle seguenti CONDIZIONI
[...]
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Gavi (AL), Fraz. Pratolungo n. 103, di proprietà della famiglia , Pt_1 continuerà ad essere abitata da quest'ultimo, con tutti i mobili ed arredi ivi presenti, fatta eccezione per gli effetti personali della IG.ra he provvederà ad asportare, qualora non vi abbia CP_1
già provveduto.
3. Il IG. corrisponderà la somma di € 600,00 (seicento/00) entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT quale contributo al mantenimento in favore della IG.ra fino al rinvenimento di un'occupazione lavorativa da parte della CP_1
stessa.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio, si rinnovano le istanze istruttorie dedotte e non ammesse, al fine di non incorrere in alcuna decadenza, espressamente richiamando gli atti finora depositati.
Ci si oppone nuovamente all'ammissione delle prove dedotte da parte avversa (nonché all'eventuale richiesta di ammissione di nuove prove e/o nuove produzioni documentali) e, nella denegata ipotesi di ammissione delle stesse, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta e indiretta, richiamando integralmente quanto già precisato nella comparsa di costituzione e risposta (e successivi atti/istanze di parte) a cui ci si riporta.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ogni conseguente provvedimento di Legge.
Voglia, in ogni caso, respingere ogni avversaria domanda o pretesa”
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva che: in data 7 settembre 2019 a Novi
Ligure aveva contratto matrimonio civile con la SI - cittadina Controparte_1
Nigeriana, matrimonio trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Novi Ligure al n.
110 parte II serie C adottando il regime della separazione dei beni (DOC 1); dall'unione non nascevano figli né è stata legittimata o adottata prole;
i coniugi avevano sono sempre vissuti in
Italia, con residenza in Gavi, all'interno della circoscrizione del Tribunale di Alessandria (DOCC 2-
3); la convivenza si rivelava difficoltosa e deteriorava progressivamente deteriorata per la diversità di carattere dei due coniugi, per incompatibilità di idee circa la gestione della quotidianità, elementi tutti che hanno portato a liti per motivi anche banali e dissidi che hanno minato la stabilità e la serenità di entrambi. A seguito di tale incompatibilità caratteriale la moglie si allontanava dalla casa coniugale per far ritorno presso l'abitazione materna. Esponeva in particolare parte ricorrente che i dissidi fra i coniugi erano spesso stati determinati da motivi economici e dalle continue richieste di denaro da parte della moglie che non teneva conto dell'esiguo reddito del marito.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava la seguenti conclusioni: “dichiarare la loro separazione personale autorizzandoli a vivere separati – con obbligo di mutuo rispetto - alle seguenti condizioni:
1. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente ad ogni e qualsiasi richiesta di assegno alimentare e/o di mantenimento;
Con ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge”.
Si costituiva nel giudizio la parte resistente la quale confermava le difficoltà relazionali fra i coniugi evidenziando che l'affetto fra i medesimi era progressivamente degenerato, ragion per cui la stessa IG.ra non si opponeva alla richiesta di separazione. Controparte_1
Evidenziava e precisava – tuttavia - che l'allontanamento dalla casa coniugale si era reso necessario proprio per evitare ulteriori attriti e, quindi, per assecondare il desiderio del marito di vivere ciascuno la propria vita in autonomia.
Sottolineava – peraltro – di avere sempre condiviso con il marito le proprie necessità e desideri, senza mai escluderlo o deligittimarne il ruolo;
gli sporadici ritorni al Paese di Origine erano sempre stati annunciati con largo anticipo allo stesso che addirittura provvedeva ad acquistare il biglietto per la moglie e ad accompagnarla in aeroporto. Rilevava che si era sempre prodigata per assolvere le incombenze domestiche, cercando di aiutare il marito nel limite delle proprie possibilità. La resistente negava di avere rifiutato di svolgere una attività lavorativa sottolineando che era stato il il sig. a non volere che la moglie lavorasse e oggi la stessa si è attivata per Pt_1 trovare un'occupazione.
Alla luce di tali premesse la resistente rassegnava la seguenti conclusioni “che l'Ill.mo Tribunale di
Alessandria, respingendo le istanze e condizioni proposte da parte avversa, Voglia: 1) fissare la data per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé e in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, emettere gli eventuali opportuni provvedimenti temporanei e urgenti, rigettando fin da ora ogni istanza di parte avversa. 2) procedere alla nomina del Giudice Istruttore per la prosecuzione del processo dinanzi a lui al fine di addivenire ad una sentenza definitiva alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in
Gavi (AL), Fraz. Pratolungo n. 103, di proprietà della famiglia , resterà assegnata a Pt_1 quest'ultimo, con tutti i mobili ed arredi ivi presenti, fatta eccezione per gli effetti personali della IG.ra he provvederà ad asportare, qualora non vi abbia già provveduto.
3. Il IG. CP_1
corrisponderà la somma di € 600,00 (seicento/00) entro il giorno 5 di ogni mese da Pt_1
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT un contributo al mantenimento in favore della
IG.ra ino al rinvenimento di un'occupazione lavorativa da parte della stessa. Con CP_1
ogni più ampia espressa e formale riserva di merito e di istruttoria e di ogni diritto, azione ed eccezione, di produrre documenti, di dedurre altre circostanze e testi, di modificare e di ampliare le argomentazioni e conclusioni. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Con provvedimento del 23.6.2023 il Presidente del Tribunale adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “Sciogliendo la riserva di decisione dell'udienza del 23.6.2023 nella causa per separazione giudiziale promossa con ricorso depositato il 25.2.2023 da nei Parte_1
confronti di sentite le parti;
ritenuto che
la convenuta non svolge attività Persona_1
lavorativa; avuto riguardo alla durata del matrimonio;
autorizza i coniugi a vivere separati;
pone a carico del Repetto un contributo mensile al mantenimento della i euro 300, da rivalutarsi CP_1
secondo indici Istat, finchè la stessa non reperirà attività lavorativa;
Nomina Giudice Istruttore della causa il dott. G. Bersani e rimette le parti dinanzi a quest'ultimo per l'udienza di prima comparizione del 7.11.2023 ore 11. Concede termine a parte ricorrente sino al 4.10.2023 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa e termine alla convenuta sino al 28.10.2023 per la costituzione in giudizio. Avverte la convenuta che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre detto termine non potranno essere proposte eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio”.
Assegnata la causa al Giudice designato depositate le memorie istruttorie e svolta l'attività istruttoria la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 7 novembre 2024.
Motivi della decisione
1. Sulle richieste istruttorie
Preliminarmente, essendo state riproposte al Collegio alcune istanze istruttorie, si ritiene di dover confermare, all'esito del doveroso riesame, i provvedimenti assunti in merito dal
Giudice Istruttore, per i medesimi motivi - di volta in volta - esposti.
2. Sulla separazione fra i coniugi
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. tanto che la richiesta è stata presentata da entrambe le parti del giudizio. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre,
Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
3. Sulla richiesta di addebito della separazione alla resistente
Nell'ambito delle proprie conclusioni la parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi separazione fra i coniugi “con eventuale addebito in capo alla moglie”. Nonostante la richiesta di addebito della separazione sia stata posta come una mera “eventualità”, deve parimenti essere esaminata dal
Tribunale.
Come è noto la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. “addebito reciproco”). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 10.12.1995, n.
13021). Il superamento della separazione per colpa in favore della separazione per intollerabilità della convivenza induce ad assegnare carattere eccezionale alla dichiarazione di addebito, sì che può pronunziarsi soltanto di fronte a inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare.
Nel caso di specie, è emerso sia dalla documentazione prodotta che dagli atti delle parti, che i due coniugi dopo un primo periodo di serena convivenza hanno riscontrato l'esistente di due modi di vita inconciliabili che hanno portato ad un irreversibile allontanamento affettivo. L'allontanamento della resistente dalla casa coniugale è stata pertanto non la causa, bensì l'effetto della ormai irreversibile crisi coniugale.
Nel caso di specie, pertanto deve ritenersi non provata l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali posti in essere da parte della resistente.
4. Sulla richiesta di contributo al mantenimento formulata da parte resistente.
Come noto, l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere anche solo il divario reddituale attuale tra i coniugi (Cass. 30.1.2013, nn. 2186 e 2187). L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'“an debeatur” della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il “quantum” dell'assegno anche alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione (in questo senso, si veda, tra le altre,
Cass. 11.7.2013 n. 17199).
Nel caso di specie sussiste una evidente sproporzione di reddito fra i due coniugi, in quanto mentre la resistente – pur avendo cercato di reperire una attività lavorativa – è attualmente disoccupata;
il ricorrente percepisce, invece, una retribuzione di euro 13.441 annui lordi.
Ad avviso del Tribunale la somma di euro 300,00 determinata da parte del Presidente del
Tribunale nell'ambito di provvedimenti provvisori ed urgenti non può trovare conferma anche in considerazione dell'età della resistente (anni 36) e della generica capacità lavorativa della medesima.
Appare pertanto adeguato un assegno di contributo al mantenimento di euro 150,00 mensili e tale somma dovrà essere corrisposta fino al momento in cui la resistente rinvenirà una attività lavorativa.
Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Sulle spese del giudizio
Le spese di lite vengono compensate in considerazione della reciproca soccombenza in ordine agli aspetti patrimoniali della separazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG. (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), i quali hanno celebrato Controparte_1 C.F._3
matrimonio in Novi Ligure in data 7 novembre 2019, trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Novi Ligure al n. 110 parte II serie C. Manca alla cancelleria per la trasmissione delle presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di Novi Ligure.
Rigetta
la richiesta di addebito della separazione alla resistente.
Dispone
che il ricorrente versi alla resistente la somma di euro 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale ISTAT.
Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 14 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott.ssa Antonella Dragotto )
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 684/2023, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), RAPPRESENTATO E DIFESO Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. CAMPI DAVIDE E DALL'AVV. BISIO ALESSANDRA ( ) C.F._2
ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN VIA MAZZINI 46 15121 ALESSANDRIA;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), RAPPRESENTATA E Controparte_1 C.F._3
DIFESA DALL' l'Avv. BRESSANI SARA elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima ubicato in Voghera (PV), via Mazzini n. 33,
- resistente -
Conclusioni del ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: In via principale:
- confermare la separazione tra i coniugi e con eventuale Parte_1 Controparte_1
addebito in capo alla moglie;
- revocare e/o rideterminare in difetto l'assegno di mantenimento di cui al provvedimento presidenziale in data 23 giugno 2023 per mancanza e/o insufficienza degli elementi costitutivi dello stesso;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In Via istruttoria:
Previa revoca integrale, ovvero modifica, dell'ordinanza istruttoria in data 30 aprile 2024, disporre l'ammissione integrale delle richieste istruttorie formulate nell'interesse di parte attrice in memoria ex art. 183, VI co. n.° 2, c.p.c.,che si riportano di seguito con i testi ivi indicati:
1) Vero che in data 17 gennaio 2023 la SI si è allontanata dall'abitazione Testimone_1
coniugale in Gavi, senza consenso del marito;
2) Vero che dall'inizio di dicembre 2020 e sino al marzo 2021 la SI si è Testimone_1
trattenuta in Nigeria;
3) Vero che la SI dall'inizio ottobre 2020 sino alla fine di novembre 2022 ha Testimone_1
lavorato in Gavi presso la SI;
Testimone_2
4) Vero che la SI dalla fine di aprile 2021 sino ad inizio luglio 2021 ha Testimone_1
lavorato in Gavi presso la SI;
Testimone_2
5) Vero che la SI a metà novembre 2022 ha lavorato a Ferrara presso Testimone_1 un'amica;
6) Vero che il IGnor in costanza di matrimonio ha chiesto al proprio padre IGnor Parte_1
una somma di denaro pari ad euro Pt_1
7) Vero che in data 26 aprile 2019 il IGnor ha acceso un finanziamento per Parte_1
ripianare i debiti della SI Tes_1
8) Vero che in data 24 marzo 2022 il IGnor ha acceso un finanziamento per Parte_1
consentire alla moglie di costruire una casa in Nigeria.
9) Vero che il IGnor ha trascorso le vacanze estive in costanza di matrimonio da Parte_1
solo;
Si indicano quali testi i IGnori:
, residente in [...], Frazione Pratolungo n.32; Testimone_3
DR Boazzo, residente in [...]” Conclusioni della resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Alessandria, reietta ogni contraria azione, eccezione e deduzione, dichiarare la separazione dei coniugi signori e Controparte_1 Pt_1
, alle seguenti CONDIZIONI
[...]
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Gavi (AL), Fraz. Pratolungo n. 103, di proprietà della famiglia , Pt_1 continuerà ad essere abitata da quest'ultimo, con tutti i mobili ed arredi ivi presenti, fatta eccezione per gli effetti personali della IG.ra he provvederà ad asportare, qualora non vi abbia CP_1
già provveduto.
3. Il IG. corrisponderà la somma di € 600,00 (seicento/00) entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT quale contributo al mantenimento in favore della IG.ra fino al rinvenimento di un'occupazione lavorativa da parte della CP_1
stessa.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio, si rinnovano le istanze istruttorie dedotte e non ammesse, al fine di non incorrere in alcuna decadenza, espressamente richiamando gli atti finora depositati.
Ci si oppone nuovamente all'ammissione delle prove dedotte da parte avversa (nonché all'eventuale richiesta di ammissione di nuove prove e/o nuove produzioni documentali) e, nella denegata ipotesi di ammissione delle stesse, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta e indiretta, richiamando integralmente quanto già precisato nella comparsa di costituzione e risposta (e successivi atti/istanze di parte) a cui ci si riporta.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ogni conseguente provvedimento di Legge.
Voglia, in ogni caso, respingere ogni avversaria domanda o pretesa”
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva che: in data 7 settembre 2019 a Novi
Ligure aveva contratto matrimonio civile con la SI - cittadina Controparte_1
Nigeriana, matrimonio trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Novi Ligure al n.
110 parte II serie C adottando il regime della separazione dei beni (DOC 1); dall'unione non nascevano figli né è stata legittimata o adottata prole;
i coniugi avevano sono sempre vissuti in
Italia, con residenza in Gavi, all'interno della circoscrizione del Tribunale di Alessandria (DOCC 2-
3); la convivenza si rivelava difficoltosa e deteriorava progressivamente deteriorata per la diversità di carattere dei due coniugi, per incompatibilità di idee circa la gestione della quotidianità, elementi tutti che hanno portato a liti per motivi anche banali e dissidi che hanno minato la stabilità e la serenità di entrambi. A seguito di tale incompatibilità caratteriale la moglie si allontanava dalla casa coniugale per far ritorno presso l'abitazione materna. Esponeva in particolare parte ricorrente che i dissidi fra i coniugi erano spesso stati determinati da motivi economici e dalle continue richieste di denaro da parte della moglie che non teneva conto dell'esiguo reddito del marito.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava la seguenti conclusioni: “dichiarare la loro separazione personale autorizzandoli a vivere separati – con obbligo di mutuo rispetto - alle seguenti condizioni:
1. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente ad ogni e qualsiasi richiesta di assegno alimentare e/o di mantenimento;
Con ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge”.
Si costituiva nel giudizio la parte resistente la quale confermava le difficoltà relazionali fra i coniugi evidenziando che l'affetto fra i medesimi era progressivamente degenerato, ragion per cui la stessa IG.ra non si opponeva alla richiesta di separazione. Controparte_1
Evidenziava e precisava – tuttavia - che l'allontanamento dalla casa coniugale si era reso necessario proprio per evitare ulteriori attriti e, quindi, per assecondare il desiderio del marito di vivere ciascuno la propria vita in autonomia.
Sottolineava – peraltro – di avere sempre condiviso con il marito le proprie necessità e desideri, senza mai escluderlo o deligittimarne il ruolo;
gli sporadici ritorni al Paese di Origine erano sempre stati annunciati con largo anticipo allo stesso che addirittura provvedeva ad acquistare il biglietto per la moglie e ad accompagnarla in aeroporto. Rilevava che si era sempre prodigata per assolvere le incombenze domestiche, cercando di aiutare il marito nel limite delle proprie possibilità. La resistente negava di avere rifiutato di svolgere una attività lavorativa sottolineando che era stato il il sig. a non volere che la moglie lavorasse e oggi la stessa si è attivata per Pt_1 trovare un'occupazione.
Alla luce di tali premesse la resistente rassegnava la seguenti conclusioni “che l'Ill.mo Tribunale di
Alessandria, respingendo le istanze e condizioni proposte da parte avversa, Voglia: 1) fissare la data per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé e in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, emettere gli eventuali opportuni provvedimenti temporanei e urgenti, rigettando fin da ora ogni istanza di parte avversa. 2) procedere alla nomina del Giudice Istruttore per la prosecuzione del processo dinanzi a lui al fine di addivenire ad una sentenza definitiva alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in
Gavi (AL), Fraz. Pratolungo n. 103, di proprietà della famiglia , resterà assegnata a Pt_1 quest'ultimo, con tutti i mobili ed arredi ivi presenti, fatta eccezione per gli effetti personali della IG.ra he provvederà ad asportare, qualora non vi abbia già provveduto.
3. Il IG. CP_1
corrisponderà la somma di € 600,00 (seicento/00) entro il giorno 5 di ogni mese da Pt_1
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT un contributo al mantenimento in favore della
IG.ra ino al rinvenimento di un'occupazione lavorativa da parte della stessa. Con CP_1
ogni più ampia espressa e formale riserva di merito e di istruttoria e di ogni diritto, azione ed eccezione, di produrre documenti, di dedurre altre circostanze e testi, di modificare e di ampliare le argomentazioni e conclusioni. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Con provvedimento del 23.6.2023 il Presidente del Tribunale adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “Sciogliendo la riserva di decisione dell'udienza del 23.6.2023 nella causa per separazione giudiziale promossa con ricorso depositato il 25.2.2023 da nei Parte_1
confronti di sentite le parti;
ritenuto che
la convenuta non svolge attività Persona_1
lavorativa; avuto riguardo alla durata del matrimonio;
autorizza i coniugi a vivere separati;
pone a carico del Repetto un contributo mensile al mantenimento della i euro 300, da rivalutarsi CP_1
secondo indici Istat, finchè la stessa non reperirà attività lavorativa;
Nomina Giudice Istruttore della causa il dott. G. Bersani e rimette le parti dinanzi a quest'ultimo per l'udienza di prima comparizione del 7.11.2023 ore 11. Concede termine a parte ricorrente sino al 4.10.2023 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa e termine alla convenuta sino al 28.10.2023 per la costituzione in giudizio. Avverte la convenuta che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre detto termine non potranno essere proposte eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio”.
Assegnata la causa al Giudice designato depositate le memorie istruttorie e svolta l'attività istruttoria la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 7 novembre 2024.
Motivi della decisione
1. Sulle richieste istruttorie
Preliminarmente, essendo state riproposte al Collegio alcune istanze istruttorie, si ritiene di dover confermare, all'esito del doveroso riesame, i provvedimenti assunti in merito dal
Giudice Istruttore, per i medesimi motivi - di volta in volta - esposti.
2. Sulla separazione fra i coniugi
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. tanto che la richiesta è stata presentata da entrambe le parti del giudizio. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre,
Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
3. Sulla richiesta di addebito della separazione alla resistente
Nell'ambito delle proprie conclusioni la parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi separazione fra i coniugi “con eventuale addebito in capo alla moglie”. Nonostante la richiesta di addebito della separazione sia stata posta come una mera “eventualità”, deve parimenti essere esaminata dal
Tribunale.
Come è noto la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. “addebito reciproco”). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 10.12.1995, n.
13021). Il superamento della separazione per colpa in favore della separazione per intollerabilità della convivenza induce ad assegnare carattere eccezionale alla dichiarazione di addebito, sì che può pronunziarsi soltanto di fronte a inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare.
Nel caso di specie, è emerso sia dalla documentazione prodotta che dagli atti delle parti, che i due coniugi dopo un primo periodo di serena convivenza hanno riscontrato l'esistente di due modi di vita inconciliabili che hanno portato ad un irreversibile allontanamento affettivo. L'allontanamento della resistente dalla casa coniugale è stata pertanto non la causa, bensì l'effetto della ormai irreversibile crisi coniugale.
Nel caso di specie, pertanto deve ritenersi non provata l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali posti in essere da parte della resistente.
4. Sulla richiesta di contributo al mantenimento formulata da parte resistente.
Come noto, l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere anche solo il divario reddituale attuale tra i coniugi (Cass. 30.1.2013, nn. 2186 e 2187). L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'“an debeatur” della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il “quantum” dell'assegno anche alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione (in questo senso, si veda, tra le altre,
Cass. 11.7.2013 n. 17199).
Nel caso di specie sussiste una evidente sproporzione di reddito fra i due coniugi, in quanto mentre la resistente – pur avendo cercato di reperire una attività lavorativa – è attualmente disoccupata;
il ricorrente percepisce, invece, una retribuzione di euro 13.441 annui lordi.
Ad avviso del Tribunale la somma di euro 300,00 determinata da parte del Presidente del
Tribunale nell'ambito di provvedimenti provvisori ed urgenti non può trovare conferma anche in considerazione dell'età della resistente (anni 36) e della generica capacità lavorativa della medesima.
Appare pertanto adeguato un assegno di contributo al mantenimento di euro 150,00 mensili e tale somma dovrà essere corrisposta fino al momento in cui la resistente rinvenirà una attività lavorativa.
Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Sulle spese del giudizio
Le spese di lite vengono compensate in considerazione della reciproca soccombenza in ordine agli aspetti patrimoniali della separazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG. (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), i quali hanno celebrato Controparte_1 C.F._3
matrimonio in Novi Ligure in data 7 novembre 2019, trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Novi Ligure al n. 110 parte II serie C. Manca alla cancelleria per la trasmissione delle presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di Novi Ligure.
Rigetta
la richiesta di addebito della separazione alla resistente.
Dispone
che il ricorrente versi alla resistente la somma di euro 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale ISTAT.
Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 14 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott.ssa Antonella Dragotto )