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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/03/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
25.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7426/2024 R.G., promossa
da
(nata a [...] il [...]) rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1
Antonella Spicciarilello
RICORRENTE
contro in pers leg rapp. p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura d'Istituto (Avv. Paolo Sedda )
RESISTENTE
Oggetto: pensione d'invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.9.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata - a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni- chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidità civile, non riconosciuto in sede amministrativa e in fase di AT , a far data dalla relativa domanda, vinte le spese da distrarsi. CP_
Integrato il contraddittorio, l' costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo della fase di AT e dopo aver disposto una integrazione peritale, stanti le osservazioni precise e puntuali di patte ricorrente al fine di meglio calibrare le risultanze della CTU, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi ed ai verbali di causa, qui da intendersi integralmente trascritte, all' udienza odierna, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente di cui viene data lettura del dispositivo in udienza.
*******
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente si rileva la tempestività del ricorso.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel m erito, occorre prem ett ere che l a pensione d'i nvalidità civile previst a dalla legge n. 118/1971 è una prest azi one a carat tere assist enzi al e ri conosci uta in presenza di det erminat e condizi oni reddit uali ai sogget ti di et à com presa t ra i 18 e
67 anni che ri sulti no affetti da minorazi oni congenit e o acquisite che det ermini no la totale inabilità lavorativa. L'assegno, invece, previsto sempre dalla stessa legge, spetta con gli stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità accertat a in mi sura pari o superiore al 74% e di un reddito di chiarato notevolm ent e più basso.
Le dette prest azioni sono com patibili con lo svolgimento di attività lavorat iva residua, preci sando però che dalla eventuale atti vit à l avorati va non debba deri vare un reddito superiore a quello annualm ente stabilit o per il riconoscim ent o dell e stesse.
Ciò posto, il consulente tecnico d'ufficio, dott. , come si legge nell' elaborato peritale Persona_1 integrativo depositato telematicamente in data 6.2.2025, ha concluso confermando in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione d'invalidità civile, con decorrenza dal 14.6.2024 (data successiva a quella della domanda amministrativa- 15.7.2022).
Invero, il consulente, sulla base delle osservazioni formulate, così ha concluso :“.. In data
15.07.2022 , la sigra presentava domanda finalizzata al riconoscimento dello stato di Pt_1 invalido civile ed in data 26.06.2023 veniva sottoposta a visita medica con le seguenti conclusioni:
INVALIDO con riduzione della capacità lavorativa dal 34 al 73 % 67% Attualmente , dall'anamnesi
, dalle patologie accertate con nuova documentazione e DALLA VISITA MEDICA ESEGUITA, si sono appurate affezioni che mi permettono di concludere che la signora presenta Sindrome depressiva maggiore : la paziente assume psicofarmaci dal 2018, tale patologia ha influito e continua ad influire sulle sue decisioni in ambito lavorativo ,sociale e personale . Ciò comporta una valutazione secondo tabella del decreto del
05.02.1992 con codice 2209sindrome depressiva endogena media 50% Anchilosi del rachide totale: la paziente è stata sottoposta ad intervento di artrodesi C5 C7 con , presenta cicatrice collo anteriore e rigidità in flessione CP_2 ed estensione ai primi gradi del rachide cervicale , inoltre presente ernia discale postero-mediana dx C4-C5 con interessamento foraminale, la corda midollare è leggermente compressa anteriormente in corrispondenza di C4-C5 dalla formazione erniaria e posteriormente a livello di
C5 da manifestazioni degenerative ossee, è affetta da bulging discale compreso tra L1-L2, prolasso circonferenziale del disco compreso tra L2-L3 con accenno a retrolistesi L2, prolasso discale posteriore ad ampio raggio L4-L5 correlata ad EMG arti inferiori che conferma i segni di sofferenza neurogena cronica ai mm. tibiale anteriore di sinistra e gastrocnemi mediali. Ciò comporta una valutazione secondo tabella del decreto del 05.02.1992 con codice 7001 anchilosi rachide totale 75% •MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE
BRONCHITE Codice 6455 75% • Secondo la formula riduzionistica per invalidità plurime(IT =
IP1 + IP2 –(IP1 x IP2)) il risultato è: invalidità totale del 100% DECORRENZA : dalla data della visita Pneumologica eseguita in data 14.06.2024…” ( cfr conclusioni dell' elaborato peritale integrativo depositato in atti).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta e dettagliata applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza dell a s uindicat a condizi one di i nvalidit à appare det erminat a dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico -legale agli elementi di valut azione in att i .
Invero il CTU ha adeguat am ent e moti vat o l a decorrenza del riconoscimento del requisito sanitari o de quo ancorandol o al la docum ent azione sani tari a versata in atti ( certi fi cato speci alisti co del 14.6 . 2024).
Devono, pert ant o, recepirsi le conclusi oni rassegnat e dal c.t .u., att esa alt resì l a presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012) , non dovendosi effettuare ult eriori approfondi menti, né avanzare ult eriori ri chieste di chi ari menti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n.
5277/ 2006; C as s. S ez. Lav., n23413/2011).
In concl usione va ri conos ciut a l a tot al e i nvalidit à i nt egrante il requ isito sanit ario per l a pensione di i nvali dit à civi le in capo a dal 14.6.2024 (dat a Parte_1 successi va a quell a dell a dom anda am mi nistrati va)
Quant o all e s pes e di lite, recl am ate dall a part e ricorrent e, deve i n questa sede farsi applicazione dei principi espressi i n t em a dal la Suprema Cort e (cfr. C ass. Ci v. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c. , comm a 6, (qual e quello in es am e), trova applicazione i l principio - gi à enunci ato con ordi nanza del 21 di cembre 2016 n. 26565 in fattispeci e di ricorso proposto, ex art . 111 C ost., avverso il decreto di om ologa - secondo cui l o spostamento della decorrenza della prestazione, si a pure di pochi mesi, configura una sit uazi one di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consent e l a compensazione parzi al e o total e dell e spes e processuali , s econdo il condivisibi le parere dell a S uprem a Cort e, sott ende - anche in relazione al princi pi o di causalità - non soltanto l 'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolt e o ri get tat e, che si si ano trovate in cumulo nel medesi mo processo fra l e st esse parti ma anche l'accogliment o parziale dell 'uni ca domanda proposta, all orchè essa si a stata arti col ata in più capi e ne siano st ati accolti uno o al cuni e ri gettat i gli altri , ovvero una parzial ità dell 'accogliment o merament e quanti tati va, riguardant e una domanda art icolat a i n uni co capo (ex plurí mis: Cass. n. 21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Com e già evidenzi ato nel precedent e arrest o i nnanzi cit ato (C ass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultim a situazi one è ri conducibil e l a fatt ispecie in cui il requisit o s anitario si a stato ri conosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi m es i) rispetto all a dom anda della parte privat a.
In appli cazione di tali pri nci pi, att esa la decorrenza da epoca successi va all a proposi zi one dell a domanda ammi nist rati va devono int eram ente compensarsi tra le parti l e spese di l ite ri correndo, nell a fat tispeci e, una situazi one di soccombenza reci proca.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento della Parte_1 pensione d'invalidità civile dal 14.6.2024 ( data successiva a quella della domanda amministrativa
);
- compensa le spese di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, 25.3.2025 ore 14.35
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
25.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7426/2024 R.G., promossa
da
(nata a [...] il [...]) rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1
Antonella Spicciarilello
RICORRENTE
contro in pers leg rapp. p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura d'Istituto (Avv. Paolo Sedda )
RESISTENTE
Oggetto: pensione d'invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.9.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata - a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni- chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidità civile, non riconosciuto in sede amministrativa e in fase di AT , a far data dalla relativa domanda, vinte le spese da distrarsi. CP_
Integrato il contraddittorio, l' costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo della fase di AT e dopo aver disposto una integrazione peritale, stanti le osservazioni precise e puntuali di patte ricorrente al fine di meglio calibrare le risultanze della CTU, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi ed ai verbali di causa, qui da intendersi integralmente trascritte, all' udienza odierna, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente di cui viene data lettura del dispositivo in udienza.
*******
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente si rileva la tempestività del ricorso.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel m erito, occorre prem ett ere che l a pensione d'i nvalidità civile previst a dalla legge n. 118/1971 è una prest azi one a carat tere assist enzi al e ri conosci uta in presenza di det erminat e condizi oni reddit uali ai sogget ti di et à com presa t ra i 18 e
67 anni che ri sulti no affetti da minorazi oni congenit e o acquisite che det ermini no la totale inabilità lavorativa. L'assegno, invece, previsto sempre dalla stessa legge, spetta con gli stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità accertat a in mi sura pari o superiore al 74% e di un reddito di chiarato notevolm ent e più basso.
Le dette prest azioni sono com patibili con lo svolgimento di attività lavorat iva residua, preci sando però che dalla eventuale atti vit à l avorati va non debba deri vare un reddito superiore a quello annualm ente stabilit o per il riconoscim ent o dell e stesse.
Ciò posto, il consulente tecnico d'ufficio, dott. , come si legge nell' elaborato peritale Persona_1 integrativo depositato telematicamente in data 6.2.2025, ha concluso confermando in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione d'invalidità civile, con decorrenza dal 14.6.2024 (data successiva a quella della domanda amministrativa- 15.7.2022).
Invero, il consulente, sulla base delle osservazioni formulate, così ha concluso :“.. In data
15.07.2022 , la sigra presentava domanda finalizzata al riconoscimento dello stato di Pt_1 invalido civile ed in data 26.06.2023 veniva sottoposta a visita medica con le seguenti conclusioni:
INVALIDO con riduzione della capacità lavorativa dal 34 al 73 % 67% Attualmente , dall'anamnesi
, dalle patologie accertate con nuova documentazione e DALLA VISITA MEDICA ESEGUITA, si sono appurate affezioni che mi permettono di concludere che la signora presenta Sindrome depressiva maggiore : la paziente assume psicofarmaci dal 2018, tale patologia ha influito e continua ad influire sulle sue decisioni in ambito lavorativo ,sociale e personale . Ciò comporta una valutazione secondo tabella del decreto del
05.02.1992 con codice 2209sindrome depressiva endogena media 50% Anchilosi del rachide totale: la paziente è stata sottoposta ad intervento di artrodesi C5 C7 con , presenta cicatrice collo anteriore e rigidità in flessione CP_2 ed estensione ai primi gradi del rachide cervicale , inoltre presente ernia discale postero-mediana dx C4-C5 con interessamento foraminale, la corda midollare è leggermente compressa anteriormente in corrispondenza di C4-C5 dalla formazione erniaria e posteriormente a livello di
C5 da manifestazioni degenerative ossee, è affetta da bulging discale compreso tra L1-L2, prolasso circonferenziale del disco compreso tra L2-L3 con accenno a retrolistesi L2, prolasso discale posteriore ad ampio raggio L4-L5 correlata ad EMG arti inferiori che conferma i segni di sofferenza neurogena cronica ai mm. tibiale anteriore di sinistra e gastrocnemi mediali. Ciò comporta una valutazione secondo tabella del decreto del 05.02.1992 con codice 7001 anchilosi rachide totale 75% •MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE
BRONCHITE Codice 6455 75% • Secondo la formula riduzionistica per invalidità plurime(IT =
IP1 + IP2 –(IP1 x IP2)) il risultato è: invalidità totale del 100% DECORRENZA : dalla data della visita Pneumologica eseguita in data 14.06.2024…” ( cfr conclusioni dell' elaborato peritale integrativo depositato in atti).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta e dettagliata applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza dell a s uindicat a condizi one di i nvalidit à appare det erminat a dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico -legale agli elementi di valut azione in att i .
Invero il CTU ha adeguat am ent e moti vat o l a decorrenza del riconoscimento del requisito sanitari o de quo ancorandol o al la docum ent azione sani tari a versata in atti ( certi fi cato speci alisti co del 14.6 . 2024).
Devono, pert ant o, recepirsi le conclusi oni rassegnat e dal c.t .u., att esa alt resì l a presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012) , non dovendosi effettuare ult eriori approfondi menti, né avanzare ult eriori ri chieste di chi ari menti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n.
5277/ 2006; C as s. S ez. Lav., n23413/2011).
In concl usione va ri conos ciut a l a tot al e i nvalidit à i nt egrante il requ isito sanit ario per l a pensione di i nvali dit à civi le in capo a dal 14.6.2024 (dat a Parte_1 successi va a quell a dell a dom anda am mi nistrati va)
Quant o all e s pes e di lite, recl am ate dall a part e ricorrent e, deve i n questa sede farsi applicazione dei principi espressi i n t em a dal la Suprema Cort e (cfr. C ass. Ci v. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c. , comm a 6, (qual e quello in es am e), trova applicazione i l principio - gi à enunci ato con ordi nanza del 21 di cembre 2016 n. 26565 in fattispeci e di ricorso proposto, ex art . 111 C ost., avverso il decreto di om ologa - secondo cui l o spostamento della decorrenza della prestazione, si a pure di pochi mesi, configura una sit uazi one di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consent e l a compensazione parzi al e o total e dell e spes e processuali , s econdo il condivisibi le parere dell a S uprem a Cort e, sott ende - anche in relazione al princi pi o di causalità - non soltanto l 'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolt e o ri get tat e, che si si ano trovate in cumulo nel medesi mo processo fra l e st esse parti ma anche l'accogliment o parziale dell 'uni ca domanda proposta, all orchè essa si a stata arti col ata in più capi e ne siano st ati accolti uno o al cuni e ri gettat i gli altri , ovvero una parzial ità dell 'accogliment o merament e quanti tati va, riguardant e una domanda art icolat a i n uni co capo (ex plurí mis: Cass. n. 21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Com e già evidenzi ato nel precedent e arrest o i nnanzi cit ato (C ass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultim a situazi one è ri conducibil e l a fatt ispecie in cui il requisit o s anitario si a stato ri conosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi m es i) rispetto all a dom anda della parte privat a.
In appli cazione di tali pri nci pi, att esa la decorrenza da epoca successi va all a proposi zi one dell a domanda ammi nist rati va devono int eram ente compensarsi tra le parti l e spese di l ite ri correndo, nell a fat tispeci e, una situazi one di soccombenza reci proca.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento della Parte_1 pensione d'invalidità civile dal 14.6.2024 ( data successiva a quella della domanda amministrativa
);
- compensa le spese di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, 25.3.2025 ore 14.35
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella