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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3362/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3362 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI IM
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CO EL con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 05.09.2025, e Parte_1 hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Parte_2
interrotta, nel corso della quale è nato a [...], in data [...], il figlio
, riconosciuto da entrambi. Persona_1
pagina 1 di 6 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“• Il figlio minore rimanga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'immobile dalla stessa condotto in locazione, in Soliera (Mo), Via Reno n. 22, ciò anche in considerazione della tenerissima età dello stesso.
• I genitori in considerazione della tenera età del figlio minore concordano il diritto di visita del padre che dovrà consentire al figlio anche di coltivare un adeguato rapporto genitoriale con il medesimo, con il fratellino , e con il di lui ramo parentale, nel Per_2 modo seguente:
• Fino al compimento dei due anni di età del figlio minore, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé l'intera giornata della domenica, a settimane alternate. Il sig. Per_1 preleverà la domenica mattina entro le ore 9.00, per poi ricondurlo presso Pt_2 Per_1
l'abitazione materna alla sera entro le ore 20.00, salvo che, alcune volte, in considerazione del fatto che il sig. dovrà ricondurre a casa anche l'altro figlio, Pt_2
, la sig.ra acconsenta a portare e/o prelevare il figlio a metà strada. Nelle Per_2 Pt_1 settimane in cui il sig. trascorrerà la domenica con il figlio, avrà, altresì, diritto di Pt_2 vedere e tenere quest'ultimo con sé per un giorno alla settimana dall'orario di uscita dall'asilo/scuola nei periodi scolastici o dal pomeriggio alle 16.00 nei periodi di sospensione scolastica e sino alle 20.00, indicato nella giornata di martedì. Nelle settimane in cui il sig. non trascorrerà la domenica con il figlio, invece, avrà diritto Pt_2 di vedere e tenere quest'ultimo con sé per due giorni alla settimana dall'orario di uscita dall'asilo/scuola nei periodi scolastici o dalla mattina alle ore 9.00 di uno dei due giorni e dal pomeriggio alle ore 16.00 dell'altro nei periodi di sospensione scolastica e sino alle
20.00, indicati nelle giornate di martedì e venerdì..
• I genitori poi concordano che i pernotti di presso il padre, cominceranno Per_1 allorquando il bambino avrà raggiunto i due anni di età, e potrà cominciare ad abituarsi a pernottare anche durante i periodi di permanenza presso il padre, facilitando in tal modo la gestione dell'affidamento da parte del genitore non collocatario.
pagina 2 di 6 • A partire dal mese di settembre 2026, pertanto, il padre potrà tenere presso di sé il figlio minore a week end alternati dal sabato mattina entro le ore 9.00 alla Per_1 domenica sera entro le ore 20.00, oltre ad un giorno infrasettimanale con pernottamento presso di lui, individuato nella giornata del martedì (giorno in cui il sig. ha anche Pt_2
, il fratellino consanguineo di ), prelevandolo dall'asilo e ivi riportandolo Per_2 Per_1 il mercoledì mattina.
• A partire da settembre 2026:
- Durante le vacanze estive potrà trascorrere due settimane anche non Per_1 consecutive presso ciascun genitore da stabilirsi entro fine aprile di ogni anno.
- Durante le vacanze pasquali starà con i genitori metà delle vacanze pasquali Per_1 ciascuno, coincidenti con la sospensione della frequentazione scolastica, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo.
- Durante le vacanze Natalizie: in modo alternato trascorrerà la Vigilia di Per_1
Natale con un genitore, dal 25 dicembre al 31 dicembre con l'altro genitore e dal 1° gennaio alla sera fino al 7 gennaio (per riaccompagnarlo a scuola o dall'altro genitore), salvo diverso accordo.
Tali modalità di frequentazione, stante il carattere condiviso, hanno valenza indicativa e potranno essere modificate dai genitori di comune accordo e nel prevalente interesse del figlio, sia temporaneamente che stabilmente.
Nei rispettivi periodi di convivenza con il figlio, entrambi i genitori eserciteranno separatamente la potestà per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione, professione religiosa ed alla salute del minore, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati Per_1 circa tutte le questioni più importanti relative al figlio.
4) Il padre corrisponderà mensilmente, a titolo di concorso al contributo per il mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile di € 400,00 Per_1
(quattrocento/00) sino a settembre 2025 compreso) eccezion fatta per le mensilità di giugno e luglio dello stesso anno, in cui corrisponderà l'importo di € 300,00
pagina 3 di 6 (trecento/00) mensile, essendo la sig.ra presso i parenti in Calabria, e dovendo il Pt_1 padre sostenere le spese di trasferta, per far visita al figlio minore, durante il predetto periodo, a condizione che il medesimo si rechi effettivamente in Calabria per far visita al figlio. Successivamente, a far data dalla mensilità di ottobre 2025, il padre corrisponderà
a titolo di mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di € 250,00 Per_1
(duecentocinquanta/00). Nel contributo al mantenimento così determinato dovrà essere ricompreso l'abbigliamento sia estivo che invernale del figlio minore.
Il suddetto importo dovrà essere annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di sottoscrizione del presente ricorso.
Il mantenimento ordinario dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione, entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese solare, mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra del quale la stessa ha già fornito gli estremi. Pt_1
5) Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per secondo il protocollo del Tribunale di Modena sotto Per_1 riportato:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 4 di 6 • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 3 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
I genitori convengono che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
ciò in ragione della collocazione prevalente del minore presso la stessa. Il sig.
[...] si impegna pertanto a sottoscrivere per il futuro tutta la Parte_2 documentazione necessaria a tal fine.
6) Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno e con le rispettive famiglie.
7) Entrambi i genitori s'impegnano, in caso di necessità di trasferimento a vivere con
, in altra Regione, e/o in altra Provincia rispetto a quelle di Modena e Reggio Per_1
Emilia, ad ottenere il preventivo consenso dell'altro genitore, fermo restando che, in caso di disaccordo tra i medesimi, la decisione sarà rimessa al competente Tribunale.
8) Le spese della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti.
9) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale,
pagina 5 di 6 sin dal momento della sottoscrizione della presente domanda, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3362 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI IM
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CO EL con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 05.09.2025, e Parte_1 hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Parte_2
interrotta, nel corso della quale è nato a [...], in data [...], il figlio
, riconosciuto da entrambi. Persona_1
pagina 1 di 6 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“• Il figlio minore rimanga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'immobile dalla stessa condotto in locazione, in Soliera (Mo), Via Reno n. 22, ciò anche in considerazione della tenerissima età dello stesso.
• I genitori in considerazione della tenera età del figlio minore concordano il diritto di visita del padre che dovrà consentire al figlio anche di coltivare un adeguato rapporto genitoriale con il medesimo, con il fratellino , e con il di lui ramo parentale, nel Per_2 modo seguente:
• Fino al compimento dei due anni di età del figlio minore, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé l'intera giornata della domenica, a settimane alternate. Il sig. Per_1 preleverà la domenica mattina entro le ore 9.00, per poi ricondurlo presso Pt_2 Per_1
l'abitazione materna alla sera entro le ore 20.00, salvo che, alcune volte, in considerazione del fatto che il sig. dovrà ricondurre a casa anche l'altro figlio, Pt_2
, la sig.ra acconsenta a portare e/o prelevare il figlio a metà strada. Nelle Per_2 Pt_1 settimane in cui il sig. trascorrerà la domenica con il figlio, avrà, altresì, diritto di Pt_2 vedere e tenere quest'ultimo con sé per un giorno alla settimana dall'orario di uscita dall'asilo/scuola nei periodi scolastici o dal pomeriggio alle 16.00 nei periodi di sospensione scolastica e sino alle 20.00, indicato nella giornata di martedì. Nelle settimane in cui il sig. non trascorrerà la domenica con il figlio, invece, avrà diritto Pt_2 di vedere e tenere quest'ultimo con sé per due giorni alla settimana dall'orario di uscita dall'asilo/scuola nei periodi scolastici o dalla mattina alle ore 9.00 di uno dei due giorni e dal pomeriggio alle ore 16.00 dell'altro nei periodi di sospensione scolastica e sino alle
20.00, indicati nelle giornate di martedì e venerdì..
• I genitori poi concordano che i pernotti di presso il padre, cominceranno Per_1 allorquando il bambino avrà raggiunto i due anni di età, e potrà cominciare ad abituarsi a pernottare anche durante i periodi di permanenza presso il padre, facilitando in tal modo la gestione dell'affidamento da parte del genitore non collocatario.
pagina 2 di 6 • A partire dal mese di settembre 2026, pertanto, il padre potrà tenere presso di sé il figlio minore a week end alternati dal sabato mattina entro le ore 9.00 alla Per_1 domenica sera entro le ore 20.00, oltre ad un giorno infrasettimanale con pernottamento presso di lui, individuato nella giornata del martedì (giorno in cui il sig. ha anche Pt_2
, il fratellino consanguineo di ), prelevandolo dall'asilo e ivi riportandolo Per_2 Per_1 il mercoledì mattina.
• A partire da settembre 2026:
- Durante le vacanze estive potrà trascorrere due settimane anche non Per_1 consecutive presso ciascun genitore da stabilirsi entro fine aprile di ogni anno.
- Durante le vacanze pasquali starà con i genitori metà delle vacanze pasquali Per_1 ciascuno, coincidenti con la sospensione della frequentazione scolastica, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo.
- Durante le vacanze Natalizie: in modo alternato trascorrerà la Vigilia di Per_1
Natale con un genitore, dal 25 dicembre al 31 dicembre con l'altro genitore e dal 1° gennaio alla sera fino al 7 gennaio (per riaccompagnarlo a scuola o dall'altro genitore), salvo diverso accordo.
Tali modalità di frequentazione, stante il carattere condiviso, hanno valenza indicativa e potranno essere modificate dai genitori di comune accordo e nel prevalente interesse del figlio, sia temporaneamente che stabilmente.
Nei rispettivi periodi di convivenza con il figlio, entrambi i genitori eserciteranno separatamente la potestà per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione, professione religiosa ed alla salute del minore, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati Per_1 circa tutte le questioni più importanti relative al figlio.
4) Il padre corrisponderà mensilmente, a titolo di concorso al contributo per il mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile di € 400,00 Per_1
(quattrocento/00) sino a settembre 2025 compreso) eccezion fatta per le mensilità di giugno e luglio dello stesso anno, in cui corrisponderà l'importo di € 300,00
pagina 3 di 6 (trecento/00) mensile, essendo la sig.ra presso i parenti in Calabria, e dovendo il Pt_1 padre sostenere le spese di trasferta, per far visita al figlio minore, durante il predetto periodo, a condizione che il medesimo si rechi effettivamente in Calabria per far visita al figlio. Successivamente, a far data dalla mensilità di ottobre 2025, il padre corrisponderà
a titolo di mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di € 250,00 Per_1
(duecentocinquanta/00). Nel contributo al mantenimento così determinato dovrà essere ricompreso l'abbigliamento sia estivo che invernale del figlio minore.
Il suddetto importo dovrà essere annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di sottoscrizione del presente ricorso.
Il mantenimento ordinario dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione, entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese solare, mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra del quale la stessa ha già fornito gli estremi. Pt_1
5) Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per secondo il protocollo del Tribunale di Modena sotto Per_1 riportato:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 4 di 6 • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 3 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
I genitori convengono che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
ciò in ragione della collocazione prevalente del minore presso la stessa. Il sig.
[...] si impegna pertanto a sottoscrivere per il futuro tutta la Parte_2 documentazione necessaria a tal fine.
6) Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno e con le rispettive famiglie.
7) Entrambi i genitori s'impegnano, in caso di necessità di trasferimento a vivere con
, in altra Regione, e/o in altra Provincia rispetto a quelle di Modena e Reggio Per_1
Emilia, ad ottenere il preventivo consenso dell'altro genitore, fermo restando che, in caso di disaccordo tra i medesimi, la decisione sarà rimessa al competente Tribunale.
8) Le spese della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti.
9) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale,
pagina 5 di 6 sin dal momento della sottoscrizione della presente domanda, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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