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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10457 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36142 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Giuffrida Parte_1 giusta procura in atti,
RICORRENTE
E
, nato a [...] il 03/09/1963, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Controparte_1
Alessandrini giusta procura in atti,
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale. OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.06.2025 le parti discutevano oralmente il giudizio riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
premesso che in data 25.09.2010 contraeva matrimonio civile con in Oriolo
[...] Controparte_1
MA (VT) (anno 2010, atto n. 12 parte II serie C Ufficio 1) e che da tale unione non nascevano figli;
che con sentenza parziale n. 14897/2022 di questo Tribunale del 12.10.2022 era pronunciata la separazione e che nelle more, con sentenza definitiva n. 16950/2024 pubblicata in data 6.11.2024 e notificata alla controparte in data 7.11.2024 era stato definito il giudizio anche sulle ulteriori domande rispettivamente formulate dai coniugi;
che dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente non era ripresa la convivenza, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza condizioni accessorie.
Instauratosi il contraddittorio, in data 6.6.25 si costituiva , che non si opponeva alla Controparte_1 pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva all'adito Tribunale di accertare la disparità di condizioni economiche esistente tra i coniugi, tenendo conto del di lui compromesso stato di salute, dell'esiguità del reddito percepito al fine del riconoscimento degli alimenti ex art. 433 segg. c.c. In subordine, chiedeva di rinviare l'udienza al fine perfezionare il trasferimento del 25% dell'immobile di via Fanano, n.5 in proprio favore alla presenza di un notaio, nel caso di adesione della controparte. A tal fine formulava istanza di remissioni in termini, evidenziando come la tardività della costituzione fosse dipesa dal ragionevole affidamento riposto nell'esito positivo delle trattative intercorse con la moglie.
Alla prima udienza del 10.06.2025 il Giudice delegato, sentite le parti ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione dalle stesse complessivamente prodotta, udita la discussione orale delle parti che si riportavano ai rispettivi atti e la ricorrente opponendosi alla richiesta di remissione in termini, previa conferma dei provvedimenti vigenti, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione. Preliminarmente, relativamente all'istanza di rimessione in termini avanzata dal ricorrente, la stessa non è meritevole di accoglimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la rimessione in termini come disciplinata dall'art.153, 2 co. c.p.c. richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà ed abbia carattere di impedimento assoluto (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n. 6431 del 11/03/2025 che ha evidenziato che
“la causa non imputabile non può risolversi in una mancanza di diligenza e non può quindi consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore (Cass. n.
363/2017). Un deficit di diligenza e di organizzazione del lavoro imputabile al difensore esclude pertanto la possibilità della rimessione in termini;
ed è sempre irrilevante il requisito di buona fede di chi ponga in essere l'atto processuale e pertanto non vi è necessità di una sua intenzione dolosa”).
Invero, nel caso di specie, il resistente non ha dimostrato che la mancata costituzione nei termini di legge sia dipesa da causa ad essa non imputabile, non potendosi considerare tale lo svolgimento di trattative stragiudiziali e l'affidamento riposto nella soluzione bonaria della questione relativa alla divisione della casa coniugale, con conseguente trasformazione del presente giudizio in un divorzio a domanda congiunta. Tale circostanza, infatti, non può assurgere ad un fattore estraneo alla volontà delle parti tale da rappresentare un impedimento di carattere assoluto rispetto alla costituzione tempestiva delle stesse.
Ciò posto, nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale la cui relativa pronuncia è passata in giudicato (cfr. attestazione del 19.7.24) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione, come concordemente riferito dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 25.9.2010.
Relativamente alla domanda di alimenti formulata dal resistente, tardivamente costituitosi soltanto in data 6.6.25, la stessa è inammissibile, per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 473bis.14
c.p.c., in disparte la considerazione relativa al difetto di connessione con il presente giudizio e la fondatezza di tale richiesta per non rientrare la ricorrente nei soggetti tenuti a prestare gli alimenti di cui all'art. 433 c.c., visto che l'obbligo alimentare perdura finché vi è il matrimonio e viene a cessare con lo scioglimento dello stesso. Sussistono giustificati motivi, attesa la natura necessaria della pronuncia sullo status per compensare le spese di lite nella misura dei 2/3, seguendo la soccombenza per il residuo 1/3.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
− Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1
coniugati in Oriolo MA (VT) il 25.09.2010;
[...]
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oriolo MA di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n.
12 parte II serie C Ufficio 1);
− dichiara l'inammissibilità della domanda di alimenti formulata dal resistente;
− condanna a rifondere a le spese di lite nella misura di 1/3, così Controparte_1 Parte_1 liquidandole in euro 1750,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali di legge, compensandole per i residui 2/3
Roma, 23 giugno 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Giulia Fermani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36142 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Giuffrida Parte_1 giusta procura in atti,
RICORRENTE
E
, nato a [...] il 03/09/1963, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Controparte_1
Alessandrini giusta procura in atti,
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale. OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.06.2025 le parti discutevano oralmente il giudizio riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
premesso che in data 25.09.2010 contraeva matrimonio civile con in Oriolo
[...] Controparte_1
MA (VT) (anno 2010, atto n. 12 parte II serie C Ufficio 1) e che da tale unione non nascevano figli;
che con sentenza parziale n. 14897/2022 di questo Tribunale del 12.10.2022 era pronunciata la separazione e che nelle more, con sentenza definitiva n. 16950/2024 pubblicata in data 6.11.2024 e notificata alla controparte in data 7.11.2024 era stato definito il giudizio anche sulle ulteriori domande rispettivamente formulate dai coniugi;
che dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente non era ripresa la convivenza, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza condizioni accessorie.
Instauratosi il contraddittorio, in data 6.6.25 si costituiva , che non si opponeva alla Controparte_1 pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva all'adito Tribunale di accertare la disparità di condizioni economiche esistente tra i coniugi, tenendo conto del di lui compromesso stato di salute, dell'esiguità del reddito percepito al fine del riconoscimento degli alimenti ex art. 433 segg. c.c. In subordine, chiedeva di rinviare l'udienza al fine perfezionare il trasferimento del 25% dell'immobile di via Fanano, n.5 in proprio favore alla presenza di un notaio, nel caso di adesione della controparte. A tal fine formulava istanza di remissioni in termini, evidenziando come la tardività della costituzione fosse dipesa dal ragionevole affidamento riposto nell'esito positivo delle trattative intercorse con la moglie.
Alla prima udienza del 10.06.2025 il Giudice delegato, sentite le parti ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione dalle stesse complessivamente prodotta, udita la discussione orale delle parti che si riportavano ai rispettivi atti e la ricorrente opponendosi alla richiesta di remissione in termini, previa conferma dei provvedimenti vigenti, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione. Preliminarmente, relativamente all'istanza di rimessione in termini avanzata dal ricorrente, la stessa non è meritevole di accoglimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la rimessione in termini come disciplinata dall'art.153, 2 co. c.p.c. richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà ed abbia carattere di impedimento assoluto (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n. 6431 del 11/03/2025 che ha evidenziato che
“la causa non imputabile non può risolversi in una mancanza di diligenza e non può quindi consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore (Cass. n.
363/2017). Un deficit di diligenza e di organizzazione del lavoro imputabile al difensore esclude pertanto la possibilità della rimessione in termini;
ed è sempre irrilevante il requisito di buona fede di chi ponga in essere l'atto processuale e pertanto non vi è necessità di una sua intenzione dolosa”).
Invero, nel caso di specie, il resistente non ha dimostrato che la mancata costituzione nei termini di legge sia dipesa da causa ad essa non imputabile, non potendosi considerare tale lo svolgimento di trattative stragiudiziali e l'affidamento riposto nella soluzione bonaria della questione relativa alla divisione della casa coniugale, con conseguente trasformazione del presente giudizio in un divorzio a domanda congiunta. Tale circostanza, infatti, non può assurgere ad un fattore estraneo alla volontà delle parti tale da rappresentare un impedimento di carattere assoluto rispetto alla costituzione tempestiva delle stesse.
Ciò posto, nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale la cui relativa pronuncia è passata in giudicato (cfr. attestazione del 19.7.24) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione, come concordemente riferito dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 25.9.2010.
Relativamente alla domanda di alimenti formulata dal resistente, tardivamente costituitosi soltanto in data 6.6.25, la stessa è inammissibile, per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 473bis.14
c.p.c., in disparte la considerazione relativa al difetto di connessione con il presente giudizio e la fondatezza di tale richiesta per non rientrare la ricorrente nei soggetti tenuti a prestare gli alimenti di cui all'art. 433 c.c., visto che l'obbligo alimentare perdura finché vi è il matrimonio e viene a cessare con lo scioglimento dello stesso. Sussistono giustificati motivi, attesa la natura necessaria della pronuncia sullo status per compensare le spese di lite nella misura dei 2/3, seguendo la soccombenza per il residuo 1/3.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
− Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1
coniugati in Oriolo MA (VT) il 25.09.2010;
[...]
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oriolo MA di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n.
12 parte II serie C Ufficio 1);
− dichiara l'inammissibilità della domanda di alimenti formulata dal resistente;
− condanna a rifondere a le spese di lite nella misura di 1/3, così Controparte_1 Parte_1 liquidandole in euro 1750,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali di legge, compensandole per i residui 2/3
Roma, 23 giugno 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Giulia Fermani