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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 24/02/2026, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 950/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMARIA, RE
SENATORE VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3409/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004563471000 IRAP, RIT.IRPEF 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004563471000 IRPEF E IVA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004563471000 IRPEF-ALTRO 2011
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140008937415000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140037404816000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140048567341000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 342/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30/5/2025 ad Agenzia delle Entrate – Dp di Salerno e ad Agenzia delle Entrate- Riscossione, depositato il 28/06/2025 ed iscritto nel RGR al n. 3409/2025, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259004563471000 di complessivi
€ 39.306,99, notificata in data 31/03/2025, ma limitatamente e congiuntamente alle 3 cartelle di pagamento sottese, e precisamente:
1) Cartella di pagamento n. 10020140008937415000 notificata in data 26/06/2014, di euro 13.260,07 per
IRPEF/IVA anno 2010;
2) Cartella di pagamento n. 10020140037404816000 notificata in data 12/01/2015, di euro 8.314,22 per IVA
e R.A. anno 2011;
3) Cartella di pagamento n. 10020140048567341000 notificata in data 18/03/2015, di euro 15.753,52 per
IRPEF/IVA anno 2011.
Il ricorrente preliminarmente rappresentava di aver presentato all'AdE di Salerno ed all'agente della riscossione istanza di annullamento in autotutela per omessa notifica delle cartelle prodromiche e conseguente decadenza/prescrizione del credito afferente le annualità 2010 e 2011, quindi chiedeva l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi:
1. carenza di motivazione dell'intimazione;
2. omessa notifica delle cartelle sottese all'intimazione e conseguente decadenza ex art.25 del dpr 602/1973;
3. omessa notifica della preventiva comunicazione di irregolarità,
4. carenza di motivazione per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
5. intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi, anche nell'ipotesi di regolare notifica degli atti prodromici, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno, anche nell'interesse dell'AdER giusta protocollo d'intesa sottoscritto tra i due enti, che controdeduceva con riferimento a tutte le eccezioni di parte, rappresentando tra l'altro che:
- i ruoli erano stati emessi a seguito del controllo formale ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 dei Modelli
IRAP - UNICO e 770 presentati dal ricorrente per le annualità 2010 e 2011;
- le cartelle impugnate e sottese all'intimazione erano state regolarmente notificate nel termine di cui all'art.25 del dpr 602/1973, come da documentazione depositata;
- nessuna prescrizione era intervenuta alla data di notifica dell'intimazione impugnata, sia per la notifica della precedente AVI n. 10020179000172205000 (tra i cui atti presupposti figuravano le 3 cartelle impugnate), come documentato, e diventata definitiva per mancata impugnazione, sia per la proroga dei termini di decadenza disposta dalla normativa emergenziale.
Concludeva chiedendo alla Corte di rigettare il ricorso con condanna di parte alle spese di lite.
Il ricorrente depositava memoria di replica in cui, preliminarmente, contestava la costituzione in giudizio unitaria di AdE e AdER, in quanto l'Agenzia delle Entrate, in assenza di un formale mandato, replicava su fatti e produceva documentazione attinenti l'agente della riscossione;
quindi evidenziava che, a suo avviso, nessuno dei due enti aveva assolto integralmente l'onere probatorio su di esso gravante.
Sosteneva infatti che la prova della notifica delle cartelle non equivaleva a prova del rispetto del termine decadenziale, poichè dal deposito delle relate non si evidenziava la regolare formazione del ruolo, e che la decadenza era insanabile.
Insisteva sugli altri motivi di impugnativa, e per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'AdER e della documentazione depositata dall'AdE, ad essa fornita dall'agente della riscossione sulla scorta del protocollo di intesa prot. n. 48554 dell'1/8/2024: ciò perché erroneamente il difensore del ricorrente ritiene che l'AdE si sia costituita in giudizio in nome e per conto dell'AdER.
L'AdE ha scritto nelle controdeduzioni che l'agente della riscossione aveva affidato all'Agenzia delle Entrate –
DP di Salerno la sua difesa, e che si costituiva nell'interesse ma non in nome dell'AdER (in tal caso sarebbe stata necessaria la procura); inoltre, il fatto che la documentazione depositata dall'AdE attenga all'attività dell'AdER, non costituisce motivo per ritenerla inammissibile, poiché l'AdE è legittimato passivo in qualità di ente creditore nonché parte resistente convenuta dal ricorrente.
Com'è noto, il Protocollo definisce le modalità di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione per la gestione delle impugnazioni di tutti gli atti della riscossione relativi solo ad entrate amministrate dall'Agenzia delle Entrate, tenuto conto dell'orientamento della Cassazione secondo cui, in caso di ricorso notificato anche o solo nei confronti dell'Agenzia, la stessa è legittimata passiva a resistere alle eccezioni del contribuente che incidono sulla pretesa a prescindere che le stesse derivino da vizi imputabili alla sua attività ovvero da vizi imputabili all'attività dell'Agente della riscossione.
L'Ufficio, in quanto titolare della pretesa, si è costituito nel proprio interesse, difendendo anche l'attività dell'Agente sulla base delle linee di difesa e degli elementi istruttori comunicati da quest'ultimo. Quindi, la Corte osserva che il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
Tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente con riferimento alle cartelle risultano infondate alla luce della documentazione prodotta dal resistente: in particolare, per la comprovata notifica a mezzo pec dell'atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento n. 10020179000172205000, tra i cui atti sottesi figurano proprio le tre cartelle impugnate.
Infatti, anche laddove le notifiche delle prodromiche cartelle fossero nulle, in considerazione della mancata impugnativa del suindicato AVI la pretesa in questione si è resa definitiva, con conseguente impossibilità di eccepire vizi attinenti i ruoli e le cartelle (quale la decadenza), nonché infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa alla data di notifica dell'intimazione impugnata, giusta proroga dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
Né sussiste la pretesa carenza di motivazione dell'intimazione impugnata, in quanto per consolidata giurisprudenza di legittimità l'intimazione di pagamento ex art. 50 del dpr 602/1973 non è annullabile per carenza di motivazione in quanto si configura come atto vincolato che deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (Cass. sent. 21065/2022), sia perché nel caso di specie il ricorrente con la notifica della precedente intimazione aveva già avuto conoscenza degli atti sottesi ma non ha ritenuto di impugnarla.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO IN FAVORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN EURO 5.000.00
OLTRE ACCESSORI .
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMARIA, RE
SENATORE VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3409/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004563471000 IRAP, RIT.IRPEF 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004563471000 IRPEF E IVA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004563471000 IRPEF-ALTRO 2011
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140008937415000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140037404816000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140048567341000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 342/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30/5/2025 ad Agenzia delle Entrate – Dp di Salerno e ad Agenzia delle Entrate- Riscossione, depositato il 28/06/2025 ed iscritto nel RGR al n. 3409/2025, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259004563471000 di complessivi
€ 39.306,99, notificata in data 31/03/2025, ma limitatamente e congiuntamente alle 3 cartelle di pagamento sottese, e precisamente:
1) Cartella di pagamento n. 10020140008937415000 notificata in data 26/06/2014, di euro 13.260,07 per
IRPEF/IVA anno 2010;
2) Cartella di pagamento n. 10020140037404816000 notificata in data 12/01/2015, di euro 8.314,22 per IVA
e R.A. anno 2011;
3) Cartella di pagamento n. 10020140048567341000 notificata in data 18/03/2015, di euro 15.753,52 per
IRPEF/IVA anno 2011.
Il ricorrente preliminarmente rappresentava di aver presentato all'AdE di Salerno ed all'agente della riscossione istanza di annullamento in autotutela per omessa notifica delle cartelle prodromiche e conseguente decadenza/prescrizione del credito afferente le annualità 2010 e 2011, quindi chiedeva l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi:
1. carenza di motivazione dell'intimazione;
2. omessa notifica delle cartelle sottese all'intimazione e conseguente decadenza ex art.25 del dpr 602/1973;
3. omessa notifica della preventiva comunicazione di irregolarità,
4. carenza di motivazione per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
5. intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi, anche nell'ipotesi di regolare notifica degli atti prodromici, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno, anche nell'interesse dell'AdER giusta protocollo d'intesa sottoscritto tra i due enti, che controdeduceva con riferimento a tutte le eccezioni di parte, rappresentando tra l'altro che:
- i ruoli erano stati emessi a seguito del controllo formale ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 dei Modelli
IRAP - UNICO e 770 presentati dal ricorrente per le annualità 2010 e 2011;
- le cartelle impugnate e sottese all'intimazione erano state regolarmente notificate nel termine di cui all'art.25 del dpr 602/1973, come da documentazione depositata;
- nessuna prescrizione era intervenuta alla data di notifica dell'intimazione impugnata, sia per la notifica della precedente AVI n. 10020179000172205000 (tra i cui atti presupposti figuravano le 3 cartelle impugnate), come documentato, e diventata definitiva per mancata impugnazione, sia per la proroga dei termini di decadenza disposta dalla normativa emergenziale.
Concludeva chiedendo alla Corte di rigettare il ricorso con condanna di parte alle spese di lite.
Il ricorrente depositava memoria di replica in cui, preliminarmente, contestava la costituzione in giudizio unitaria di AdE e AdER, in quanto l'Agenzia delle Entrate, in assenza di un formale mandato, replicava su fatti e produceva documentazione attinenti l'agente della riscossione;
quindi evidenziava che, a suo avviso, nessuno dei due enti aveva assolto integralmente l'onere probatorio su di esso gravante.
Sosteneva infatti che la prova della notifica delle cartelle non equivaleva a prova del rispetto del termine decadenziale, poichè dal deposito delle relate non si evidenziava la regolare formazione del ruolo, e che la decadenza era insanabile.
Insisteva sugli altri motivi di impugnativa, e per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'AdER e della documentazione depositata dall'AdE, ad essa fornita dall'agente della riscossione sulla scorta del protocollo di intesa prot. n. 48554 dell'1/8/2024: ciò perché erroneamente il difensore del ricorrente ritiene che l'AdE si sia costituita in giudizio in nome e per conto dell'AdER.
L'AdE ha scritto nelle controdeduzioni che l'agente della riscossione aveva affidato all'Agenzia delle Entrate –
DP di Salerno la sua difesa, e che si costituiva nell'interesse ma non in nome dell'AdER (in tal caso sarebbe stata necessaria la procura); inoltre, il fatto che la documentazione depositata dall'AdE attenga all'attività dell'AdER, non costituisce motivo per ritenerla inammissibile, poiché l'AdE è legittimato passivo in qualità di ente creditore nonché parte resistente convenuta dal ricorrente.
Com'è noto, il Protocollo definisce le modalità di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione per la gestione delle impugnazioni di tutti gli atti della riscossione relativi solo ad entrate amministrate dall'Agenzia delle Entrate, tenuto conto dell'orientamento della Cassazione secondo cui, in caso di ricorso notificato anche o solo nei confronti dell'Agenzia, la stessa è legittimata passiva a resistere alle eccezioni del contribuente che incidono sulla pretesa a prescindere che le stesse derivino da vizi imputabili alla sua attività ovvero da vizi imputabili all'attività dell'Agente della riscossione.
L'Ufficio, in quanto titolare della pretesa, si è costituito nel proprio interesse, difendendo anche l'attività dell'Agente sulla base delle linee di difesa e degli elementi istruttori comunicati da quest'ultimo. Quindi, la Corte osserva che il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
Tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente con riferimento alle cartelle risultano infondate alla luce della documentazione prodotta dal resistente: in particolare, per la comprovata notifica a mezzo pec dell'atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento n. 10020179000172205000, tra i cui atti sottesi figurano proprio le tre cartelle impugnate.
Infatti, anche laddove le notifiche delle prodromiche cartelle fossero nulle, in considerazione della mancata impugnativa del suindicato AVI la pretesa in questione si è resa definitiva, con conseguente impossibilità di eccepire vizi attinenti i ruoli e le cartelle (quale la decadenza), nonché infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa alla data di notifica dell'intimazione impugnata, giusta proroga dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
Né sussiste la pretesa carenza di motivazione dell'intimazione impugnata, in quanto per consolidata giurisprudenza di legittimità l'intimazione di pagamento ex art. 50 del dpr 602/1973 non è annullabile per carenza di motivazione in quanto si configura come atto vincolato che deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (Cass. sent. 21065/2022), sia perché nel caso di specie il ricorrente con la notifica della precedente intimazione aveva già avuto conoscenza degli atti sottesi ma non ha ritenuto di impugnarla.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO IN FAVORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN EURO 5.000.00
OLTRE ACCESSORI .