CA
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/11/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora IO Presidente relatore dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1003/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 28 marzo 2025 tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti assistiti e difesi Parte_4 C.F._4
dall'Avv. ARES FEDERICO
APPELLANTI
AZIENDA Controparte_1
(C.F. , assistito e
[...] P.IVA_1 difeso dall'Avv. BLANDIZZI ROBERTA
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello ad ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Catania pubblicata il 22/05/2021 a definizione del procedimento sommario di cognizione iscritto al n. 1541/2019 R.G.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
“Ritenere e dichiarare che a seguito delle lesioni colposamente arrecate dall'odierna appellata al sig. – che sono già state quantificate in CP_2 primo grado in una percentuale d'invalidità permanente pari a 50 punti – i suoi prossimi congiunti e odierni appellanti hanno subito tutti i danni parentali
(morali ed esistenziali) meglio descritti, dedotti e provati in atti, e conseguentemente accertare che tali danni sono conseguenza immediata e diretta delle condotte illecite della medesima appellata, che di esse dovrà rispondere a ogni effetto di legge e anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.; 2) condannare pertanto l' Controparte_3
(con sede legale in , via S. Sofia n. 78, p. iva
[...] CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore) a pagare a P.IVA_1 tale titolo gli importi di seguito indicati: a) € 160.000,00, o quell'altra somma ritenuta di giustizia, alla SI.ra , moglie convivente del SI. Parte_1
b) € 165.000,00, o quell'altra somma ritenuta di giustizia, alla CP_2
SI.ra figlia convivente del SI. c) € 120.000,00, o Persona_1 CP_2
quell'altra somma ritenuta di giustizia, al SI. figlio non Persona_2 convivente del SI. d) € 120.000,00, o quell'altra somma ritenuta CP_2
di giustizia, al SI. figlio non convivente del SI. CP_4 CP_2 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi maturati e maturandi su tutte le predette somme dalla data dell'evento alla data del soddisfo;
e) condannare, infine, l'Azienda appellata alla refusione delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio e del presente procedimento di a.t.p.
PER PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigettare tutte le domande formulate in seno all'atto di citazione in appello in quanto destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto;
conseguentemente, in relazione alla richiesta di risarcimento danni formulata dai sig. , , e , rigettare Parte_1 Persona_1 Persona_2 CP_4
integralmente le suddette istanze e confermare l'ordinanza di rigetto emessa dal tribunale civile di Catania in data 22.05.2021. In via incidentale, per quanto
pag. 2/14 sopra espresso e dedotto, riformare parzialmente l'ordinanza emessa dal giudice di prime cure, rigettando e/o riducendo il risarcimento del danno biologico riconosciuto in favore del sig. e disposto in € 354.269,00, CP_2 ritenendo legittima la richiesta di rinnovazione dell'elaborato peritale, attesa la lacunosità e la mancanza di correttezza della perizia depositata dai CTU nominati in primo grado non specializzati in materia chirurgo-urologica; conseguentemente condannare i sig. , Parte_1 Persona_1 [...]
, e , alla refusione delle spese e dei Per_2 CP_4 CP_2 compensi professionali del doppio grado di giudizio e del presente procedimento di a.t.p.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. veniva sottoposto ad un intervento di prostatectomia CP_2
radicale videolaparoscopica nel corso del quale veniva smarrito l'ago chirurgico;
al fine di estrarlo veniva impiegato il trocar nell'ambito di un intervento laparoscopico, a seguito del quale si verificava una breccia nella parete laterale del retto, cui seguiva un intervento laparotomico con sigmoidostomia d'urgenza e predisposizione di una stomia (ano artificiale), che il avrebbe dovuto portare CP_2
a vita.
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c., instaurato in seguito al procedimento di a.t.p. iscritto al n. 7859/2018 R.G., il medesimo chiedeva il CP_2 risarcimento del danno biologico permanente e da invalidità temporanea totale e parziale, mentre i suoi familiari, precisamente la moglie e i figli Parte_1
, e , chiedevano il risarcimento del danno Persona_1 Persona_2 CP_4
non patrimoniale da lesione del rapporto parentale.
Con ordinanza pubblicata il 22/05/2021 il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda formulata da , condannava l' CP_2 [...]
al pagamento in favore Controparte_3 all'attore del complessivo importo di euro 354.269,00 in valori attuali, oltre pag. 3/14 interessi legali dall'8/06/2016 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
rigettava le domande formulate dai familiari in ordine al risarcimento del danno iure proprio per lesione del rapporto parentale;
condannava l'azienda convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
e compensava le spese di lite tra le altre parti. CP_2
In sintesi il primo giudice, in applicazione dei principi in tema di responsabilità della struttura sanitaria e risultando incontestato che il sig. era CP_2
stato ricoverato presso l'ospedale e ivi sottoposto ad operazione chirurgica, facendo proprie le conclusioni dei consulenti nominati nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, riteneva “censurabile, per imperizia, la poco comprensibile e giustificabile manovra tecnica che porta al distacco dell'ago…..esso non poteva non prodursi che per una incauta manovra di errata trazione tecnica….si ritiene che la condotta censurabile posta in essere dai sanitari…abbia determinato un danno rappresentato da una colostomia difficilmente reversibile per la grave insufficienza respiratoria sviluppatasi per una preesistente malattia”, riconoscendo al il risarcimento del danno CP_2 biologico permanente nella misura del 50%, del danno da invalidità temporanea totale (pari a 30 giorni) e da invalidità temporanea parziale al 75% (pari ad ulteriori 30 giorni) e rilevava, altresì, l'insussistenza dei presupposti per la personalizzazione del danno, non avendo il ricorrente allegato elementi tali per cui il pregiudizio subito potesse discostarsi dagli ordinari indici tabellari.
Infine, riteneva infondata la domanda di condanna dell'azienda ospedaliera al risarcimento dei danni in favore dei congiunti a titolo di lesione del rapporto parentale, rilevando che gli stessi si erano limitati, in seno al ricorso introduttivo,
a richiamare il contenuto del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in cui avevano allegato che la gravità delle condizioni di salute del congiunto aveva avuto ripercussioni pag. 4/14 anche sulla loro quotidianità, a dedurre – sempre in seno al ricorso ex art. 696 bis c.p.c. – che tale danno avrebbe dovuto ritenersi provato per il tramite di presunzioni semplici, riservandosi di avanzare richieste istruttorie, per poi richiedere unicamente l'interrogatorio libero al fine di confermare l'intensità dei vincoli familiari e lo sconvolgimento delle loro abitudini di vita, definendo generiche siffatte affermazioni oltre che insufficienti per ricavare, anche solo con il criterio presuntivo, l'affermato danno non patrimoniale.
Con atto di citazione notificato il 23/06/2021, i signori Parte_1 [...]
, e hanno impugnato la predetta ordinanza Per_1 Persona_2 CP_4
per le ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le sopra trascritte conclusioni.
Costituitasi in giudizio, l' Controparte_3
ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia di
[...] primo grado, il rigetto dell'appello e ha proposto appello incidentale concludendo come riportato in epigrafe.
Con ordinanza del 12/01/2022, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata.
All'udienza del 28/03/2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto d'appello, i signori , e Parte_1 Persona_1 CP_4 [...]
hanno denunciato l'erroneità della decisione di primo grado nella parte Per_2 in cui, in seguito all'accertamento dei danni patiti dal SI. , CP_2
rispettivamente marito e padre degli odierni appellanti (nella specie il danno biologico permanente nella misura del 50%, il danno da invalidità temporanea totale e da invalidità temporanea al 75%) ha escluso il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale per mancanza di allegazione e relativa prova.
pag. 5/14 Gli appellanti hanno dedotto che la decisione è il frutto di una chiara omissione da parte del giudice nella valutazione dei fatti dedotti, allegati e provati e di un'interpretazione errata dei principi che governano la materia e che il primo giudice avrebbe errato nel valutare l'essenza stessa del danno parentale e nell'aver ignorato le risultanze delle certificazioni anagrafiche prodotte in giudizio a riprova dei rapporti di coniugio, parentale e coabitazione.
Il motivo d'appello è fondato.
Occorre innanzitutto ricordare i principi ormai consolidati della Cassazione, secondo cui ai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali invalidanti può essere riconosciuto il danno parentale da intendersi non come danno riflesso, in quanto subito per una lesione cagionata ad un soggetto diverso, bensì come danno diretto, in quanto, precisa la giurisprudenza, costituisce la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo (cfr. Cass. 2024 n. 23300;
Cass. 2020 n. 7748).
Con specifico riferimento ai casi di malpratice medica, la Cassazione ha più volte affermato che la responsabilità della struttura sanitaria per danno da lesione del rapporto parentale è qualificabile come extracontrattuale.
Il danno parentale rientra nel campo applicativo del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 c.c. ed è costituito dalla componente morale, intesa come sofferenza interiore patita sul piano strettamente emotivo, e quella dinamico- relazionale, intesa come alterazione delle abitudini di vita.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, in applicazione dei principi generali, spetta a chi invoca il risarcimento del danno l'onere di allegare e dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare
pag. 6/14 situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ. in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, precisandosi, altresì, che traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità” (cfr. Cass. 2024 n. 23300; prima ancora Cass. 2023 n.
13540). Sempre con riferimento alla prova, la Cassazione più volte ha precisato che il danno parentale rientra tra i danni che “possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente tra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (cfr. Cass. 2024 n. 23300, Cass. 2023 n. 13540).
Orbene, dall'esame del ricorso introduttivo di primo grado emerge come gli odierni appellanti abbiano denunciato la sussistenza di un danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale da essi subito, affermando che il danno patito dal sig. portatore di una colostomia permanente, CP_2 affetto da depressione maggiore di grado grave e bisognoso pertanto di assistenza continua, ha determinato in loro una grave sofferenza morale, oltre che il radicale sconvolgimento delle lore relazioni affettive e delle loro abitudini di vita, essendo gli stessi coloro i quali assistono giornalmente il sig. e CP_2
sopperiscono alla sua cura giornaliera provvedendo all'igiene personale, al cambio della stomia, alla sostituzione delle bombole d'ossigeno, alla somministrazione dei farmaci e a ogni altra sua necessità.
Inoltre, al fine di dimostrare il rapporto di stretta parentela, gli odierni appellanti hanno prodotto, già in primo grado, l'estratto dell'atto di matrimonio, gli estratti degli atti di nascita e il certificato storico di residenza.
pag. 7/14 Pertanto, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, il danno fatto valere dagli odierni appellanti deve ritenersi provato per il tramite di presunzioni.
Ed invero, in applicazione dei principi generali in tema di responsabilità extracontrattuale, era onere della controparte dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, tuttavia l' convenuta non ha fornito Controparte_3 nessuna prova contraria.
Ai fini della quantificazione del danno questa Corte ritiene di dover utilizzare le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che con specifico riferimento al danno parentale per lesione del prossimo congiunto prevedono specifiche modalità di quantificazione (mentre le tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano prevedono una liquidazione a punti soltanto in relazione al danno da perdita del rapporto parentale e non anche per il danno parentale da lesione del prossimo congiunto).
Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma e tenuto conto del rapporto di parentela (moglie e figli del , dell'età del e della moglie al CP_2 CP_2
momento dell'intervento (rispettivamente 61 e 60 anni), dell'età dei figli
[...]
, e (rispettivamente 26, 40 e 39 anni), della Per_1 CP_4 Persona_2 circostanza che solo risultava all'epoca dei fatti convivente con i Per_1
genitori, deve precisarsi che, quanto al valore della componente dinamica del danno – valore che secondo le predette tabelle prevedono un importo compreso tra i 3.474 e i 2.450 euro in funzione della presenza o meno del riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto - alla moglie e alla figlia convivente va applicato il valore minimo di 2.450 euro in quanto il sig. , CP_2 dichiarato invalido e inabile al lavoro al 100%, risulta percettore dell'indennità di accompagnamento, mentre con riferimento ai figli non conviventi con il padre, si ritiene opportuno ridurre l'importo sopra considerato a 1.200 euro proprio in pag. 8/14 ragione del difetto di convivenza e del conseguente minor apporto assistenziale gravante sugli stessi.
Ne consegue che spetta:
- a l'importo di € 82.936,00 (così calcolato: valore del punto Parte_1
della componente morale del danno: € 3.474,00; valore del punto della componente dinamica del danno: € 2.450,00; 20 punti per la relazione parentale;
4 punti per l'età del danneggiato;
4 punti per l'età della moglie;
1 quale coefficiente corrispondente al nucleo familiare;
0,50 quale coefficiente corrispondente all'invalidità della vittima primaria (50%) = (20+4+4)*1; 28
* (3.474,00 + 2.450,00): 165.872*50%;
- a l'importo di € 38.506,00 (così calcolato: valore del punto Persona_1
della componente morale del danno: € 3.474,00; valore del punto della componente dinamica del danno: € 2.450,00; 15 punti per la relazione parentale;
4 punti per l'età del danneggiato;
7 punti per l'età della figlia;
0,5 quale coefficiente corrispondente al nucleo familiare;
0,50 quale coefficiente corrispondente all'invalidità della vittima primaria (50 %) = (15+4+7)*0,5;
13 * (3.474,00+2,450,00): 77.012*50%);
- a l'importo di € 29.212,00 (così calcolato: valore del punto CP_4 della componente morale del danno: € 3.474,00; valore del punto della componente dinamica del danno: € 1.200,00; 15 punti per la relazione parentale;
4 punti per l'età del danneggiato;
6 punti per l'età della figlio;
0,5 quale coefficiente corrispondente al nucleo familiare;
0,50 quale coefficiente corrispondente all'invalidità della vittima primaria (50%) = (15+4+6)*0,5;
12,5*(3.474,00+1,200,00); 58.425*50%);
- a l'importo di € 29.212,00 (così calcolato: valore del punto Persona_2 della componente morale del danno: € 3.474,00; valore del punto della componente dinamica del danno: € 1.200,00; 15 punti per la relazione parentale;
4 punti per l'età del danneggiato;
6 punti per l'età della figlio;
0,5
pag. 9/14 quale coefficiente corrispondente al nucleo familiare;
0,50 quale coefficiente corrispondente all'invalidità della vittima primaria (50%) = (15+4+6)*0,5;
12,5 *(3.474,00+1,200,00): 58.425*50%).
Sulle somme di cui sopra vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data del fatto lesivo alla data della sentenza, calcolati sulla somma devalutata alla data del fatto illecito e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza.
Quanto alle richieste istruttorie articolate dagli appellanti, non ammesse in primo grado e ribadite in questa sede (interrogatorio formale e prova testimoniale), il Collegio ritiene che le stesse, anche se ammesse, non sarebbero state rilevanti in quanto finalizzate a provare il danno per come già presuntivamente dimostrato e quantificato attraverso l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma. Ed invero dal contenuto dei capitoli di prova non emerge la sussistenza di una sofferenza maggiore rispetto a quello che accade ordinariamente alle persone che devono assistere un familiare con le patologie sopra indicate e la loro ammissione non avrebbe, quindi, potuto incidere sulla somma liquidata.
Passando all'esame del ricorso incidentale proposto dall'odierna appellata, va preliminarmente affrontata la questione relativa alla sua ammissibilità.
L' ha Controparte_3
impugnato l'ordinanza nella parte in cui la stessa è stata condannata al risarcimento dei danni patiti da , sostenendo che la condotta dei CP_2
sanitari, sia nella scelta del metodo che nell'esecuzione dell'intervento sia nella prontezza di risoluzione dell'evento imprevedibile verificatosi, è stata anche alla luce del consenso informato a mente del quale il sig. prima dell'intervento, CP_2
era stato adeguatamente informato sia sulla procedura chirurgica da eseguire, sia sulle possibili conseguenze o complicanze.
pag. 10/14 L'appello incidentale si palesa inammissibile.
Ed invero, anche in risposta al rilievo di inammissibilità formulato dagli appellanti principali con le comparse conclusionali, occorre preliminarmente evidenziare che l'appello incidentale è stato proposto nei confronti di una parte non presente nel giudizio di secondo grado.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, in questi casi, l'appello deve essere notificato al soggetto cui è rivolto nel rispetto dei termini di decadenza di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c..
La Corte di Cassazione ha da tempo statuito che «La norma dell'art. 343, 1° comma, c.p.c., secondo cui l'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagli art. 331 e 332 – senza che sia necessaria, quindi, la notifica dell'atto di impugnazione – è applicabile all'appello incidentale rivolto contro
l'appellante principale o contro altra parte già costituita o che si costituisca prima del decorso dei termini d'impugnazione, ma non quando l'appello incidentale sia proposto nei confronti di parti non presenti nel giudizio di secondo grado;
in tal caso, se l'impugnazione ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all'appellante incidentale (che abbia tempestivamente proposto
l'impugnazione con la comparsa o in udienza, nei confronti dell'appellante principale) il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell'art. 331 c.p.c.; se, invece, l'impugnazione ha per oggetto una sentenza resa in cause scindibili, l'appellante incidentale deve provvedere alla notifica dell'impugnazione nei termini perentori di cui agli art. 325 e 327 c.p.c.» (cfr. Cass. 2017 n. 7886; prima ancora Cass. 2011 n. 9649).
Se, pertanto, in via generale, nel giudizio d'appello, per il principio di unicità del processo di impugnazione consacrato negli artt. 335 e 343 c.p.c., ogni impugnazione proposta contro la stessa sentenza, dopo la prima, va fatta in via pag. 11/14 incidentale, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in cancelleria, nel caso in esame l'appello incidentale proposto dall'azienda ospedaliera presenta la particolarità di essere rivolto nei confronti di un soggetto che non è parte del giudizio di secondo grado.
In altri termini, posto che nel caso in esame l'appello incidentale determina una estensione soggettiva, essendo rivolto nei confronti di soggetti non evocati nel giudizio di gravame dall'appellante principale o che non si sono autonomamente costituiti e che l'impugnazione ha ad oggetto una sentenza resa in cause scindibili – essendo diversi i tipi di responsabilità che le parti hanno inteso far valere nei confronti dell'azienda ospedaliera, contrattuale quella concernente il danno biologico e da invalidità permanente e temporanea, extracontrattuale quella concernente il danno parentale – era onere dell'appellante incidentale provvedere alla notifica dell'impugnazione nei termini perentori di cui agli art. 325 e 327 c.pc., notifica non avvenuta.
Pertanto, l'appello incidentale proposto dall'azienda ospedaliera nei confronti del sig. è inammissibile per omessa notifica nel rispetto dei CP_2
termini di cui all'articolo 325 c.p.c., ossia trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c
L'ordinanza impugnata va, pertanto, parzialmente riformata nei termini sopra espressi.
Infine, in ordine alle spese – richiamato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, ossia valutando la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale – nel caso in esame le spese sostenute dagli odierni appellanti principali vanno poste a carico dell' appellata soccombente e CP_3 liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle pag. 12/14 tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta ed esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente grado del giudizio).
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nei confronti Parte_4 [...]
avverso Controparte_5
l'ordinanza del Tribunale di Catania pubblicata il 22/05/2021, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dall'
[...]
; Controparte_3
b) condanna l' al Controparte_3
pagamento in favore di dell'importo di € 82.936,00, in favore di Parte_1
dell'importo di € 38.506,00, in favore di dell'importo Persona_1 Persona_2 di € 29.212,00, in favore di dell'importo di € 29.212,00, importi CP_4
liquidati in valori attuali, oltre interessi legali dalla data del fatto illecito alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indici
Istat del prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
c) condanna l' al Controparte_3 pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del procedimento di ATP in favore di , e , liquidate Parte_1 Persona_1 Persona_2 CP_4
in complessivi € 7.271,30, di cui € 3.827,00 a titolo di compensi, € 3.444,30 quale aumento ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, nonché al pagamento pag. 13/14 delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi in € 26.795,70
(di cui € 14.103,00 a titolo di compensi ed € 12.692,70 quale aumento ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014) e al pagamento delle spese della presente fase di gravame, liquidate in complessivi € 18.982,90 (di cui € 9.991,00 a titolo di compensi e € 8.991,90 quale aumento ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M.
55/2014), oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) conferma per il resto l'ordinanza impugnata;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 25/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Presidente relatore/estensore
Dott. Dora IO
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Jessica Brunno, magistrato ordinario in tirocinio, sotto le cure del presidente relatore e affidatario dott.ssa Dora
IO.
Dott. Dora IO
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora IO Presidente relatore dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1003/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 28 marzo 2025 tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti assistiti e difesi Parte_4 C.F._4
dall'Avv. ARES FEDERICO
APPELLANTI
AZIENDA Controparte_1
(C.F. , assistito e
[...] P.IVA_1 difeso dall'Avv. BLANDIZZI ROBERTA
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello ad ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Catania pubblicata il 22/05/2021 a definizione del procedimento sommario di cognizione iscritto al n. 1541/2019 R.G.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
“Ritenere e dichiarare che a seguito delle lesioni colposamente arrecate dall'odierna appellata al sig. – che sono già state quantificate in CP_2 primo grado in una percentuale d'invalidità permanente pari a 50 punti – i suoi prossimi congiunti e odierni appellanti hanno subito tutti i danni parentali
(morali ed esistenziali) meglio descritti, dedotti e provati in atti, e conseguentemente accertare che tali danni sono conseguenza immediata e diretta delle condotte illecite della medesima appellata, che di esse dovrà rispondere a ogni effetto di legge e anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.; 2) condannare pertanto l' Controparte_3
(con sede legale in , via S. Sofia n. 78, p. iva
[...] CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore) a pagare a P.IVA_1 tale titolo gli importi di seguito indicati: a) € 160.000,00, o quell'altra somma ritenuta di giustizia, alla SI.ra , moglie convivente del SI. Parte_1
b) € 165.000,00, o quell'altra somma ritenuta di giustizia, alla CP_2
SI.ra figlia convivente del SI. c) € 120.000,00, o Persona_1 CP_2
quell'altra somma ritenuta di giustizia, al SI. figlio non Persona_2 convivente del SI. d) € 120.000,00, o quell'altra somma ritenuta CP_2
di giustizia, al SI. figlio non convivente del SI. CP_4 CP_2 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi maturati e maturandi su tutte le predette somme dalla data dell'evento alla data del soddisfo;
e) condannare, infine, l'Azienda appellata alla refusione delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio e del presente procedimento di a.t.p.
PER PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigettare tutte le domande formulate in seno all'atto di citazione in appello in quanto destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto;
conseguentemente, in relazione alla richiesta di risarcimento danni formulata dai sig. , , e , rigettare Parte_1 Persona_1 Persona_2 CP_4
integralmente le suddette istanze e confermare l'ordinanza di rigetto emessa dal tribunale civile di Catania in data 22.05.2021. In via incidentale, per quanto
pag. 2/14 sopra espresso e dedotto, riformare parzialmente l'ordinanza emessa dal giudice di prime cure, rigettando e/o riducendo il risarcimento del danno biologico riconosciuto in favore del sig. e disposto in € 354.269,00, CP_2 ritenendo legittima la richiesta di rinnovazione dell'elaborato peritale, attesa la lacunosità e la mancanza di correttezza della perizia depositata dai CTU nominati in primo grado non specializzati in materia chirurgo-urologica; conseguentemente condannare i sig. , Parte_1 Persona_1 [...]
, e , alla refusione delle spese e dei Per_2 CP_4 CP_2 compensi professionali del doppio grado di giudizio e del presente procedimento di a.t.p.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. veniva sottoposto ad un intervento di prostatectomia CP_2
radicale videolaparoscopica nel corso del quale veniva smarrito l'ago chirurgico;
al fine di estrarlo veniva impiegato il trocar nell'ambito di un intervento laparoscopico, a seguito del quale si verificava una breccia nella parete laterale del retto, cui seguiva un intervento laparotomico con sigmoidostomia d'urgenza e predisposizione di una stomia (ano artificiale), che il avrebbe dovuto portare CP_2
a vita.
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c., instaurato in seguito al procedimento di a.t.p. iscritto al n. 7859/2018 R.G., il medesimo chiedeva il CP_2 risarcimento del danno biologico permanente e da invalidità temporanea totale e parziale, mentre i suoi familiari, precisamente la moglie e i figli Parte_1
, e , chiedevano il risarcimento del danno Persona_1 Persona_2 CP_4
non patrimoniale da lesione del rapporto parentale.
Con ordinanza pubblicata il 22/05/2021 il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda formulata da , condannava l' CP_2 [...]
al pagamento in favore Controparte_3 all'attore del complessivo importo di euro 354.269,00 in valori attuali, oltre pag. 3/14 interessi legali dall'8/06/2016 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
rigettava le domande formulate dai familiari in ordine al risarcimento del danno iure proprio per lesione del rapporto parentale;
condannava l'azienda convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
e compensava le spese di lite tra le altre parti. CP_2
In sintesi il primo giudice, in applicazione dei principi in tema di responsabilità della struttura sanitaria e risultando incontestato che il sig. era CP_2
stato ricoverato presso l'ospedale e ivi sottoposto ad operazione chirurgica, facendo proprie le conclusioni dei consulenti nominati nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, riteneva “censurabile, per imperizia, la poco comprensibile e giustificabile manovra tecnica che porta al distacco dell'ago…..esso non poteva non prodursi che per una incauta manovra di errata trazione tecnica….si ritiene che la condotta censurabile posta in essere dai sanitari…abbia determinato un danno rappresentato da una colostomia difficilmente reversibile per la grave insufficienza respiratoria sviluppatasi per una preesistente malattia”, riconoscendo al il risarcimento del danno CP_2 biologico permanente nella misura del 50%, del danno da invalidità temporanea totale (pari a 30 giorni) e da invalidità temporanea parziale al 75% (pari ad ulteriori 30 giorni) e rilevava, altresì, l'insussistenza dei presupposti per la personalizzazione del danno, non avendo il ricorrente allegato elementi tali per cui il pregiudizio subito potesse discostarsi dagli ordinari indici tabellari.
Infine, riteneva infondata la domanda di condanna dell'azienda ospedaliera al risarcimento dei danni in favore dei congiunti a titolo di lesione del rapporto parentale, rilevando che gli stessi si erano limitati, in seno al ricorso introduttivo,
a richiamare il contenuto del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in cui avevano allegato che la gravità delle condizioni di salute del congiunto aveva avuto ripercussioni pag. 4/14 anche sulla loro quotidianità, a dedurre – sempre in seno al ricorso ex art. 696 bis c.p.c. – che tale danno avrebbe dovuto ritenersi provato per il tramite di presunzioni semplici, riservandosi di avanzare richieste istruttorie, per poi richiedere unicamente l'interrogatorio libero al fine di confermare l'intensità dei vincoli familiari e lo sconvolgimento delle loro abitudini di vita, definendo generiche siffatte affermazioni oltre che insufficienti per ricavare, anche solo con il criterio presuntivo, l'affermato danno non patrimoniale.
Con atto di citazione notificato il 23/06/2021, i signori Parte_1 [...]
, e hanno impugnato la predetta ordinanza Per_1 Persona_2 CP_4
per le ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le sopra trascritte conclusioni.
Costituitasi in giudizio, l' Controparte_3
ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia di
[...] primo grado, il rigetto dell'appello e ha proposto appello incidentale concludendo come riportato in epigrafe.
Con ordinanza del 12/01/2022, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata.
All'udienza del 28/03/2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto d'appello, i signori , e Parte_1 Persona_1 CP_4 [...]
hanno denunciato l'erroneità della decisione di primo grado nella parte Per_2 in cui, in seguito all'accertamento dei danni patiti dal SI. , CP_2
rispettivamente marito e padre degli odierni appellanti (nella specie il danno biologico permanente nella misura del 50%, il danno da invalidità temporanea totale e da invalidità temporanea al 75%) ha escluso il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale per mancanza di allegazione e relativa prova.
pag. 5/14 Gli appellanti hanno dedotto che la decisione è il frutto di una chiara omissione da parte del giudice nella valutazione dei fatti dedotti, allegati e provati e di un'interpretazione errata dei principi che governano la materia e che il primo giudice avrebbe errato nel valutare l'essenza stessa del danno parentale e nell'aver ignorato le risultanze delle certificazioni anagrafiche prodotte in giudizio a riprova dei rapporti di coniugio, parentale e coabitazione.
Il motivo d'appello è fondato.
Occorre innanzitutto ricordare i principi ormai consolidati della Cassazione, secondo cui ai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali invalidanti può essere riconosciuto il danno parentale da intendersi non come danno riflesso, in quanto subito per una lesione cagionata ad un soggetto diverso, bensì come danno diretto, in quanto, precisa la giurisprudenza, costituisce la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo (cfr. Cass. 2024 n. 23300;
Cass. 2020 n. 7748).
Con specifico riferimento ai casi di malpratice medica, la Cassazione ha più volte affermato che la responsabilità della struttura sanitaria per danno da lesione del rapporto parentale è qualificabile come extracontrattuale.
Il danno parentale rientra nel campo applicativo del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 c.c. ed è costituito dalla componente morale, intesa come sofferenza interiore patita sul piano strettamente emotivo, e quella dinamico- relazionale, intesa come alterazione delle abitudini di vita.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, in applicazione dei principi generali, spetta a chi invoca il risarcimento del danno l'onere di allegare e dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare
pag. 6/14 situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ. in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, precisandosi, altresì, che traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità” (cfr. Cass. 2024 n. 23300; prima ancora Cass. 2023 n.
13540). Sempre con riferimento alla prova, la Cassazione più volte ha precisato che il danno parentale rientra tra i danni che “possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente tra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (cfr. Cass. 2024 n. 23300, Cass. 2023 n. 13540).
Orbene, dall'esame del ricorso introduttivo di primo grado emerge come gli odierni appellanti abbiano denunciato la sussistenza di un danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale da essi subito, affermando che il danno patito dal sig. portatore di una colostomia permanente, CP_2 affetto da depressione maggiore di grado grave e bisognoso pertanto di assistenza continua, ha determinato in loro una grave sofferenza morale, oltre che il radicale sconvolgimento delle lore relazioni affettive e delle loro abitudini di vita, essendo gli stessi coloro i quali assistono giornalmente il sig. e CP_2
sopperiscono alla sua cura giornaliera provvedendo all'igiene personale, al cambio della stomia, alla sostituzione delle bombole d'ossigeno, alla somministrazione dei farmaci e a ogni altra sua necessità.
Inoltre, al fine di dimostrare il rapporto di stretta parentela, gli odierni appellanti hanno prodotto, già in primo grado, l'estratto dell'atto di matrimonio, gli estratti degli atti di nascita e il certificato storico di residenza.
pag. 7/14 Pertanto, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, il danno fatto valere dagli odierni appellanti deve ritenersi provato per il tramite di presunzioni.
Ed invero, in applicazione dei principi generali in tema di responsabilità extracontrattuale, era onere della controparte dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, tuttavia l' convenuta non ha fornito Controparte_3 nessuna prova contraria.
Ai fini della quantificazione del danno questa Corte ritiene di dover utilizzare le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che con specifico riferimento al danno parentale per lesione del prossimo congiunto prevedono specifiche modalità di quantificazione (mentre le tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano prevedono una liquidazione a punti soltanto in relazione al danno da perdita del rapporto parentale e non anche per il danno parentale da lesione del prossimo congiunto).
Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma e tenuto conto del rapporto di parentela (moglie e figli del , dell'età del e della moglie al CP_2 CP_2
momento dell'intervento (rispettivamente 61 e 60 anni), dell'età dei figli
[...]
, e (rispettivamente 26, 40 e 39 anni), della Per_1 CP_4 Persona_2 circostanza che solo risultava all'epoca dei fatti convivente con i Per_1
genitori, deve precisarsi che, quanto al valore della componente dinamica del danno – valore che secondo le predette tabelle prevedono un importo compreso tra i 3.474 e i 2.450 euro in funzione della presenza o meno del riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto - alla moglie e alla figlia convivente va applicato il valore minimo di 2.450 euro in quanto il sig. , CP_2 dichiarato invalido e inabile al lavoro al 100%, risulta percettore dell'indennità di accompagnamento, mentre con riferimento ai figli non conviventi con il padre, si ritiene opportuno ridurre l'importo sopra considerato a 1.200 euro proprio in pag. 8/14 ragione del difetto di convivenza e del conseguente minor apporto assistenziale gravante sugli stessi.
Ne consegue che spetta:
- a l'importo di € 82.936,00 (così calcolato: valore del punto Parte_1
della componente morale del danno: € 3.474,00; valore del punto della componente dinamica del danno: € 2.450,00; 20 punti per la relazione parentale;
4 punti per l'età del danneggiato;
4 punti per l'età della moglie;
1 quale coefficiente corrispondente al nucleo familiare;
0,50 quale coefficiente corrispondente all'invalidità della vittima primaria (50%) = (20+4+4)*1; 28
* (3.474,00 + 2.450,00): 165.872*50%;
- a l'importo di € 38.506,00 (così calcolato: valore del punto Persona_1
della componente morale del danno: € 3.474,00; valore del punto della componente dinamica del danno: € 2.450,00; 15 punti per la relazione parentale;
4 punti per l'età del danneggiato;
7 punti per l'età della figlia;
0,5 quale coefficiente corrispondente al nucleo familiare;
0,50 quale coefficiente corrispondente all'invalidità della vittima primaria (50 %) = (15+4+7)*0,5;
13 * (3.474,00+2,450,00): 77.012*50%);
- a l'importo di € 29.212,00 (così calcolato: valore del punto CP_4 della componente morale del danno: € 3.474,00; valore del punto della componente dinamica del danno: € 1.200,00; 15 punti per la relazione parentale;
4 punti per l'età del danneggiato;
6 punti per l'età della figlio;
0,5 quale coefficiente corrispondente al nucleo familiare;
0,50 quale coefficiente corrispondente all'invalidità della vittima primaria (50%) = (15+4+6)*0,5;
12,5*(3.474,00+1,200,00); 58.425*50%);
- a l'importo di € 29.212,00 (così calcolato: valore del punto Persona_2 della componente morale del danno: € 3.474,00; valore del punto della componente dinamica del danno: € 1.200,00; 15 punti per la relazione parentale;
4 punti per l'età del danneggiato;
6 punti per l'età della figlio;
0,5
pag. 9/14 quale coefficiente corrispondente al nucleo familiare;
0,50 quale coefficiente corrispondente all'invalidità della vittima primaria (50%) = (15+4+6)*0,5;
12,5 *(3.474,00+1,200,00): 58.425*50%).
Sulle somme di cui sopra vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data del fatto lesivo alla data della sentenza, calcolati sulla somma devalutata alla data del fatto illecito e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza.
Quanto alle richieste istruttorie articolate dagli appellanti, non ammesse in primo grado e ribadite in questa sede (interrogatorio formale e prova testimoniale), il Collegio ritiene che le stesse, anche se ammesse, non sarebbero state rilevanti in quanto finalizzate a provare il danno per come già presuntivamente dimostrato e quantificato attraverso l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma. Ed invero dal contenuto dei capitoli di prova non emerge la sussistenza di una sofferenza maggiore rispetto a quello che accade ordinariamente alle persone che devono assistere un familiare con le patologie sopra indicate e la loro ammissione non avrebbe, quindi, potuto incidere sulla somma liquidata.
Passando all'esame del ricorso incidentale proposto dall'odierna appellata, va preliminarmente affrontata la questione relativa alla sua ammissibilità.
L' ha Controparte_3
impugnato l'ordinanza nella parte in cui la stessa è stata condannata al risarcimento dei danni patiti da , sostenendo che la condotta dei CP_2
sanitari, sia nella scelta del metodo che nell'esecuzione dell'intervento sia nella prontezza di risoluzione dell'evento imprevedibile verificatosi, è stata anche alla luce del consenso informato a mente del quale il sig. prima dell'intervento, CP_2
era stato adeguatamente informato sia sulla procedura chirurgica da eseguire, sia sulle possibili conseguenze o complicanze.
pag. 10/14 L'appello incidentale si palesa inammissibile.
Ed invero, anche in risposta al rilievo di inammissibilità formulato dagli appellanti principali con le comparse conclusionali, occorre preliminarmente evidenziare che l'appello incidentale è stato proposto nei confronti di una parte non presente nel giudizio di secondo grado.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, in questi casi, l'appello deve essere notificato al soggetto cui è rivolto nel rispetto dei termini di decadenza di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c..
La Corte di Cassazione ha da tempo statuito che «La norma dell'art. 343, 1° comma, c.p.c., secondo cui l'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagli art. 331 e 332 – senza che sia necessaria, quindi, la notifica dell'atto di impugnazione – è applicabile all'appello incidentale rivolto contro
l'appellante principale o contro altra parte già costituita o che si costituisca prima del decorso dei termini d'impugnazione, ma non quando l'appello incidentale sia proposto nei confronti di parti non presenti nel giudizio di secondo grado;
in tal caso, se l'impugnazione ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all'appellante incidentale (che abbia tempestivamente proposto
l'impugnazione con la comparsa o in udienza, nei confronti dell'appellante principale) il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell'art. 331 c.p.c.; se, invece, l'impugnazione ha per oggetto una sentenza resa in cause scindibili, l'appellante incidentale deve provvedere alla notifica dell'impugnazione nei termini perentori di cui agli art. 325 e 327 c.p.c.» (cfr. Cass. 2017 n. 7886; prima ancora Cass. 2011 n. 9649).
Se, pertanto, in via generale, nel giudizio d'appello, per il principio di unicità del processo di impugnazione consacrato negli artt. 335 e 343 c.p.c., ogni impugnazione proposta contro la stessa sentenza, dopo la prima, va fatta in via pag. 11/14 incidentale, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in cancelleria, nel caso in esame l'appello incidentale proposto dall'azienda ospedaliera presenta la particolarità di essere rivolto nei confronti di un soggetto che non è parte del giudizio di secondo grado.
In altri termini, posto che nel caso in esame l'appello incidentale determina una estensione soggettiva, essendo rivolto nei confronti di soggetti non evocati nel giudizio di gravame dall'appellante principale o che non si sono autonomamente costituiti e che l'impugnazione ha ad oggetto una sentenza resa in cause scindibili – essendo diversi i tipi di responsabilità che le parti hanno inteso far valere nei confronti dell'azienda ospedaliera, contrattuale quella concernente il danno biologico e da invalidità permanente e temporanea, extracontrattuale quella concernente il danno parentale – era onere dell'appellante incidentale provvedere alla notifica dell'impugnazione nei termini perentori di cui agli art. 325 e 327 c.pc., notifica non avvenuta.
Pertanto, l'appello incidentale proposto dall'azienda ospedaliera nei confronti del sig. è inammissibile per omessa notifica nel rispetto dei CP_2
termini di cui all'articolo 325 c.p.c., ossia trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c
L'ordinanza impugnata va, pertanto, parzialmente riformata nei termini sopra espressi.
Infine, in ordine alle spese – richiamato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, ossia valutando la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale – nel caso in esame le spese sostenute dagli odierni appellanti principali vanno poste a carico dell' appellata soccombente e CP_3 liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle pag. 12/14 tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta ed esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente grado del giudizio).
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nei confronti Parte_4 [...]
avverso Controparte_5
l'ordinanza del Tribunale di Catania pubblicata il 22/05/2021, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dall'
[...]
; Controparte_3
b) condanna l' al Controparte_3
pagamento in favore di dell'importo di € 82.936,00, in favore di Parte_1
dell'importo di € 38.506,00, in favore di dell'importo Persona_1 Persona_2 di € 29.212,00, in favore di dell'importo di € 29.212,00, importi CP_4
liquidati in valori attuali, oltre interessi legali dalla data del fatto illecito alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indici
Istat del prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
c) condanna l' al Controparte_3 pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del procedimento di ATP in favore di , e , liquidate Parte_1 Persona_1 Persona_2 CP_4
in complessivi € 7.271,30, di cui € 3.827,00 a titolo di compensi, € 3.444,30 quale aumento ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, nonché al pagamento pag. 13/14 delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi in € 26.795,70
(di cui € 14.103,00 a titolo di compensi ed € 12.692,70 quale aumento ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014) e al pagamento delle spese della presente fase di gravame, liquidate in complessivi € 18.982,90 (di cui € 9.991,00 a titolo di compensi e € 8.991,90 quale aumento ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M.
55/2014), oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) conferma per il resto l'ordinanza impugnata;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 25/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Presidente relatore/estensore
Dott. Dora IO
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Jessica Brunno, magistrato ordinario in tirocinio, sotto le cure del presidente relatore e affidatario dott.ssa Dora
IO.
Dott. Dora IO
pag. 14/14