TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/05/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3573/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente rel. dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3573/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata a [...], il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LAURA LOMBARDINO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/02/1968, con il patrocinio dell'avv. MILENA PORRO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale Data della decisione: 23.05.2025
Data deposito minuta:
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da memoria depositata il 7.04.2025 alle condizioni di seguito riportate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e con riferimento al matrimonio civile contratto, in Como, in data 18.07.2005, Controparte_1
alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ove verrà stabilita la residenza;
3) Il padre prenderà e porterà con sé i figli minori, ed , compatibilmente con i propri Per_1 Per_2
turni ed esigenze lavorative, con le seguenti modalità:
- una volta a settimana, con pernottamento. In particolare, li terrà dall'uscita di scuola del primo giorno di riposo con accompagnamento il giorno successivo dalla madre alle ore 18.00;
- un week-end al mese. In particolare, quando finirà il turno la sera del venerdì, li prenderà dalle ore
10.00 del sabato mattina sino alle ore 19.00, prima di cena, della domenica. Quando finirà il turno il sabato mattina, terrà con sé i bimbi dalle ore 15.00 del sabato sino alle ore 21.00, dopo cena, della domenica. Quando finirà il turno il venerdì mattina, prenderà con sé i bimbi dalle ore 21.00 del venerdì sino alle ore 18.00 della domenica. Resta inteso che il sig. dovrà comunicare alla CP_1
sig.ra entro e non oltre il giorno 30 del mese precedente, sia i giorni infrasettimanali Parte_1
che il week-end di sua competenza riferito a tutto il mese successivo.
- Vacanze di Natale: ad anni alterni, il padre terrà con sé i figli e dalla chiusura della Per_1 Per_2 scuola sino alle ore 15 del giorno 31.12 e l'anno successivo dalle ore 15 del giorno 31.12 sino alle ore 21.00 del giorno precedente l'inizio della scuola.
- Vacanze di Pasqua: ad anni alterni il padre prenderà e terrà con sé i figli e dal Per_1 Per_2 giorno di chiusura della scuola sino alle ore 21.00 della domenica di Pasqua e l'anno successivo dalle ore 21 della domenica di Pasqua sino alle ore 21.00 del giorno prima dell'inizio della scuola.
- Vacanze Estive: i genitori terranno con sé i figli minori e per due settimane il cui Per_2 Per_1 periodo dovrà essere comunicato all'altro coniuge entro e non oltre il giorno 30 Aprile di ogni anno.
In caso di disaccordo tra i coniugi sul periodo di Natale, Pasqua ed Estate, la madre deciderà negli anni pari ed il padre in quelli dispari. Per quanto riguarda il diritto di visita del sig. in CP_1
Per_ merito ai figli minori ed , questo verrà concordato direttamente tra padre e figlie. Per_3 Per_ 4) Il SI. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minorenni, , , CP_1 Per_2 Per_1
e , lasciando alla SI.ra la propria quota di Assegno Unico, che verrà dalla stessa Per_3 Parte_1
integralmente e direttamente percepito.
La SI.ra si impegna, pertanto, a presentare annualmente la domanda per l'ottenimento Parte_1 dell'Assegno Unico, garantendo la continuità del beneficio.
Nel caso in cui la normativa di riferimento dell'Assegno Unico subisca delle modifiche che comportino la perdita totale, per causa non imputabile alla SI.ra , il SI. Parte_1 CP_1
sarà tenuto a contribuire al mantenimento dei figli minorenni versando alla sig. la Parte_1 somma di € 150,00 mensile per ciascun figlio.
Nell'ipotesi di riduzione parziale dell'Assegno Unico al di sotto dell'attuale somma totale di €
740,00, il sig. sarà tenuto a versare la differenza, a condizione che la riduzione non sia CP_1 imputabile alla SI.ra e/o all'incremento del reddito familiare per ingresso di un nuovo Parte_1
componente nello stato di famiglia. Tale somma sarà soggetta ad adeguamento annuale sulla base degli indici ISTAT.
5) Per quanto riguarda i figli maggiorenni, il sig. sarà tenuto a versare la somma di € CP_1
100,00 mensile direttamente al figlio/a e solo per il periodo in cui sarà senza un'occupazione lavorativa.
6) Le spese straordinarie dei figli economicamente non autosufficienti saranno ripartite tra i coniugi al 50% secondo il vigente protocollo famiglia.
7) La casa coniugale sarà assegnata alla SI.ra con gli arredi, suppellettili e pertinenze. Parte_1
8) Entrambi i coniugi, disponendo di un lavoro e di propria capacità lavorativa, si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a chiedere l'assegno di mantenimento per sé stessi.
9) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio in COMO il Parte_1 Controparte_1
18.07.2005, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 56,
Parte I, anno 2005.
2. Dal matrimonio nascevano i figli (nato Como il 5.7.2005), (nata Como il Persona_5 Per_4
22.8.2007), (nata a [...] il [...]), (nato a [...] il Per_3 Per_2
29.7.2016) e (nato a [...] il [...]). Per_6
3. Con ricorso depositato il 6.10.2022 la ricorrente chiedeva la Parte_1
separazione giudiziale con addebito della colpa in capo al resistente per la asserita violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la stessa e conseguente assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione dei diritto di visita paterno, la previsione di un assegno di un assegno di mantenimento dei figli a carico del padre di almeno
€ 300 mensili a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, la corresponsione a sé del 100% dell'assegno unico, nonché la condanna del resistente al pagamento nella misura della metà dei debiti contratti in costanza di matrimonio per un totale di € 34.630.
4. Il resistente, costituitosi in giudizio, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava l'addebito e chiedeva l'affido condiviso dei figli, il loro collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, nonché la previsione di un contributo mensile al mantenimento dei figli da porsi a proprio carico di € 134 per ciascuno di essi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. All'udienza presidenziale del 28.02.2023 entrambe le parti venivano sentite in ordine alle reciproche richieste anche al fine di giungere ad una soluzione conciliativa della controversia, di fatto impossibile;
pertanto il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
assegnava la casa coniugale alla madre e poneva a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente l'intero importo dell'assegno unico, dallo stesso percepito, pari a € 740 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria ritenuta necessaria, le parti le conclusioni, sicché la causa, con provvedimento del 3.02.2025, è stata rimessa al Collegio, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
6. Successivamente, in data 7.04.2025, durante la decorrenza dei termini per le conclusionali e le repliche, le parti hanno depositato un accordo circa le condizioni delle separative di cui hanno chiesto l'accoglimento da parte del collegio
Ritenuto che:
7. Quanto alla pronunzia di separazione sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c., dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
8. Quanto alle ulteriori domande, ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sopra integralmente riportate, possano essere nella presente sede ratificate e fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, all'interesse dei minori e non contrarie a norme imperative di legge.
9. In ordine agli ulteriori accordi economici intercorsi tra le parti, il Tribunale si limita a prenderne atto, rientrando gli stessi nell'autonomia negoziale delle parti.
10. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti attesi l'intervenuto accordo e la natura necessaria del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi
[...]
e che hanno celebrato matrimonio a COMO in Parte_1 Controparte_1
data 18.07.2005 (anno 2005, atto n. 56, parte I);
2. MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di COMO (CO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. DISPONE che i rapporti tra e siano Parte_1 Controparte_1
regolati come da condizioni congiunte, sopra trascritte, che si intendono qui integralmente richiamate.
4. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 23.05.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente rel. dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3573/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata a [...], il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LAURA LOMBARDINO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/02/1968, con il patrocinio dell'avv. MILENA PORRO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale Data della decisione: 23.05.2025
Data deposito minuta:
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da memoria depositata il 7.04.2025 alle condizioni di seguito riportate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e con riferimento al matrimonio civile contratto, in Como, in data 18.07.2005, Controparte_1
alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ove verrà stabilita la residenza;
3) Il padre prenderà e porterà con sé i figli minori, ed , compatibilmente con i propri Per_1 Per_2
turni ed esigenze lavorative, con le seguenti modalità:
- una volta a settimana, con pernottamento. In particolare, li terrà dall'uscita di scuola del primo giorno di riposo con accompagnamento il giorno successivo dalla madre alle ore 18.00;
- un week-end al mese. In particolare, quando finirà il turno la sera del venerdì, li prenderà dalle ore
10.00 del sabato mattina sino alle ore 19.00, prima di cena, della domenica. Quando finirà il turno il sabato mattina, terrà con sé i bimbi dalle ore 15.00 del sabato sino alle ore 21.00, dopo cena, della domenica. Quando finirà il turno il venerdì mattina, prenderà con sé i bimbi dalle ore 21.00 del venerdì sino alle ore 18.00 della domenica. Resta inteso che il sig. dovrà comunicare alla CP_1
sig.ra entro e non oltre il giorno 30 del mese precedente, sia i giorni infrasettimanali Parte_1
che il week-end di sua competenza riferito a tutto il mese successivo.
- Vacanze di Natale: ad anni alterni, il padre terrà con sé i figli e dalla chiusura della Per_1 Per_2 scuola sino alle ore 15 del giorno 31.12 e l'anno successivo dalle ore 15 del giorno 31.12 sino alle ore 21.00 del giorno precedente l'inizio della scuola.
- Vacanze di Pasqua: ad anni alterni il padre prenderà e terrà con sé i figli e dal Per_1 Per_2 giorno di chiusura della scuola sino alle ore 21.00 della domenica di Pasqua e l'anno successivo dalle ore 21 della domenica di Pasqua sino alle ore 21.00 del giorno prima dell'inizio della scuola.
- Vacanze Estive: i genitori terranno con sé i figli minori e per due settimane il cui Per_2 Per_1 periodo dovrà essere comunicato all'altro coniuge entro e non oltre il giorno 30 Aprile di ogni anno.
In caso di disaccordo tra i coniugi sul periodo di Natale, Pasqua ed Estate, la madre deciderà negli anni pari ed il padre in quelli dispari. Per quanto riguarda il diritto di visita del sig. in CP_1
Per_ merito ai figli minori ed , questo verrà concordato direttamente tra padre e figlie. Per_3 Per_ 4) Il SI. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minorenni, , , CP_1 Per_2 Per_1
e , lasciando alla SI.ra la propria quota di Assegno Unico, che verrà dalla stessa Per_3 Parte_1
integralmente e direttamente percepito.
La SI.ra si impegna, pertanto, a presentare annualmente la domanda per l'ottenimento Parte_1 dell'Assegno Unico, garantendo la continuità del beneficio.
Nel caso in cui la normativa di riferimento dell'Assegno Unico subisca delle modifiche che comportino la perdita totale, per causa non imputabile alla SI.ra , il SI. Parte_1 CP_1
sarà tenuto a contribuire al mantenimento dei figli minorenni versando alla sig. la Parte_1 somma di € 150,00 mensile per ciascun figlio.
Nell'ipotesi di riduzione parziale dell'Assegno Unico al di sotto dell'attuale somma totale di €
740,00, il sig. sarà tenuto a versare la differenza, a condizione che la riduzione non sia CP_1 imputabile alla SI.ra e/o all'incremento del reddito familiare per ingresso di un nuovo Parte_1
componente nello stato di famiglia. Tale somma sarà soggetta ad adeguamento annuale sulla base degli indici ISTAT.
5) Per quanto riguarda i figli maggiorenni, il sig. sarà tenuto a versare la somma di € CP_1
100,00 mensile direttamente al figlio/a e solo per il periodo in cui sarà senza un'occupazione lavorativa.
6) Le spese straordinarie dei figli economicamente non autosufficienti saranno ripartite tra i coniugi al 50% secondo il vigente protocollo famiglia.
7) La casa coniugale sarà assegnata alla SI.ra con gli arredi, suppellettili e pertinenze. Parte_1
8) Entrambi i coniugi, disponendo di un lavoro e di propria capacità lavorativa, si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a chiedere l'assegno di mantenimento per sé stessi.
9) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio in COMO il Parte_1 Controparte_1
18.07.2005, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 56,
Parte I, anno 2005.
2. Dal matrimonio nascevano i figli (nato Como il 5.7.2005), (nata Como il Persona_5 Per_4
22.8.2007), (nata a [...] il [...]), (nato a [...] il Per_3 Per_2
29.7.2016) e (nato a [...] il [...]). Per_6
3. Con ricorso depositato il 6.10.2022 la ricorrente chiedeva la Parte_1
separazione giudiziale con addebito della colpa in capo al resistente per la asserita violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la stessa e conseguente assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione dei diritto di visita paterno, la previsione di un assegno di un assegno di mantenimento dei figli a carico del padre di almeno
€ 300 mensili a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, la corresponsione a sé del 100% dell'assegno unico, nonché la condanna del resistente al pagamento nella misura della metà dei debiti contratti in costanza di matrimonio per un totale di € 34.630.
4. Il resistente, costituitosi in giudizio, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava l'addebito e chiedeva l'affido condiviso dei figli, il loro collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, nonché la previsione di un contributo mensile al mantenimento dei figli da porsi a proprio carico di € 134 per ciascuno di essi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. All'udienza presidenziale del 28.02.2023 entrambe le parti venivano sentite in ordine alle reciproche richieste anche al fine di giungere ad una soluzione conciliativa della controversia, di fatto impossibile;
pertanto il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
assegnava la casa coniugale alla madre e poneva a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente l'intero importo dell'assegno unico, dallo stesso percepito, pari a € 740 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria ritenuta necessaria, le parti le conclusioni, sicché la causa, con provvedimento del 3.02.2025, è stata rimessa al Collegio, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
6. Successivamente, in data 7.04.2025, durante la decorrenza dei termini per le conclusionali e le repliche, le parti hanno depositato un accordo circa le condizioni delle separative di cui hanno chiesto l'accoglimento da parte del collegio
Ritenuto che:
7. Quanto alla pronunzia di separazione sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c., dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
8. Quanto alle ulteriori domande, ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sopra integralmente riportate, possano essere nella presente sede ratificate e fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, all'interesse dei minori e non contrarie a norme imperative di legge.
9. In ordine agli ulteriori accordi economici intercorsi tra le parti, il Tribunale si limita a prenderne atto, rientrando gli stessi nell'autonomia negoziale delle parti.
10. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti attesi l'intervenuto accordo e la natura necessaria del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi
[...]
e che hanno celebrato matrimonio a COMO in Parte_1 Controparte_1
data 18.07.2005 (anno 2005, atto n. 56, parte I);
2. MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di COMO (CO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. DISPONE che i rapporti tra e siano Parte_1 Controparte_1
regolati come da condizioni congiunte, sopra trascritte, che si intendono qui integralmente richiamate.
4. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 23.05.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao