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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1135/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESCHI Parte_1 P.IVA_1
SS ( , C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CA IO ( e dell'avv. BUFALINI LUCA C.F._3
( , C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._5
CA IO ( e dell'avv. BUFALINI LUCA C.F._3
( , C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._6
CA IO ( e dell'avv. BUFALINI LUCA C.F._3
( , C.F._4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_4 C.F._7
CA IO ( e dell'avv. BUFALINI LUCA C.F._3
( , C.F._4 appellati
Conclusioni: per «Voglia la Corte d'Appello di Firenze, Parte_1 accogliere l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Parte_1
03/05/2023 emessa nel procedimento r.g.n. 2928/2021 del Tribunale di
Siena, nella parte in cui ha ritenuto di calcolare gli importi liquidati con il sistema della capitalizzazione degli interessi al lordo dell'imposta sostitutiva, in quanto errata nei suoi presupposti di fatto e di diritto, nonché nella parte in cui ha determinato l'importo liquidato in favore dei ricorrenti considerando la maturazione dei titoli sin dal primo anno di emissione in quanto in palese contrasto con norme di legge.
Confermata nel resto l'impugnata ordinanza.
Con vittoria di spese e competenze legali nei due gradi di giudizio»;
per CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
«piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni avversaria CP_4 domanda, eccezione e deduzione.
In via principale
Respingersi l'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Siena R.G. 2928/2021 del
3.5.2023, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermarsi
l'ordinanza di primo grado.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Corte dovesse accogliere la richiesta avversaria in merito all'applicazione di quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, del D.M. 23.6.1997, ovvero al primo motivo di
pag. 2/21 appello, limitarne l'applicazione ai soli buoni della serie “Q” e non ai buoni della serie “P” numm. 83 e 42;
Sempre in via subordinata, nella […] non creduta ipotesi in cui codesta
Corte dovesse accogliere la richiesta avversaria in merito all'applicazione di quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, del D.M. 23.6.1997, applicare il nuovo criterio di capitalizzazione degli interessi dall'entrata in vigore del D.M.
23.6.1997.
In ogni caso
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari, oltre al rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA di legge del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dei difensori».
Rilevato
(nel prosieguo anche o ) ha Parte_1 Parte_1 Pt_1 impugnato l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Siena – del 03 maggio 2023, n. rep. 732/2023 – con la quale è stata condannata a pagare a l'importo CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 di euro 89.874,13, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sui singoli importi dovuti dalla data di scadenza di ciascun buono sino al soddisfo.
quale cointestataria, CP_1 CP_2 Controparte_3
in qualità di titolari – in quanto eredi di CP_4 Persona_1
– hanno agito in giudizio con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., deducendo che l'amministrazione postale avesse loro proposto un valore inferiore al dovuto Contr per la riscossione di n. 5 buoni fruttiferi postali (in breve anche BFP o
– per l'esattezza, i nn. 42, 47, 49, 50 e 83 – alla conclusione del trentesimo anno dalla sottoscrizione degli stessi.
I ricorrenti sostenevano che la differenza degli importi calcolati fosse dovuta «al diverso valore attribuito ai rendimenti degli ultimi dieci anni (dal pag. 3/21 21° al 30°) per i buoni numm. 47, 49 e 50 […] e per tutti e trenta gli anni per i buoni numm. 42 e 83 […]». Deducevano, infatti, che in loro si fosse
«ingenerato un legittimo affidamento circa il fatto che le condizioni di rimborso fossero quelle corrispondenti a quanto indicato sul retro dei buoni fruttiferi, trattandosi […] di buoni emessi in epoca successiva all'emanazione [del] D.M. del 1986 e che, dunque, avrebbero dovuto riportare, sin dalla loro emissione, la misura degli esatti rendimenti».
Sostenevano, pertanto, che il «valore determinato e corrisposto da [… Pt_1 fosse] stato individuato applicando rendimenti diversi e inferiori rispetto a quelli riportati nelle tabelle poste nel retro dei buoni […]».
Il Tribunale, ricostruita la normativa applicabile, richiamando in particolare l'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973 (c.d. Codice postale) e le successive modificazioni apportate dal decreto-legge n. 460 del 1974, nonché il decreto del Ministro del tesoro del 13 giugno 1986, ha rammentato la disciplina circa le variazioni del saggio d'interesse, anche in peius, dei buoni postali fruttiferi e, in particolare, per le serie di BFP qui rilevanti, ha considerato che «“1. Con effetto dal 1 luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”», precisando che, ex art. 5 del decreto sopra richiamato, «“i. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal
Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1 luglio
1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
pag. 4/21 Il giudice di prime cure ha dunque rammentato che: a) «i buoni postali sono qualificabili come documenti di legittimazione»; b) «il rapporto tra sottoscrittore e si instaura su un piano negoziale, con Parte_1 conseguente soggezione alla disciplina del contratto»; c) «risulta applicabile la disposizione dettata dall'art. 1339 c.c. [… più in particolare] il meccanismo richiamato dall'art. 173 del codice postale deve ritenersi che sia quello della sostituzione, proprio perché si concretizza nella sostituzione della misura degli interessi pattuiti dalle parti a mezzo del decreto […] la cui cogenza discende dal fatto che esso ripete la sua autorità dalla fonte normativa primaria».
Tanto considerato, il Tribunale ha ritenuto che «con riferimento ai buoni postali n. 42 e 83, il primo privo di qualunque timbro informativo circa la sua appartenenza alla nuova serie ed entrambi privi di riferimenti con riguardo alla conseguente variazione del tasso di interesse», possa riscontrarsi la «tutela dell'affidamento incolpevole del sottoscrittore». Circa i
«buoni nn. 47 – 49 – 50 [sui quali] è presente l'indicazione nella parte anteriore della serie effettiva (Q/P), tale da richiamare la normativa ad essi applicabile, e sul retro un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente», ha ritenuto applicabili i tassi della serie “Q”.
Quanto alla normativa fiscale dei cinque buoni postali, il Tribunale ha ritenuto, ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 556 del 1986, di applicare una ritenuta fiscale del 12,50% e ha ritenuto che la relativa disciplina dovesse rispondere «al c.d. principio di cassa, [… collocando] il momento impositivo all'atto in cui il reddito viene percepito dal sottoscrittore e, dunque, quando
è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono», a nulla rilevando il fatto che «il D.M. del 23/06/1997 (G.U. n. 145 del 24/06/1997) abbia previsto una capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale, asserendo che tale trattamento sarebbe continuato anche per i buoni Q, R,
S emessi fino al 31/12/1996 (art. 7)», trattandosi di «un provvedimento sottordinato alle disposizioni legislative richiamate, da disapplicarsi ove pag. 5/21 difforme da queste ultime, consequenzialmente inefficace per quanto attiene alla considerazione indebitamente anticipata del momento impositivo».
Tanto premesso, «considerate le conclusioni della ctu», il Tribunale ha liquidato i seguenti importi «al netto dell'imposta sostitutiva calcolata con il metodo di capitalizzazione al lordo della tassazione:
BFP N. 42 SERIE P € 24.627,47;
BFP N. 83 SERIE QP € 23.927,51;
BFP N. 47 SERIE QP € 13.773,05;
BFP N. 49 SERIE QP € 13.773,05;
BFP N. 50 SERIE QP € 13.773,05;
per un importo capitale totale di € 89.874,13, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sui singoli importi dovuti dalla data di scadenza di ciascun buono sino al soddisfo».
Le spese di lite – alla luce del ritenuto mutamento giurisprudenziale intervenuto circa l'appartenenza o meno a una determinata serie in considerazione dell'apposizione dei timbri su supporti cartacei della serie precedente – sono state compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2 «nella misura di 1/3; i restanti 2/3 […] posti a carico di parte resistente», mentre le spese di c.t.u. sono state poste «a carico di entrambe le parti nella misura di 1/3; i restanti 2/3 […] posti a carico di parte resistente».
L'appello è affidato ai seguenti motivi di censura (riproducendosi la sintesi di cui all'atto di impugnazione):
1. «Errore nell'applicazione di norme cogenti. Violazione del disposto di cui all'art. 2 c. 3 del D.Lgs. 239/1996»;
2. «Violazione del disposto di cui all'art. 172 D.P.R. 156/73».
pag. 6/21 Si sono costituiti CP_1 CP_2 Controparte_3 chiedendo in via principale il rigetto dell'appello e, in CP_4 subordine, l'applicazione dei criteri di tassazione richiamati da
[...]
solo per i buoni della serie Q e comunque con decorrenza Pt_1
«dall'entrata in vigore del D.M. 23.6.1997».
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 25 settembre.
Considerato
1. Con il primo motivo d'appello l'odierna lamenta che le Parte_1
«modalità di applicazione [della] ritenuta erariale [sui rendimenti dei BFP] appaiono del tutto errate alla luce delle stesse norme generali richiamate a sostegno della posizione assunta al riguardo», assumendo che «il D. Lgs. N.
239/1996, che ha introdotto l'imposta sostitutiva sul reddito, [… abbia] stabilito all'art. 2, c. 3, che: “Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente
, possono essere stabilite particolari modalità applicative della Parte_1 presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”». Sostiene in proposito che
«[i]l D.M. 23.06.1997, in attuazione della riserva contenuta nell'articolo sopra citato, ha disposto, all'art. 7 ultimo comma, che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q', 'R' ed 'S' emessi fino al
31.12.1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta erariale”». Ritiene pertanto l'odierna appellante che il
«D.M. 23.06.1997» sia «un provvedimento che trova la sua legittimazione proprio in questa normativa generale a cui, peraltro, ha dato piena attuazione», non sussistendo pertanto «alcun problema di contrasto fra tale pag. 7/21 regolamentazione e la normativa di carattere generale». Sostiene quindi che l'«applicazione delle previsioni contenute nel D.M. Parte_1
23.06.1997 determina due conseguenze:
1) Lo spostamento del momento impositivo all'atto della maturazione degli interessi anziché all'atto della liquidazione;
2) La capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta erariale».
Assume pertanto l'odierna appellante che lo «spostamento del momento impositivo e la capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta erariale sino al 20° anno[…] comport[ino] necessariamente una diversa determinazione degli importi esigibili ed anche dell'importo del rendimento fisso bimestrale applicabile dal 21° al 30° anno, che come illustrato nella memoria difensiva all'atto della costituzione in I grado, deriva direttamente dai rendimenti maturati sino al 20° anno», con la conseguenza che gli importi esigibili saranno inferiori rispetto a quelli riconosciuti dal giudice di prime cure. In altre parole, «[a]pplicando la previsione del DM 23.06.1997, l'interesse maturato bimestralmente verrà calcolato sul capitale a cui sono aggiunti gli interessi maturati già decurtati della ritenuta erariale applicabile» e, dunque, «gli interessi matureranno bimestralmente su di una somma inferiore rispetto a quella considerata al lordo, come fatto nell'ordinanza impugnata, e l'importo base per la successiva maturazione degli interessi sarà necessariamente inferiore rispetto a quanto indicato nella tabella o considerato dal CTU nella propria relazione» e, correlativamente, «dal rendimento massimo raggiunto al termine del 20° anno dal buono […] deriva l'importo del rendimento bimestrale fisso applicabile negli ultimi 10 anni [ovvero dal 21° al 30° anno]».
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
In merito alla normativa applicabile al caso di specie, giova rammentare che l'art.1, commi 1 e 2, del d.l. n. 556 del 1986 ha pag. 8/21 assoggettato a tassazione gli interessi prodotti, fra l'altro, dai buoni postali fruttiferi, prevedendo l'applicazione, per quanto riguarda il caso di specie, della ritenuta fiscale nella misura del 12,50% (applicabile ai buoni emessi dal 1 settembre 1987 al 23 giugno 1997).
L'art.1, comma 3, del d.l. medesimo stabiliva: «Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse:
a) a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b);
b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettere d) ed f) del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto».
In altre parole, per l'allora amministrazione postale le ritenute erano riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettere d) e f), del d.P.R. n. 602 del
1973. In particolare, l'art. 3, comma 2, lettera d) del citato d.P.R. faceva riferimento alle «ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1) [ovvero il sempre d.P.R. n.
602 del 1973], maturati nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti».
Dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che, all'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata sugli interessi, ancorché non corrisposti e, dunque, annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore, e non secondo il principio di cassa (conforme a
Corte d'appello di Firenze, sentenza n. 1097 del 2025). pag. 9/21 Più in particolare, è il d.l. n. 556 del 1986 a introdurre la tassazione de Contr qua e a regolarla anche in relazione ai esso è quindi anzitutto un articolato normativo sulla definizione dei presupposti d'imposta e poi anche sulle modalità di versamento. Mentre il decreto interministeriale n. 511 del
1998, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 239 del 1996, non si applica «[a]i buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio
1997 (art. 1 comma 2), quali quelli per cui è causa, per i quali «si applica integralmente la previgente disciplina fiscale».
In altre parole, è proprio il decreto interministeriale a confermare gli assunti di in ordine alla diversità del regime fiscale. Parte_1
La ritenuta fiscale è stata poi nominalmente soppressa con il d.lgs. n.
239 del 1996 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi sempre stabilita nella misura del 12,50%.
L'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 239 del 1996 ha disposto che «[p]er i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall' CP_6
conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto
[...] del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente , possono essere stabilite particolari Parte_1 modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7».
Ora, il decreto interministeriale n. 511 del 23 dicembre 1998 emanato per dare attuazione all'art. 2, comma 3, del citato d.lgs. n. 239 del 1996, come sopra già ricordato, ha chiarito che «[a]i buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente disciplina fiscale».
E in precedenza il d.m. 23 giugno 1997 aveva stabilito che «Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere “Q”, “R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi pag. 10/21 continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale».
Il d.m. in esame specifica, in altre parole, che per i BPF delle serie Q,
R, S, emessi entro il 31 dicembre 1996, la capitalizzazione annuale degli interessi continua ad essere al netto della ritenuta fiscale. Tale precisazione non solo appare coerente con la normativa fiscale sopra richiamata, ma rientra pienamente nei poteri dell'allora Ministro del tesoro che, ai sensi dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come aveva il potere di determinare i tassi di interesse dei BPF e di determinarne le successive variazioni (anche in diminuzione), allo stesso modo aveva il potere di precisare le modalità di calcolo degli interessi in caso di capitalizzazione composta degli interessi, se al lordo o al netto dell'imposizione fiscale. In altre parole, come il CP_7 era libero di riconoscere o meno la capitalizzazione composta degli interessi, alla stessa maniera poteva prevedere le modalità della capitalizzazione degli interessi, se a lordo o al netto della ritenuta fiscale (conforme a Corte di appello di Firenze, sentenza n. 1097 del 2025, cit.).
Sulla portata dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, e sulla possibilità di variazioni, anche in peius, del tasso d'interesse sulla base di decreti ministeriali, si può rinviare alla sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, n. 3963 del 2019, che ha affermato principi di diritto con cui è sancita la prevalenza dei decreti ministeriali (conforme a Corte di appello di Firenze, sentenza n.
1097 del 2025, cit.).
Non sussiste, pertanto, a detta di questa Corte, il contrasto tra il decreto ministeriale del 23 giugno1997 e la normativa di rango primario prospettato dal giudice di prime cure, sia perché le norme del decreto ministeriale sono espressione del potere attribuito al Ministero del tesoro dall'art.173 del d.P.R. n. 156 del 1973, ratione temporis applicabile, potere posto a tutela di rilevanti interessi pubblici (tutela del risparmio ma anche pag. 11/21 dei conti pubblici), sia perché, in ogni caso, tale decreto è stato emanato in coerenza con il quadro normativo fiscale sopra ricostruito.
La questione relativa alla ritenuta erariale sui rendimenti dei BFP va risolta unicamente alla luce della normativa sopra esaminata e, in particolare, del decreto ministeriale del 23 giugno 1997.
Gli odierni appellati hanno tuttavia chiesto, in via subordinata, che l'applicazione «di quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, del D.M.
23.6.1997, [… fosse limitata] ai soli buoni della serie “Q” e non ai buoni della serie “P” numm. 83 e 42».
Tuttavia, i buoni di cui si discute sono stati tutti emessi tra il gennaio e l'agosto del 1988 (docc. B, C, D, E, F allegati al ricorso ex art. 702-bis) e non possono che ricadere tutti, sin dalla loro emissione, sotto il regime previsto dalla disciplina sopra descritta già praticata all'atto di emissione dei BFP: il riconoscimento del legittimo affidamento per i buoni nn. 83 e 42 non può infatti impedire l'applicazione della normativa fiscale, certamente non liberamente disponibile dalle parti.
Giova peraltro evidenziare che, sebbene in base a una ricostruzione non esattamente corrispondente a quella qui esposta, anche il giudice di prime cure ha applicato la disciplina fiscale a tutti i BFP e pertanto la metodologia corretta relativa alla tassazione dei BFP non può che applicarsi anche ai buoni nn. 42 e 83.
In conclusione, il primo motivo d'appello merita accoglimento e l'importo di tutti e cinque i BFP dev'essere calcolato al netto dell'imposta sostitutiva computata con il metodo di capitalizzazione al netto della tassazione, in tal senso dovendosi riformare l'ordinanza impugnata.
2. Con il secondo motivo d'appello lamenta la «violazione del Pt_1 disposto di cui all'art. 172 D.P.R. 156/73». Ritiene infatti che il giudice di prime cure, «avendo aderito ai conteggi effettuati dal CTU, [… si sia posto] in contrasto con quanto stabilito in materia di rendimenti dal disposto di pag. 12/21 cui all'art. 172, ultimo comma, del D.P.R. 156/1973, il quale ha esplicitamente stabilito che: “Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla emissione”».
Il motivo è infondato nei termini che seguono.
Deve preliminarmente disattendersi l'assunto degli odierni appellati, secondo cui le eccezioni di in relazione al secondo motivo di Parte_1 gravame «mai sollevate […] nel corso del giudizio di primo grado» e «che comporterebbero la nullità della ctu e […], in quanto tali, devono considerarsi tardive».
Per tutto il giudizio di primo grado ha contestato le Parte_1 modalità di computo adottate dall'ausiliario, richiamando la normativa applicabile, incluso il d.P.R. n. 156 del 1973, dettagliandone le previsioni;
si tratta pertanto di una mera attività di ricostruzione del quadro normativo
(con le relative modalità di calcolo) applicabile ai pacifici fatti di causa, ovvero di una mera difesa e come tale non soggetta ad alcuna preclusione processuale.
Occorre in secondo luogo rilevare che il Tribunale, aderendo ai calcoli del c.t.u., ha effettivamente computato gli interessi maturati nei primi dodici mesi “di vita” del buono.
Il calcolo degli interessi del primo anno effettuato dal c.t.u. è tuttavia in linea con quanto riportato nella tabella relativa alla serie “P” per i buoni nn. 42 e 83, per i quali è stato riconosciuto il legittimo affidamento del sottoscrittore, e in linea con la tabella riportata nel decreto ministeriale del
13 giugno 1986 per i buoni nn. 47, 49, e 50.
Infatti, anche dal tenore del dettato normativo dell'art. 172 del c.d.
Codice postale, riportato dall'odierna appellante, si evince che gli interessi maturati nel corso del primo anno non sono corrisposti se il sottoscrittore domanda il rimborso prima che sia trascorso un anno dalla sua emissione.
pag. 13/21 Dalla tabella stampigliata sul retro dei buoni relativi alla serie “P”
(applicabile ai buoni nn. 42 e 83) è scritto chiaramente che: «L'intestatario del presente buono potrà riscuotere a vista presso l'Ufficio di emissione, e con preavviso di sei giorni in altri Uffici, la somma qui appresso indicata:
Entro il primo anno L. 2.000.000, dopo [segue la tabella con i successivi importi]», dalla quale si evince che entro il primo bimestre del secondo anno di vita del buono verranno corrisposte L.
2.180.000. In altre parole, gli interessi maturati nei primi 12 mesi ammontano a Lire 180.000 (docc. B e F allegati al ricorso ex art. 702-bis).
Se consideriamo il buono n. 42 emesso in data 26 gennaio 1988, nella tabella riportata dal c.t.u. si legge che gli interessi maturati dalla data della sottoscrizione e fino al 25 gennaio 1989 ammontano a euro 92,96, ovvero proprio l'equivalente di Lire 180.000; stessa cosa può dirsi per il BFP n. 83
(si veda la c.t.u. del 25 luglio 2022, alle pagg. 11 e 13 o la sua integrazione del 25 gennaio 2023, alle pagg. 6 e 7).
Ragionamento analogo può essere fatto per i buoni della serie “Q” con riferimento alla tabella allegata al decreto ministeriale del 13 giugno 1986, che li ha istituiti: dalla tabella si evince che, se il buono è rimborsato
«[e]ntro il primo anno […] verranno corrisposte «L. 2.000.000», se è rimborsato «Dopo il 1° anno» verranno corrisposte L. «2.160.000».
In altre parole, in mancanza di riscossione entro il primo anno, gli interessi da corrispondersi per il primo anno di vita del buono ammontano a Lire 160.000 e questa è la cifra computata dal c.t.u., ovvero euro 82,63 (si vedano le tabelle dei buoni n. 47, 49 e 50, alle pagg. 14 e ss. dell'elaborato peritale del 25 luglio 2022, pagg. 9 e ss. dell'integrazione del 25 gennaio
2023 e pagg. 5 ss. dell'integrazione del 19 aprile del 2023).
La circostanza è altresì confermata dalla simulazione del rendimento del buono sul sito della Cassa Depositi e Prestiti così come richiamata da nei suoi scritti difensivi. Parte_1
pag. 14/21 La censura è pertanto priva di pregio.
3. Atteso quanto sopra e in particolare l'accoglimento del primo motivo di gravame, i calcoli effettuati dal c.t.u., e condivisi dal giudice di prime cure, riportano calcoli effettuati in base a un'errata interpretazione della normativa applicabile: per i BFP n. 42 e n. 83 «l'imposta sostitutiva sugli interessi maturati è stata calcolata […] alla scadenza dei singoli buoni postali […] ed applicata nella misura del 12,5% ai rendimenti calcolati in regime di capitalizzazione composta al lordo della tassazione», mentre per i buoni n. 47, 49, e 50 il calcolo è stato effettuato «applicando l'imposta sostitutiva del 12,50% sul totale interessi, calcolati in applicazione dei saggi previsti dal D.M. 1986, maturati al trentesimo anno identificando […] il momento impositivo con quello del pagamento del reddito prodotto dall'investimento (Tribunale di Bergamo sentenza n. 1390 del 2020) come già elaborato nella relazione peritale datata 25 luglio 2022» (si veda pag. 10 della relazione integrativa del 19 aprile 2023 e pag. 11 dell'elaborato del 25 luglio 2022).
Rammentando che gli interessi fissi bimestrali spettano dal 21° anno e
«per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione» (si vedano le disposizioni sul retro dei buoni e quando disposto dalla tabella allegata al decreto ministeriale del
13 giugno 1986), devono effettuarsi i calcoli che seguono.
Per il buono n. 42 da computarsi in base ai saggi di interesse stampigliati dietro al buono, ovvero i tassi della serie “P”, può essere utilizzata la prima parte dei calcoli dell'integrazione della c.t.u. del 25 gennaio 2023, a pag. 6, non seguiti poi dal giudice di prime cure, rideterminando – in base alla formula fornita sin dal primo grado da
[...]
e non specificamente contestata – l'interesse bimestrale per gli Pt_1 ultimi 10 anni al fine di calcolare gli interessi anche per quel periodo al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%.
pag. 15/21 Come si evince dall'integrazione della c.t.u. del 25 gennaio 2023 il massimo rendimento previsto per i primi 20 anni è pari ad euro 8.085,03
(pag. 6). Come esplicitato dall'odierna appellante già nella memoria difensiva in primo grado «l'importo del rendimento fisso bimestrale indicato per il periodo dal 21° al 30° anno di emissione dei titoli, non è una cifra messa a caso, ma scaturisce da un calcolo ben preciso desumibile dai decreti istitutivi delle varie emissioni e verificabile dalle stesse tabelle poste a tergo dei titoli e che viene applicato anche alla maturazione degli interessi nell'arco di primi venti anni, anch'essi con cadenza bimestrale» (Memoria difensiva in primo grado, , pag. 16). Parte_1
In altri termini, per calcolare l'importo dell'interesse bimestrale che matura a decorrere dal 21° anno di emissione del titolo è necessario calcolare il 15% (l'aliquota massima prevista per il rendimento dei BFP serie
“P”) del massimo rendimento previsto per i primi 20 anni, ovvero, euro
8.085,03 e poi dividerlo per i bimestri presenti in un anno.
In termini numerici:
- 15% di euro 8.085,03 = euro 1.212,75;
- Euro 1.212,75: 6 = euro 202,12 (interesse bimestrale fisso).
Giova rammentare che per gli ultimi dieci anni di fruttuosità del buono gli interessi sono fissi, ma devono pur sempre essere calcolati al netto della ritenuta, ovvero il 12,50% di euro 1.212,75 (interessi annuali), ovvero euro
151,59.
Al fine di calcolare il valore del buono al netto dell'imposta sostitutiva calcolata con capitalizzazione degli interessi al netto della tassazione dovrà così procedersi: montante al 20° anno + interessi annuali – 12,50% di tassazione sugli interessi.
pag. 16/21 Ovvero, in termini numerici:
8.085,03 + 1.212,75 - 151,59 = 9.146,19 questo sarà il nuovo montante al quale aggiungere gli interessi annuali al netto dell'imposta e quindi:
9.146,19 + 1.212,75 - 151,59 = 10.207,35 e così via fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione e quindi:
BFP n. 42 NT NN
8.085,03 + 1.212,75 - 151,59 = 9.146,19 anno 21 dal 26.01.08 al 25.01.09
9.272,52 +1.212,75 - 151,59 = 10.207,35 anno 22 dal 26.01.09 al 25.01.10
10.207,35 + 1.212,75 - 151,59 = 11.268,51 anno 23 dal 26.01.10 al 25.01.11
11.268,51 +1.212,75 - 151,59 = 12.329,67 anno 24 dal 26.01.11 al 25.01.12
12.329,67 +1.212,75 - 151,59 = 13.390,83 anno 25 dal 26.01.12 al 25.01.13
13.390,83 + 1.212,75 - 151,59 = 14.451,99 anno 26 dal 26.01.13 al 25.01.14
14.451,99 + 1.212,75 - 151,59 = 15.513,15 anno 27 dal 26.01.14 al 25.01.15
15.513,15 + 1.212,75 - 151,59 = 16.574,31 anno 28 dal 26.01.15 al 25.01.16
16.574,31 + 1.212,75 - 151,59 = 17.635,47 anno 29 dal 26.01.16 al 25.01.17
17.635,47 + 1.212,75 - 151,59 = 18.696,63 anno 30 dal 26.01.17 al 25.01.18
12,5% di 19.580,91 dal 25.01.18 al 31.12.18
1.212,75 (202,12 x 5 bimestri)
- 126,32
18.696,63 + 1.010,6 - 126,32 =
Allo stesso modo dovrà procedersi per il BFP n. 83 emesso il 25 agosto
1988: montante massimo al 20° anno = euro 8.086,59 (si veda pag. 8 della relazione integrativa della c.t.u. del 25 gennaio 2023) il cui 15% è pari a euro 1.212,98, ovvero gli interessi fissi annuali dal 21° al 30° anno del BFP.
pag. 17/21 Gli interessi bimestrali ammontano dunque a euro 202,12 e, procedendo con le medesime modalità di calcolo, si ha:
montante al 20° anno + interessi annuali – 12,50% di trattenuta sugli interessi:
8.086,59 + 1.212,98 – 151,62 = 9.147,95
BFP n. 83 NT NN
8.086,59 + 1.212,98 – 151,62 = 9.147,95 anno 21 dal 25.08.08 al 24.08.09
9147,95 + 1.212,98 – 151,62 = 10.209,31 anno 22 dal 25.08.09 al 24.08.10
10.209,31 + 1.212,98 – 151,62 = 11.270,67 anno 23 dal 25.08.10 al 24.08.11
11.270,67 + 1.212,98 – 151,62 = 12.332,03 anno 24 dal 25.08.11 al 24.08.12
12.332,03 + 1.212,98 – 151,62 = 13.393,39 anno 25 dal 25.08.12 al 24.08.13
13.529,39 + 1.212,98 – 151,62 = 14.454,75 anno 26 dal 25.08.13 al 24.08.14
14.590,75 + 1.212,98 – 151,62 = 15.516,11 anno 27 dal 25.08.14 al 24.08.15
15.652,11 + 1.212,98 – 151,62 = 16.577,47 anno 28 dal 25.08.15 al 24.08.16
16.713,47 + 1.212,98 – 151,62 = 17.638,83 anno 29 dal 25.08.16 al 24.08.17
17.774,83 + 1.212,98 – 151,62 = 18.700,19 anno 30 dal 25.08.17 al 24.08.18
12,5% di 19.053,9 Dal 25.08.18 al 31.12.18
1.212,98 (202,12 x 2 bimestri)
- 50,53
18.836,19 + 404,24 - 50,53 =
Per i buoni della serie “Q” sottoscritti tutti tra il 14 e il 24 febbraio
1988 è possibile effettuare un unico calcolo in considerazione della coincidenza dei bimestri e dunque: il montante massimo al 20° anno secondo il c.t.u. ammonta a euro
5.410,69 (relazione integrativa della c.t.u. depositata il 19 aprile 2023, pag.
12), importo che si ritiene corretto, sebbene , nell'esplicitare la Parte_1 formula utilizzata per il calcolo degli interessi fissi bimestrali per gli ultimi
10 anni di fruttuosità del buono n. 47, lo stabilisca come pari ad euro
5.884,27, ovvero il montante massimo al dicembre 2008 e non al febbraio
2008; si rammenta che i buoni di cui si discute sono tutti stati sottoscritti nel febbraio del 1988 (pag. 6 atto di citazione in appello, ). Parte_1
In base alle formule come sopra descritte, si ha: pag. 18/21 montante massimo al 20° anno = euro 5.410,69, il cui 12%
(equivalente al rendimento massimo del buono) è pari a euro 649,28 ovvero gli interessi annuali, mentre quelli bimestrali sono pari euro 108,21 e pertanto: montante al 20° anno + interessi annuali – 12,5% di trattenuta sugli interessi;
in termini numerici:
5.410,69 + 649,28 – 81,16 = 5.978,81
Buoni nn. 47, 49, 50 NT Anno
5.410,69 + 649,28 – 81,16 = 5.978,81 Anno 21
5.978,81 + 649,28 – 81,16 = 6.546,93 Anno 22
6546,93 + 649,28 – 81,16 = 7.115,05 Anno 23
7115,05 + 649,28 – 81,16 = 7.683,17 Anno 24
7.683,17 + 649,28 – 81,16 = 8.251,29 Anno 25
8.251,29 + 649,28 – 81,16 = 8.819,41 Anno 26
8.819,41+ 649,28 – 81,16 = 9.387,53 Anno 27
9.387,53 + 649,28 – 81,16 = 9.955,65 Anno 28
9.955,65 + 649,28 – 81,16 = 10.523,77 Anno 29
10.523,77 + 649,28 – 81,16 = 11.091,89 Anno 30
12,5% di 11.565,31 Per ogni successivo bimestre
541,05 (108,21 x 5 bimestri)
maturato fino al 31 dicembre del 30°
- 67,63 anno solare successivo a quello di
11.091,89 + 541,05 – 67,63 = emissione.
Tanto considerato, devono liquidarsi i seguenti importi:
BFP n. 42 serie “P” (per legittimo affidamento): euro 19.580,91;
BFP n. 83 serie “P” (per legittimo affidamento): euro 19.053,9;
BFP NN. 47, 49 e 50 serie “Q”: euro 11.565,31 ciascuno;
per un importo capitale totale di euro 73.330,74, oltre interessi legali sui singoli importi dovuti dalla data di scadenza di ciascun buono fino al soddisfo.
4. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere pag. 19/21 d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del
2021).
Tanto premesso, giova considerare che , sin dalla Parte_1 memoria difensiva in primo grado, offriva le seguenti somme per i buoni nn.
42 e 83: «€ 19.580,92, al netto della ritenuta erariale del 12,50, per il BPF
n. 42[;] € 19.050,34, al netto della ritenuta erariale del 12,50%, per il BPF
n. 83»; mentre, per i buoni 47, 49 e 50 la liquidazione effettuata allo sportello ammontava a euro 11.281,56.
Si tratta, all'evidenza, di importi allineati con i calcoli qui ricostruiti, che, ove accettati fin da subito, avrebbero immediatamente arrestato il contenzioso invece di protrarlo fino a ora.
Tali considerazioni, unitamente alla sostanziale correttezza dell'impostazione seguita da , inducono il Collegio a ritenere integrate Pt_1 le gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle tipizzate dall'art. 92 c.p.c., per compensare integralmente tra le parti le spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio, mentre quelle di c.t.u. graveranno sull'appellante e su parte appellata in ragione della metà ciascuna.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1 impugnata l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n. rep. 732/2023, del 3 maggio
2023, pronunciata dal Tribunale di Siena, e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. in sostituzione del precedente importo di euro 89.874,13, condanna a pagare a Parte_1 CP_1 CP_2 pag. 20/21 la somma di euro 73.330,74, CP_2 Controparte_3 CP_4 oltre interessi come in motivazione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio, mentre quelle di c.t.u. sono poste in capo a parte appellante e a parte appellata in ragione della metà ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 21/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESCHI Parte_1 P.IVA_1
SS ( , C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CA IO ( e dell'avv. BUFALINI LUCA C.F._3
( , C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._5
CA IO ( e dell'avv. BUFALINI LUCA C.F._3
( , C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._6
CA IO ( e dell'avv. BUFALINI LUCA C.F._3
( , C.F._4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_4 C.F._7
CA IO ( e dell'avv. BUFALINI LUCA C.F._3
( , C.F._4 appellati
Conclusioni: per «Voglia la Corte d'Appello di Firenze, Parte_1 accogliere l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Parte_1
03/05/2023 emessa nel procedimento r.g.n. 2928/2021 del Tribunale di
Siena, nella parte in cui ha ritenuto di calcolare gli importi liquidati con il sistema della capitalizzazione degli interessi al lordo dell'imposta sostitutiva, in quanto errata nei suoi presupposti di fatto e di diritto, nonché nella parte in cui ha determinato l'importo liquidato in favore dei ricorrenti considerando la maturazione dei titoli sin dal primo anno di emissione in quanto in palese contrasto con norme di legge.
Confermata nel resto l'impugnata ordinanza.
Con vittoria di spese e competenze legali nei due gradi di giudizio»;
per CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
«piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni avversaria CP_4 domanda, eccezione e deduzione.
In via principale
Respingersi l'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Siena R.G. 2928/2021 del
3.5.2023, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermarsi
l'ordinanza di primo grado.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Corte dovesse accogliere la richiesta avversaria in merito all'applicazione di quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, del D.M. 23.6.1997, ovvero al primo motivo di
pag. 2/21 appello, limitarne l'applicazione ai soli buoni della serie “Q” e non ai buoni della serie “P” numm. 83 e 42;
Sempre in via subordinata, nella […] non creduta ipotesi in cui codesta
Corte dovesse accogliere la richiesta avversaria in merito all'applicazione di quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, del D.M. 23.6.1997, applicare il nuovo criterio di capitalizzazione degli interessi dall'entrata in vigore del D.M.
23.6.1997.
In ogni caso
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari, oltre al rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA di legge del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dei difensori».
Rilevato
(nel prosieguo anche o ) ha Parte_1 Parte_1 Pt_1 impugnato l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Siena – del 03 maggio 2023, n. rep. 732/2023 – con la quale è stata condannata a pagare a l'importo CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 di euro 89.874,13, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sui singoli importi dovuti dalla data di scadenza di ciascun buono sino al soddisfo.
quale cointestataria, CP_1 CP_2 Controparte_3
in qualità di titolari – in quanto eredi di CP_4 Persona_1
– hanno agito in giudizio con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., deducendo che l'amministrazione postale avesse loro proposto un valore inferiore al dovuto Contr per la riscossione di n. 5 buoni fruttiferi postali (in breve anche BFP o
– per l'esattezza, i nn. 42, 47, 49, 50 e 83 – alla conclusione del trentesimo anno dalla sottoscrizione degli stessi.
I ricorrenti sostenevano che la differenza degli importi calcolati fosse dovuta «al diverso valore attribuito ai rendimenti degli ultimi dieci anni (dal pag. 3/21 21° al 30°) per i buoni numm. 47, 49 e 50 […] e per tutti e trenta gli anni per i buoni numm. 42 e 83 […]». Deducevano, infatti, che in loro si fosse
«ingenerato un legittimo affidamento circa il fatto che le condizioni di rimborso fossero quelle corrispondenti a quanto indicato sul retro dei buoni fruttiferi, trattandosi […] di buoni emessi in epoca successiva all'emanazione [del] D.M. del 1986 e che, dunque, avrebbero dovuto riportare, sin dalla loro emissione, la misura degli esatti rendimenti».
Sostenevano, pertanto, che il «valore determinato e corrisposto da [… Pt_1 fosse] stato individuato applicando rendimenti diversi e inferiori rispetto a quelli riportati nelle tabelle poste nel retro dei buoni […]».
Il Tribunale, ricostruita la normativa applicabile, richiamando in particolare l'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973 (c.d. Codice postale) e le successive modificazioni apportate dal decreto-legge n. 460 del 1974, nonché il decreto del Ministro del tesoro del 13 giugno 1986, ha rammentato la disciplina circa le variazioni del saggio d'interesse, anche in peius, dei buoni postali fruttiferi e, in particolare, per le serie di BFP qui rilevanti, ha considerato che «“1. Con effetto dal 1 luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”», precisando che, ex art. 5 del decreto sopra richiamato, «“i. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal
Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1 luglio
1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
pag. 4/21 Il giudice di prime cure ha dunque rammentato che: a) «i buoni postali sono qualificabili come documenti di legittimazione»; b) «il rapporto tra sottoscrittore e si instaura su un piano negoziale, con Parte_1 conseguente soggezione alla disciplina del contratto»; c) «risulta applicabile la disposizione dettata dall'art. 1339 c.c. [… più in particolare] il meccanismo richiamato dall'art. 173 del codice postale deve ritenersi che sia quello della sostituzione, proprio perché si concretizza nella sostituzione della misura degli interessi pattuiti dalle parti a mezzo del decreto […] la cui cogenza discende dal fatto che esso ripete la sua autorità dalla fonte normativa primaria».
Tanto considerato, il Tribunale ha ritenuto che «con riferimento ai buoni postali n. 42 e 83, il primo privo di qualunque timbro informativo circa la sua appartenenza alla nuova serie ed entrambi privi di riferimenti con riguardo alla conseguente variazione del tasso di interesse», possa riscontrarsi la «tutela dell'affidamento incolpevole del sottoscrittore». Circa i
«buoni nn. 47 – 49 – 50 [sui quali] è presente l'indicazione nella parte anteriore della serie effettiva (Q/P), tale da richiamare la normativa ad essi applicabile, e sul retro un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente», ha ritenuto applicabili i tassi della serie “Q”.
Quanto alla normativa fiscale dei cinque buoni postali, il Tribunale ha ritenuto, ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 556 del 1986, di applicare una ritenuta fiscale del 12,50% e ha ritenuto che la relativa disciplina dovesse rispondere «al c.d. principio di cassa, [… collocando] il momento impositivo all'atto in cui il reddito viene percepito dal sottoscrittore e, dunque, quando
è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono», a nulla rilevando il fatto che «il D.M. del 23/06/1997 (G.U. n. 145 del 24/06/1997) abbia previsto una capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale, asserendo che tale trattamento sarebbe continuato anche per i buoni Q, R,
S emessi fino al 31/12/1996 (art. 7)», trattandosi di «un provvedimento sottordinato alle disposizioni legislative richiamate, da disapplicarsi ove pag. 5/21 difforme da queste ultime, consequenzialmente inefficace per quanto attiene alla considerazione indebitamente anticipata del momento impositivo».
Tanto premesso, «considerate le conclusioni della ctu», il Tribunale ha liquidato i seguenti importi «al netto dell'imposta sostitutiva calcolata con il metodo di capitalizzazione al lordo della tassazione:
BFP N. 42 SERIE P € 24.627,47;
BFP N. 83 SERIE QP € 23.927,51;
BFP N. 47 SERIE QP € 13.773,05;
BFP N. 49 SERIE QP € 13.773,05;
BFP N. 50 SERIE QP € 13.773,05;
per un importo capitale totale di € 89.874,13, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sui singoli importi dovuti dalla data di scadenza di ciascun buono sino al soddisfo».
Le spese di lite – alla luce del ritenuto mutamento giurisprudenziale intervenuto circa l'appartenenza o meno a una determinata serie in considerazione dell'apposizione dei timbri su supporti cartacei della serie precedente – sono state compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2 «nella misura di 1/3; i restanti 2/3 […] posti a carico di parte resistente», mentre le spese di c.t.u. sono state poste «a carico di entrambe le parti nella misura di 1/3; i restanti 2/3 […] posti a carico di parte resistente».
L'appello è affidato ai seguenti motivi di censura (riproducendosi la sintesi di cui all'atto di impugnazione):
1. «Errore nell'applicazione di norme cogenti. Violazione del disposto di cui all'art. 2 c. 3 del D.Lgs. 239/1996»;
2. «Violazione del disposto di cui all'art. 172 D.P.R. 156/73».
pag. 6/21 Si sono costituiti CP_1 CP_2 Controparte_3 chiedendo in via principale il rigetto dell'appello e, in CP_4 subordine, l'applicazione dei criteri di tassazione richiamati da
[...]
solo per i buoni della serie Q e comunque con decorrenza Pt_1
«dall'entrata in vigore del D.M. 23.6.1997».
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 25 settembre.
Considerato
1. Con il primo motivo d'appello l'odierna lamenta che le Parte_1
«modalità di applicazione [della] ritenuta erariale [sui rendimenti dei BFP] appaiono del tutto errate alla luce delle stesse norme generali richiamate a sostegno della posizione assunta al riguardo», assumendo che «il D. Lgs. N.
239/1996, che ha introdotto l'imposta sostitutiva sul reddito, [… abbia] stabilito all'art. 2, c. 3, che: “Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente
, possono essere stabilite particolari modalità applicative della Parte_1 presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”». Sostiene in proposito che
«[i]l D.M. 23.06.1997, in attuazione della riserva contenuta nell'articolo sopra citato, ha disposto, all'art. 7 ultimo comma, che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q', 'R' ed 'S' emessi fino al
31.12.1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta erariale”». Ritiene pertanto l'odierna appellante che il
«D.M. 23.06.1997» sia «un provvedimento che trova la sua legittimazione proprio in questa normativa generale a cui, peraltro, ha dato piena attuazione», non sussistendo pertanto «alcun problema di contrasto fra tale pag. 7/21 regolamentazione e la normativa di carattere generale». Sostiene quindi che l'«applicazione delle previsioni contenute nel D.M. Parte_1
23.06.1997 determina due conseguenze:
1) Lo spostamento del momento impositivo all'atto della maturazione degli interessi anziché all'atto della liquidazione;
2) La capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta erariale».
Assume pertanto l'odierna appellante che lo «spostamento del momento impositivo e la capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta erariale sino al 20° anno[…] comport[ino] necessariamente una diversa determinazione degli importi esigibili ed anche dell'importo del rendimento fisso bimestrale applicabile dal 21° al 30° anno, che come illustrato nella memoria difensiva all'atto della costituzione in I grado, deriva direttamente dai rendimenti maturati sino al 20° anno», con la conseguenza che gli importi esigibili saranno inferiori rispetto a quelli riconosciuti dal giudice di prime cure. In altre parole, «[a]pplicando la previsione del DM 23.06.1997, l'interesse maturato bimestralmente verrà calcolato sul capitale a cui sono aggiunti gli interessi maturati già decurtati della ritenuta erariale applicabile» e, dunque, «gli interessi matureranno bimestralmente su di una somma inferiore rispetto a quella considerata al lordo, come fatto nell'ordinanza impugnata, e l'importo base per la successiva maturazione degli interessi sarà necessariamente inferiore rispetto a quanto indicato nella tabella o considerato dal CTU nella propria relazione» e, correlativamente, «dal rendimento massimo raggiunto al termine del 20° anno dal buono […] deriva l'importo del rendimento bimestrale fisso applicabile negli ultimi 10 anni [ovvero dal 21° al 30° anno]».
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
In merito alla normativa applicabile al caso di specie, giova rammentare che l'art.1, commi 1 e 2, del d.l. n. 556 del 1986 ha pag. 8/21 assoggettato a tassazione gli interessi prodotti, fra l'altro, dai buoni postali fruttiferi, prevedendo l'applicazione, per quanto riguarda il caso di specie, della ritenuta fiscale nella misura del 12,50% (applicabile ai buoni emessi dal 1 settembre 1987 al 23 giugno 1997).
L'art.1, comma 3, del d.l. medesimo stabiliva: «Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse:
a) a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b);
b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettere d) ed f) del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto».
In altre parole, per l'allora amministrazione postale le ritenute erano riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettere d) e f), del d.P.R. n. 602 del
1973. In particolare, l'art. 3, comma 2, lettera d) del citato d.P.R. faceva riferimento alle «ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1) [ovvero il sempre d.P.R. n.
602 del 1973], maturati nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti».
Dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che, all'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata sugli interessi, ancorché non corrisposti e, dunque, annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore, e non secondo il principio di cassa (conforme a
Corte d'appello di Firenze, sentenza n. 1097 del 2025). pag. 9/21 Più in particolare, è il d.l. n. 556 del 1986 a introdurre la tassazione de Contr qua e a regolarla anche in relazione ai esso è quindi anzitutto un articolato normativo sulla definizione dei presupposti d'imposta e poi anche sulle modalità di versamento. Mentre il decreto interministeriale n. 511 del
1998, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 239 del 1996, non si applica «[a]i buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio
1997 (art. 1 comma 2), quali quelli per cui è causa, per i quali «si applica integralmente la previgente disciplina fiscale».
In altre parole, è proprio il decreto interministeriale a confermare gli assunti di in ordine alla diversità del regime fiscale. Parte_1
La ritenuta fiscale è stata poi nominalmente soppressa con il d.lgs. n.
239 del 1996 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi sempre stabilita nella misura del 12,50%.
L'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 239 del 1996 ha disposto che «[p]er i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall' CP_6
conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto
[...] del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente , possono essere stabilite particolari Parte_1 modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7».
Ora, il decreto interministeriale n. 511 del 23 dicembre 1998 emanato per dare attuazione all'art. 2, comma 3, del citato d.lgs. n. 239 del 1996, come sopra già ricordato, ha chiarito che «[a]i buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente disciplina fiscale».
E in precedenza il d.m. 23 giugno 1997 aveva stabilito che «Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere “Q”, “R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi pag. 10/21 continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale».
Il d.m. in esame specifica, in altre parole, che per i BPF delle serie Q,
R, S, emessi entro il 31 dicembre 1996, la capitalizzazione annuale degli interessi continua ad essere al netto della ritenuta fiscale. Tale precisazione non solo appare coerente con la normativa fiscale sopra richiamata, ma rientra pienamente nei poteri dell'allora Ministro del tesoro che, ai sensi dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come aveva il potere di determinare i tassi di interesse dei BPF e di determinarne le successive variazioni (anche in diminuzione), allo stesso modo aveva il potere di precisare le modalità di calcolo degli interessi in caso di capitalizzazione composta degli interessi, se al lordo o al netto dell'imposizione fiscale. In altre parole, come il CP_7 era libero di riconoscere o meno la capitalizzazione composta degli interessi, alla stessa maniera poteva prevedere le modalità della capitalizzazione degli interessi, se a lordo o al netto della ritenuta fiscale (conforme a Corte di appello di Firenze, sentenza n. 1097 del 2025, cit.).
Sulla portata dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, e sulla possibilità di variazioni, anche in peius, del tasso d'interesse sulla base di decreti ministeriali, si può rinviare alla sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, n. 3963 del 2019, che ha affermato principi di diritto con cui è sancita la prevalenza dei decreti ministeriali (conforme a Corte di appello di Firenze, sentenza n.
1097 del 2025, cit.).
Non sussiste, pertanto, a detta di questa Corte, il contrasto tra il decreto ministeriale del 23 giugno1997 e la normativa di rango primario prospettato dal giudice di prime cure, sia perché le norme del decreto ministeriale sono espressione del potere attribuito al Ministero del tesoro dall'art.173 del d.P.R. n. 156 del 1973, ratione temporis applicabile, potere posto a tutela di rilevanti interessi pubblici (tutela del risparmio ma anche pag. 11/21 dei conti pubblici), sia perché, in ogni caso, tale decreto è stato emanato in coerenza con il quadro normativo fiscale sopra ricostruito.
La questione relativa alla ritenuta erariale sui rendimenti dei BFP va risolta unicamente alla luce della normativa sopra esaminata e, in particolare, del decreto ministeriale del 23 giugno 1997.
Gli odierni appellati hanno tuttavia chiesto, in via subordinata, che l'applicazione «di quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, del D.M.
23.6.1997, [… fosse limitata] ai soli buoni della serie “Q” e non ai buoni della serie “P” numm. 83 e 42».
Tuttavia, i buoni di cui si discute sono stati tutti emessi tra il gennaio e l'agosto del 1988 (docc. B, C, D, E, F allegati al ricorso ex art. 702-bis) e non possono che ricadere tutti, sin dalla loro emissione, sotto il regime previsto dalla disciplina sopra descritta già praticata all'atto di emissione dei BFP: il riconoscimento del legittimo affidamento per i buoni nn. 83 e 42 non può infatti impedire l'applicazione della normativa fiscale, certamente non liberamente disponibile dalle parti.
Giova peraltro evidenziare che, sebbene in base a una ricostruzione non esattamente corrispondente a quella qui esposta, anche il giudice di prime cure ha applicato la disciplina fiscale a tutti i BFP e pertanto la metodologia corretta relativa alla tassazione dei BFP non può che applicarsi anche ai buoni nn. 42 e 83.
In conclusione, il primo motivo d'appello merita accoglimento e l'importo di tutti e cinque i BFP dev'essere calcolato al netto dell'imposta sostitutiva computata con il metodo di capitalizzazione al netto della tassazione, in tal senso dovendosi riformare l'ordinanza impugnata.
2. Con il secondo motivo d'appello lamenta la «violazione del Pt_1 disposto di cui all'art. 172 D.P.R. 156/73». Ritiene infatti che il giudice di prime cure, «avendo aderito ai conteggi effettuati dal CTU, [… si sia posto] in contrasto con quanto stabilito in materia di rendimenti dal disposto di pag. 12/21 cui all'art. 172, ultimo comma, del D.P.R. 156/1973, il quale ha esplicitamente stabilito che: “Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla emissione”».
Il motivo è infondato nei termini che seguono.
Deve preliminarmente disattendersi l'assunto degli odierni appellati, secondo cui le eccezioni di in relazione al secondo motivo di Parte_1 gravame «mai sollevate […] nel corso del giudizio di primo grado» e «che comporterebbero la nullità della ctu e […], in quanto tali, devono considerarsi tardive».
Per tutto il giudizio di primo grado ha contestato le Parte_1 modalità di computo adottate dall'ausiliario, richiamando la normativa applicabile, incluso il d.P.R. n. 156 del 1973, dettagliandone le previsioni;
si tratta pertanto di una mera attività di ricostruzione del quadro normativo
(con le relative modalità di calcolo) applicabile ai pacifici fatti di causa, ovvero di una mera difesa e come tale non soggetta ad alcuna preclusione processuale.
Occorre in secondo luogo rilevare che il Tribunale, aderendo ai calcoli del c.t.u., ha effettivamente computato gli interessi maturati nei primi dodici mesi “di vita” del buono.
Il calcolo degli interessi del primo anno effettuato dal c.t.u. è tuttavia in linea con quanto riportato nella tabella relativa alla serie “P” per i buoni nn. 42 e 83, per i quali è stato riconosciuto il legittimo affidamento del sottoscrittore, e in linea con la tabella riportata nel decreto ministeriale del
13 giugno 1986 per i buoni nn. 47, 49, e 50.
Infatti, anche dal tenore del dettato normativo dell'art. 172 del c.d.
Codice postale, riportato dall'odierna appellante, si evince che gli interessi maturati nel corso del primo anno non sono corrisposti se il sottoscrittore domanda il rimborso prima che sia trascorso un anno dalla sua emissione.
pag. 13/21 Dalla tabella stampigliata sul retro dei buoni relativi alla serie “P”
(applicabile ai buoni nn. 42 e 83) è scritto chiaramente che: «L'intestatario del presente buono potrà riscuotere a vista presso l'Ufficio di emissione, e con preavviso di sei giorni in altri Uffici, la somma qui appresso indicata:
Entro il primo anno L. 2.000.000, dopo [segue la tabella con i successivi importi]», dalla quale si evince che entro il primo bimestre del secondo anno di vita del buono verranno corrisposte L.
2.180.000. In altre parole, gli interessi maturati nei primi 12 mesi ammontano a Lire 180.000 (docc. B e F allegati al ricorso ex art. 702-bis).
Se consideriamo il buono n. 42 emesso in data 26 gennaio 1988, nella tabella riportata dal c.t.u. si legge che gli interessi maturati dalla data della sottoscrizione e fino al 25 gennaio 1989 ammontano a euro 92,96, ovvero proprio l'equivalente di Lire 180.000; stessa cosa può dirsi per il BFP n. 83
(si veda la c.t.u. del 25 luglio 2022, alle pagg. 11 e 13 o la sua integrazione del 25 gennaio 2023, alle pagg. 6 e 7).
Ragionamento analogo può essere fatto per i buoni della serie “Q” con riferimento alla tabella allegata al decreto ministeriale del 13 giugno 1986, che li ha istituiti: dalla tabella si evince che, se il buono è rimborsato
«[e]ntro il primo anno […] verranno corrisposte «L. 2.000.000», se è rimborsato «Dopo il 1° anno» verranno corrisposte L. «2.160.000».
In altre parole, in mancanza di riscossione entro il primo anno, gli interessi da corrispondersi per il primo anno di vita del buono ammontano a Lire 160.000 e questa è la cifra computata dal c.t.u., ovvero euro 82,63 (si vedano le tabelle dei buoni n. 47, 49 e 50, alle pagg. 14 e ss. dell'elaborato peritale del 25 luglio 2022, pagg. 9 e ss. dell'integrazione del 25 gennaio
2023 e pagg. 5 ss. dell'integrazione del 19 aprile del 2023).
La circostanza è altresì confermata dalla simulazione del rendimento del buono sul sito della Cassa Depositi e Prestiti così come richiamata da nei suoi scritti difensivi. Parte_1
pag. 14/21 La censura è pertanto priva di pregio.
3. Atteso quanto sopra e in particolare l'accoglimento del primo motivo di gravame, i calcoli effettuati dal c.t.u., e condivisi dal giudice di prime cure, riportano calcoli effettuati in base a un'errata interpretazione della normativa applicabile: per i BFP n. 42 e n. 83 «l'imposta sostitutiva sugli interessi maturati è stata calcolata […] alla scadenza dei singoli buoni postali […] ed applicata nella misura del 12,5% ai rendimenti calcolati in regime di capitalizzazione composta al lordo della tassazione», mentre per i buoni n. 47, 49, e 50 il calcolo è stato effettuato «applicando l'imposta sostitutiva del 12,50% sul totale interessi, calcolati in applicazione dei saggi previsti dal D.M. 1986, maturati al trentesimo anno identificando […] il momento impositivo con quello del pagamento del reddito prodotto dall'investimento (Tribunale di Bergamo sentenza n. 1390 del 2020) come già elaborato nella relazione peritale datata 25 luglio 2022» (si veda pag. 10 della relazione integrativa del 19 aprile 2023 e pag. 11 dell'elaborato del 25 luglio 2022).
Rammentando che gli interessi fissi bimestrali spettano dal 21° anno e
«per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione» (si vedano le disposizioni sul retro dei buoni e quando disposto dalla tabella allegata al decreto ministeriale del
13 giugno 1986), devono effettuarsi i calcoli che seguono.
Per il buono n. 42 da computarsi in base ai saggi di interesse stampigliati dietro al buono, ovvero i tassi della serie “P”, può essere utilizzata la prima parte dei calcoli dell'integrazione della c.t.u. del 25 gennaio 2023, a pag. 6, non seguiti poi dal giudice di prime cure, rideterminando – in base alla formula fornita sin dal primo grado da
[...]
e non specificamente contestata – l'interesse bimestrale per gli Pt_1 ultimi 10 anni al fine di calcolare gli interessi anche per quel periodo al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%.
pag. 15/21 Come si evince dall'integrazione della c.t.u. del 25 gennaio 2023 il massimo rendimento previsto per i primi 20 anni è pari ad euro 8.085,03
(pag. 6). Come esplicitato dall'odierna appellante già nella memoria difensiva in primo grado «l'importo del rendimento fisso bimestrale indicato per il periodo dal 21° al 30° anno di emissione dei titoli, non è una cifra messa a caso, ma scaturisce da un calcolo ben preciso desumibile dai decreti istitutivi delle varie emissioni e verificabile dalle stesse tabelle poste a tergo dei titoli e che viene applicato anche alla maturazione degli interessi nell'arco di primi venti anni, anch'essi con cadenza bimestrale» (Memoria difensiva in primo grado, , pag. 16). Parte_1
In altri termini, per calcolare l'importo dell'interesse bimestrale che matura a decorrere dal 21° anno di emissione del titolo è necessario calcolare il 15% (l'aliquota massima prevista per il rendimento dei BFP serie
“P”) del massimo rendimento previsto per i primi 20 anni, ovvero, euro
8.085,03 e poi dividerlo per i bimestri presenti in un anno.
In termini numerici:
- 15% di euro 8.085,03 = euro 1.212,75;
- Euro 1.212,75: 6 = euro 202,12 (interesse bimestrale fisso).
Giova rammentare che per gli ultimi dieci anni di fruttuosità del buono gli interessi sono fissi, ma devono pur sempre essere calcolati al netto della ritenuta, ovvero il 12,50% di euro 1.212,75 (interessi annuali), ovvero euro
151,59.
Al fine di calcolare il valore del buono al netto dell'imposta sostitutiva calcolata con capitalizzazione degli interessi al netto della tassazione dovrà così procedersi: montante al 20° anno + interessi annuali – 12,50% di tassazione sugli interessi.
pag. 16/21 Ovvero, in termini numerici:
8.085,03 + 1.212,75 - 151,59 = 9.146,19 questo sarà il nuovo montante al quale aggiungere gli interessi annuali al netto dell'imposta e quindi:
9.146,19 + 1.212,75 - 151,59 = 10.207,35 e così via fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione e quindi:
BFP n. 42 NT NN
8.085,03 + 1.212,75 - 151,59 = 9.146,19 anno 21 dal 26.01.08 al 25.01.09
9.272,52 +1.212,75 - 151,59 = 10.207,35 anno 22 dal 26.01.09 al 25.01.10
10.207,35 + 1.212,75 - 151,59 = 11.268,51 anno 23 dal 26.01.10 al 25.01.11
11.268,51 +1.212,75 - 151,59 = 12.329,67 anno 24 dal 26.01.11 al 25.01.12
12.329,67 +1.212,75 - 151,59 = 13.390,83 anno 25 dal 26.01.12 al 25.01.13
13.390,83 + 1.212,75 - 151,59 = 14.451,99 anno 26 dal 26.01.13 al 25.01.14
14.451,99 + 1.212,75 - 151,59 = 15.513,15 anno 27 dal 26.01.14 al 25.01.15
15.513,15 + 1.212,75 - 151,59 = 16.574,31 anno 28 dal 26.01.15 al 25.01.16
16.574,31 + 1.212,75 - 151,59 = 17.635,47 anno 29 dal 26.01.16 al 25.01.17
17.635,47 + 1.212,75 - 151,59 = 18.696,63 anno 30 dal 26.01.17 al 25.01.18
12,5% di 19.580,91 dal 25.01.18 al 31.12.18
1.212,75 (202,12 x 5 bimestri)
- 126,32
18.696,63 + 1.010,6 - 126,32 =
Allo stesso modo dovrà procedersi per il BFP n. 83 emesso il 25 agosto
1988: montante massimo al 20° anno = euro 8.086,59 (si veda pag. 8 della relazione integrativa della c.t.u. del 25 gennaio 2023) il cui 15% è pari a euro 1.212,98, ovvero gli interessi fissi annuali dal 21° al 30° anno del BFP.
pag. 17/21 Gli interessi bimestrali ammontano dunque a euro 202,12 e, procedendo con le medesime modalità di calcolo, si ha:
montante al 20° anno + interessi annuali – 12,50% di trattenuta sugli interessi:
8.086,59 + 1.212,98 – 151,62 = 9.147,95
BFP n. 83 NT NN
8.086,59 + 1.212,98 – 151,62 = 9.147,95 anno 21 dal 25.08.08 al 24.08.09
9147,95 + 1.212,98 – 151,62 = 10.209,31 anno 22 dal 25.08.09 al 24.08.10
10.209,31 + 1.212,98 – 151,62 = 11.270,67 anno 23 dal 25.08.10 al 24.08.11
11.270,67 + 1.212,98 – 151,62 = 12.332,03 anno 24 dal 25.08.11 al 24.08.12
12.332,03 + 1.212,98 – 151,62 = 13.393,39 anno 25 dal 25.08.12 al 24.08.13
13.529,39 + 1.212,98 – 151,62 = 14.454,75 anno 26 dal 25.08.13 al 24.08.14
14.590,75 + 1.212,98 – 151,62 = 15.516,11 anno 27 dal 25.08.14 al 24.08.15
15.652,11 + 1.212,98 – 151,62 = 16.577,47 anno 28 dal 25.08.15 al 24.08.16
16.713,47 + 1.212,98 – 151,62 = 17.638,83 anno 29 dal 25.08.16 al 24.08.17
17.774,83 + 1.212,98 – 151,62 = 18.700,19 anno 30 dal 25.08.17 al 24.08.18
12,5% di 19.053,9 Dal 25.08.18 al 31.12.18
1.212,98 (202,12 x 2 bimestri)
- 50,53
18.836,19 + 404,24 - 50,53 =
Per i buoni della serie “Q” sottoscritti tutti tra il 14 e il 24 febbraio
1988 è possibile effettuare un unico calcolo in considerazione della coincidenza dei bimestri e dunque: il montante massimo al 20° anno secondo il c.t.u. ammonta a euro
5.410,69 (relazione integrativa della c.t.u. depositata il 19 aprile 2023, pag.
12), importo che si ritiene corretto, sebbene , nell'esplicitare la Parte_1 formula utilizzata per il calcolo degli interessi fissi bimestrali per gli ultimi
10 anni di fruttuosità del buono n. 47, lo stabilisca come pari ad euro
5.884,27, ovvero il montante massimo al dicembre 2008 e non al febbraio
2008; si rammenta che i buoni di cui si discute sono tutti stati sottoscritti nel febbraio del 1988 (pag. 6 atto di citazione in appello, ). Parte_1
In base alle formule come sopra descritte, si ha: pag. 18/21 montante massimo al 20° anno = euro 5.410,69, il cui 12%
(equivalente al rendimento massimo del buono) è pari a euro 649,28 ovvero gli interessi annuali, mentre quelli bimestrali sono pari euro 108,21 e pertanto: montante al 20° anno + interessi annuali – 12,5% di trattenuta sugli interessi;
in termini numerici:
5.410,69 + 649,28 – 81,16 = 5.978,81
Buoni nn. 47, 49, 50 NT Anno
5.410,69 + 649,28 – 81,16 = 5.978,81 Anno 21
5.978,81 + 649,28 – 81,16 = 6.546,93 Anno 22
6546,93 + 649,28 – 81,16 = 7.115,05 Anno 23
7115,05 + 649,28 – 81,16 = 7.683,17 Anno 24
7.683,17 + 649,28 – 81,16 = 8.251,29 Anno 25
8.251,29 + 649,28 – 81,16 = 8.819,41 Anno 26
8.819,41+ 649,28 – 81,16 = 9.387,53 Anno 27
9.387,53 + 649,28 – 81,16 = 9.955,65 Anno 28
9.955,65 + 649,28 – 81,16 = 10.523,77 Anno 29
10.523,77 + 649,28 – 81,16 = 11.091,89 Anno 30
12,5% di 11.565,31 Per ogni successivo bimestre
541,05 (108,21 x 5 bimestri)
maturato fino al 31 dicembre del 30°
- 67,63 anno solare successivo a quello di
11.091,89 + 541,05 – 67,63 = emissione.
Tanto considerato, devono liquidarsi i seguenti importi:
BFP n. 42 serie “P” (per legittimo affidamento): euro 19.580,91;
BFP n. 83 serie “P” (per legittimo affidamento): euro 19.053,9;
BFP NN. 47, 49 e 50 serie “Q”: euro 11.565,31 ciascuno;
per un importo capitale totale di euro 73.330,74, oltre interessi legali sui singoli importi dovuti dalla data di scadenza di ciascun buono fino al soddisfo.
4. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere pag. 19/21 d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del
2021).
Tanto premesso, giova considerare che , sin dalla Parte_1 memoria difensiva in primo grado, offriva le seguenti somme per i buoni nn.
42 e 83: «€ 19.580,92, al netto della ritenuta erariale del 12,50, per il BPF
n. 42[;] € 19.050,34, al netto della ritenuta erariale del 12,50%, per il BPF
n. 83»; mentre, per i buoni 47, 49 e 50 la liquidazione effettuata allo sportello ammontava a euro 11.281,56.
Si tratta, all'evidenza, di importi allineati con i calcoli qui ricostruiti, che, ove accettati fin da subito, avrebbero immediatamente arrestato il contenzioso invece di protrarlo fino a ora.
Tali considerazioni, unitamente alla sostanziale correttezza dell'impostazione seguita da , inducono il Collegio a ritenere integrate Pt_1 le gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle tipizzate dall'art. 92 c.p.c., per compensare integralmente tra le parti le spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio, mentre quelle di c.t.u. graveranno sull'appellante e su parte appellata in ragione della metà ciascuna.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1 impugnata l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n. rep. 732/2023, del 3 maggio
2023, pronunciata dal Tribunale di Siena, e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. in sostituzione del precedente importo di euro 89.874,13, condanna a pagare a Parte_1 CP_1 CP_2 pag. 20/21 la somma di euro 73.330,74, CP_2 Controparte_3 CP_4 oltre interessi come in motivazione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio, mentre quelle di c.t.u. sono poste in capo a parte appellante e a parte appellata in ragione della metà ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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