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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13931 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3220/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 09.10.2025 sono comparsi, tramite i rispettivi procuratori, in proprio e nella qualità di rappresentante legale Parte_1
della Società e la parte convenuta Parte_2
tempestivamente costituita. Controparte_1
Il Tribunale invitava alla precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione,
riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni. In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr UD PA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina1 di 9 con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a decreto sanzionatorio n. 403089/A del 23.06.2023 per violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare: - disporre la sospensione, ove provvisoriamente esecutivo, del decreto di ingiunzione oggetto della presente opposizione;
autorizzare la chiamata in garanzia della previa Controparte_2
fissazione di apposita udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; - sospendere il presente giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di
Ancona ed avente n. 3395/19 R.G.n.r. (udienza dibattimentale fissata al 13.06.23); nel merito in via principale: accertare la totale illegittimità e, per l'effetto, annullare,
revocare o rendere inefficace, in tutto o in parte, il decreto di ingiunzione n. 403089/A
emesso dal il 23.06.23, notificato il 12.09.23 e Controparte_1
ridotto nella sua sanzione con successivo provvedimento del 11.10.23 notificato in pari data. In via subordinata: - accertare la parziale illegittimità o la natura eccessivamente afflittiva del decreto di ingiunzione oggetto di opposizione riducendo, per tale effetto,
la sanzione alla somma sopra suggerita ed indicata od altra minor somma ritenuta giusta ed equa. In ogni caso: - dichiarare gli odierni opponenti manlevati dalla
[...]
dichiarando quest'ultima tenuta al pagamento della sanzione CP_2
Contro eventualmente disposta a carico degli esponenti. - Condannare il al rimborso delle spese di causa.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale in via pregiudiziale rigettare l'opposizione e confermare il decreto sanzionatorio opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte opponente non è fondata e va rigettata.
pagina2 di 9 Va premesso, per migliore intelligenza della fattispecie, che l'addebito e la contestazione origina da un'attività di servizio che riguardava una complessa vicenda connessa al tentativo di regolare l'esposizione debitoria dei signori , Parte_3
, quali garanti, nel contratto di leasing n. Parte_4 Parte_5
3787 del 2006 (pari ad € 6.150.640,13 + IVA), stipulato tra Immobiliare MPS Costruzioni
S.r.l. e Medio Leasing Banca delle Marche, avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale/direzionale nel Comune di Montemarciano (AN). Posto
che il finanziamento non veniva estinto e il fabbricato veniva realizzato solamente per l'80%, il credito vantato da Medio Leasing veniva ceduto a Controparte_4
In particolare, e si erano proposti di portare avanti Parte_6 Testimone_1
Contr con la la trattativa per la definizione in via transattiva dell'esposizione debitoria.
In sintesi, le indagini rilevavano una sequenza di artifizi contabili, minacce, atti e negozi giuridici concatenati e coordinati, preordinatamente confezionati dagli indagati,
contenenti clausole capestro per precostituirsi posizioni di vantaggio indebite e la giustificazione delle condotte distrattive, quali: a) la costituzione, il 18.04.2017, della
(capitale sociale di € 10.000,00 così ripartito: 10% Controparte_5 CP_6
e 90% 2 rappresentante legale, dal 10.4.2017 al 30.7.2018,
[...] CP_7 Parte_6
, società di scopo, al fine esclusivo di raggiungere un accordo transattivo con
[...]
la creditrice REV società gestione crediti, le cui trattative erano state affidate agli indagati, che si erano proposti rassicurando le parti offese del sicuro buon esito e a condizioni favorevoli;
b) l'acquisizione, il 28.09.2018, della maggioranza delle quote della da parte degli indagati, per il tramite della PROTESIS Controparte_5
S.r.l. a loro riconducibile, ( cedeva il 39% a e il 51% alla CP_7 Controparte_6
PROTESIS S.r.l.) così da avere il dominio assoluto sulla società ed agire in modo incontrastato;
c) il versamento, dal 29.05.2017 al 09.04.2019, per complessivi € 584.610,00
alla VILLAMARE S.r.l. S.B./PROTESIS S.r.l., da parte di e Parte_3
figlia di (socio di minoranza della Controparte_6 Parte_3
. , indotti ad eseguirli in via anticipata, (e non dopo il Controparte_5 CP_5
Contr raggiungimento dell'accordo transattivo con la come originariamente pattuito),
pagina3 di 9 Contr sotto la minaccia di un imminente pignoramento dei beni da parte della e la prospettazione ingannevole che le anticipazioni erano indispensabili per la
Contr formulazione della proposta migliorativa alla;
d). versamento, a titolo di acconto,
di € 100.000,00 alla da parte di e Controparte_5 Parte_4 [...]
, indotti a sottoscrivere una scrittura privata datata 08.04.2019 (unitamente Parte_5
a , con l'intento di finanziare la per Parte_3 Controparte_5
Contr addivenire alla sottoscrizione dell'accordo transattivo con il creditore , nonostante la comunicazione pec di quest'ultima, in data 01.04.2019, dell'interruzione delle trattative con e) acquisizione, da parte della Controparte_5 Controparte_5
del 98% delle quote della Farmacia Centrale di BO NA & C. S.a.s. al
[...]
semplice valore nominale (€ 196.000,00), importo di gran lunga inferiore al valore di mercato;
f) mancata partecipazione, in dispregio dell'accordo, da parte della PROTESIS
S.r.l. - detentrice all'epoca dei fatti del 51% del capitale sociale della Controparte_5
[...
. –alla capitalizzazione pro-quota di quest'ultima, il cui importo di spettanza sarebbe stato superiore a € 500.000,00 (stralcio dichiarazioni . Ed in effetti, la Pt_7
PROTESIS S.r.l. aveva capitalizzato la per soli € 35.640,00, Controparte_5
utilizzando come provvista una parte dei versamenti eseguiti qualche giorno prima dal socio di cui si era illegittimamente appropriata;
g) conduzione delle trattative Pt_3
Contr con la in modo non serio e pretestuoso, portate avanti dagli indagati per mascherare e realizzare i loro propositi truffaldini a danno dei facendo Pt_3
credere a questi ultimi che si stavano adoperando seriamente per la definizione del
Contr contesto con la e, nel contempo, per indurre gli stessi (e anche gli altri garanti con la scrittura del 8/4/2019), a finanziare in via anticipata la società CP_5 CP_5
con ingenti capitali;
h) distrazione progressiva e fraudolenta delle somme conferite da e Parte_3 Controparte_6 Parte_4 Parte_5
nella attraverso l'esecuzione di bonifici dai conti della
[...] Controparte_5
stessa a quelli del socio di maggioranza PROTESIS S.r.l. e successivo dirottamento delle stesse somme su ulteriori conti bancari di altre società riconducibili agli indagati, in ciò
ricorrendo ad artifizi contabili e raggiri, quali la predisposizione di documenti/scritture pagina4 di 9 private al fine di assicurare una parvenza di legalità (giustificazione contabile) alla condotta distrattiva.
Questo richiamo a volo d'angelo di quanto emerso in esito alla attività di servizio serve solo ad illuminare l'addebito elevato a carico del professionista e della società
ingiunte. Ed in effetti, nella tesi dell'amministrazione questi fatti erano certamente noti a parte opponente, che era il rappresentante legale e responsabile della funzione antiriciclaggio dello di cui era socio Parte_2
insieme all'indagato dott. Ed infatti, lo studio di professionisti era Parte_6
tenutario delle scritture contabili delle società oggetto di indagine Controparte_8
e della controllante PROTESIS S.r.l. e quindi automaticamente a
[...]
conoscenza del vorticoso flusso di operazioni richiamato.
L'opponente osservava che la ricostruzione storica contenuta nel decreto sanzionatorio sia fallace e le dedotte vicende sono tuttora al vaglio della magistratura penale, sede all'interno della quale gli imputati provvederanno a smentire gli addebiti.
Deduceva inoltre, che non avrebbe potuto essergli applicata “la regola tecnica n.
1 del Consiglio Nazione dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili richiamata dalla polizia giudiziaria (…) in quanto il legale rappresentate della società “
[...]
( firmatario dei fascicoli Parte_2 Parte_1
antiriciclaggio) non è un commercialista, non è iscritto al relativo albo e non è pertanto assoggettato a tale regola”.
Lamentava inoltre che alle pagine sei e sette, venivano riportate vicende che non devono essere sotto il controllo della società ingiunta. Del tutto irrilevante inoltre, e probabilmente finalizzato a gettare ingiusto discredito sulla figura degli odierni opponenti, era il riferimento al mancato deposito dei bilanci della IS dal 2013.
In merito alle singole operazioni prese in esame dal decreto l'opponente evidenziava e lamentava la genericità dell'indicazione dei versamenti riportati alla pagina5 di 9 lettera c), posto che avrebbero dovute essere indicate “esattamente quali sono le operazioni ascritte a sospetto e non debitamente segnalate per consentire agli odierni deducenti di prendere motivata posizione rispetto a ciascuna di stesse.” Tutti i versamenti avvenuti tra il 29.05.2017 ed il 09.04.2019 dovevano ritenersi sospetti, in uno al versamento di € 100.000,00 effettuato alla da parte di Controparte_9
e . Parte_4 Parte_5
Inoltre, elevava all'indice le dichiarazioni da e dall'architetto Controparte_6
soggetti che – per definizione – erano portatori di interessi opposti ed Per_1
ontologicamente inattendibili. Si era tralasciato il fatto che all'interno della compagine societaria della vi era il Dott. che, coinvolto Controparte_10 Parte_6
in prima persona nelle operazioni assoggettate a controllo, assicurava lo della Parte_1
perfetta regolarità delle operazioni: tutte tracciate, giustificate e contestualizzate in un ambito commerciale più ampio che l'organo accertatore ha del tutto omesso di verificare. Infine, si contestava la qualificazione di gravità e di reiterazione della condotta addebitata.
In merito all'evidenza che la fattispecie richiamata nelle righe che precedono sia sottoposta al vaglio della magistratura penale, autorità giudiziaria per definizione deputata a sindacare la condotta degli indagati, basti rilevare che presupposti, caratteri,
e natura degli addebiti, sono completamente differenti.
La rappresentazione fatta serve semplicemente a illuminare la scaturigine delle contestazioni ed in nulla può l'amministrazione ingiungente sostituirsi all'autorità
giudiziaria penale. Del tutto inconsistente è il rilievo della mancata qualificazione professionale dell'ingiunto, visto che le prescrizioni (art. 35 Dlgs 231/2007) sono norme di legge che si applicano al soggetto che, nel concreto, svolge la funzione deputata,
indipendentemente dalla sua qualifica professionale. Del resto, in ordine alla genericità
della indicazione dei versamenti riportati alla lettera c, la lettura degli atti consente di ricavare l'evidenza esser in contestazione, in quanto sospetti, a fronte del quadro patologico emergente dall'intreccio, tutti i versamenti avvenuti tra il 29.05.17 ed il pagina6 di 9 09.04.19, ed il richiamo alla cifra di € 584.610,00 è solamente una espressione riassuntiva del relativo ammontare.
Analogamente deve ritenersi sospetto il versamento di €100.000,00 effettuato alla
/PROTESIS S.r.l. CP_9 Email_1
Non basti, gli investigatori si sono trovati dinanzi a fatture ( n. 36 e n. 37) emesse da PROTESIS s.r.l. in favore di , per un importo complessivo di € Controparte_5
150.000,00 la cui emissione non è stata chiarita, visto che gli incarichi, in teoria ad essi sottesi erano privi di documento giustificativo.
A monte di quanto evidenziato, nella fattispecie sono all'attenzione dell'amministrazione le tre operazioni oggetto della omessa segnalazione, indicati alle lettere c), d) ed e) del decreto;
e cioé: - i versamenti eseguiti dal 29.05.2017 al 09.04.2019,
per complessivi € 584.610,00 alla VILLAMARE S.r.l. S.B./PROTESIS S.r.l., da parte di e - il versamento, a titolo di acconto, di € Parte_3 Controparte_6
100.000,00 alla da parte di e Controparte_5 Parte_4 [...]
; - l'acquisizione, da parte della del 98% delle Parte_5 Controparte_5
quote della Farmacia Centrale di BO NA & C. S.a.s. al valore nominale di €
196.000,00. Sul punto, non ritenendo possibile seguire l'opponente nella tesi circa l'ignoranza del carattere delle operazioni, l'esame della formulazione della norma citata in vigore al momento della violazione, non consente infatti di ritenere che la derivazione dall'illecito penale presupposto, quale che siano stati o saranno gli esiti dei procedimenti penali aperti, e quali che siano le loro conclusioni sia l'unica condizione in ragione della quale il professionista sia assoggettato all'onere di segnalazione. La
telelogia dell'obbligo di segnalazione si incardina sempre laddove debba ritenersi che i titolari dell'obbligo di segnalazione secondo la normativa “….. sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entita', provengano da attivita' criminosa….”. La
stessa sequenza delle operazioni parla di sospetto, ed individua quale elemento pagina7 di 9 sintomatico del sospetto, una movimentazione anomala di rilevanti somme di denaro,
suscettibili di interesse investigativo.
Come reiteratamente sostenuto da questo Tribunale e da questo Giudice (in adesione alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione) con riferimento alla retta interpretazione della normativa, oggetto della segnalazione è, dunque, il semplice sospetto di una operazione di riciclaggio di denaro proveniente da attività criminosa,
ovvero di una operazione che, comunque, favorisca l'impiego illecito del denaro, non la segnalazione dell'attività criminosa.
Tra i delitti non colposi che possono costituire i reati presupposto ai fini della disciplina antiriciclaggio ci sono anche gli illeciti tributari e gli illeciti fiscali comportanti un effettivo ingresso di denaro o di altri beni nel patrimonio del cliente
(come precisato dalla Legge 9/8/1993 n. 328 di ratifica della Convenzione di Strasburgo
sulla repressione dell'antiriciclaggio e dalle puntualizzazioni operate sul reato di riciclaggio e sul concetto di “altre utilità” dalla pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione Civile 2009 n 45643); inoltre l'obbligo sorge non solo quando vi sia il sospetto che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni abbiano una provenienza delittuosa, ma anche quando le operazioni si caratterizzino per la loro idoneità ad essere “strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio” (Sentenza della Corte di Cassazione n. 8699/2007). Che
l'obbligo di segnalazione, pertanto, non debba necessariamente esser qualificato da particolari ulteriori indizi, lo si evince dalla sequenza delle locuzioni utilizzate dal legislatore.
Lo spirito prudenziale della normativa antiriciclaggio presuppone, per la sua applicazione, anche un mero “sospetto semplice”, la cui formazione no necessita della conoscenza dei reati presupposto e di indagini penali, essendo basata sulla valutazione di dati oggettivi e soggettivi conosciuti dal soggetto che al rispetto delle operazioni di verifica e se del caso di segnalazione, è preposto. E, come detto con richiamo a quanto sopra, va altresì rigettata, in quanto conforme a legge, la rideterminazione della pagina8 di 9 sanzione, ai sensi dell'articolo 58 comma 2 D.lgs 231/2007, della quale ricorrono gli indici di riferimento come sopra evidenziati.
Era quindi inevitabile, nella situazione, anzi doverosa, la segnalazione delle operazioni elevate all'indice.
La conseguenza è quindi il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con la applicazione dell'articolo 152 bis disp. att. c.p.c. come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice monocratico, nella persona del G.U. dr.
UD PA, nella causa iscritta al n. di RG 59519/2020:
1) Rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto sanzionatorio n. n. 403089/A del
23.06.2023.
2) Condanna le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella misura di € 10.744,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché accessori di legge.
3) Roma li 09.10.2025
del ché è verbale.
Il Giudice dr. UD PA.
Firmato in via digitale.
pagina9 di 9
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 09.10.2025 sono comparsi, tramite i rispettivi procuratori, in proprio e nella qualità di rappresentante legale Parte_1
della Società e la parte convenuta Parte_2
tempestivamente costituita. Controparte_1
Il Tribunale invitava alla precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione,
riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni. In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr UD PA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina1 di 9 con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a decreto sanzionatorio n. 403089/A del 23.06.2023 per violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare: - disporre la sospensione, ove provvisoriamente esecutivo, del decreto di ingiunzione oggetto della presente opposizione;
autorizzare la chiamata in garanzia della previa Controparte_2
fissazione di apposita udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; - sospendere il presente giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di
Ancona ed avente n. 3395/19 R.G.n.r. (udienza dibattimentale fissata al 13.06.23); nel merito in via principale: accertare la totale illegittimità e, per l'effetto, annullare,
revocare o rendere inefficace, in tutto o in parte, il decreto di ingiunzione n. 403089/A
emesso dal il 23.06.23, notificato il 12.09.23 e Controparte_1
ridotto nella sua sanzione con successivo provvedimento del 11.10.23 notificato in pari data. In via subordinata: - accertare la parziale illegittimità o la natura eccessivamente afflittiva del decreto di ingiunzione oggetto di opposizione riducendo, per tale effetto,
la sanzione alla somma sopra suggerita ed indicata od altra minor somma ritenuta giusta ed equa. In ogni caso: - dichiarare gli odierni opponenti manlevati dalla
[...]
dichiarando quest'ultima tenuta al pagamento della sanzione CP_2
Contro eventualmente disposta a carico degli esponenti. - Condannare il al rimborso delle spese di causa.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale in via pregiudiziale rigettare l'opposizione e confermare il decreto sanzionatorio opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte opponente non è fondata e va rigettata.
pagina2 di 9 Va premesso, per migliore intelligenza della fattispecie, che l'addebito e la contestazione origina da un'attività di servizio che riguardava una complessa vicenda connessa al tentativo di regolare l'esposizione debitoria dei signori , Parte_3
, quali garanti, nel contratto di leasing n. Parte_4 Parte_5
3787 del 2006 (pari ad € 6.150.640,13 + IVA), stipulato tra Immobiliare MPS Costruzioni
S.r.l. e Medio Leasing Banca delle Marche, avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale/direzionale nel Comune di Montemarciano (AN). Posto
che il finanziamento non veniva estinto e il fabbricato veniva realizzato solamente per l'80%, il credito vantato da Medio Leasing veniva ceduto a Controparte_4
In particolare, e si erano proposti di portare avanti Parte_6 Testimone_1
Contr con la la trattativa per la definizione in via transattiva dell'esposizione debitoria.
In sintesi, le indagini rilevavano una sequenza di artifizi contabili, minacce, atti e negozi giuridici concatenati e coordinati, preordinatamente confezionati dagli indagati,
contenenti clausole capestro per precostituirsi posizioni di vantaggio indebite e la giustificazione delle condotte distrattive, quali: a) la costituzione, il 18.04.2017, della
(capitale sociale di € 10.000,00 così ripartito: 10% Controparte_5 CP_6
e 90% 2 rappresentante legale, dal 10.4.2017 al 30.7.2018,
[...] CP_7 Parte_6
, società di scopo, al fine esclusivo di raggiungere un accordo transattivo con
[...]
la creditrice REV società gestione crediti, le cui trattative erano state affidate agli indagati, che si erano proposti rassicurando le parti offese del sicuro buon esito e a condizioni favorevoli;
b) l'acquisizione, il 28.09.2018, della maggioranza delle quote della da parte degli indagati, per il tramite della PROTESIS Controparte_5
S.r.l. a loro riconducibile, ( cedeva il 39% a e il 51% alla CP_7 Controparte_6
PROTESIS S.r.l.) così da avere il dominio assoluto sulla società ed agire in modo incontrastato;
c) il versamento, dal 29.05.2017 al 09.04.2019, per complessivi € 584.610,00
alla VILLAMARE S.r.l. S.B./PROTESIS S.r.l., da parte di e Parte_3
figlia di (socio di minoranza della Controparte_6 Parte_3
. , indotti ad eseguirli in via anticipata, (e non dopo il Controparte_5 CP_5
Contr raggiungimento dell'accordo transattivo con la come originariamente pattuito),
pagina3 di 9 Contr sotto la minaccia di un imminente pignoramento dei beni da parte della e la prospettazione ingannevole che le anticipazioni erano indispensabili per la
Contr formulazione della proposta migliorativa alla;
d). versamento, a titolo di acconto,
di € 100.000,00 alla da parte di e Controparte_5 Parte_4 [...]
, indotti a sottoscrivere una scrittura privata datata 08.04.2019 (unitamente Parte_5
a , con l'intento di finanziare la per Parte_3 Controparte_5
Contr addivenire alla sottoscrizione dell'accordo transattivo con il creditore , nonostante la comunicazione pec di quest'ultima, in data 01.04.2019, dell'interruzione delle trattative con e) acquisizione, da parte della Controparte_5 Controparte_5
del 98% delle quote della Farmacia Centrale di BO NA & C. S.a.s. al
[...]
semplice valore nominale (€ 196.000,00), importo di gran lunga inferiore al valore di mercato;
f) mancata partecipazione, in dispregio dell'accordo, da parte della PROTESIS
S.r.l. - detentrice all'epoca dei fatti del 51% del capitale sociale della Controparte_5
[...
. –alla capitalizzazione pro-quota di quest'ultima, il cui importo di spettanza sarebbe stato superiore a € 500.000,00 (stralcio dichiarazioni . Ed in effetti, la Pt_7
PROTESIS S.r.l. aveva capitalizzato la per soli € 35.640,00, Controparte_5
utilizzando come provvista una parte dei versamenti eseguiti qualche giorno prima dal socio di cui si era illegittimamente appropriata;
g) conduzione delle trattative Pt_3
Contr con la in modo non serio e pretestuoso, portate avanti dagli indagati per mascherare e realizzare i loro propositi truffaldini a danno dei facendo Pt_3
credere a questi ultimi che si stavano adoperando seriamente per la definizione del
Contr contesto con la e, nel contempo, per indurre gli stessi (e anche gli altri garanti con la scrittura del 8/4/2019), a finanziare in via anticipata la società CP_5 CP_5
con ingenti capitali;
h) distrazione progressiva e fraudolenta delle somme conferite da e Parte_3 Controparte_6 Parte_4 Parte_5
nella attraverso l'esecuzione di bonifici dai conti della
[...] Controparte_5
stessa a quelli del socio di maggioranza PROTESIS S.r.l. e successivo dirottamento delle stesse somme su ulteriori conti bancari di altre società riconducibili agli indagati, in ciò
ricorrendo ad artifizi contabili e raggiri, quali la predisposizione di documenti/scritture pagina4 di 9 private al fine di assicurare una parvenza di legalità (giustificazione contabile) alla condotta distrattiva.
Questo richiamo a volo d'angelo di quanto emerso in esito alla attività di servizio serve solo ad illuminare l'addebito elevato a carico del professionista e della società
ingiunte. Ed in effetti, nella tesi dell'amministrazione questi fatti erano certamente noti a parte opponente, che era il rappresentante legale e responsabile della funzione antiriciclaggio dello di cui era socio Parte_2
insieme all'indagato dott. Ed infatti, lo studio di professionisti era Parte_6
tenutario delle scritture contabili delle società oggetto di indagine Controparte_8
e della controllante PROTESIS S.r.l. e quindi automaticamente a
[...]
conoscenza del vorticoso flusso di operazioni richiamato.
L'opponente osservava che la ricostruzione storica contenuta nel decreto sanzionatorio sia fallace e le dedotte vicende sono tuttora al vaglio della magistratura penale, sede all'interno della quale gli imputati provvederanno a smentire gli addebiti.
Deduceva inoltre, che non avrebbe potuto essergli applicata “la regola tecnica n.
1 del Consiglio Nazione dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili richiamata dalla polizia giudiziaria (…) in quanto il legale rappresentate della società “
[...]
( firmatario dei fascicoli Parte_2 Parte_1
antiriciclaggio) non è un commercialista, non è iscritto al relativo albo e non è pertanto assoggettato a tale regola”.
Lamentava inoltre che alle pagine sei e sette, venivano riportate vicende che non devono essere sotto il controllo della società ingiunta. Del tutto irrilevante inoltre, e probabilmente finalizzato a gettare ingiusto discredito sulla figura degli odierni opponenti, era il riferimento al mancato deposito dei bilanci della IS dal 2013.
In merito alle singole operazioni prese in esame dal decreto l'opponente evidenziava e lamentava la genericità dell'indicazione dei versamenti riportati alla pagina5 di 9 lettera c), posto che avrebbero dovute essere indicate “esattamente quali sono le operazioni ascritte a sospetto e non debitamente segnalate per consentire agli odierni deducenti di prendere motivata posizione rispetto a ciascuna di stesse.” Tutti i versamenti avvenuti tra il 29.05.2017 ed il 09.04.2019 dovevano ritenersi sospetti, in uno al versamento di € 100.000,00 effettuato alla da parte di Controparte_9
e . Parte_4 Parte_5
Inoltre, elevava all'indice le dichiarazioni da e dall'architetto Controparte_6
soggetti che – per definizione – erano portatori di interessi opposti ed Per_1
ontologicamente inattendibili. Si era tralasciato il fatto che all'interno della compagine societaria della vi era il Dott. che, coinvolto Controparte_10 Parte_6
in prima persona nelle operazioni assoggettate a controllo, assicurava lo della Parte_1
perfetta regolarità delle operazioni: tutte tracciate, giustificate e contestualizzate in un ambito commerciale più ampio che l'organo accertatore ha del tutto omesso di verificare. Infine, si contestava la qualificazione di gravità e di reiterazione della condotta addebitata.
In merito all'evidenza che la fattispecie richiamata nelle righe che precedono sia sottoposta al vaglio della magistratura penale, autorità giudiziaria per definizione deputata a sindacare la condotta degli indagati, basti rilevare che presupposti, caratteri,
e natura degli addebiti, sono completamente differenti.
La rappresentazione fatta serve semplicemente a illuminare la scaturigine delle contestazioni ed in nulla può l'amministrazione ingiungente sostituirsi all'autorità
giudiziaria penale. Del tutto inconsistente è il rilievo della mancata qualificazione professionale dell'ingiunto, visto che le prescrizioni (art. 35 Dlgs 231/2007) sono norme di legge che si applicano al soggetto che, nel concreto, svolge la funzione deputata,
indipendentemente dalla sua qualifica professionale. Del resto, in ordine alla genericità
della indicazione dei versamenti riportati alla lettera c, la lettura degli atti consente di ricavare l'evidenza esser in contestazione, in quanto sospetti, a fronte del quadro patologico emergente dall'intreccio, tutti i versamenti avvenuti tra il 29.05.17 ed il pagina6 di 9 09.04.19, ed il richiamo alla cifra di € 584.610,00 è solamente una espressione riassuntiva del relativo ammontare.
Analogamente deve ritenersi sospetto il versamento di €100.000,00 effettuato alla
/PROTESIS S.r.l. CP_9 Email_1
Non basti, gli investigatori si sono trovati dinanzi a fatture ( n. 36 e n. 37) emesse da PROTESIS s.r.l. in favore di , per un importo complessivo di € Controparte_5
150.000,00 la cui emissione non è stata chiarita, visto che gli incarichi, in teoria ad essi sottesi erano privi di documento giustificativo.
A monte di quanto evidenziato, nella fattispecie sono all'attenzione dell'amministrazione le tre operazioni oggetto della omessa segnalazione, indicati alle lettere c), d) ed e) del decreto;
e cioé: - i versamenti eseguiti dal 29.05.2017 al 09.04.2019,
per complessivi € 584.610,00 alla VILLAMARE S.r.l. S.B./PROTESIS S.r.l., da parte di e - il versamento, a titolo di acconto, di € Parte_3 Controparte_6
100.000,00 alla da parte di e Controparte_5 Parte_4 [...]
; - l'acquisizione, da parte della del 98% delle Parte_5 Controparte_5
quote della Farmacia Centrale di BO NA & C. S.a.s. al valore nominale di €
196.000,00. Sul punto, non ritenendo possibile seguire l'opponente nella tesi circa l'ignoranza del carattere delle operazioni, l'esame della formulazione della norma citata in vigore al momento della violazione, non consente infatti di ritenere che la derivazione dall'illecito penale presupposto, quale che siano stati o saranno gli esiti dei procedimenti penali aperti, e quali che siano le loro conclusioni sia l'unica condizione in ragione della quale il professionista sia assoggettato all'onere di segnalazione. La
telelogia dell'obbligo di segnalazione si incardina sempre laddove debba ritenersi che i titolari dell'obbligo di segnalazione secondo la normativa “….. sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entita', provengano da attivita' criminosa….”. La
stessa sequenza delle operazioni parla di sospetto, ed individua quale elemento pagina7 di 9 sintomatico del sospetto, una movimentazione anomala di rilevanti somme di denaro,
suscettibili di interesse investigativo.
Come reiteratamente sostenuto da questo Tribunale e da questo Giudice (in adesione alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione) con riferimento alla retta interpretazione della normativa, oggetto della segnalazione è, dunque, il semplice sospetto di una operazione di riciclaggio di denaro proveniente da attività criminosa,
ovvero di una operazione che, comunque, favorisca l'impiego illecito del denaro, non la segnalazione dell'attività criminosa.
Tra i delitti non colposi che possono costituire i reati presupposto ai fini della disciplina antiriciclaggio ci sono anche gli illeciti tributari e gli illeciti fiscali comportanti un effettivo ingresso di denaro o di altri beni nel patrimonio del cliente
(come precisato dalla Legge 9/8/1993 n. 328 di ratifica della Convenzione di Strasburgo
sulla repressione dell'antiriciclaggio e dalle puntualizzazioni operate sul reato di riciclaggio e sul concetto di “altre utilità” dalla pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione Civile 2009 n 45643); inoltre l'obbligo sorge non solo quando vi sia il sospetto che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni abbiano una provenienza delittuosa, ma anche quando le operazioni si caratterizzino per la loro idoneità ad essere “strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio” (Sentenza della Corte di Cassazione n. 8699/2007). Che
l'obbligo di segnalazione, pertanto, non debba necessariamente esser qualificato da particolari ulteriori indizi, lo si evince dalla sequenza delle locuzioni utilizzate dal legislatore.
Lo spirito prudenziale della normativa antiriciclaggio presuppone, per la sua applicazione, anche un mero “sospetto semplice”, la cui formazione no necessita della conoscenza dei reati presupposto e di indagini penali, essendo basata sulla valutazione di dati oggettivi e soggettivi conosciuti dal soggetto che al rispetto delle operazioni di verifica e se del caso di segnalazione, è preposto. E, come detto con richiamo a quanto sopra, va altresì rigettata, in quanto conforme a legge, la rideterminazione della pagina8 di 9 sanzione, ai sensi dell'articolo 58 comma 2 D.lgs 231/2007, della quale ricorrono gli indici di riferimento come sopra evidenziati.
Era quindi inevitabile, nella situazione, anzi doverosa, la segnalazione delle operazioni elevate all'indice.
La conseguenza è quindi il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con la applicazione dell'articolo 152 bis disp. att. c.p.c. come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice monocratico, nella persona del G.U. dr.
UD PA, nella causa iscritta al n. di RG 59519/2020:
1) Rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto sanzionatorio n. n. 403089/A del
23.06.2023.
2) Condanna le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella misura di € 10.744,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché accessori di legge.
3) Roma li 09.10.2025
del ché è verbale.
Il Giudice dr. UD PA.
Firmato in via digitale.
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