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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18003 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a San Giorgio a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
SERINO ELENA presso la quale elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco
(NA), via Genova n. 17;
E
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
SERINO ELENA presso la quale elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco
(NA), via Genova n. 17;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/10/2024, e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 26/09/2008,
[...]
1 e che dalla loro unione erano nati i figli (nato a [...] -NA- il Per_1
Perso 02/03/2011) e (nata a [...] -NA- il 07/03/2014), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
In data 08/11/2024, il PM, letti gli atti, esprimeva parere contrario alla separazione con riferimento a quanto previsto dalle parti nel ricorso introduttivo in merito all'importo esiguo dell'assegno di mantenimento per i minori di 200 euro cadauno inidoneo al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita degli stessi e alla mancata previsione della disciplina delle visite infrasettimanali necessaria in caso di disaccordo tra le parti.
Con note di trattazione scritta depositate in data 07/05/2025, le parti si riportavano al ricorso e ribadivano la volontà di non volersi riconciliare, chiedendo che il giudizio venisse definito alle condizioni di cui al ricorso, come consensualmente modificate nelle note di trattazione scritta sottoscritte dalle parti in adesione ai rilievi formulati dal PM.
Con ordinanza del 15/05/2025, il Giudice relatore, rilevato che risultavano tempestivamente depositate le note di trattazione scritta per i ricorrenti, disponeva l'invio al PM per la formulazione delle sue conclusioni sugli accordi come modificati dalle parti, riservando all'esito la causa in decisione al Collegio.
Il PM, in data 19/05/2025, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto alla luce delle modifiche/integrazioni apportate.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2) i figli sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con fissazione del domicilio di residenza stabile dei minori presso l'abitazione sita in Napoli, via
A.C. De Meis , n. 177 dei genitori della sig.ra in quanto si è già Controparte_1 allontanata con i due figli asportando indumenti ed effetti di uso personale, mentre
2 il sig. continuerà a vivere nella casa familiare sita in Napoli al viale Parte_1
Carlo Miranda n. 159, di proprietà del Comune di Napoli.
Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute dei figli, verrà presa in accordo tra i due genitori;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 22:00; durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
il padre potrà altresì vedere i figli un giorno a settimana previo accordo con la madre;
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno Parte_1 Controparte_1
5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (€ cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale, oltre al 50% delle spese straordinarie( spese scolastiche, spese sportive, spese sanitarie non coperte da assistenza mutualistica e/o convenzionata, spese ricreative) che si renderanno necessarie, preventivamente concordate;
6) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
7) I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra;
8) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
9) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al
3 giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.104, parte I, S. Sez. U, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come modificate con note di trattazione scritta del 07/05/2025;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/5/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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