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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17153 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50353 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50353 / 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Delia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale IU Mazzini
n.6, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ) con il patrocinio degli Avv.ti Giulio Controparte_1 C.F._2
NI e SS NI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, via
IU SI n. 27, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti: “1) Il figlio minore è affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori (affido condiviso) con collocazione prevalente presso
l'abitazione della madre;
2) Il padre terrà con sé il figlio: a) un pomeriggio a settimana, dall'uscita di scuola (o dalle ore 16:00 in caso di chiusura della scuola) e fino alle ore 19:00 riconducendolo dalla madre, con possibilità di pernotto fino alla mattina successiva accompagnandolo a scuola (o fino alle ore 10:00 in caso di chiusura della scuola, riconducendolo dalla madre); b) a weekend alternati con la madre, di cui uno dal venerdì all'uscita di scuola (o dalle ore 16:00 in caso di
1 chiusura della scuola) alla domenica ore 19:00 riconducendolo dalla madre, e uno dal sabato mattina ore 10:00 alla domenica ore 19:00 riconducendolo dalla madre. Il padre entro la fine di ogni mese dovrà comunicare alla madre il piano di frequentazione con il figlio del mese successivo, in particolare indicando per ogni settimana il giorno infrasettimanale che trascorrerà con Per_1
e se sia o meno comprensivo di pernotto, scegliendo tale giorno tra il martedì, il mercoledì o il giovedì, nonché indicando quale weekend di sua spettanza decorrerà dal venerdì e quale dal sabato.
Qualora il padre non comunichi il piano mensile, il giorno infrasettimanale sarà il mercoledì senza pernotto ed il primo week end di sua spettanza decorrerà dal venerdì. In caso di impedimento a tenere nei giorni già comunicati, sarà onere del padre organizzarsi con l'ausilio di una
Per_1 baby sitter, con costi a suo carico, o con i nonni paterni. In caso di mancato godimento del giorno infrasettimanale e/o del week end di spettanza con per motivi eccezionali o non dipendenti
Per_1 dalla volontà del padre (ad esempio malattia del figlio che non gli consenta di essere preso dal padre e/o del genitore), il padre potrà recuperare tali giorni entro il mese successivo, indicandoli nei giorni infrasettimanali, secondo gli orari della turnazione infrasettimanale ordinaria, del relativo piano mensile. Il padre accompagnerà alle attività sportive, ricreative e alle visite
Per_1 mediche, qualora ricadano nei giorni di sua spettanza. 3) Nei weekend di propria spettanza, ciascun genitore la domenica mattina a colazione farà effettuare ad una breve telefonata all'altro
Per_1 genitore;
4) Durante le vacanze natalizie, il padre trascorrerà con , ad anni alterni con la
Per_1 madre, il 24 o il 25 dicembre, dalle ore 10:00 alla mattina successiva ore 10:00 prelevandolo e riconducendolo dalla madre, ed il 31 dicembre o il 1° gennaio, dalle ore 10:00 alla mattina successiva ore 10:00 prelevandolo e riconducendolo dalla madre. Durante le festività pasquali, il padre, ad anni alterni con la madre, trascorrerà con il giorno di Pasqua o il giorno di
Per_1 pasquetta, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 prelevandolo e riconducendolo dalla madre. 5) Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con 15 giorni consecutivi, da concordare
Per_1 tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. Nei restanti giorni estivi infrasettimanali di chiusura scolastica, potrà frequentare il centro estivo e si osserverà la turnazione ordinaria e la
Per_1 spesa sarà ripartita al 50% tra i genitori. In alternativa ciascun genitore potrà tenerlo con sè o affidarlo ai nonni per almeno la metà dei restanti giorni estivi di chiusura scolastica - prendendolo con sè dalla mattina ore 08:00, o al diverso orario concordato tra i genitori, alla sera ore 19:00 o eventualmente con pernotto, nel qual caso potrà pernottare con il genitore e/o con i nonni
Per_1 per un massimo di 2 notti e 3 giorni consecutivi - ed in tal caso tale genitore non sarà tenuto a contribuire alla spesa per il centro estivo. La ripartizione di tali rispettivi giorni infrasettimanali di spettanza dei genitori dovrà essere concordata tra gli stessi entro la fine del mese precedente.
Inoltre, ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere 7 giorni consecutivi, e non, con durante Per_1
2 l'anno scolastico, da concordare preventivamente con l'altro genitore almeno 15 giorni prima, compatibilmente con gli impegni scolastici e familiari del figlio. 6) Ciascun genitore trascorrerà con il giorno del proprio compleanno, mentre trascorreranno ad anni alterni il giorno del Per_1 compleanno del figlio e, alternativamente, il sabato o la domenica ricadenti nella settimana del compleanno del figlio, onde consentire ad entrambi di festeggiare con le rispettive famiglie e amici.
7) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per il figlio minore , la somma di € 380,00 (trecentottanta/00) mensili con Per_1 decorrenza da luglio 2024, somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese. Le spese straordinarie mediche, sportive e scolastiche per il minore saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Roma del 2014 che forma parte integrante del presente accordo, e dovranno essere preventivamente concordate. In particolare, ciascun genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà motivare il proprio eventuale dissenso per iscritto ed entro
e non oltre 7 giorni o entro il termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Qualora tali spese straordinarie siano anticipate da uno dei genitori, l'altro dovrà provvedere al rimborso della propria quota di spettanza entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta e dall'esibizione della ricevuta di spesa;
8) L'assegno unico universale erogato dall'Inps,
o altra eventuale prestazione, anche futura, a favore del nucleo familiare, sarà percepita da ciascun genitore nella misura del 50%; 9) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio sostentamento, essendo gli stessi economicamente autonomi;
10) Le parti prestano il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio del minore e propri;
11)
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.11.2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in NO OM in data 07.10.2018 con che dal matrimonio Controparte_1
è nato il figlio , il 24.11.2019; che in data 15.12.2020 il PM presso il Tribunale di Roma ha Per_1 concesso il nulla osta all'accordo di negoziazione assistita raggiunto tra le parti;
che a seguito di ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato dal il Tribunale di Roma si era pronunciato con CP_1 decreto del 27.09.2021 prodotto in copia sub allegato 2; ha chiesto, tenuto conto della separazione, della mancata riconciliazione e del tempo intercorso, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
3 Instaurato il contraddittorio, si è costituito il quale ha chiesto lo “scioglimento Controparte_1 del matrimonio contratto tra le parti, così come richiesto dalla ricorrente” alle diverse condizioni indicate nella comparsa di costituzione.
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
All'udienza del 27.5.2024 il precedente Giudice delegato alla trattazione della causa ha rinviato le parti davanti a un GOP per un tentativo di conciliazione. Successivamente all'intervento del GOP delegato le parti all'udienza del 3.10.2024 davano atto al suddetto GOP di aver trovato un accordo, sicché la causa veniva rinviata per la rimessione al Collegio per la decisione.
Dopo alcuni rinvii per impedimento del precedente Giudice delegato e per il trasferimento del suddetto, si è tenuta, aventi al nuovo Giudice delegato, l'udienza del 28.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sicché con ordinanza del 22 novembre 2025, il nuovo Giudice delegato n via temporanea e urgente ha affidato il minore ad entrambe le parti alle condizioni Persona_1 concordate dalle parti da n. 1 a 9, come riportate in epigrafe, mentre, in merito alla condizione dieci, ha rilevato che il consenso per il rilascio del passaporto al minore deve essere sempre attuale e in casi di contrasti la competenza è del G.T.; ai sensi dell'art. 473-bis.21 comma 3 c.p.c. ha rimesso, pertanto, la causa al Collegio.
***
Va premesso che le parti non hanno depositato domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., sicché l'accordo delle parti deve intendersi come accordo sopravvenuto in sede di prima udienza con conseguente applicazione dell'art. 473-bis.21 comma 3 c.p.c..
SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
La domanda sullo status, qualificata come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
è meritevole di accoglimento.
Infatti, dall'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO
OM (RM) agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio a NO OM in data
7.10.2018, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di NO OM al n.
41, parte II, serie A, anno 2018, in regime di separazione dei beni.
È agli atti, inoltre, copia dell'accordo di negoziazione assistita del 18.11.2020 relativo alle condizioni della separazione e il Nulla osta del PM del 15.12.2020; pure è stata depositata copia del decreto del
Tribunale di Roma del 27.09.2021 con cui sono stati integrati i provvedimenti relativi al figlio minore delle parti.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita
4 riconciliazione dalla parte convenuta, ed essendo stato depositato il ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 10.11.2023.
Entrambe le parti personalmente all'udienza del 27 maggio 2024 hanno espresso che non ci sono le condizioni per la riconciliazione e la loro persistente volontà in tal senso trova riscontro nei verbali delle udienze tenute dal GOP delegato e da quanto indicato dai difensori nella nota scritta in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, inducendo il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita. Va, pertanto, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Nulla osta all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti sulle condizioni concordate da 1
a 9 come indicate in epigrafe, mentre, in merito alla condizione dieci, ritiene il Collegio che il consenso per il rilascio del passaporto al minore deve essere sempre attuale e in casi di contrasti la competenza è del G.T.
SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene, stante l'accordo raggiunto, di compensare le spese lite, come peraltro richiesto dalle parti nelle conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 50353 del 2023, così provvede:
“1 Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso in NO
OM (RM) il 07.10.2018 tra e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate dalle parti da 1 a 9 come indicate in epigrafe, salva, per quanto attiene alla condizione n. 10. la competenza del G.T. in merito al passaporto del minore.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO OM di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio, atto n. 41, Parte II, Serie A,
Anno 2018);
3. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO OM per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.”.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50353 / 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Delia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale IU Mazzini
n.6, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ) con il patrocinio degli Avv.ti Giulio Controparte_1 C.F._2
NI e SS NI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, via
IU SI n. 27, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti: “1) Il figlio minore è affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori (affido condiviso) con collocazione prevalente presso
l'abitazione della madre;
2) Il padre terrà con sé il figlio: a) un pomeriggio a settimana, dall'uscita di scuola (o dalle ore 16:00 in caso di chiusura della scuola) e fino alle ore 19:00 riconducendolo dalla madre, con possibilità di pernotto fino alla mattina successiva accompagnandolo a scuola (o fino alle ore 10:00 in caso di chiusura della scuola, riconducendolo dalla madre); b) a weekend alternati con la madre, di cui uno dal venerdì all'uscita di scuola (o dalle ore 16:00 in caso di
1 chiusura della scuola) alla domenica ore 19:00 riconducendolo dalla madre, e uno dal sabato mattina ore 10:00 alla domenica ore 19:00 riconducendolo dalla madre. Il padre entro la fine di ogni mese dovrà comunicare alla madre il piano di frequentazione con il figlio del mese successivo, in particolare indicando per ogni settimana il giorno infrasettimanale che trascorrerà con Per_1
e se sia o meno comprensivo di pernotto, scegliendo tale giorno tra il martedì, il mercoledì o il giovedì, nonché indicando quale weekend di sua spettanza decorrerà dal venerdì e quale dal sabato.
Qualora il padre non comunichi il piano mensile, il giorno infrasettimanale sarà il mercoledì senza pernotto ed il primo week end di sua spettanza decorrerà dal venerdì. In caso di impedimento a tenere nei giorni già comunicati, sarà onere del padre organizzarsi con l'ausilio di una
Per_1 baby sitter, con costi a suo carico, o con i nonni paterni. In caso di mancato godimento del giorno infrasettimanale e/o del week end di spettanza con per motivi eccezionali o non dipendenti
Per_1 dalla volontà del padre (ad esempio malattia del figlio che non gli consenta di essere preso dal padre e/o del genitore), il padre potrà recuperare tali giorni entro il mese successivo, indicandoli nei giorni infrasettimanali, secondo gli orari della turnazione infrasettimanale ordinaria, del relativo piano mensile. Il padre accompagnerà alle attività sportive, ricreative e alle visite
Per_1 mediche, qualora ricadano nei giorni di sua spettanza. 3) Nei weekend di propria spettanza, ciascun genitore la domenica mattina a colazione farà effettuare ad una breve telefonata all'altro
Per_1 genitore;
4) Durante le vacanze natalizie, il padre trascorrerà con , ad anni alterni con la
Per_1 madre, il 24 o il 25 dicembre, dalle ore 10:00 alla mattina successiva ore 10:00 prelevandolo e riconducendolo dalla madre, ed il 31 dicembre o il 1° gennaio, dalle ore 10:00 alla mattina successiva ore 10:00 prelevandolo e riconducendolo dalla madre. Durante le festività pasquali, il padre, ad anni alterni con la madre, trascorrerà con il giorno di Pasqua o il giorno di
Per_1 pasquetta, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 prelevandolo e riconducendolo dalla madre. 5) Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con 15 giorni consecutivi, da concordare
Per_1 tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. Nei restanti giorni estivi infrasettimanali di chiusura scolastica, potrà frequentare il centro estivo e si osserverà la turnazione ordinaria e la
Per_1 spesa sarà ripartita al 50% tra i genitori. In alternativa ciascun genitore potrà tenerlo con sè o affidarlo ai nonni per almeno la metà dei restanti giorni estivi di chiusura scolastica - prendendolo con sè dalla mattina ore 08:00, o al diverso orario concordato tra i genitori, alla sera ore 19:00 o eventualmente con pernotto, nel qual caso potrà pernottare con il genitore e/o con i nonni
Per_1 per un massimo di 2 notti e 3 giorni consecutivi - ed in tal caso tale genitore non sarà tenuto a contribuire alla spesa per il centro estivo. La ripartizione di tali rispettivi giorni infrasettimanali di spettanza dei genitori dovrà essere concordata tra gli stessi entro la fine del mese precedente.
Inoltre, ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere 7 giorni consecutivi, e non, con durante Per_1
2 l'anno scolastico, da concordare preventivamente con l'altro genitore almeno 15 giorni prima, compatibilmente con gli impegni scolastici e familiari del figlio. 6) Ciascun genitore trascorrerà con il giorno del proprio compleanno, mentre trascorreranno ad anni alterni il giorno del Per_1 compleanno del figlio e, alternativamente, il sabato o la domenica ricadenti nella settimana del compleanno del figlio, onde consentire ad entrambi di festeggiare con le rispettive famiglie e amici.
7) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per il figlio minore , la somma di € 380,00 (trecentottanta/00) mensili con Per_1 decorrenza da luglio 2024, somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese. Le spese straordinarie mediche, sportive e scolastiche per il minore saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Roma del 2014 che forma parte integrante del presente accordo, e dovranno essere preventivamente concordate. In particolare, ciascun genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà motivare il proprio eventuale dissenso per iscritto ed entro
e non oltre 7 giorni o entro il termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Qualora tali spese straordinarie siano anticipate da uno dei genitori, l'altro dovrà provvedere al rimborso della propria quota di spettanza entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta e dall'esibizione della ricevuta di spesa;
8) L'assegno unico universale erogato dall'Inps,
o altra eventuale prestazione, anche futura, a favore del nucleo familiare, sarà percepita da ciascun genitore nella misura del 50%; 9) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio sostentamento, essendo gli stessi economicamente autonomi;
10) Le parti prestano il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio del minore e propri;
11)
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.11.2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in NO OM in data 07.10.2018 con che dal matrimonio Controparte_1
è nato il figlio , il 24.11.2019; che in data 15.12.2020 il PM presso il Tribunale di Roma ha Per_1 concesso il nulla osta all'accordo di negoziazione assistita raggiunto tra le parti;
che a seguito di ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato dal il Tribunale di Roma si era pronunciato con CP_1 decreto del 27.09.2021 prodotto in copia sub allegato 2; ha chiesto, tenuto conto della separazione, della mancata riconciliazione e del tempo intercorso, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
3 Instaurato il contraddittorio, si è costituito il quale ha chiesto lo “scioglimento Controparte_1 del matrimonio contratto tra le parti, così come richiesto dalla ricorrente” alle diverse condizioni indicate nella comparsa di costituzione.
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
All'udienza del 27.5.2024 il precedente Giudice delegato alla trattazione della causa ha rinviato le parti davanti a un GOP per un tentativo di conciliazione. Successivamente all'intervento del GOP delegato le parti all'udienza del 3.10.2024 davano atto al suddetto GOP di aver trovato un accordo, sicché la causa veniva rinviata per la rimessione al Collegio per la decisione.
Dopo alcuni rinvii per impedimento del precedente Giudice delegato e per il trasferimento del suddetto, si è tenuta, aventi al nuovo Giudice delegato, l'udienza del 28.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sicché con ordinanza del 22 novembre 2025, il nuovo Giudice delegato n via temporanea e urgente ha affidato il minore ad entrambe le parti alle condizioni Persona_1 concordate dalle parti da n. 1 a 9, come riportate in epigrafe, mentre, in merito alla condizione dieci, ha rilevato che il consenso per il rilascio del passaporto al minore deve essere sempre attuale e in casi di contrasti la competenza è del G.T.; ai sensi dell'art. 473-bis.21 comma 3 c.p.c. ha rimesso, pertanto, la causa al Collegio.
***
Va premesso che le parti non hanno depositato domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., sicché l'accordo delle parti deve intendersi come accordo sopravvenuto in sede di prima udienza con conseguente applicazione dell'art. 473-bis.21 comma 3 c.p.c..
SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
La domanda sullo status, qualificata come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
è meritevole di accoglimento.
Infatti, dall'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO
OM (RM) agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio a NO OM in data
7.10.2018, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di NO OM al n.
41, parte II, serie A, anno 2018, in regime di separazione dei beni.
È agli atti, inoltre, copia dell'accordo di negoziazione assistita del 18.11.2020 relativo alle condizioni della separazione e il Nulla osta del PM del 15.12.2020; pure è stata depositata copia del decreto del
Tribunale di Roma del 27.09.2021 con cui sono stati integrati i provvedimenti relativi al figlio minore delle parti.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita
4 riconciliazione dalla parte convenuta, ed essendo stato depositato il ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 10.11.2023.
Entrambe le parti personalmente all'udienza del 27 maggio 2024 hanno espresso che non ci sono le condizioni per la riconciliazione e la loro persistente volontà in tal senso trova riscontro nei verbali delle udienze tenute dal GOP delegato e da quanto indicato dai difensori nella nota scritta in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, inducendo il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita. Va, pertanto, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Nulla osta all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti sulle condizioni concordate da 1
a 9 come indicate in epigrafe, mentre, in merito alla condizione dieci, ritiene il Collegio che il consenso per il rilascio del passaporto al minore deve essere sempre attuale e in casi di contrasti la competenza è del G.T.
SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene, stante l'accordo raggiunto, di compensare le spese lite, come peraltro richiesto dalle parti nelle conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 50353 del 2023, così provvede:
“1 Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso in NO
OM (RM) il 07.10.2018 tra e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate dalle parti da 1 a 9 come indicate in epigrafe, salva, per quanto attiene alla condizione n. 10. la competenza del G.T. in merito al passaporto del minore.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO OM di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio, atto n. 41, Parte II, Serie A,
Anno 2018);
3. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO OM per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.”.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
5