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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/12/2025, n. 3735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3735 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4312/2022 r.g.
T R A
(nato a [...] -LE- il 23.01.1952 ed ivi residente;
c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Montefrancesco CodiceFiscale_1 come da mandato in atti, attore
E
(nato a [...] -LE- il 04.11.1974 ed ivi residente;
c.f.: Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluigi Petrachi come da mandato in C.F._2 atti, convenuto avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 15 settembre 2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione datato 18.05.2022, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Lecce onde sentire: - accertare che: 1) che Controparte_1
quale proprietario del cane di razza American o Controparte_1 Controparte_2
in conseguenza dell'omessa custodia di tale animale, era l'unico responsabile CP_3 dell'aggressione compiuta dallo stesso alla cagnetta di razza Setter inglese di proprietà di esso attore;
2) a seguito dell'aggressione detta cagnetta aveva subito ferite per le quali si era reso necessario ricorrere a cure veterinarie, con distruzione del suo collare satellitare;
3) in conseguenza dell'aggressione esso attore, cardiopatico, aveva subito danni fisici, dovuti allo stress, pari a giorni 35 di malattia temporanea, ed era stato costretto a rinunciare alla vacanza in Macedonia per il periodo dal 01.02.2018 al 15.02.2018; 4) che esso attore aveva subito un ulteriore danno patrimoniale a seguito dell'ingiusto procedimento penale a suo carico, dinanzi al Tribunale di Lecce, rubricato al nr. 1614/19, originato dalla denuncia presentata dal sig. , e un ulteriore un danno non CP_1 patrimoniale a causa dell'inibizione delle proprie attività ordinarie e straordinarie (tra cui il mancato spostamento per una vacanza già organizzata in Macedonia, il mancato esercizio dell'attività venatoria per l'intera stagione, l'assoggettamento al sequestro delle armi legalmente detenute ed essere sottoposto ad un ingiusto procedimento penale); - dichiarare tenuto, per i fatti indicati, al risarcimento dei danni in favore Controparte_1 di esso attore nella misura di € 9.803,50 ( di cui € 306,00 per cure veterinarie, € 350,00 per il costo del collare satellitare, € 2.300,00 per l'interruzione dell'attività venatoria per l'anno in corso, compresi esborsi di prenotazione in Macedonia, € 1.613,50 per danni fisici da malattia temporanea, € 1.734,00 per spese di assistenza legale nel procedimento penale,
€ 3.500,00 per danno non patrimoniale dovuto alla malattia, alla privazione delle proprie attività ordinarie e straordinarie e alla pendenza dell'ingiusto procedimento penale), oppure in quella diversa risultanda in corso di causa;
- per l'effetto, condannare CP_1
a risarcire esso attore dei danni subiti in seguito al fatto per cui è causa, nella
[...] misura di € 9.803,50 o in quella diversa ritenuta equa o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dalla domanda al soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con comparsa depositata in data 04.10.2022 si costituiva in giudizio il convenuto che, puntualmente impugnato e contestato quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 domandato, concludeva chiedendo:
1. accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese attoree e, conseguentemente, rigettarle;
2. in subordine, considerato il comportamento colposo di lui rilevante ex art. 1227 c.c., accertarsi la responsabilità concorrente del medesimo nella causazione dell'evento per cui è causa;
3. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; resi dalle parti gli interrogatori formali reciprocamente deferiti;
escussi i testi ammessi;
ritenuta non necessaria la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'attore per l'accertamento della distanza da cui era stato esploso il colpo di fucile;
nell'udienza del 15.09.2025 venivano precisate le conclusioni e il Tribunale riservava la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e di replica.
Non è contestato che il 05.12.2018 praticasse attività di caccia in Parte_1 località Berzario nel Comune di Melendugno con la sua cagna di razza Setter inglese;
in giudizio è poi emerso: - che la cagna era stata inseguita da due cani di grossa taglia, CP_4 usciti da una apertura della recinzione con muretto a secco del terreno di proprietà della madre del convenuto;
- che uno di questi, raggiunta la cagna dell'attore, l'aveva CP_4 morsa ad una zampa, al muso e alla gola, rompendo il suo collare satellitare;
- che l'attore, dopo aver invano tentato di separare gli animali, gridando e anche colpendoli con il fucile usato come bastone, aveva sparato un colpo in aria, senza risultato, e, subito dopo, un secondo colpo da due/tre metri di distanza, colpendo il cane Amstaff; - che solo successivamente era sopraggiunto proprietario dei due cani aggressori, Controparte_1 privi di guinzaglio e museruola (così il teste indifferente , presente Testimone_1 nell'occorso).
In sede di interrogatorio formale il convenuto riconosceva poi che le foto prodotte dall'attore con le memorie ex art. 183 c.p.c. riproducevano la recinzione del fondo, di proprietà della madre, dove aveva lasciato liberi e senza museruola i suoi cani per provvedere alla pulizia dei loro box ivi alloggiati;
la recinzione di detto fondo, riprodotta nelle foto, appariva costituita da un muretto a secco, ricoperto da vegetazione, in parte crollato e con varchi;
ancora, nel corso del proprio interpello, Controparte_1 ammetteva di sapere che la zona era frequentata da cacciatori (donde la sua consapevolezza che nel luogo in cui aveva lasciato liberi i cani era possibile la presenza di persone estranee e altri cani) e che il suo cane poteva diventare pericoloso CP_3
(“stante la mia conoscenza degli se l'avesse morsicata al collo l'avrebbe CP_3 uccisa”).
Pertanto, è risultato che i due cani di proprietà del , di grossa taglia, uno di CP_1 razza Corso e l'altro erano stati lasciati liberi in un terreno in campagna con una CP_3 recinzione in parte crollata;
è risultato pure che in detta area non era interdetta la caccia, sicché vi era la possibilità che il fondo fosse attraversato da estranei oppure che i due animali del convenuto superassero la recinzione per aggredire persone o animali che transitassero nelle vicinanze;
appare dunque innegabile la responsabilità di CP_1 quale proprietario del cane per quanto occorso nella specie.
[...] CP_3
La responsabilità del proprietario di un animale di cui all'art 2052 c.c. si fonda infatti non su un comportamento o un'attività commissiva od omissiva- ma su una relazione intercorrente tra il predetto e l'animale, il cui limite risiede nel fortuito la prova del quale –a carico del convenuto- può avere anche ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (cfr. Cass. civ. sez. III sentenza n. 10402 del 20.05.2016)
Nella specie, non può ritenersi integrare caso fortuito la condotta della cagna CP_4 dell'attore rimasta ferita dall'aggressione del cane del convenuto;
quest'ultimo CP_3 infatti si trovava all'interno del terreno del che, non solo non risultava CP_1 adeguatamente recintato (atteso che il muretto a secco presente era di altezza insufficiente ad impedire che gli animali saltassero all'esterno), ma presentava anche varchi che consentivano ai cani di uscirne e aggredire animali e viandanti che si trovassero a passare nelle vicinanze.
In ordine ai danni conseguiti all'occorso, risultano adeguatamente documentati gli esborsi affrontati dall'attore per le cure veterinarie per la cagna aggredita (per € CP_4
306,00), e la distruzione del collare satellitare, ma non anche il costo di questo (atteso che lo scontrino prodotto in atti non riporta l'indicazione del prodotto acquistato, né è stato sentito alcuno a conferma che lo scontrino si riferisse ad un collare satellitare per cani).
Quanto ai danni fisici lamentati dall'attore, le certificazioni mediche del dottor
(non confermate in giudizio dall'autore) non hanno valore di prova, nemmeno Per_1 rispetto ai fatti che egli asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, nella specie non corroborato da alcun altro elemento;
sicché non può trovare accoglimento la domanda attorea di ristoro di tali danni che sostiene di aver subito in conseguenza Parte_1 dello spavento provato per l'aggressione del proprio cane.
Neppure è stata fornita in giudizio adeguata prova che l'attore sia stato costretto a rinunciare alla vacanza in Macedonia per il periodo dal 01.02.2018 al 15.02.2018 o che gli siano state inibite attività ordinarie e straordinarie o l'esercizio dell'attività venatoria per l'intera stagione;
pertanto, non possono trovare accoglimento neanche tali voci di preteso danno.
Di contro, in atti è documentato sia che, a seguito della denuncia sporta da CP_1
l'attore sia stato sottoposto ad indagini per i reati p.e.p. dagli artt. 544ter e 612
[...] comma 2 in relazione all'art. 339 c.p., sia che contro di lui sia stata richiesta la pronuncia di un decreto penale di condanna alla pena di complessivi € 6.500,00 di multa e il dissequestro e la restituzione delle cose in sequestro (in quanto tutte legittimamente detenute), sia che tale richiesta sia stata rigettata dal IP (alla stregua della memoria difensiva depositata dall'imputato e delle dichiarazioni testimoniali rese da Tes_1
dinanzi ai Carabinieri di Melendugno).
[...]
E' noto, tuttavia, che la semplice presentazione alle forze dell'ordine di una denuncia penale, poi archiviata perché infondata, non dà di per sé diritto al soggetto denunciato di chiedere il risarcimento del danno, neanche se la suddetta denuncia sia stata presentata con leggerezza o avventatezza;
perché si possa ottenere un ristoro è necessario che il denunciante abbia incolpato taluno che egli sa essere innocente di un reato ovvero abbia simulato a carico di lui le tracce di un reato;
il tutto, agendo con dolo (cfr. Cass. sez.
III civile sentenza n. 300/2012); l'onere della relativa prova incombe su chi domandi detto ristoro.
Nella specie, l'attore non ha dimostrato che AT fosse sapevole della CP_1 falsità dell'accusa mossagli e avesse la coscienza e volontà di accusare un innocente.
Anzi, nel corso del proprio interrogatorio formale l'attore ha ammesso di aver sparato al cane del convenuto mentre costui non era presente (e, dunque, che il AT non poteva essere a conoscenza dell'effettivo svolgimento dei fatti e della dinamica dell'aggressione del cane) e che, al suo sopraggiungere, gli aveva rivolto qualche epiteto nella concitazione del momento;
deve pertanto escludersi, in capo al convenuto, la coscienza e volontà di accusare un innocente di reati da lui non commessi e, conseguentemente, la risarcibilità dei danni sia patrimoniali che morali che l'attore sostiene di avere in conseguenza subito (dagli esborsi per la difesa nel relativo procedimento penale, ai patimenti per la sottoposizione ad un ingiusto procedimento penale, per l'inibizione delle proprie attività ordinarie e straordinarie, per il sequestro delle armi legalmente detenute, per l'impedimento dell'attività venatoria per una stagione etc.) .
In conclusione, spetta all'attore a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la sola somma di € 306,00 sostenuta per le cure veterinarie del proprio cane aggredito, oltre interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo, al cui pagamento va condannato il convenuto . Controparte_1
Sul convenuto soccombente devono gravare le spese e competenze di lite dell'attore, liquidate come in dispositivo, tenendo in considerazione il valore medio dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione corrispondente al valore della domanda accolta, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) in accoglimento per quanto di ragione delle domande attoree, condanna CP_1 al pagamento in favore di della somma di € 306,00, oltre
[...] Parte_1 interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni causati dal cane Amstaff del convenuto in occasione e a seguito del sinistro del 05.12.2018;
2) condanna al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e Controparte_1 competenze di lite, che liquida in complessivi € 926,00, di cui € 264,00 per esborsi ed €
662,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 14 dicembre 2025
Il Giudice Onorario (Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4312/2022 r.g.
T R A
(nato a [...] -LE- il 23.01.1952 ed ivi residente;
c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Montefrancesco CodiceFiscale_1 come da mandato in atti, attore
E
(nato a [...] -LE- il 04.11.1974 ed ivi residente;
c.f.: Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluigi Petrachi come da mandato in C.F._2 atti, convenuto avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 15 settembre 2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione datato 18.05.2022, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Lecce onde sentire: - accertare che: 1) che Controparte_1
quale proprietario del cane di razza American o Controparte_1 Controparte_2
in conseguenza dell'omessa custodia di tale animale, era l'unico responsabile CP_3 dell'aggressione compiuta dallo stesso alla cagnetta di razza Setter inglese di proprietà di esso attore;
2) a seguito dell'aggressione detta cagnetta aveva subito ferite per le quali si era reso necessario ricorrere a cure veterinarie, con distruzione del suo collare satellitare;
3) in conseguenza dell'aggressione esso attore, cardiopatico, aveva subito danni fisici, dovuti allo stress, pari a giorni 35 di malattia temporanea, ed era stato costretto a rinunciare alla vacanza in Macedonia per il periodo dal 01.02.2018 al 15.02.2018; 4) che esso attore aveva subito un ulteriore danno patrimoniale a seguito dell'ingiusto procedimento penale a suo carico, dinanzi al Tribunale di Lecce, rubricato al nr. 1614/19, originato dalla denuncia presentata dal sig. , e un ulteriore un danno non CP_1 patrimoniale a causa dell'inibizione delle proprie attività ordinarie e straordinarie (tra cui il mancato spostamento per una vacanza già organizzata in Macedonia, il mancato esercizio dell'attività venatoria per l'intera stagione, l'assoggettamento al sequestro delle armi legalmente detenute ed essere sottoposto ad un ingiusto procedimento penale); - dichiarare tenuto, per i fatti indicati, al risarcimento dei danni in favore Controparte_1 di esso attore nella misura di € 9.803,50 ( di cui € 306,00 per cure veterinarie, € 350,00 per il costo del collare satellitare, € 2.300,00 per l'interruzione dell'attività venatoria per l'anno in corso, compresi esborsi di prenotazione in Macedonia, € 1.613,50 per danni fisici da malattia temporanea, € 1.734,00 per spese di assistenza legale nel procedimento penale,
€ 3.500,00 per danno non patrimoniale dovuto alla malattia, alla privazione delle proprie attività ordinarie e straordinarie e alla pendenza dell'ingiusto procedimento penale), oppure in quella diversa risultanda in corso di causa;
- per l'effetto, condannare CP_1
a risarcire esso attore dei danni subiti in seguito al fatto per cui è causa, nella
[...] misura di € 9.803,50 o in quella diversa ritenuta equa o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dalla domanda al soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con comparsa depositata in data 04.10.2022 si costituiva in giudizio il convenuto che, puntualmente impugnato e contestato quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 domandato, concludeva chiedendo:
1. accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese attoree e, conseguentemente, rigettarle;
2. in subordine, considerato il comportamento colposo di lui rilevante ex art. 1227 c.c., accertarsi la responsabilità concorrente del medesimo nella causazione dell'evento per cui è causa;
3. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; resi dalle parti gli interrogatori formali reciprocamente deferiti;
escussi i testi ammessi;
ritenuta non necessaria la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'attore per l'accertamento della distanza da cui era stato esploso il colpo di fucile;
nell'udienza del 15.09.2025 venivano precisate le conclusioni e il Tribunale riservava la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e di replica.
Non è contestato che il 05.12.2018 praticasse attività di caccia in Parte_1 località Berzario nel Comune di Melendugno con la sua cagna di razza Setter inglese;
in giudizio è poi emerso: - che la cagna era stata inseguita da due cani di grossa taglia, CP_4 usciti da una apertura della recinzione con muretto a secco del terreno di proprietà della madre del convenuto;
- che uno di questi, raggiunta la cagna dell'attore, l'aveva CP_4 morsa ad una zampa, al muso e alla gola, rompendo il suo collare satellitare;
- che l'attore, dopo aver invano tentato di separare gli animali, gridando e anche colpendoli con il fucile usato come bastone, aveva sparato un colpo in aria, senza risultato, e, subito dopo, un secondo colpo da due/tre metri di distanza, colpendo il cane Amstaff; - che solo successivamente era sopraggiunto proprietario dei due cani aggressori, Controparte_1 privi di guinzaglio e museruola (così il teste indifferente , presente Testimone_1 nell'occorso).
In sede di interrogatorio formale il convenuto riconosceva poi che le foto prodotte dall'attore con le memorie ex art. 183 c.p.c. riproducevano la recinzione del fondo, di proprietà della madre, dove aveva lasciato liberi e senza museruola i suoi cani per provvedere alla pulizia dei loro box ivi alloggiati;
la recinzione di detto fondo, riprodotta nelle foto, appariva costituita da un muretto a secco, ricoperto da vegetazione, in parte crollato e con varchi;
ancora, nel corso del proprio interpello, Controparte_1 ammetteva di sapere che la zona era frequentata da cacciatori (donde la sua consapevolezza che nel luogo in cui aveva lasciato liberi i cani era possibile la presenza di persone estranee e altri cani) e che il suo cane poteva diventare pericoloso CP_3
(“stante la mia conoscenza degli se l'avesse morsicata al collo l'avrebbe CP_3 uccisa”).
Pertanto, è risultato che i due cani di proprietà del , di grossa taglia, uno di CP_1 razza Corso e l'altro erano stati lasciati liberi in un terreno in campagna con una CP_3 recinzione in parte crollata;
è risultato pure che in detta area non era interdetta la caccia, sicché vi era la possibilità che il fondo fosse attraversato da estranei oppure che i due animali del convenuto superassero la recinzione per aggredire persone o animali che transitassero nelle vicinanze;
appare dunque innegabile la responsabilità di CP_1 quale proprietario del cane per quanto occorso nella specie.
[...] CP_3
La responsabilità del proprietario di un animale di cui all'art 2052 c.c. si fonda infatti non su un comportamento o un'attività commissiva od omissiva- ma su una relazione intercorrente tra il predetto e l'animale, il cui limite risiede nel fortuito la prova del quale –a carico del convenuto- può avere anche ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (cfr. Cass. civ. sez. III sentenza n. 10402 del 20.05.2016)
Nella specie, non può ritenersi integrare caso fortuito la condotta della cagna CP_4 dell'attore rimasta ferita dall'aggressione del cane del convenuto;
quest'ultimo CP_3 infatti si trovava all'interno del terreno del che, non solo non risultava CP_1 adeguatamente recintato (atteso che il muretto a secco presente era di altezza insufficiente ad impedire che gli animali saltassero all'esterno), ma presentava anche varchi che consentivano ai cani di uscirne e aggredire animali e viandanti che si trovassero a passare nelle vicinanze.
In ordine ai danni conseguiti all'occorso, risultano adeguatamente documentati gli esborsi affrontati dall'attore per le cure veterinarie per la cagna aggredita (per € CP_4
306,00), e la distruzione del collare satellitare, ma non anche il costo di questo (atteso che lo scontrino prodotto in atti non riporta l'indicazione del prodotto acquistato, né è stato sentito alcuno a conferma che lo scontrino si riferisse ad un collare satellitare per cani).
Quanto ai danni fisici lamentati dall'attore, le certificazioni mediche del dottor
(non confermate in giudizio dall'autore) non hanno valore di prova, nemmeno Per_1 rispetto ai fatti che egli asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, nella specie non corroborato da alcun altro elemento;
sicché non può trovare accoglimento la domanda attorea di ristoro di tali danni che sostiene di aver subito in conseguenza Parte_1 dello spavento provato per l'aggressione del proprio cane.
Neppure è stata fornita in giudizio adeguata prova che l'attore sia stato costretto a rinunciare alla vacanza in Macedonia per il periodo dal 01.02.2018 al 15.02.2018 o che gli siano state inibite attività ordinarie e straordinarie o l'esercizio dell'attività venatoria per l'intera stagione;
pertanto, non possono trovare accoglimento neanche tali voci di preteso danno.
Di contro, in atti è documentato sia che, a seguito della denuncia sporta da CP_1
l'attore sia stato sottoposto ad indagini per i reati p.e.p. dagli artt. 544ter e 612
[...] comma 2 in relazione all'art. 339 c.p., sia che contro di lui sia stata richiesta la pronuncia di un decreto penale di condanna alla pena di complessivi € 6.500,00 di multa e il dissequestro e la restituzione delle cose in sequestro (in quanto tutte legittimamente detenute), sia che tale richiesta sia stata rigettata dal IP (alla stregua della memoria difensiva depositata dall'imputato e delle dichiarazioni testimoniali rese da Tes_1
dinanzi ai Carabinieri di Melendugno).
[...]
E' noto, tuttavia, che la semplice presentazione alle forze dell'ordine di una denuncia penale, poi archiviata perché infondata, non dà di per sé diritto al soggetto denunciato di chiedere il risarcimento del danno, neanche se la suddetta denuncia sia stata presentata con leggerezza o avventatezza;
perché si possa ottenere un ristoro è necessario che il denunciante abbia incolpato taluno che egli sa essere innocente di un reato ovvero abbia simulato a carico di lui le tracce di un reato;
il tutto, agendo con dolo (cfr. Cass. sez.
III civile sentenza n. 300/2012); l'onere della relativa prova incombe su chi domandi detto ristoro.
Nella specie, l'attore non ha dimostrato che AT fosse sapevole della CP_1 falsità dell'accusa mossagli e avesse la coscienza e volontà di accusare un innocente.
Anzi, nel corso del proprio interrogatorio formale l'attore ha ammesso di aver sparato al cane del convenuto mentre costui non era presente (e, dunque, che il AT non poteva essere a conoscenza dell'effettivo svolgimento dei fatti e della dinamica dell'aggressione del cane) e che, al suo sopraggiungere, gli aveva rivolto qualche epiteto nella concitazione del momento;
deve pertanto escludersi, in capo al convenuto, la coscienza e volontà di accusare un innocente di reati da lui non commessi e, conseguentemente, la risarcibilità dei danni sia patrimoniali che morali che l'attore sostiene di avere in conseguenza subito (dagli esborsi per la difesa nel relativo procedimento penale, ai patimenti per la sottoposizione ad un ingiusto procedimento penale, per l'inibizione delle proprie attività ordinarie e straordinarie, per il sequestro delle armi legalmente detenute, per l'impedimento dell'attività venatoria per una stagione etc.) .
In conclusione, spetta all'attore a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la sola somma di € 306,00 sostenuta per le cure veterinarie del proprio cane aggredito, oltre interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo, al cui pagamento va condannato il convenuto . Controparte_1
Sul convenuto soccombente devono gravare le spese e competenze di lite dell'attore, liquidate come in dispositivo, tenendo in considerazione il valore medio dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione corrispondente al valore della domanda accolta, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) in accoglimento per quanto di ragione delle domande attoree, condanna CP_1 al pagamento in favore di della somma di € 306,00, oltre
[...] Parte_1 interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni causati dal cane Amstaff del convenuto in occasione e a seguito del sinistro del 05.12.2018;
2) condanna al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e Controparte_1 competenze di lite, che liquida in complessivi € 926,00, di cui € 264,00 per esborsi ed €
662,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 14 dicembre 2025
Il Giudice Onorario (Avv. Silvia Rosato)