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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 26/01/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 321/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CENTURELLI LIVIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3123/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Avvocato Di Sè Stesso - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250045257515000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il Ricorrente insiste per la compensazione delle spese.
L'Ufficio insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, l'Ricorrente_1 ha impugnato presso questo giudice la cartella di pagamento della complessiva somma di € 2.656,65 notificatagli dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e recante iscrizione a ruolo di Irpef 2019, scaturita dal controllo automatizzato ex art. 36 ter del DPR n. 633/72 del mod. Unico eseguito dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Milano.
Eccepiva il ricorrente come la cartella impugnata fosse duplicazione di altra – sempre relativa ad Irpef 2019 – in precedenza emessa e poi interamente sgravata dall'Ufficio a seguito della rateizzazione del debito da egli attivata;
ne conseguiva il difetto di presupposto della successiva cartella, di cui l'Ricorrente_1 chiedeva pertanto disporsi l'annullamento.
Nel giudizio così instaurato si costituivano sia l'Agenzia delle Entrate -Riscossione – che eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva – sia la DP II, che ribadiva la correttezza del proprio operato.
Quest'ultima rilevava invero che il contribuente aveva dato corso alla rateizzazione del debito tributario dopo la ricezione della comunicazione di irregolarità, sì che l'emissione della prima cartella risultava frutto di un errore di esso Ufficio, che per tale ragione ne aveva disposto lo sgravio;
tuttavia, l'interruzione del pagamento delle rate previste (a far tempo dalla terza) da parte dell'Ricorrente_1, aveva legittimato l'emissione di nuova cartella – quella oggetto d'impugnazione – il cui importo teneva per l'appunto conto di quanto nelle more versato dal contribuente.
Instava pertanto la DP II per il rigetto del ricorso.
Indi, la causa perveniva alla decisione all'udienza del 21-1-2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna pubblica trattazione – cui presenziavano tutte le parti tranne AdR – osserva la Corte in funzione monocratica, come, rilevata in via preliminare l'effettiva carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione rispetto alle questioni controverse in giudizio, il ricorso non possa trovare accoglimento.
Alla luce delle circostanze evidenziate dalla DP II – le quali non hanno del resto trovato contestazione da parte dell'Ricorrente_1 - deve invero ribadirsi la legittimità della cartella di pagamento impugnata, in quanto emessa a seguito dell'interruzione della rateizzazione del debito tributario attivata dal contribuente il quale aveva quindi provveduto a versare solo due rate dell'importo dovuto (cfr. dettaglio degli addebiti a pag. 7 della cartella in atti).
Ne consegue l'infondatezza dell'impugnazione proposta dall'Ricorrente_1 - recante peraltro una ricostruzione dei punti salienti della fattispecie alquanto diversa dalla realtà - le cui istanze in tema di compensazione delle spese di lite formulate in udienza possono trovare accoglimento solo nei confronti di AdR, e ciò in considerazione della natura pregiudiziale della questione di legittimazione da quest'ultima sollevata.
Dette spese - liquidate come in dispositivo - seguono invece la soccombenza del ricorrente nei confronti della DP II, il cui operato nella fattispecie risulta lineare e corretto, conclusivamente esente dai profili di censurabilità evocati dalla parte.
P.Q.M.
La Corte in funzione di Giudice monocratico respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite - liquidate in € 479,00 omnicomprensivi - in favore dell'Agenzia delle Entrate- Direzione
Provinciale II di Milano, dichiarandole compensate con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il Giudice est.
LI EL
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CENTURELLI LIVIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3123/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Avvocato Di Sè Stesso - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250045257515000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il Ricorrente insiste per la compensazione delle spese.
L'Ufficio insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, l'Ricorrente_1 ha impugnato presso questo giudice la cartella di pagamento della complessiva somma di € 2.656,65 notificatagli dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e recante iscrizione a ruolo di Irpef 2019, scaturita dal controllo automatizzato ex art. 36 ter del DPR n. 633/72 del mod. Unico eseguito dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Milano.
Eccepiva il ricorrente come la cartella impugnata fosse duplicazione di altra – sempre relativa ad Irpef 2019 – in precedenza emessa e poi interamente sgravata dall'Ufficio a seguito della rateizzazione del debito da egli attivata;
ne conseguiva il difetto di presupposto della successiva cartella, di cui l'Ricorrente_1 chiedeva pertanto disporsi l'annullamento.
Nel giudizio così instaurato si costituivano sia l'Agenzia delle Entrate -Riscossione – che eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva – sia la DP II, che ribadiva la correttezza del proprio operato.
Quest'ultima rilevava invero che il contribuente aveva dato corso alla rateizzazione del debito tributario dopo la ricezione della comunicazione di irregolarità, sì che l'emissione della prima cartella risultava frutto di un errore di esso Ufficio, che per tale ragione ne aveva disposto lo sgravio;
tuttavia, l'interruzione del pagamento delle rate previste (a far tempo dalla terza) da parte dell'Ricorrente_1, aveva legittimato l'emissione di nuova cartella – quella oggetto d'impugnazione – il cui importo teneva per l'appunto conto di quanto nelle more versato dal contribuente.
Instava pertanto la DP II per il rigetto del ricorso.
Indi, la causa perveniva alla decisione all'udienza del 21-1-2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna pubblica trattazione – cui presenziavano tutte le parti tranne AdR – osserva la Corte in funzione monocratica, come, rilevata in via preliminare l'effettiva carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione rispetto alle questioni controverse in giudizio, il ricorso non possa trovare accoglimento.
Alla luce delle circostanze evidenziate dalla DP II – le quali non hanno del resto trovato contestazione da parte dell'Ricorrente_1 - deve invero ribadirsi la legittimità della cartella di pagamento impugnata, in quanto emessa a seguito dell'interruzione della rateizzazione del debito tributario attivata dal contribuente il quale aveva quindi provveduto a versare solo due rate dell'importo dovuto (cfr. dettaglio degli addebiti a pag. 7 della cartella in atti).
Ne consegue l'infondatezza dell'impugnazione proposta dall'Ricorrente_1 - recante peraltro una ricostruzione dei punti salienti della fattispecie alquanto diversa dalla realtà - le cui istanze in tema di compensazione delle spese di lite formulate in udienza possono trovare accoglimento solo nei confronti di AdR, e ciò in considerazione della natura pregiudiziale della questione di legittimazione da quest'ultima sollevata.
Dette spese - liquidate come in dispositivo - seguono invece la soccombenza del ricorrente nei confronti della DP II, il cui operato nella fattispecie risulta lineare e corretto, conclusivamente esente dai profili di censurabilità evocati dalla parte.
P.Q.M.
La Corte in funzione di Giudice monocratico respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite - liquidate in € 479,00 omnicomprensivi - in favore dell'Agenzia delle Entrate- Direzione
Provinciale II di Milano, dichiarandole compensate con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il Giudice est.
LI EL