TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/06/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 6141/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 6141/2025
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. EMANUELA CATTANEO Parte_1 C.F._1
e c.f , con l'avv. AGNESE FRANCHI e dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GIACOMO CAVALLI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“I. Vendita della casa familiare
Le parti hanno concordato di mettere in vendita la casa sita in Orzinuovi (BS), Via Don Francesco
Vattioni, n. 34 come da preliminare sottoscritto in data 10.03.2025 per l'importo di euro 240.000,00
e con suddivisione dell'importo ricavato dalla vendita secondo il criterio di ripartizione concordato tra le parti con separata scrittura privata del 10 marzo 2025, ossia euro 122.500,00 in favore della signora ed euro 117.500,00 in favore del signor . Controparte_1 Parte_1
Con riferimento ai beni mobili contenuti nella casa familiare, le parti concordano che la signora
1 rimanga proprietaria degli stessi, soggiorno compreso e che la stessa si occupi dello sgombero CP_1 degli stessi con onere a suo carico.
Le spese per la sanatoria degli abusi edilizi verranno anticipate dal sig. ed il 50% verrà allo Pt_1 stesso rimborsato dalla sig.ra al momento della vendita, previo invio/consegna della CP_1 documentazione giustificativa delle spese. Nel frattempo, la casa coniugale continuerà a rimanere assegnata alla moglie affinché vi abiti con la IG . Per_1
La signora si impegna a tenere l'immobile assicurato sino alla vendita. CP_1
II. Mantenimento della IG
I coniugi concordano che il signor versi alla signora la somma mensile di euro 500,00 Pt_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della IG , da effettuarsi direttamente alla IG Per_1 tramite bonifico bancario entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie per la IG verranno assunte dalle parti nella misura del 50% ciascuno, come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, ovvero: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; - spese per la custodia di prole minorenne - spese che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento - spese che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
Si concorda che dalla sottoscrizione del presente ricorso le spese per l'assicurazione del veicolo intestato alla IG, in ragione dell'utilizzo dello stesso anche da parte della sig.ra verrà CP_1 suddiviso al 50% tra i coniugi.
2 Tali spese saranno in ogni caso da documentare, da suddividere tra i genitori in ragione del 50% ognuno, da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: e Email_1 Email_2
a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
il tutto con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
III. Mantenimento in favore della moglie
Il signor corrisponderà alla signora la somma di € 200,00 a titolo di assegno divorzile Pt_1 CP_1 per 6 mesi dalla sottoscrizione del ricorso o sino alla vendita della casa coniugale qualora la vendita avvenga prima dei 6 mesi. Il signor dichiara di svolgere un'attività lavorativa che gli permette Pt_1 di provvedere in modo autonomo al proprio mantenimento.
IV. Collocamento e assegnazione del cane
Le parti concordano che il cane di famiglia verrà affidato al figlio . CP_2 Persona_2
Rapporti economici tra i coniugi
I coniugi concordano che il finanziamento relativo all'autovettura intestata al figlio venga Per_2 appoggiato sul conto del signor . Pt_1
Cont Il conto cointestato aperto presso rimarrà aperto fino alla vendita della casa coniugale. Le parti dispongono già anche di propri conti correnti.
V. Accettazione delle condizioni
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 13/09/1997 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villachiara (atto n. 3, parte II, serie A).
Con decreto n. 2915/2020 in data 26.05.2020 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
3 Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 19/06/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 6141/2025
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. EMANUELA CATTANEO Parte_1 C.F._1
e c.f , con l'avv. AGNESE FRANCHI e dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GIACOMO CAVALLI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“I. Vendita della casa familiare
Le parti hanno concordato di mettere in vendita la casa sita in Orzinuovi (BS), Via Don Francesco
Vattioni, n. 34 come da preliminare sottoscritto in data 10.03.2025 per l'importo di euro 240.000,00
e con suddivisione dell'importo ricavato dalla vendita secondo il criterio di ripartizione concordato tra le parti con separata scrittura privata del 10 marzo 2025, ossia euro 122.500,00 in favore della signora ed euro 117.500,00 in favore del signor . Controparte_1 Parte_1
Con riferimento ai beni mobili contenuti nella casa familiare, le parti concordano che la signora
1 rimanga proprietaria degli stessi, soggiorno compreso e che la stessa si occupi dello sgombero CP_1 degli stessi con onere a suo carico.
Le spese per la sanatoria degli abusi edilizi verranno anticipate dal sig. ed il 50% verrà allo Pt_1 stesso rimborsato dalla sig.ra al momento della vendita, previo invio/consegna della CP_1 documentazione giustificativa delle spese. Nel frattempo, la casa coniugale continuerà a rimanere assegnata alla moglie affinché vi abiti con la IG . Per_1
La signora si impegna a tenere l'immobile assicurato sino alla vendita. CP_1
II. Mantenimento della IG
I coniugi concordano che il signor versi alla signora la somma mensile di euro 500,00 Pt_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della IG , da effettuarsi direttamente alla IG Per_1 tramite bonifico bancario entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie per la IG verranno assunte dalle parti nella misura del 50% ciascuno, come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, ovvero: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; - spese per la custodia di prole minorenne - spese che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento - spese che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
Si concorda che dalla sottoscrizione del presente ricorso le spese per l'assicurazione del veicolo intestato alla IG, in ragione dell'utilizzo dello stesso anche da parte della sig.ra verrà CP_1 suddiviso al 50% tra i coniugi.
2 Tali spese saranno in ogni caso da documentare, da suddividere tra i genitori in ragione del 50% ognuno, da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: e Email_1 Email_2
a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
il tutto con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
III. Mantenimento in favore della moglie
Il signor corrisponderà alla signora la somma di € 200,00 a titolo di assegno divorzile Pt_1 CP_1 per 6 mesi dalla sottoscrizione del ricorso o sino alla vendita della casa coniugale qualora la vendita avvenga prima dei 6 mesi. Il signor dichiara di svolgere un'attività lavorativa che gli permette Pt_1 di provvedere in modo autonomo al proprio mantenimento.
IV. Collocamento e assegnazione del cane
Le parti concordano che il cane di famiglia verrà affidato al figlio . CP_2 Persona_2
Rapporti economici tra i coniugi
I coniugi concordano che il finanziamento relativo all'autovettura intestata al figlio venga Per_2 appoggiato sul conto del signor . Pt_1
Cont Il conto cointestato aperto presso rimarrà aperto fino alla vendita della casa coniugale. Le parti dispongono già anche di propri conti correnti.
V. Accettazione delle condizioni
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 13/09/1997 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villachiara (atto n. 3, parte II, serie A).
Con decreto n. 2915/2020 in data 26.05.2020 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
3 Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 19/06/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
4