CA
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/06/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 827/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: opposizione a precetto
nella causa iscritta al n. 827/2023 promossa da:
(C.F. – PEC Parte_1 C.F._1 Ema_1 Email_2
residente in [...], Corso Firenze 42/12, che sta in giudizio in proprio ex
[...]
art. 86 c.p.c., domiciliato ai presenti fini presso il proprio studio in Genova Via San
Bartolomeo degli Armeni 2H/8, nonché rappresentato e difeso in via disgiunta da se medesimo e tra loro dagli Avvocati Mereu Michela (C.F. - C.F._2
PEC e Thea Alberto (C.F. Email_3 C.F._3
- PEC del Foro di Genova in forza di procura alle liti Email_4
unita all'atto di appello appellante contro
, (C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, difeso a rappresentato dall'Avvocatessa Crespi
Mariotti Giovanna (C.F. – PEC C.F._4
, elettivamente domiciliato presso e nel di Email_5 Email_6
lei studio in Genova Via Caffaro 19/3 per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta appellato
* * *
Termine per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. al 3/3/2025. * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, dato atto della mancata adesione da parte dell'appellato alla proposta di conciliazione formulata CP_1
dal Consigliere Istruttore, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello svolti, previo accertamento dell'inadempimento da parte del
all'obbligo di eseguire i conguagli di quanto pagato a titolo di “acconto CP_1 salvo conguaglio” per spese ordinarie di riscaldamento per gli esercizi dal 1993/1994 al 2015/2016 compresi sulla scorta della tabella Juvara, stabilita in via definitiva dall' in esito alla vertenza inter partes, e ciò in esecuzione della delibera di cui al CP_2 punto 1 dell'o.d.g. dell'assemblea del 9.5.2003; ed in ogni caso previo accertamento del credito dell'attore alternativamente a titolo di conguaglio in forza di Parte_1 tale delibera, o in subordine a titolo di ripetizione dell'indebito o in ulteriore subordine di arricchimento senza causa, nella misura esposta in atto di citazione, comprensiva di accessori, o in quella diversa ritenuta di giustizia, e della conseguente operatività della compensazione legale o, subordinatamente, giudiziale, con tale credito delle somme precettate per quanto dovute;
-dichiarare l'inesistenza del diritto da parte del Controparte_3 di procedere ad esecuzione forzata per l'importo di cui al precetto opposto, e
[...] per l'effetto condannarlo a restituire quanto pagato dall'attore senza pregiudizio e con riserva di ripetizione in forza della esecutività dei titoli azionati nel corso del giudizio di primo grado, pari a complessivi € 20.886,61, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, maggiorati di rivalutazione ed interessi sul capitale annualmente rivaluto;
- in denegatissimo subordine, ove non si ritenga operata la compensazione legale né di poter dichiarare la compensazione giudiziale, condannare il al pagamento CP_1 del credito dell'attore per i titoli dedotti e nella misura esposta di € 18.593,77 per sorte capitale, maggiorata di rivalutazione ed interessi come indicati in atti fino al soddisfo;
- in punto spese di lite, condannare il al pagamento Controparte_4
integrale in favore dell'attore appellante delle spese e compensi del doppio grado, nonché a restituire all'attore appellante l'importo di € 9.964,33 (pagato al CP_1
pag. 2/13 senza pregiudizio e con riserva di ripetizione per spese legali liquidate nella sentenza di primo grado), nonché alla rifusione all'attore appellante dell'ulteriore importo di €
200,00 (assolto per imposta di registro sulla medesima sentenza), oltre a rivalutazione ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato con decorrenza dalle date dei rispettivi pagamenti effettuati dall'attore appellante e fino al saldo. In denegato subordine, ove trovasse accoglimento solo il quarto motivo di appello, compensare le spese del primo grado di giudizio, condannando il Controparte_4 alla restituzione della predetta somma di € 9.964,33 ed alla rifusione del 50% dell'imposta di registro di € 200,00, e condannarlo altresì ed in ogni caso al pagamento integrale in favore dell'attore appellante delle spese e compensi del presente grado”.
* * *
-parte appellata GENOVA ha Controparte_4
rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello , ribadite e riproposte in questo grado tutte le eccezioni già formulate in primo grado e di cui alle premesse, ribadita – ove occorra - la non accettazione del contraddittorio su tutte le domande nuove e comunque inammissibili ed infondate ex adverso proposte, contrariis reiectis, previa occorrendo dichiarazione di nullità dell'atto di citazione del primo grado e l'ammissione delle prove tutte dedotte e non ammesse, respingere comunque tutte le avversarie opposte eccezioni e domande e quindi in ogni suo punto l'appello proposto dall'Avv.
[...]
avverso alla sentenza n.795/2023 pronunciata da Tribunale di Genova, Pt_1
depositata il 22/7/2023 e notificata in data 31/8/2023 nella causa di opposizione ad atto di precetto ex art,615 cpc confermandola integralmente.
Con vittoria delle spese e compensi del grado di giudizio oltre spese generali ed accessori di legge”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova con la sentenza n. 1795/2023 pubblicata il 22/7/2023, così decideva: “Respinge l'opposizione avanzata dall'avv. Dichiara Parte_1 inammissibile la domanda di condanna avanzata dall'avv. Dichiara Parte_1
pag. 3/13 inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dal Controparte_4
di Genova. Condanna Avv. al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 [...]
di Genova, in persona dell'amministratore legale rappresentante Parte_2 pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 6.829,00 per compenso, oltre rimborso spese generali pari al 15%, CPA ed IVA se dovuta come per legge” (cfr. sentenza impugnata).
Risulta che il condomino e il Parte_1 Controparte_1
(da ora ) dopo molti anni di contenzioso
[...] CP_1
avevano visto definita la questione relativa alla tabella millesimale corretta per il riparto delle spese ordinarie di riscaldamento condominiali. Si era pronunciato al riguardo il
Tribunale di Genova con sentenza n. 493/2010, la Corte di Appello di Genova con sentenza n. 946/2014 e la Corte di Cassazione con sentenza n. 6735/2020. Le pronunce riconoscevano la formazione di una nuova tabella millesimale, come richiesto dal condomino che risultava peraltro parzialmente soccombente nei primi due Pt_1
gradi e interamente soccombente in sede di legittimità.
Il aveva, quindi, notificato al condomino atto di precetto CP_1 Pt_1
per 20.866,61 euro, pari gli importi oggetto di spese legali riconosciute dalle tre pronunce.
Il condomino proponeva opposizione al precetto, chiedeva la sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva dei titoli e lamentava: i) l'erroneità del calcolo effettuato dal
; ii) l'avvenuta estinzione del credito azionato per compensazione ope CP_1
legis; iii) la sussistenza dei presupposti per la compensazione giudiziale dei reciproci crediti.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione e CP_1 di tutta l'opposizione, domandando in via riconvenzionale la condanna al pagamento a proprio favore di 5.462,73 euro risultante dall'estratto conto prodotto e dal riparto consuntivo esercizio 2018/2019 approvato con delibera condominiale 30/9/2019.
Le parti depositavano memorie ex art. 183 c.p.c. e il condomino Pt_1
articolava le conclusioni come in epigrafe riportate anche nel presente giudizio di appello.
pag. 4/13 Il Tribunale di Genova decideva, quindi, il giudizio respingendo l'opposizione avanzata , dichiarando inammissibile la domanda di condanna avanzata Parte_1 da quest'ultimo e dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dal
. CP_1
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
Il condomino proponeva appello formulando quattro doglianze: i) Pt_1
carenza di motivazione, omissione di pronuncia ed errore di diritto per il mancato riconoscimento della possibilità di procedere a compensazione legale o giudiziale dei contrapposti crediti;
ii) esistenza di un errore di diritto circa la pretesa inammissibilità della domanda subordinata di condanna al versamento del controcredito vantato dall'opponente; iii) erroneità della pronuncia impugnata quanto al rigetto dell'opposizione relativa all'aliquota IVA applicabile sulle spese liquidate;
iv) erroneità della sentenza per la mancata compensazione delle spese di lite attesa la inammissibilità della riconvenzionale del . CP_1
Si costituiva il che insisteva nelle difese già avanzate in primo grado CP_1
e chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Veniva fissata udienza in presenza per procedere a tentativo di conciliazione, evidenziando come “la mancata definizione delle questioni sottese al presente giudizio potrebbe risultare foriera di un complesso e articolato contenzioso (per la individuazione delle sole tabelle le parti sono giunte sino innanzi al Supremo Collegio)”
(cfr. ordinanza 1/5/2024). Era, quindi, formulata una proposta conciliativa nei seguenti termini: “-calcolo delle somme versate e dovute per ogni singolo condòmino; - arrotondamento degli importi relativi;
-individuazione delle somme dovute al
in relazione al precetto oggetto di causa;
-individuazione delle somme CP_1 dovute al dai singoli condòmini in forza dell'applicazione delle nuove CP_1
tabelle millesimali;
-definizione delle reciproche poste di dare-avere; -abbandono del presente giudizio a spese compensate” (cfr. ibidem).
Le parti all'udienza del 30/5/2024 evidenziavano l'esistenza di ulteriori questioni tra le stesse pendenti e veniva sollecitata una possibile soluzione omnicomprensiva, avulsa anche dallo specifico contenzioso pendente innanzi alla Corte. Veniva chiesto pag. 5/13 congiuntamente dalle parti un rinvio al 26/9/2024 e poi all'11/12/2024, ma le stesse non raggiungevano alcun accordo. Era quindi fissata udienza di discussione orale al
16/4/2025, previa concessione dei termini per il deposito della precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali. Le parti procedevano a discussione innanzi al Collegio e questo tratteneva la causa in decisione.
* * *
4. Sulla prima censura di appello.
Il con la prima censura lamenta la carenza di motivazione, CP_1 Pt_1
l'omissione di pronuncia e l'errore di diritto perché il Tribunale di Genova avrebbe affermato l'impossibilità di procedere a compensazione legale o giudiziale, in presenza di contestazione da parte del , ma senza verificare se tale credito fosse o CP_1
meno contestato o contestabile alla data di notifica del precetto, senza esporre per quale motivo non si sarebbe verificata la compensazione legale alla data di coesistenza dei due crediti contrapposti e senza verificare se esistesse o meno un titolo non più contestabile che rendesse certa l'esistenza del controcredito.
Il evidenzia che “il diritto al conguaglio era certo, Parte_3
innanzitutto, in quanto stabilito dalla delibera assembleare del 9.5.2003 al punto 1 dell'o.d.g. (prod. 7.2) – e poi confermato da tutte le successive richiamate in citazione
(prodd. da 7.3 a 7.12) – con cui, attesa la sospensione da parte del Tribunale della delibera di approvazione della tabella “Rocca”, si decise di far fronte provvisoriamente alle spese di riscaldamento, per assicurare comunque la continuità del servizio, attraverso acconti da conguagliare quando fosse stata disponibile la tabella assegnata al condominio dall'autorità giudiziaria adita. Tali delibere sono pienamente vincolanti per il e non c'è nulla da “accertare” per rendere certo il diritto al CP_1 conguaglio” (cfr. pag. 12 appello).
Il condomino sostiene che il sarebbe, quindi, vincolato Pt_1 CP_1 alle delibere, che il credito sarebbe di conseguenza certo e anche liquido poiché “il dettagliato conteggio del credito a titolo di conguaglio, riportato sia all'amministrazione del Condominio prima del presente giudizio sia nell'atto di opposizione a precetto nelle sue singole poste per gli esercizi oggetto di contenzioso
(cioè dal 1993-94 al 2015-16, in quanto dall'esercizio 2016/2017 è stata utilizzata una
pag. 6/13 nuova tabella a seguito dell'installazione delle valvole termostatiche con i rilevatori del consumo : v. verbale assemblea 10/5/2018 prod. 7.11) è rimasto totalmente incontestato in ciascuna delle sue poste…” (cfr. ibidem).
Il condomino chiede, quindi, che il proprio contro credito sia riconosciuto Pt_1
“a titolo di conguaglio in forza di tale delibera” condominiale o “subordinatamente a titolo di ripetizione dell'indebito, o … in ulteriore subordine a titolo di arricchimento senza causa” (cfr. pag. 13 appello) anche perché il non avrebbe mai CP_1 contestato l'esistenza di un controcredito prima di costituirsi nel presente giudizio di opposizione a precetto.
Il , quanto alla prima doglianza di appello, ha eccepito il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva poiché il “contestato credito che l'opponente Pt_1
assume di vantare non potrebbe riguardare il (quale ente di gestione, CP_1
certamente creditore invece delle spese giudiziali liquidategli nelle tre sentenze). Esso potrà eventualmente essere opposto nei confronti dei singoli condomini , parti anch'essi nel giudizio di cui ai tre gradi di giudizio e creditori anch'essi nei confronti del Pt_1 delle spese legali a ciascuno liquidati in primo grado dal Giudicante” (cfr. pag. 6 comparsa di appello ). CP_1
Il ha poi affermato che il credito non poteva comunque ritenersi CP_1 certo poiché “l'accertamento giudiziale relativo alle tabelle millesimali ha effetto esclusivamente ex nunc, senza possibilità di operatività retroattiva, di tal che sino alla disposta modifica, le originarie tabelle continuano ad essere valide ed efficaci ad ogni effetto e sono valide le maggioranze e le deliberazioni su di esse fondate oltre che le conseguenti ripartizioni delle spese (Cass. Sez. Unite 30/7/2007 n. 16794, Cass.
22/11/2000 n.15094, Cass. 2/6/1999 n. 5399, Cass. 8/9/1994 n. 7696, Cass. 31/5/1988
n. 3701)” (cfr. pag. 7 comparsa di appello ). CP_1
Il ha, infine contestato anche la congruità dei calcoli prodotti dal CP_1
condomino Pt_1
* * *
La prima censura è infondata.
Infatti, se è vero che esiste un diritto del condomino a seguito di tre gradi Pt_1
di giudizio, a vedere applicate le nuove tabelle, non è, invece, possibile affermare che pag. 7/13 esista un corrispondente credito certo, liquido ed esigibile nei confronti del
. Invero, il , costituendosi in sede di opposizione a CP_1 CP_1
precetto, ha eccepito la genericità dell'atto introduttivo ma anche il proprio difetto di legittimazione passiva. Il sostiene, invero, di non essere debitore nei CP_1
confronti del condomino perché i veri debitori legittimati passivi sarebbero, Pt_1
pro quota, i singoli condomini quali componenti del che hanno versato CP_1
quote inferiori al dovuto in virtù delle pregresse tabelle di riparto.
La Corte di Cassazione, a tale riguardo, ha affermato che “la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato” (Cass. Ord. 5268/2024).
Il credito azionato in compensazione dal condomino sia che si tratti di Pt_1
conguaglio, sia che si tratti di somma da restituire ad altro titolo, rientra nello schema della ripetizione, rispetto alla quale legittimato passivo non è il (mero CP_1
rappresentante di una pluralità di soggetti), ma sono i singoli condomini.
La Corte di Cassazione, inoltre, ha affermato che “l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione” (Cass.
Ord. 23924/2024).
pag. 8/13 Il credito azionato in compensazione dal condomino necessita poi di una Pt_1 attività di liquidazione che, per certo non è “facile e pronta”, dovendosi risalire ai diversi esercizi, verificare i versamenti, applicare le varie tabelle, effettuare i conguagli, rispetto peraltro a crediti che il dovrebbe poi richiedere a sua volta in CP_1
conguaglio ai condomini, che non sono parte del presente giudizio. Invero le delibere richiamate dall'appellante non costituiscono di per sé sole un titolo direttamente azionabile.
Il credito asseritamente esistente e come azionato in compensazione nei confronti del per le ragioni esposte non è né certo (tanto nell'an che nel quantum), CP_1
né di facile e pronta liquidazione, motivo per cui, come affermato dal Tribunale di
Genova, va esclusa la possibilità di procedere ad alcuna compensazione.
Va quindi rigettata la prima doglianza dell'appellante.
* * *
5. Sulla seconda censura di appello.
Il condomino con la seconda censura lamenta l'esistenza di un “errore di Pt_1
diritto circa la pretesa inammissibilità della domanda subordinata di condanna, con la quale era stata chiesta, ove non fosse stata rilevata la compensazione legale né disposta la compensazione giudiziale, la condanna del al pagamento del medesimo CP_1 credito dell'attore opposto in compensazione per i titoli dedotti e nella misura esposta o ritenuta di giustizia, maggiorato di interessi, rivalutazione, spese e danni” (cfr. pag. 26 appello). L'appellante sostiene che tale domanda non sarebbe nuova e, quindi, risulterebbe scrutinabile.
Il , quanto alla seconda censura, ha reiterato l'eccezione di CP_1
inammissibilità della domanda di accertamento del contro credito, per essere nuova e formulata per la prima volta solo in sede di memorie ex art. 183, comma sesto, n. 1, e ha ribadito di non accettare sul punto il contradditorio.
* * *
La censura è inammissibile e infondata.
È fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento del contro credito per essere stata formulata per la prima volta solo in sede di memorie ex art. 183,
pag. 9/13 comma sesto, n. 1, trattandosi di domanda con petitum e causa petendi non sovrapponili a quelle azionate con l'opposizione a precetto.
La doglianza è poi infondata per le ragioni indicate in relazione alla prima censura di appello quanto alla legittimazione passiva del . Invero, gli incisi CP_1 riportati dall'odierno appellante ed estrapolati dalle pronunce di appello e di cassazione, relative alla determinazione delle tabelle, indicano l'esistenza di un credito del nei confronti del inteso non come entità CP_1 Pt_1 CP_1
soggettiva autonoma (che ha notificato atto di precetto da cui è originato il presente giudizio) ma quale insieme di condomini, con necessità di agire verso i singoli.
Va quindi rigetta la seconda censura di appello.
* * *
5. Sulla terza censura di appello.
Il condomino con la terza censura lamenta l'erroneità della pronuncia Pt_1 impugnata quanto al rigetto dell'opposizione relativa all'aliquota IVA applicabile sulle spese liquidate. L'appellante lamenta che l'aliquota IVA esistente al momento di emissione delle varie sentenze poi azionate con atto di precetto era inferiore a quella vigente nel momento di notifica del precetto, motivo per cui parte opposta avrebbe richiesto oneri maggiori del dovuto.
Il CONDOMINIO si difende affermando che controparte non ha mai onorato le spese di causa come stabilite nelle diverse pronunce poi azionate con il precetto e che il
Tribunale di Genova, provvedendo sull'inibitoria aveva già precisato come “l'Iva va calcolata nel momento in cui l'operazione si considera completamente eseguita, e quindi nel momento del pagamento da parte del Condominio ai suoi difensori ….. pagamento avvenuto quando l'aliquota Iva era stata portata al 22% per altro a causa del ritardo del pagamento da parte dello stesso opponente” (cfr. pag. 9 comparsa di appello).
* * *
La censura è infondata.
La Corte di Cassazione ha precisato che “la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese giudiziali, con liquidazione del relativo ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa istanza e di una
pag. 10/13 specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'IVA, che la parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore in Sede di rivalsa e secondo la previsione dell'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, trattandosi di un onere accessorio che consegue, in via generale, al pagamento degli onorari al difensore, e che, come tale, deve ritenersi implicitamente incluso in quella pronuncia di condanna, mentre resta salva per la parte soccombente la facoltà di contrastare sul punto il titolo esecutivo, con opposizione al precetto od all'esecuzione, per far valere eventuali circostanze che escludano, nel caso concreto, l'indicata rivalsa o comunque l'esigibilità dell'IVA” (Cass.
11877/2007).
L'IVA è un onere accessorio che consegue al pagamento degli onorari al difensore.
La parte condannata al pagamento dell'IVA sulle spese legali può sottrarsi alla possibile variazione dell'aliquota pagando quanto indicato nella pronuncia senza attendere l'effettivo pagamento degli onorari al difensore di controparte. Le pronunce di condanna oggetto di precetto hanno stabilito solo l'obbligo di versare alla controparte tale onere accessorio non la sua misura, dipendente dalla legislazione vigente al momento del pagamento.
Il precetto risulta, quindi, corretto e sono dovute anche le spese relative alla sua predisposizione e notifica, così come richieste.
Va quindi rigetta la terza censura di appello.
* * *
5. Sulla quarta censura di appello.
Il condomino con la quarta censura lamenta l'erroneità della pronuncia Pt_1
impugnata quanto alla mancata compensazione delle spese di primo grado. L'appellante si duole del fatto che parte opposta aveva formulato domanda riconvenzionale (“… dichiarare dovuta … la somma di … euro 5.462,73 risultante dall'estratto conto prodotto e dal riparto consuntivo esercizio 2018/2019 approvato con delibera del 30 settembre 2019 e non contestato né impugnato, condannando l'attore Avv. al Pt_1 relativo pagamento”) dichiarata inammissibile dal Tribunale di Genova inammissibile
“perché non dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore oltre che priva di qualsiasi collegamento obiettivo con l'opposizione a precetto”.
pag. 11/13 Il condomino sostiene che attesa la reciproca soccombenza delle parti il Pt_1
Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di lite.
* * *
La censura è infondata.
La Corte di Cassazione, in materia di spese di giudizio, ha precisato che “il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente” (Cass. 3438/2016).
Il Tribunale di Genova nella pronuncia impugnata si è limitato ad affermare “le spese seguono la soccombenza”, ponendo le stesse a carico del condomino Pt_1
L'inciso riportato, che indica come sia stata ritenuta prevalente la soccombenza dell'opponente, contiene una valutazione che risulta congrua. Invero l'atto di opposizione si è articolato su una pluralità di questioni che hanno comportato una considerevole attività difensiva di merito, mentre la domanda del , era CP_1
palesemente inammissibile e si fondava semplicemente sul riparto consuntivo dell'esercizio 2018/2019.
Va quindi rigetta la quarta e ultima censura di appello.
* * *
7. Sulla pronuncia in punto spese.
Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese. Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M.
10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (20.886,61 euro) nei valori medi (valore della causa inferiore a 26.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 1.134,00 euro, fase introduttiva pag. 12/13 921,00 euro, fase trattazione 1.843,00 euro, fase decisoria 1.911,00 euro (totale 5.809,00 euro).
* * *
10. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da nei Parte_1
confronti di 42 GENOVA, Controparte_1
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 5.809,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 16/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 827/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: opposizione a precetto
nella causa iscritta al n. 827/2023 promossa da:
(C.F. – PEC Parte_1 C.F._1 Ema_1 Email_2
residente in [...], Corso Firenze 42/12, che sta in giudizio in proprio ex
[...]
art. 86 c.p.c., domiciliato ai presenti fini presso il proprio studio in Genova Via San
Bartolomeo degli Armeni 2H/8, nonché rappresentato e difeso in via disgiunta da se medesimo e tra loro dagli Avvocati Mereu Michela (C.F. - C.F._2
PEC e Thea Alberto (C.F. Email_3 C.F._3
- PEC del Foro di Genova in forza di procura alle liti Email_4
unita all'atto di appello appellante contro
, (C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, difeso a rappresentato dall'Avvocatessa Crespi
Mariotti Giovanna (C.F. – PEC C.F._4
, elettivamente domiciliato presso e nel di Email_5 Email_6
lei studio in Genova Via Caffaro 19/3 per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta appellato
* * *
Termine per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. al 3/3/2025. * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, dato atto della mancata adesione da parte dell'appellato alla proposta di conciliazione formulata CP_1
dal Consigliere Istruttore, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello svolti, previo accertamento dell'inadempimento da parte del
all'obbligo di eseguire i conguagli di quanto pagato a titolo di “acconto CP_1 salvo conguaglio” per spese ordinarie di riscaldamento per gli esercizi dal 1993/1994 al 2015/2016 compresi sulla scorta della tabella Juvara, stabilita in via definitiva dall' in esito alla vertenza inter partes, e ciò in esecuzione della delibera di cui al CP_2 punto 1 dell'o.d.g. dell'assemblea del 9.5.2003; ed in ogni caso previo accertamento del credito dell'attore alternativamente a titolo di conguaglio in forza di Parte_1 tale delibera, o in subordine a titolo di ripetizione dell'indebito o in ulteriore subordine di arricchimento senza causa, nella misura esposta in atto di citazione, comprensiva di accessori, o in quella diversa ritenuta di giustizia, e della conseguente operatività della compensazione legale o, subordinatamente, giudiziale, con tale credito delle somme precettate per quanto dovute;
-dichiarare l'inesistenza del diritto da parte del Controparte_3 di procedere ad esecuzione forzata per l'importo di cui al precetto opposto, e
[...] per l'effetto condannarlo a restituire quanto pagato dall'attore senza pregiudizio e con riserva di ripetizione in forza della esecutività dei titoli azionati nel corso del giudizio di primo grado, pari a complessivi € 20.886,61, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, maggiorati di rivalutazione ed interessi sul capitale annualmente rivaluto;
- in denegatissimo subordine, ove non si ritenga operata la compensazione legale né di poter dichiarare la compensazione giudiziale, condannare il al pagamento CP_1 del credito dell'attore per i titoli dedotti e nella misura esposta di € 18.593,77 per sorte capitale, maggiorata di rivalutazione ed interessi come indicati in atti fino al soddisfo;
- in punto spese di lite, condannare il al pagamento Controparte_4
integrale in favore dell'attore appellante delle spese e compensi del doppio grado, nonché a restituire all'attore appellante l'importo di € 9.964,33 (pagato al CP_1
pag. 2/13 senza pregiudizio e con riserva di ripetizione per spese legali liquidate nella sentenza di primo grado), nonché alla rifusione all'attore appellante dell'ulteriore importo di €
200,00 (assolto per imposta di registro sulla medesima sentenza), oltre a rivalutazione ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato con decorrenza dalle date dei rispettivi pagamenti effettuati dall'attore appellante e fino al saldo. In denegato subordine, ove trovasse accoglimento solo il quarto motivo di appello, compensare le spese del primo grado di giudizio, condannando il Controparte_4 alla restituzione della predetta somma di € 9.964,33 ed alla rifusione del 50% dell'imposta di registro di € 200,00, e condannarlo altresì ed in ogni caso al pagamento integrale in favore dell'attore appellante delle spese e compensi del presente grado”.
* * *
-parte appellata GENOVA ha Controparte_4
rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello , ribadite e riproposte in questo grado tutte le eccezioni già formulate in primo grado e di cui alle premesse, ribadita – ove occorra - la non accettazione del contraddittorio su tutte le domande nuove e comunque inammissibili ed infondate ex adverso proposte, contrariis reiectis, previa occorrendo dichiarazione di nullità dell'atto di citazione del primo grado e l'ammissione delle prove tutte dedotte e non ammesse, respingere comunque tutte le avversarie opposte eccezioni e domande e quindi in ogni suo punto l'appello proposto dall'Avv.
[...]
avverso alla sentenza n.795/2023 pronunciata da Tribunale di Genova, Pt_1
depositata il 22/7/2023 e notificata in data 31/8/2023 nella causa di opposizione ad atto di precetto ex art,615 cpc confermandola integralmente.
Con vittoria delle spese e compensi del grado di giudizio oltre spese generali ed accessori di legge”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova con la sentenza n. 1795/2023 pubblicata il 22/7/2023, così decideva: “Respinge l'opposizione avanzata dall'avv. Dichiara Parte_1 inammissibile la domanda di condanna avanzata dall'avv. Dichiara Parte_1
pag. 3/13 inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dal Controparte_4
di Genova. Condanna Avv. al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 [...]
di Genova, in persona dell'amministratore legale rappresentante Parte_2 pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 6.829,00 per compenso, oltre rimborso spese generali pari al 15%, CPA ed IVA se dovuta come per legge” (cfr. sentenza impugnata).
Risulta che il condomino e il Parte_1 Controparte_1
(da ora ) dopo molti anni di contenzioso
[...] CP_1
avevano visto definita la questione relativa alla tabella millesimale corretta per il riparto delle spese ordinarie di riscaldamento condominiali. Si era pronunciato al riguardo il
Tribunale di Genova con sentenza n. 493/2010, la Corte di Appello di Genova con sentenza n. 946/2014 e la Corte di Cassazione con sentenza n. 6735/2020. Le pronunce riconoscevano la formazione di una nuova tabella millesimale, come richiesto dal condomino che risultava peraltro parzialmente soccombente nei primi due Pt_1
gradi e interamente soccombente in sede di legittimità.
Il aveva, quindi, notificato al condomino atto di precetto CP_1 Pt_1
per 20.866,61 euro, pari gli importi oggetto di spese legali riconosciute dalle tre pronunce.
Il condomino proponeva opposizione al precetto, chiedeva la sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva dei titoli e lamentava: i) l'erroneità del calcolo effettuato dal
; ii) l'avvenuta estinzione del credito azionato per compensazione ope CP_1
legis; iii) la sussistenza dei presupposti per la compensazione giudiziale dei reciproci crediti.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione e CP_1 di tutta l'opposizione, domandando in via riconvenzionale la condanna al pagamento a proprio favore di 5.462,73 euro risultante dall'estratto conto prodotto e dal riparto consuntivo esercizio 2018/2019 approvato con delibera condominiale 30/9/2019.
Le parti depositavano memorie ex art. 183 c.p.c. e il condomino Pt_1
articolava le conclusioni come in epigrafe riportate anche nel presente giudizio di appello.
pag. 4/13 Il Tribunale di Genova decideva, quindi, il giudizio respingendo l'opposizione avanzata , dichiarando inammissibile la domanda di condanna avanzata Parte_1 da quest'ultimo e dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dal
. CP_1
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
Il condomino proponeva appello formulando quattro doglianze: i) Pt_1
carenza di motivazione, omissione di pronuncia ed errore di diritto per il mancato riconoscimento della possibilità di procedere a compensazione legale o giudiziale dei contrapposti crediti;
ii) esistenza di un errore di diritto circa la pretesa inammissibilità della domanda subordinata di condanna al versamento del controcredito vantato dall'opponente; iii) erroneità della pronuncia impugnata quanto al rigetto dell'opposizione relativa all'aliquota IVA applicabile sulle spese liquidate;
iv) erroneità della sentenza per la mancata compensazione delle spese di lite attesa la inammissibilità della riconvenzionale del . CP_1
Si costituiva il che insisteva nelle difese già avanzate in primo grado CP_1
e chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Veniva fissata udienza in presenza per procedere a tentativo di conciliazione, evidenziando come “la mancata definizione delle questioni sottese al presente giudizio potrebbe risultare foriera di un complesso e articolato contenzioso (per la individuazione delle sole tabelle le parti sono giunte sino innanzi al Supremo Collegio)”
(cfr. ordinanza 1/5/2024). Era, quindi, formulata una proposta conciliativa nei seguenti termini: “-calcolo delle somme versate e dovute per ogni singolo condòmino; - arrotondamento degli importi relativi;
-individuazione delle somme dovute al
in relazione al precetto oggetto di causa;
-individuazione delle somme CP_1 dovute al dai singoli condòmini in forza dell'applicazione delle nuove CP_1
tabelle millesimali;
-definizione delle reciproche poste di dare-avere; -abbandono del presente giudizio a spese compensate” (cfr. ibidem).
Le parti all'udienza del 30/5/2024 evidenziavano l'esistenza di ulteriori questioni tra le stesse pendenti e veniva sollecitata una possibile soluzione omnicomprensiva, avulsa anche dallo specifico contenzioso pendente innanzi alla Corte. Veniva chiesto pag. 5/13 congiuntamente dalle parti un rinvio al 26/9/2024 e poi all'11/12/2024, ma le stesse non raggiungevano alcun accordo. Era quindi fissata udienza di discussione orale al
16/4/2025, previa concessione dei termini per il deposito della precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali. Le parti procedevano a discussione innanzi al Collegio e questo tratteneva la causa in decisione.
* * *
4. Sulla prima censura di appello.
Il con la prima censura lamenta la carenza di motivazione, CP_1 Pt_1
l'omissione di pronuncia e l'errore di diritto perché il Tribunale di Genova avrebbe affermato l'impossibilità di procedere a compensazione legale o giudiziale, in presenza di contestazione da parte del , ma senza verificare se tale credito fosse o CP_1
meno contestato o contestabile alla data di notifica del precetto, senza esporre per quale motivo non si sarebbe verificata la compensazione legale alla data di coesistenza dei due crediti contrapposti e senza verificare se esistesse o meno un titolo non più contestabile che rendesse certa l'esistenza del controcredito.
Il evidenzia che “il diritto al conguaglio era certo, Parte_3
innanzitutto, in quanto stabilito dalla delibera assembleare del 9.5.2003 al punto 1 dell'o.d.g. (prod. 7.2) – e poi confermato da tutte le successive richiamate in citazione
(prodd. da 7.3 a 7.12) – con cui, attesa la sospensione da parte del Tribunale della delibera di approvazione della tabella “Rocca”, si decise di far fronte provvisoriamente alle spese di riscaldamento, per assicurare comunque la continuità del servizio, attraverso acconti da conguagliare quando fosse stata disponibile la tabella assegnata al condominio dall'autorità giudiziaria adita. Tali delibere sono pienamente vincolanti per il e non c'è nulla da “accertare” per rendere certo il diritto al CP_1 conguaglio” (cfr. pag. 12 appello).
Il condomino sostiene che il sarebbe, quindi, vincolato Pt_1 CP_1 alle delibere, che il credito sarebbe di conseguenza certo e anche liquido poiché “il dettagliato conteggio del credito a titolo di conguaglio, riportato sia all'amministrazione del Condominio prima del presente giudizio sia nell'atto di opposizione a precetto nelle sue singole poste per gli esercizi oggetto di contenzioso
(cioè dal 1993-94 al 2015-16, in quanto dall'esercizio 2016/2017 è stata utilizzata una
pag. 6/13 nuova tabella a seguito dell'installazione delle valvole termostatiche con i rilevatori del consumo : v. verbale assemblea 10/5/2018 prod. 7.11) è rimasto totalmente incontestato in ciascuna delle sue poste…” (cfr. ibidem).
Il condomino chiede, quindi, che il proprio contro credito sia riconosciuto Pt_1
“a titolo di conguaglio in forza di tale delibera” condominiale o “subordinatamente a titolo di ripetizione dell'indebito, o … in ulteriore subordine a titolo di arricchimento senza causa” (cfr. pag. 13 appello) anche perché il non avrebbe mai CP_1 contestato l'esistenza di un controcredito prima di costituirsi nel presente giudizio di opposizione a precetto.
Il , quanto alla prima doglianza di appello, ha eccepito il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva poiché il “contestato credito che l'opponente Pt_1
assume di vantare non potrebbe riguardare il (quale ente di gestione, CP_1
certamente creditore invece delle spese giudiziali liquidategli nelle tre sentenze). Esso potrà eventualmente essere opposto nei confronti dei singoli condomini , parti anch'essi nel giudizio di cui ai tre gradi di giudizio e creditori anch'essi nei confronti del Pt_1 delle spese legali a ciascuno liquidati in primo grado dal Giudicante” (cfr. pag. 6 comparsa di appello ). CP_1
Il ha poi affermato che il credito non poteva comunque ritenersi CP_1 certo poiché “l'accertamento giudiziale relativo alle tabelle millesimali ha effetto esclusivamente ex nunc, senza possibilità di operatività retroattiva, di tal che sino alla disposta modifica, le originarie tabelle continuano ad essere valide ed efficaci ad ogni effetto e sono valide le maggioranze e le deliberazioni su di esse fondate oltre che le conseguenti ripartizioni delle spese (Cass. Sez. Unite 30/7/2007 n. 16794, Cass.
22/11/2000 n.15094, Cass. 2/6/1999 n. 5399, Cass. 8/9/1994 n. 7696, Cass. 31/5/1988
n. 3701)” (cfr. pag. 7 comparsa di appello ). CP_1
Il ha, infine contestato anche la congruità dei calcoli prodotti dal CP_1
condomino Pt_1
* * *
La prima censura è infondata.
Infatti, se è vero che esiste un diritto del condomino a seguito di tre gradi Pt_1
di giudizio, a vedere applicate le nuove tabelle, non è, invece, possibile affermare che pag. 7/13 esista un corrispondente credito certo, liquido ed esigibile nei confronti del
. Invero, il , costituendosi in sede di opposizione a CP_1 CP_1
precetto, ha eccepito la genericità dell'atto introduttivo ma anche il proprio difetto di legittimazione passiva. Il sostiene, invero, di non essere debitore nei CP_1
confronti del condomino perché i veri debitori legittimati passivi sarebbero, Pt_1
pro quota, i singoli condomini quali componenti del che hanno versato CP_1
quote inferiori al dovuto in virtù delle pregresse tabelle di riparto.
La Corte di Cassazione, a tale riguardo, ha affermato che “la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato” (Cass. Ord. 5268/2024).
Il credito azionato in compensazione dal condomino sia che si tratti di Pt_1
conguaglio, sia che si tratti di somma da restituire ad altro titolo, rientra nello schema della ripetizione, rispetto alla quale legittimato passivo non è il (mero CP_1
rappresentante di una pluralità di soggetti), ma sono i singoli condomini.
La Corte di Cassazione, inoltre, ha affermato che “l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione” (Cass.
Ord. 23924/2024).
pag. 8/13 Il credito azionato in compensazione dal condomino necessita poi di una Pt_1 attività di liquidazione che, per certo non è “facile e pronta”, dovendosi risalire ai diversi esercizi, verificare i versamenti, applicare le varie tabelle, effettuare i conguagli, rispetto peraltro a crediti che il dovrebbe poi richiedere a sua volta in CP_1
conguaglio ai condomini, che non sono parte del presente giudizio. Invero le delibere richiamate dall'appellante non costituiscono di per sé sole un titolo direttamente azionabile.
Il credito asseritamente esistente e come azionato in compensazione nei confronti del per le ragioni esposte non è né certo (tanto nell'an che nel quantum), CP_1
né di facile e pronta liquidazione, motivo per cui, come affermato dal Tribunale di
Genova, va esclusa la possibilità di procedere ad alcuna compensazione.
Va quindi rigettata la prima doglianza dell'appellante.
* * *
5. Sulla seconda censura di appello.
Il condomino con la seconda censura lamenta l'esistenza di un “errore di Pt_1
diritto circa la pretesa inammissibilità della domanda subordinata di condanna, con la quale era stata chiesta, ove non fosse stata rilevata la compensazione legale né disposta la compensazione giudiziale, la condanna del al pagamento del medesimo CP_1 credito dell'attore opposto in compensazione per i titoli dedotti e nella misura esposta o ritenuta di giustizia, maggiorato di interessi, rivalutazione, spese e danni” (cfr. pag. 26 appello). L'appellante sostiene che tale domanda non sarebbe nuova e, quindi, risulterebbe scrutinabile.
Il , quanto alla seconda censura, ha reiterato l'eccezione di CP_1
inammissibilità della domanda di accertamento del contro credito, per essere nuova e formulata per la prima volta solo in sede di memorie ex art. 183, comma sesto, n. 1, e ha ribadito di non accettare sul punto il contradditorio.
* * *
La censura è inammissibile e infondata.
È fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento del contro credito per essere stata formulata per la prima volta solo in sede di memorie ex art. 183,
pag. 9/13 comma sesto, n. 1, trattandosi di domanda con petitum e causa petendi non sovrapponili a quelle azionate con l'opposizione a precetto.
La doglianza è poi infondata per le ragioni indicate in relazione alla prima censura di appello quanto alla legittimazione passiva del . Invero, gli incisi CP_1 riportati dall'odierno appellante ed estrapolati dalle pronunce di appello e di cassazione, relative alla determinazione delle tabelle, indicano l'esistenza di un credito del nei confronti del inteso non come entità CP_1 Pt_1 CP_1
soggettiva autonoma (che ha notificato atto di precetto da cui è originato il presente giudizio) ma quale insieme di condomini, con necessità di agire verso i singoli.
Va quindi rigetta la seconda censura di appello.
* * *
5. Sulla terza censura di appello.
Il condomino con la terza censura lamenta l'erroneità della pronuncia Pt_1 impugnata quanto al rigetto dell'opposizione relativa all'aliquota IVA applicabile sulle spese liquidate. L'appellante lamenta che l'aliquota IVA esistente al momento di emissione delle varie sentenze poi azionate con atto di precetto era inferiore a quella vigente nel momento di notifica del precetto, motivo per cui parte opposta avrebbe richiesto oneri maggiori del dovuto.
Il CONDOMINIO si difende affermando che controparte non ha mai onorato le spese di causa come stabilite nelle diverse pronunce poi azionate con il precetto e che il
Tribunale di Genova, provvedendo sull'inibitoria aveva già precisato come “l'Iva va calcolata nel momento in cui l'operazione si considera completamente eseguita, e quindi nel momento del pagamento da parte del Condominio ai suoi difensori ….. pagamento avvenuto quando l'aliquota Iva era stata portata al 22% per altro a causa del ritardo del pagamento da parte dello stesso opponente” (cfr. pag. 9 comparsa di appello).
* * *
La censura è infondata.
La Corte di Cassazione ha precisato che “la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese giudiziali, con liquidazione del relativo ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa istanza e di una
pag. 10/13 specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'IVA, che la parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore in Sede di rivalsa e secondo la previsione dell'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, trattandosi di un onere accessorio che consegue, in via generale, al pagamento degli onorari al difensore, e che, come tale, deve ritenersi implicitamente incluso in quella pronuncia di condanna, mentre resta salva per la parte soccombente la facoltà di contrastare sul punto il titolo esecutivo, con opposizione al precetto od all'esecuzione, per far valere eventuali circostanze che escludano, nel caso concreto, l'indicata rivalsa o comunque l'esigibilità dell'IVA” (Cass.
11877/2007).
L'IVA è un onere accessorio che consegue al pagamento degli onorari al difensore.
La parte condannata al pagamento dell'IVA sulle spese legali può sottrarsi alla possibile variazione dell'aliquota pagando quanto indicato nella pronuncia senza attendere l'effettivo pagamento degli onorari al difensore di controparte. Le pronunce di condanna oggetto di precetto hanno stabilito solo l'obbligo di versare alla controparte tale onere accessorio non la sua misura, dipendente dalla legislazione vigente al momento del pagamento.
Il precetto risulta, quindi, corretto e sono dovute anche le spese relative alla sua predisposizione e notifica, così come richieste.
Va quindi rigetta la terza censura di appello.
* * *
5. Sulla quarta censura di appello.
Il condomino con la quarta censura lamenta l'erroneità della pronuncia Pt_1
impugnata quanto alla mancata compensazione delle spese di primo grado. L'appellante si duole del fatto che parte opposta aveva formulato domanda riconvenzionale (“… dichiarare dovuta … la somma di … euro 5.462,73 risultante dall'estratto conto prodotto e dal riparto consuntivo esercizio 2018/2019 approvato con delibera del 30 settembre 2019 e non contestato né impugnato, condannando l'attore Avv. al Pt_1 relativo pagamento”) dichiarata inammissibile dal Tribunale di Genova inammissibile
“perché non dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore oltre che priva di qualsiasi collegamento obiettivo con l'opposizione a precetto”.
pag. 11/13 Il condomino sostiene che attesa la reciproca soccombenza delle parti il Pt_1
Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di lite.
* * *
La censura è infondata.
La Corte di Cassazione, in materia di spese di giudizio, ha precisato che “il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente” (Cass. 3438/2016).
Il Tribunale di Genova nella pronuncia impugnata si è limitato ad affermare “le spese seguono la soccombenza”, ponendo le stesse a carico del condomino Pt_1
L'inciso riportato, che indica come sia stata ritenuta prevalente la soccombenza dell'opponente, contiene una valutazione che risulta congrua. Invero l'atto di opposizione si è articolato su una pluralità di questioni che hanno comportato una considerevole attività difensiva di merito, mentre la domanda del , era CP_1
palesemente inammissibile e si fondava semplicemente sul riparto consuntivo dell'esercizio 2018/2019.
Va quindi rigetta la quarta e ultima censura di appello.
* * *
7. Sulla pronuncia in punto spese.
Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese. Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M.
10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (20.886,61 euro) nei valori medi (valore della causa inferiore a 26.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 1.134,00 euro, fase introduttiva pag. 12/13 921,00 euro, fase trattazione 1.843,00 euro, fase decisoria 1.911,00 euro (totale 5.809,00 euro).
* * *
10. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da nei Parte_1
confronti di 42 GENOVA, Controparte_1
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 5.809,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 16/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 13/13