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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8122 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Aldo De Montis ed Anna Maria
De Montis, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/10/1973, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Olivia Olla, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/03/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lodine, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi gli eventuali mutamenti di residenza.
2) Per la minore figlia nata a [...] il [...] (C.F. Per_1
i ricorrenti optano per il regime dell'affido condiviso;
la C.F._3 minore perciò dovrà continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e coi parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità parentale;
adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche e le terapie, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale;
mentre - limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione - i genitori eserciteranno la responsabilità anche separatamente.
Pag. 2 di 4 3) La minore resterà collocata presso il domicilio materno, nel quale rimarrà fissata la sua residenza anagrafica.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta la minore lo desideri, anche trattenendola presso di sé per la notte.
La signora dovrà essere informata quando la ragazza resterà presso il CP_1 padre.
Nel rispetto dei desideri della minore la stessa potrà stare con alternanza presso il padre ovvero presso la madre per le festività rituali e scolastiche, nonché trascorrere col padre 10 giorni consecutivi in estate, in periodo rimesso alla scelta della ragazza e preferibilmente coincidente con le ferie paterne.
Qualora il predetto periodo non venisse individuato concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, si intende che lo stesso coinciderà coi primi dieci giorni di agosto.
5) Il domicilio coniugale verrà alienato dalle parti al prezzo di mercato ed il ricavato dalla vendita verrà ripartito tra le parti in ragione del 50% per ciascuno, detratto quanto necessario per l'estinzione del mutuo al 29.9.2025 data della sottoscrizione del ricorso introduttivo, espressamente il geom. Pt_1 rinunciando, nell'ottica transattiva che informa i presenti accordi, alla maggior somma che gli competerebbe quale usufruttuario dell'immobile.
Qualora le parti non reperiscano un acquirente entro la data del 30.11.2025 le stesse officeranno la soc. Montecarlo Immobiliare affinché curi la vendita dell'immobile conferendo all'Agenzia un incarico revocabile solo congiuntamente, obbligandosi verso l'agenzia per la provvigione con obbligazione parziaria.
6) Il geom. in virtù delle intese transattive trasfuse nelle presenti conclusioni, Pt_1 rinunzia ad ogni pretesa relativamente alla rifusione dei ratei di mutuo fondiario contratto dai coniugi per la ristrutturazione e l'ampliamento del domicilio coniugale dallo stesso in via esclusiva corrisposti fino alla data del ricorso, nonché ad ogni pretesa verso la signora in dipendenza CP_1 dell'adempimento delle obbligazioni di cui all'espositiva contratte nell'interesse familiare alla cui estinzione egli provvederà e la cui cessazione non sarà motivo di modifica dei presenti accordi.
Egli altresì rinunzia ad ogni pretesa per le attività svolte in relazione alla casa coniugale in vista dell'alienazione del medesimo, per l'eliminazione e lo smaltimento di detriti e rifiuti nello stesso presenti, alla pulizia e sistemazione dell'intero giardino e ad ogni pretesa inerente il prefabbricato in legno (dependance) dallo stesso acquistato a suo tempo e ubicato nel giardino della casa coniugale e rimosso dalla signora CP_1
Dal canto proprio la signora rinuncia ad ogni eventuale pretesa CP_1 comunque connessa all'immobile, incluse quelle per la sua manutenzione, le
Pag. 3 di 4 utenze e la regolarizzazione urbanistica, nonché ad ogni eventuale anticipazione ad oggi effettuata per il mantenimento per le figlie.
La sig.ra inoltre rinuncia alle spese sostenute per lo smaltimento e CP_1
l'eliminazione dei manufatti non conformi, presenti nella proprietà.
7) Le rinunce di cui sopra diventeranno vincolanti ed efficaci condizionatamente all'emissione della sentenza che omologhi la separazione fra i coniugi alle condizioni di cui al presente ricorso.
8) A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie ed , il geom. Per_2 Per_1 verserà entro il giorno quindici del mese di riferimento l'importo di € Pt_1
225,00, per ogni figlia, per 12 mensilità, bonificando dette somme sul conto corrente della signora . Controparte_1
Detto assegno verrà rivalutato annualmente con riferimento agli indici ISTAT- costo della vita, a far data da settembre 2026.
Le spese straordinarie per le figlie e saranno ripartite al 50% fra le Per_2 Per_1 parti e saranno disciplinate dalle linee guida del protocollo del CNF in vigore, (attualmente quelle del 27.11.2017).
L'assegno unico viene attribuito, nell'ottica transattiva di cui alle odierne intese, sull'accordo delle parti, in via esclusiva, alla signora;
le figlie Controparte_1 restano fiscalmente a carico di entrambi i genitori in pari misura, come per legge.
9) Non si fa luogo alla previsione di alcun assegno di mantenimento reciproco fra i ricorrenti, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8122 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Aldo De Montis ed Anna Maria
De Montis, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/10/1973, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Olivia Olla, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/03/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lodine, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi gli eventuali mutamenti di residenza.
2) Per la minore figlia nata a [...] il [...] (C.F. Per_1
i ricorrenti optano per il regime dell'affido condiviso;
la C.F._3 minore perciò dovrà continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e coi parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità parentale;
adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche e le terapie, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale;
mentre - limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione - i genitori eserciteranno la responsabilità anche separatamente.
Pag. 2 di 4 3) La minore resterà collocata presso il domicilio materno, nel quale rimarrà fissata la sua residenza anagrafica.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta la minore lo desideri, anche trattenendola presso di sé per la notte.
La signora dovrà essere informata quando la ragazza resterà presso il CP_1 padre.
Nel rispetto dei desideri della minore la stessa potrà stare con alternanza presso il padre ovvero presso la madre per le festività rituali e scolastiche, nonché trascorrere col padre 10 giorni consecutivi in estate, in periodo rimesso alla scelta della ragazza e preferibilmente coincidente con le ferie paterne.
Qualora il predetto periodo non venisse individuato concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, si intende che lo stesso coinciderà coi primi dieci giorni di agosto.
5) Il domicilio coniugale verrà alienato dalle parti al prezzo di mercato ed il ricavato dalla vendita verrà ripartito tra le parti in ragione del 50% per ciascuno, detratto quanto necessario per l'estinzione del mutuo al 29.9.2025 data della sottoscrizione del ricorso introduttivo, espressamente il geom. Pt_1 rinunciando, nell'ottica transattiva che informa i presenti accordi, alla maggior somma che gli competerebbe quale usufruttuario dell'immobile.
Qualora le parti non reperiscano un acquirente entro la data del 30.11.2025 le stesse officeranno la soc. Montecarlo Immobiliare affinché curi la vendita dell'immobile conferendo all'Agenzia un incarico revocabile solo congiuntamente, obbligandosi verso l'agenzia per la provvigione con obbligazione parziaria.
6) Il geom. in virtù delle intese transattive trasfuse nelle presenti conclusioni, Pt_1 rinunzia ad ogni pretesa relativamente alla rifusione dei ratei di mutuo fondiario contratto dai coniugi per la ristrutturazione e l'ampliamento del domicilio coniugale dallo stesso in via esclusiva corrisposti fino alla data del ricorso, nonché ad ogni pretesa verso la signora in dipendenza CP_1 dell'adempimento delle obbligazioni di cui all'espositiva contratte nell'interesse familiare alla cui estinzione egli provvederà e la cui cessazione non sarà motivo di modifica dei presenti accordi.
Egli altresì rinunzia ad ogni pretesa per le attività svolte in relazione alla casa coniugale in vista dell'alienazione del medesimo, per l'eliminazione e lo smaltimento di detriti e rifiuti nello stesso presenti, alla pulizia e sistemazione dell'intero giardino e ad ogni pretesa inerente il prefabbricato in legno (dependance) dallo stesso acquistato a suo tempo e ubicato nel giardino della casa coniugale e rimosso dalla signora CP_1
Dal canto proprio la signora rinuncia ad ogni eventuale pretesa CP_1 comunque connessa all'immobile, incluse quelle per la sua manutenzione, le
Pag. 3 di 4 utenze e la regolarizzazione urbanistica, nonché ad ogni eventuale anticipazione ad oggi effettuata per il mantenimento per le figlie.
La sig.ra inoltre rinuncia alle spese sostenute per lo smaltimento e CP_1
l'eliminazione dei manufatti non conformi, presenti nella proprietà.
7) Le rinunce di cui sopra diventeranno vincolanti ed efficaci condizionatamente all'emissione della sentenza che omologhi la separazione fra i coniugi alle condizioni di cui al presente ricorso.
8) A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie ed , il geom. Per_2 Per_1 verserà entro il giorno quindici del mese di riferimento l'importo di € Pt_1
225,00, per ogni figlia, per 12 mensilità, bonificando dette somme sul conto corrente della signora . Controparte_1
Detto assegno verrà rivalutato annualmente con riferimento agli indici ISTAT- costo della vita, a far data da settembre 2026.
Le spese straordinarie per le figlie e saranno ripartite al 50% fra le Per_2 Per_1 parti e saranno disciplinate dalle linee guida del protocollo del CNF in vigore, (attualmente quelle del 27.11.2017).
L'assegno unico viene attribuito, nell'ottica transattiva di cui alle odierne intese, sull'accordo delle parti, in via esclusiva, alla signora;
le figlie Controparte_1 restano fiscalmente a carico di entrambi i genitori in pari misura, come per legge.
9) Non si fa luogo alla previsione di alcun assegno di mantenimento reciproco fra i ricorrenti, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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