Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2002, n. 5230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5230 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
05230/0 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REINTEGRALLONE SEZIONE SECONDA CIVILE DEL POSSESSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele - Presidente CORONA R.G.N. 19220/99 - Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere 16060 Cron. Dott. Carlo Consigliere CIOFFI P. 184. - Rep. Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 03/12/01 Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti € 1.55 sul ricorso proposto da: ཁ-པ་--ན་--་དུ་ག--གྱི་fa IL CANCELLIERE CONDELLO CATERINA, VE LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MADONNA DEL RIPOSO 13, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO BATTIATI, difesi CANCELLERIA dall'avvocato NATALE ZUMBO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
RA SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE SCRIVO, difeso dall'avvocato PIETRO CATANOSO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta cop esecutiva 2001 controricorrente dat Sig. CATA Noso 7,23×3 per diritti L. 1628 avversO la sentenza n. 53/99 del Tribunale di REGGIO 1.12 UTT. 2007- IL CANCELLIERE -1- CALABRIA, depositata il 03/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato ZUMBO Natale, difensore del ricorente che si riporta agli atti depositati insistendo per l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- ? SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 16/12/1985 SA RA chiese al Pretore di Reggio Calabria di essere reintegrata nel possesso del proprio fondo, sito in quel Comune, avendo scoperto, nello stesso mese di dicembre 1985, di esserne stata spogliata da EL AT e UR EL, i quali l'avevano arato e seminato per circa mq.1000. I convenuti, costituitisi, chiesero il rigetto della domanda sostenendo di avere il possesso del fondo da oltre 30 anni. Il Pretore, ritenuto che dall'istruttoria svolta non era emerso un possesso chiaro ed univoco in capo all'attrice, ne rigettò la domanda. La decisione fu riformata dal Tribunale di Reggio Calabria che, riesaminate le risultanze probatorie, ritenne provato il possesso della nell'anno antecedente allo spoglio eRA pertanto, accogliendone il gravame, con sentenza 3/3/99, ordinò agli appellati il rilascio del fondo, previa rimessione nel pristino stato, condannandoli anche al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Contro la sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione per tre motivi. На resistito al gravame la RA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso si denuncia laI - violazione dellart.360 n.5 c.p.c. per avere la sentenza valorizzato come prova del possesso dell'attrice una circostanza (e cioè il conferimento a dei tecnici dell'incarico di secondo iche,redigere un progetto divisionale) ricorrenti, non implicava una relazione di fatto della RA con il fondo né era incompatibile con l'affermazione dei ricorrenti di avere liberamente coltivato il fondo a periodi alterni e di avere appreso della pretesa possessoria dell'attrice solo al momento dell'incontro con i detti tecnici. Col secondo motivo si denuncia ancora violazione dellart.360 n. .5 c.p.c. per avere la ritenuto pienamente provato il possessosentenza sia animo che corpore della RA, non considerando che costei, come riferito dai testi, non era mai stata vista sul fondo dimostrando una totale incuria per la cosa, mentre i ricorrenti, avendo dimostrato di avere coltivato il fondo sia nel 1983 che nel 1985, avevano dimostrato di averne il possesso continuativo. Col terzo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all'art.1142 C.C. per non avere la sentenza applicato a favore dei ricorrenti la presunzione di possesso intermedio di cui alla citata norma. Secondo i ricorrenti, poichè risultava provato che essi avevano coltivato il fondo nel 1983, congiungendo tale possesso con quello da loro esercitato al momento dello spoglio (dicembre 1985), doveva ritenersi provato anche il possesso intermedio. - Le censure, da esaminare congiuntamente II perché strettamente connesse, non meritano accoglimento. Il giudice d'appello, riesaminato tutto il materiale probatorio, ha individuato come indici rivelatori del possesso della RA nel periodo antecedente al sofferto spoglio, due elementi di fatto e cioè, da un lato, il mandato a dei tecnici di redigere un progetto divisionale dei beni e, dall'altro, il conferimento a terzi, nella primavera 1985, dell'incarico di coltivare i l fondo. Questi due elementi dei quali soltanto il primo ё stato censurato dai ricorrenti dimostravano, secondo il giudicante, che la RA enno aveva avuto, nell'ane antecedente allo spoglio, la "possibilità di impiegare il terreno secondo le proprie esclusive determinazioni" e, dunque, costituivano idonea dimostrazione dell'animus possidendi, trattandosi di comportamenti che manifestavano chiaramente l'intenzione di tenere ed usare il fondo come proprio. Quanto al corpus del possesso della RA, il giudice d'appello ha ritenuto decisivo, rispetto all'asserito stato di incoltura del fondo, la contraddittorietà della prova offerta dai ricorrenti in ordine a un loro possesso continuo ed esclusivo da opporre a quello esercitato dalla RA fino al momento dello spoglio, osservando, a tale proposito, che, anche a voler ritenere dimostrato un possesso anteriore degli appellati, rimaneva in ogni caso accertata una situazione possessoria in capo all'appellante all'atto dello spoglio. Trattasi di una complessiva valutazione delle risultanze probatorie sorretta da ragioni logiche tutte peraltro censurate dai adeguate, non tale non soggetta al ricorrenti, che come di legittimità, essendo controllo del giudice circostanze di fatto l'apprezzamento delle espressione di un potere che è proprio del giudice di merito. Il ricorso, pertanto, va rigettato con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese liquidate come segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, 1121,21 liquidate in complessivi euro di cui euro mille per onorari. Roma, 3 dicembre 2001 L'estensore Il presidente Liovambhill лепти IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCEL ZUZ Roma 109T 129,11 IL CANCELLIERE C C 456T 2066 149,77 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 8067 12,00 7 4,7 presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 16.1.2012 16 serie 4 al n. 2507 versate €16177 тот apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 20/5/2002)