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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
RGAC 3210/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. n. 3210/2024 promossa da:
nato il [...] a [...], Brasile in proprio e in qualità di esercente Parte_1 la responsabilità genitoriale, congiuntamente all'altro genitore nata Persona_1 negli Stati uniti d'America il 15.09.1979 sui figli minori nata il Persona_2
04.01.2006 a Ribeirao Preto, Brasile e nata il [...] a [...] Persona_3
Horizonte, Brasile;
tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocato Alessandra Silicani del foro di Velletri (C.F.: ) come da procure in atti ed elettivamente domiciliati C.F._1 presso lo studio legale dell'Avvocato sito in Grottaferrata (RM), via dell'Artigiano, n. 6
-ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 9 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il 20.12.2024 e ritualmente notificato,
i ricorrenti convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, cui Controparte_1 chiedevano di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il [...], Persona_4 come risultante dall'estratto di nascita (cfr. doc. n. 1), il quale si univa in matrimonio il 23.02.1888 con la sig.ra (cfr. doc. n. 2). Parte_2
Il sig. emigrava in Brasile e vi decedeva il 13.09.1949 (cfr. doc. n.3), senza aver mai Persona_4 acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis
d'origine (cfr. doc. n. 4).
In data 06.02.1896, dall'unione tra e nasceva a Buenos Aires, Persona_4 Parte_2
Argentina, il loro figlio (cfr. doc. n. 5), il quale in data 25.02.1922 si univa in Persona_5 matrimonio in , Brasile, con (cfr. doc. n. 6). Il discendente Persona_6 Persona_7 [...]
decedeva in Itajobi, Brasile, il 23.12.1972 (cfr. doc. n. 7). Per_5
Dalla predetta unione nasceva il 23.09.1926 in Ribeirao Preto/SP, Brasile, (cfr. doc. Persona_8
n.8), il quale morì l'11.03.2001 in Maringa/PR, Brasile (cfr. doc. n. 10).
In data 29.01.1949, si univa in matrimonio con in Bilac/SP, Brasile Persona_8 Persona_9
(cfr. doc. in atti n. 9) e da tale unione matrimoniale nasceva il 15.03.1951 (cfr. doc. n. Persona_10
11).
In data 08.12.1973, sposava in Curitiba/PR, Brasile, (cfr. doc. n. Persona_10 Persona_11
12) e dall'unione matrimoniale nasceva, il 12.12.1978 in Curitiba/PR, Brasile, Parte_1
(indicato come ), odierno ricorrente (cfr. doc. n.13).
[...] Persona_12
Quest'ultimo, in data 12.06.2003, si univa in matrimonio con (cfr. doc. n. 14) e Persona_1 dall' unione matrimoniale nascevano: il 22.07.2008, in , Brasile, la figlia Persona_13 [...]
, odierna ricorrente (cfr. doc. n. 15) e il 04.01.2006, in Ribeirao Preto/SP, Persona_3
Brasile, la figlia , odierna ricorrente (cfr. doc. n. 16) Persona_2
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto discendenti da cittadino italiano, ordinando al e, per Controparte_1 esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle relative comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 12.09.2025, contestando quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto della domanda avversaria, siccome pagina 2 di 9 inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse CP_1 ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di avere presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa anche in considerazione del fatto che l'azione giudiziale è proponibile solo decorsi i settecentotrenta giorni previsti dall'art. 3 d.P.R. n. 362 del 1994 specificando che “fino alla consumazione di detto termine l'Amministrazione ha ancora il potere di provvedere sull'istanza, di cui, nel caso di specie, controparte neppure dà atto in ricorso”.
In tema di infondatezza della domanda, il argomentava che il dante causa era stato soggetto CP_1 al fenomeno della naturalizzazione brasiliana basata sul principio dello ius soli pertanto, aveva automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, ivi compresi gli odierni ricorrenti che, pertanto, non vantano alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto e nulla opponeva.
Con provvedimento del 02.09.2025, il Giudice disponeva ex art.127 ter c.p.c. su richiesta di parte, il deposito di note di trattazione scritta con termine fino alla data della prossima udienza.
In data 15.09.2025, la difesa di parte ricorrente depositava le note, insistendo nell'accoglimento del ricorso introduttivo affermando che i ricorrenti hanno fornito piena prova, di essere discendenti del cittadino italiano , il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana per Persona_4 acquisire quella brasiliana, come da certificato negativo di naturalizzazione;
pertanto, egli ha validamente trasmesso la cittadinanza ai suoi discendenti. Per quanto riguarda invece, il mancato esperimento della procedura amministrativa, la difesa ha sostenuto testualmente:“che il sistema attualmente in vigore per l'iscrizione alle liste consolari, “Prenot@mi”, ha sempre gli slot di prenotazione pieni, tanto che i ricorrenti hanno provato, giorno e notte, per mesi, a prenotare, senza alcun esito. Al riguardo si depositano print screen dei tentativi di prenotazione da parte del gruppo familiare. Oltretutto, il Consolato di competenza stan attualmente convocando i richiedenti le cui pratiche sono contraddistinte da un semplice numero progressivo, che non consente di apprezzare quale sia l'anno di iscrizione delle pratiche di cittadinanza in corso di evasione, come da comunicazione in allegato”.
All'udienza del 12.09.2025, sostituita con il deposito di note scritte, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, riservava il deposito della sentenza. pagina 3 di 9 ***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...], pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite e dei discendenti che emergono dai diversi atti prodotti dai ricorrenti, non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere Controparte_2 alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Controparte_2 nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della
pagina 4 di 9 Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della
Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Orbene, nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_1 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità Consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al
Tribunale competente.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07.08.1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e cert.
Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad pagina 5 di 9 agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Pertanto, nel merito, la difesa ha rappresentato che gli odierni ricorrenti siano discendenti in linea retta di , cittadino italiano, che non ha mai rinunciato alla propria cittadinanza, Persona_4 validamente trasmessa ai successivi discendenti fino agli attuali istanti, come comprovato da idonea documentazione – tradotta e munita di Apostille – attestante la continuità dell'albero genealogico e la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis. In considerazione della trasmissione in linea paterna, i ricorrenti avrebbero potuto intraprendere il procedimento amministrativo presso il Consolato
Generale d'Italia competente, sito in Curitiba (Brasile). Tuttavia, la difesa ha evidenziato l'eccessiva durata dei tempi di attesa per la definizione del procedimento, quantificabili in circa dieci anni, in palese violazione del termine massimo di 730 giorni stabilito dall'art. 3 del D.P.C.M. 17 gennaio 2014,
n. 33. E' stata altresì sottolineata l'impossibilità di accedere al sistema di prenotazione consolare
Prenot@mi, costantemente privo di disponibilità, nonché la mancanza di trasparenza nelle modalità di gestione delle pratiche, assegnate unicamente tramite numero progressivo, senza indicazione dell'anno di iscrizione.
Tale situazione di stallo amministrativo, caratterizzata da un'attesa sine die, integra – secondo la prospettazione difensiva – una lesione del principio di ragionevole durata del procedimento e, di fatto, un diniego implicito del diritto al riconoscimento della cittadinanza, fondando così l'interesse dei ricorrenti ad adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere tutela.
Specificatamente, è stata depositata una schermata di un aggiornamento pubblicato sul sito del
Consolato Generale d'Italia a Cutiriba, relativamente all'esame delle istanze comprese tra il n. 70.001 al 73.000 dal 30.03.2025 al 30.05.2025 e tra il n. 73.001 al n. 76.000 dal 01.07.2025 al 30.09.2025. Il documento comprova che le pratiche vengono esaminate esclusivamente sulla base di un numero progressivo, senza indicazione dell'anno di iscrizione, e che l'avanzamento è subordinato alla disponibilità di appuntamenti da concordare direttamente con il Consolato o con altra rappresentanza consolare (doc. n. 16). Tale elemento conferma quanto affermato dalla difesa circa la mancanza di trasparenza del sistema e l'assenza di certezze sui tempi di trattazione.
A supporto di ciò, è stata altresì allegata una pagina del sito “Insieme”, risalente al 14 ottobre 2019, in cui vengono riportati i dati ufficiali sulle tempistiche di convocazione dei Consolati italiani in Brasile, dai quali emerge che, già all'epoca, il Consolato di Curitiba era fermo alle domande presentate nel
2016. Dato che tale informazione precede l'emergenza pandemica deflagrata nel 2020, è ragionevole ritenere che i tempi di attesa si siano ulteriormente dilatati.
Orbene, con note scritte depositate il 15.09.2025, la difesa ha evidenziato che con riferimento al pagina 6 di 9 Consolato territorialmente competente nel caso de quo, ovvero quello di Curitiba – i tempi medi di attesa per l'evasione delle richieste di cittadinanza erano, nel 2019, di tre anni e a tal proposito, è stato richiamato un documento ufficiale trasmesso dal Ministero degli Affari Esteri a tutte le sedi dell'Avvocatura dello Stato, in cui sono riportate le tempistiche effettive di ciascun Consolato e il volume delle domande ricevute.
Infine, per quanto concerne l'accesso al portale “Prenot@mi”, la difesa ha prodotto numerosi print screen a dimostrazione dei tentativi infruttuosi effettuati dai ricorrenti nel periodo decorrente dal 27 gennaio e il 26 febbraio 2025, da cui emerge chiaramente la persistente indisponibilità di appuntamenti per il servizio richiesto in quanto il sistema ha risposto alla richiesta con un messaggio automatico del seguente tenore: “Tutti gli appuntamenti per questo servizio sono attualmente prenotati”. Tali tentativi sono stati effettuati da e da , sia in giorni che in Persona_14 Persona_15 orari differenti, ma con identico esito negativo (doc. print_1;_2;_3;_4;_5;_6;_7;_8).
Pertanto, la documentazione evidenzia in modo inequivocabile come i ricorrenti abbiano posto in essere ogni sforzo ragionevolmente esigibile per attivare il procedimento amministrativo previsto, trovandosi tuttavia dinanzi a una situazione di completa paralisi burocratica, che ha di fatto impedito sia l'avvio che la conclusione del procedimento entro i termini di legge.
Alla luce delle circostanze esposte, risulta provata l'assoluta ineffettività del canale consolare da cui deriva un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del
Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. del
1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. pagina 7 di 9 Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice Civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. S.U. n. 25317/2022: L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. , c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
“iure sanguinis” ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello “status” per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (ad esempio, l'iscrizione alle liste elettorali) da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'avo italiano indicato, Parte_3
, si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
[...]
è deceduto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, Persona_4 né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Invero, tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 29.07.2024, dal Ministero della Giustizia e Pubblica Sicurezza, Dipartimento per gli Affari di
Giustizia – Dipartimento di Migrazioni, nel quale è riportato: “NON RISULTA, fino a data odierna, registrazione di naturalizzazione a nome di , figlio di sconosciuto e sconosciuto, Persona_16 nato in [...] il [...]” (Cfr. doc. 4). Orbene, in quanto italiano, trasmetteva Persona_16
“iure sanguinis” la cittadinanza al proprio figlio e ai relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dal dante causa ai propri figli e da questi ai nipoti, senza interruzione. Pertanto, deve pagina 8 di 9 essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite ex art. 92 c.2 c.p.c. . Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a Parte_4 nato il [...] a [...], nata il [...] a , Brasile e Persona_2 Persona_6
nata il [...] a [...] il diritto alla cittadinanza italiana Persona_3 stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– spese compensate
Reggio Calabria, 10.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 9 di 9