Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Proc. 1046 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1046/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno ex artt. 2051 e 2043 c.c., e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli alla via M. da Caravaggio n. 45 presso lo studio legale Sena – Marotta,
rappresentata e difesa dall'avv. Vito Palmeri in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
con codice fiscale elett.te dom.to in Napoli alla Controparte_1 P.IVA_1
Piazza dei Martiri -Vico S. Maria a Cappella Vecchia n. 8/b presso l'avv. Paolo
Castelluccio, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 7/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha Parte_1
premesso che in data 7/12/2020, intorno alle 19.30, stava percorrendo a piedi il Corso
Resina, direzione via Acampora, in , e più precisamente il tratto di marciapiede CP_1
lato mare, nello specifico quello che costeggia la corsia di marcia con direzione Torre
del Greco, quando, giunta all' intersezione con via Plinio, scese dallo stesso marciapiede. Nel mentre stava attraversando la strada e percorsi pochi passi, era caduta al suolo, a suo dire dopo aver poggiato il piede su uno degli elementi di cui è costituita la pavimentazione della sede stradale, precisamente un basolo in pietra lavica, che si era mosso a seguito dell'avvenuto calpestio dello stesso e che aveva costituito una insidia occulta ed imprevedibile, stante l'assenza di qualsiasi segnaletica che evidenziasse e/o circoscrivesse il pericolo nonché la scarsa visibilità del predetto ostacolo nonché
l'uniformità di colore della detta pavimentazione e la mancanza di luce solare.
Sempre secondo quanto dedotto da parte attrice, a causa della caduta la stessa aveva riportato lesioni personali che le erano state diagnosticate all' Ospedale Evangelico
“Clinica Betania” come “ frattura della estremità distale del radio- frattura chiusa di
quattro costole”.
Parte attrice ha poi dedotto che a cagione delle lesioni subìte si era vista impossibilitata a svolgere le attività casalinghe cui era dedita, nonché quelle relative alla sua cura personale.
Di qui l'affermazione della responsabilità del ex artt. 2051 e/o Controparte_1
2043 c.c. per violazione del dovere di custodia e/o del principio, primario e fondamentale, del “neminem laedere” e la richiesta di risarcimento del danno 3
patrimoniale e non, da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo C.T.U. e con valutazione equitativa del Giudice.
Una volta instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito con comparsa di risposta l'ente locale ed ha eccepito in via preliminare la nullità della domanda attorea perché generica ed indeterminata nel momento in cui non ha descritto esattamente il luogo del presunto sinistro . Nel merito il ha eccepito la non Controparte_1
veridicità del fatto come descritto in citazione e che comunque l'evento lesivo era da addebitarsi esclusivamente al comportamento negligente dell'attrice.
Nel corso dell'udienza del 24/5/2023 è stato escusso l'unico testimone indicato dalla nella persona di il quale sul capo 1 di prova ha risposto Parte_1 Testimone_1
: “ Il giorno 7/12/2020, intorno alle 19.30, vidi una donna anziana che percorreva
Corso Resina in , con direzione via Acampora. La donna stava camminando a CP_1
piedi, da sola. Stava attraversando la strada che era dedicata al cammino delle
autovetture, che si chiama via Plinio. Io avevo ordinato dei panini e stavo fuori da una
pizzeria di cui non ricordo il nome, intento a fumare, in attesa del mio turno. C'erano
tre o quattro persone di fronte a me per il turno dei panini da ritirare” .
Sul capo 2 il teste ha dichiarato : “ La donna in questione scese dal marciapiede per
attraversare via Plinio. Sulla via Plinio circolavano delle autovetture, ma non c'era
molto traffico. Via Plinio è un quadrivio a doppio senso. La strada non si vedeva tanto
ma c'erano comunque dei lampioni. Si vedeva e non si vedeva. Io stavo a distanza di
quattro o cinque metri dal luogo in vidi cadere la donna. La donna cadde
improvvisamente. Io poi andai a vedere dove era caduta e notai che i basoli che
ricoprivano il manto stradale si muovevano. Me ne accorsi quando io e un'altra
persona aiutammo la donna a rialzarsi. Riconosco nelle fotografie allegate all'atto di
citazione il punto in cui cadde la donna, che corrisponde al basolo lesionato 4
raffigurato nella prima fotografia. Verificai che il basolo si muoveva. Quando vi
passavano sopra le autovetture il basolo faceva rumore. Al momento della caduta non
pioveva. Prima aveva piovuto , più precisamente circa due ore prima del sinistro.
Sul capo 3 il teste ha risposto : “ C'erano quattro o cinque basoli che si muovevano su
quella strada. La donna lamentava dolore sul polso del braccio sinistro. La portammo
fuori alla pizzeria, dove c'è una tenda, tipo un gazebo. La facemmo sedere e le facemmo
bere un bicchiere di acqua. La fronte della donna si era gonfiata. La donna mi disse di
chiamarsi . Io proposi alla donna di portarla in ospedale, ma lei rifiutò . Io Parte_1
con il mio cellulare chiamai il figlio della donna, che mi aveva dato un pezzo di carta su
cui era scritto il numero di telefono cellulare del figlio. Dopo tre chiamate, il figlio
rispose. Il figlio arrivò dopo circa dieci minuti, un quarto d'ora. Arrivò con il
motorino. Io gli mostrai il punto sul quale era caduta la madre. Lui mi ringraziò . Io
dopo ritirai i panini in pizzeria. Dopo circa un giorno, due giorni il figlio, di cui non
ricordo il nome, mi pare o mi richiamò sul mio cellulare e mi disse Per_1 Per_2
che aveva portato la madre in ospedale, ma non mi disse di che ospedale si trattava o
almeno non me lo ricordo. Forse si trattava di . Il figlio mi chiese se ero Parte_2
disposto a testimoniare. Questa è la prima volta che testimonio in un processo. Non
intervennero vigili urbani o forze dell'ordine. Il punto su cui stava attraversando la
strada la donna non era ricoperto da strisce pedonali. Non vi erano segnali che
avvisassero della esistenza di un pericolo sul manto stradale.”
Rigettata la richiesta di C.T.U. medico legale, il processo è stato rinviato all'udienza del
9/10/2024 e in tale data è stato rimesso in decisione con l'assegnazione alle parti del termine per il deposito degli atti difensivi finali.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per carenza della
causa petendi ex art. 164 c.p.c. sollevata da parte attrice, in quanto il fatto è stato 5
descritto in maniera esaustiva nel corpo dell'atto introduttivo, avendo parte attrice indicato il luogo dove si sarebbe verificato il sinistro, ricostruibile anche alla luce delle fotografie allegate, nonchè le circostanze di tempo dell'accadimento.
Nel merito, la responsabilità del quale ente proprietario della Controparte_1
strada ove sarebbe avvenuto l'evento sembra essere stata affermata ai sensi dell'art. 16
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, trattandosi del soggetto su cui ricadeva l'obbligo di custodia della strada con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente
stesso, della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per aver omesso di vigilare per impedire danni a terzi, o comunque per aver costituito il dissesto un'insidia,
rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., rivestendo i caratteri della “non visibilità” e della
“non prevedibilità” per ogni utente della stessa strada, e quindi per colpa dell'ente locale. In proposito potrebbe richiamarsi pure il disposto dell'art. 14 D.Lgs. n. 285/1992
( Codice della Strada e successive modificazioni ), che impone agli Enti proprietari delle strade di provvedere “…alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”, con conseguente obbligo di “…verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei
pedoni in totale sicurezza” ( cfr. Cass. civ. sez. III, 11/11/2011, n. 23562 ).
In linea generale, infatti, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ex art. 2043 c.c., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto,
del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva. L'ente pubblico ha invece l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del danneggiato o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso. 6
Con riguardo invece alla responsabilità ex art. 2051 c.c., prospettata in via principale nella citazione introduttiva del presente giudizio, questa ha carattere oggettivo, e non presuntivo di colpa, essendo necessaria e sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della sua diligenza o meno. L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua infatti un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa.
Peraltro ricade sul danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima ( v. Cass. civ. sez. III, 12/7/2023, n. 19960 ).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. non costituisce, in altri termini, ipotesi di responsabilità di responsabilità aggravata o di presunzione di colpa, con la conseguenza che il custode si accolla tutti i rischi derivanti dalla detenzione della cosa, senza che occorra la dimostrazione della insidiosità della stessa e non potendo liberarsi egli mediante la semplice prova della propria diligenza, ma occorrendo, per impedire l'insorgere di tale titolo di responsabilità, la concreta prova di un fatto che abbia eliso il nesso di causa tra cosa e sinistro ( caso fortuito o forza maggiore ). Dal tenore letterale della norma di cui si discute emerge come costituisca in ogni caso elemento indispensabile, affinchè si configuri la fattispecie in oggetto, che il pregiudizio sia cagionato dalla cosa che si allega abbia provocato l'evento dannoso.
Ciò premesso, la prova del fatto storico fornita dall'attrice si basa sulla deposizione testimoniale di riportata integralmente nel corpo della presente Testimone_1
sentenza, ma proprio tale deposizione è intrinsecamente inattendibile. Invero il teste ha dichiarato, confermando sul punto il contenuto della citazione introduttiva, che 7
scese dal marciapiede e mentre stava attraversando la via Plinio, Parte_1
destinata al traffico veicolare in doppio senso di marcia, cadde improvvisamente.
Quindi il teste ha dichiarato che egli accorse sul posto dove la donna era caduta per aiutarla a rialzarsi e nell'occasione si accorse che i basoli che ricoprivano il manto stradale si muovevano. Quindi la caduta sarebbe dovuta, secondo il racconto dell'Acampora, al movimento del basolo che copriva la sede stradale che la Parte_1
stava attraversando a piedi. La dichiarazione contrasta però con quanto riferito dalla ai sanitari del Pronto Soccorso dell'ospedale , laddove nel Parte_1 Parte_2
referto n. 2020029776 del 7/12/2020 ore 22:38, ritualmente allegato all'atto di citazione,
è riportato quanto segue : “paziente giunge in ps riferendo caduta avvenuta il
07.12.2020 in via resina/via acampora (ercolano) […], a causa della presenza di un
vaso che ostacolava la deambulazione”., In proposito, occorre evidenziare che il referto costituisce un atto pubblico, che fa fede, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza e quindi anche delle dichiarazioni rese ( v. sul punto Cass. civ. sez. lav., 11/05/2000, n.
6045 ). Inoltre in base al principio di acquisizione probatoria non è possibile per le parti disporre degli effetti delle prove ritualmente assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte ( cfr. Cass. civ. sez.
lav. 25/9/2013, n. 21909 ), il che significa che i documenti offerti in comunicazione formano prova anche contro coloro i quali li hanno prodotti in giudizio. Beninteso, la pubblica fede riguarda solo l'estrinseco, vale a dire il contenuto della dichiarazione resa dalla in occasione delle cure apprestate dal Pronto Soccorso, ma non vi è Parte_1
alcuna ragione plausibile per ritenere che, all'epoca, da lei fosse stato affermato il falso.
Al contrario, è più probabile che fossero sincere, o comunque più attendibili, proprio le dichiarazioni rese ai sanitari nella immediatezza del fatto dalla stessa parte interessata. 8
Vero è che l'attrice, con la prima memoria istruttoria depositata ex art. 183 comma 6
c.p.c., ha precisato di essere persona analfabeta, circostanza questa che emergerebbe dal referto di P.S., in cui in luogo della firma viene apposto il crocesegno, sia dalla carta di identità, in cui si riporta la dicitura “impossibilitata a firmare”, sia nella procura ad litem
versata in atti, in cui il notaio precisa che la IA è analfabeta.
Secondo tale assunto, la , essendo analfabeta, avrebbe una scarsissima, per Parte_1
non dire nulla, conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, esprimendosi esclusivamente in dialetto napoletano, e nel dialetto napoletano, il basolo in pietra lavica, di cui si compone la strada oggetto del sinistro (vedasi rilievi fotografici in atti),
viene chiamato “vasolo”. Di qui la deduzione che l'attrice, allorquando riferì al personale sanitario del pronto soccorso di essere caduta per un “vaso”, intendeva invece dire che si trattava di un basolo, di cui è composta la pavimentazione stradale, che l'aveva fatta cadere. In proposito è stato allegato anche un estratto del vocabolario napoletano / italiano in cui si riporta che il termine basolo, in detto dialetto, si dice
“vasolo”.
Tuttavia l'attrice non ha proposto querela di falso, che sarebbe stato l'unico mezzo utile,
previa indicazione dei relativi mezzi di prova, per rimuovere l'efficacia di atto pubblico proprio del referto, ma si è limitata ad una ricostruzione del tutto personale di quello che sarebbe stato il significato delle sue parole e del fraintendimento delle sue parole in cui sarebbero incorsi i sanitari del Pronto Soccorso. Fra l'altro la incapacità di scrivere non si traduce automaticamente in una impossibilità di parlare. La ricostruzione attorea si risolve dunque in una mera congettura. In proposito la ha dedotto che nel Parte_1
dicembre del 2020 si era in piena crisi pandemica e che nei pronto soccorso degli ospedali potevano accedere solo i soggetti che necessitavano delle cure mediche, senza alcun accompagnatore. La circostanza, che costituisce fatto notorio, non toglie che, in 9
mancanza dell'esperimento della querela, deve farsi unicamente affidamento su quello che è il contenuto letterale del referto e quindi delle parole pronunciate dalla IA
ai sanitari quale ivi riportato .
La contraddizione già evidenziata è rilevante ai fini della valutazione della deposizione resa all'udienza del 24/5/2023 . Invero, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva ( la precisione e completezza della dichiarazione,
le possibili contraddizioni, ecc. ) e di carattere soggettivo ( la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite ), ed anche uno solo di tali
elementi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 18/4/2016, n. 7623 ).
Per l'appunto la deposizione resa dall'Acampora è oggettivamente incongruente rispetto al contenuto del referto, il che significa che non è attendibile e che manca la prova del fatto storico descritto in citazione, e quindi del nesso di causalità tra la lesione riportata dall'attrice, che sicuramente sussiste essendo dimostrata dal referto medico, e la causa della caduta menzionata nell'atto introduttivo. In altri termini, non può considerarsi dimostrato che la cadde a causa del movimento dei basoli che ricoprivano il Parte_1
manto stradale.
In ogni caso, anche a voler dar credito alla deposizione testimoniale, difetta la prova del nesso di causalità tra le caratteristiche oggettive della strada quali raffigurate nelle fotografie allegate all'atto di citazione e la caduta della . Ciò in quanto la Parte_1
situazione del basolo sulla strada, quale emerge dalle fotografie di cui sopra,
riconosciute dal teste come corrispondenti allo stato dei luoghi, era in realtà evidente, 10
anche in virtù della presenza dei lampioni, indicati nella deposizione dell'Acampora e risultanti anche dalle fotografie allegate dal che comunque davano luce al CP_1
tratto di strada oggetto di attraversamento da parte della . Inoltre trattasi di un Parte_1
basolo posto nel manto stradale destinato alla circolazione dei veicoli e non dei pedoni e la attraversò in un punto in cui non c'erano strisce pedonali, il che esclude Parte_1
anche che la situazione configurasse una insidia o un trabocchetto.
Occorre rammentare in proposito i princìpi si è più volte uniformata la giurisprudenza di legittimità ( v., tra le altre, le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n.
9315 ), e che sono da ribadire ulteriormente nell'ambito del presente giudizio : la presenza della illuminazione artificiale nel tratto di strada in cui, secondo quanto affermato nella citazione introduttiva, si sarebbe verificata la caduta;
la intrinseca staticità dell'anomalia, ove ritenuta esistente, e le relative condizioni, tali da renderla agevolmente percepibile dal punto di vista oggettivo in quanto non occultata da ostacoli,
e quindi evitabile con ordinaria avvedutezza da parte del pedone;
l'esistenza di una valida ed effettiva alternativa rispetto al transito proprio nel punto in cui si trovava il dislivello, posto che la strada era ampia e che l'attraversamento avrebbe dovuto essere effettuato sulle strisce pedonali. Si tratta, in altri termini, di elementi che obiettivamente imponevano alla un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la Parte_1
caduta sia occorsa a causa della imprudenza e della distrazione della stessa e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta, idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione del che aveva la custodia della strada, da ogni responsabilità, sia ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c., sia, mancando un suo comportamento colposo, ai sensi dell'art. 2043 c.c. ( v.
sul punto Cass. civ. sez. III, 2/11/2023, n. 30394 ). 11
In effetti è stato proprio il comportamento colposo della vittima che ha interrotto il nesso di causalità tra la cosa e il danno, escludendo in questo modo la responsabilità
dell'ente locale ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c. ( v. per un caso simile Cass. civ. sez. VI, 11/11/2022, n. 33390 ; Cass. civ. sez. III, 23/12/2022, n.
37724 ).
Va ribadito che gran parte della giurisprudenza di legittimità, sottoponendo a revisione i princìpi sull'obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio
2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Secondo Cass. civ. sez. III, 22/10/2013, n. 23919 “L'ente proprietario d'una strada
aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di
manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o
alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per 12
l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di
pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più
questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali
cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel
dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta
attribuibile all'ente e l'evento dannoso.”
A sua volta per Cass. civ. sez. III, 16/5/2013, n. 11946 “In tema di danno da insidia
stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la
configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di
manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da
parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a
rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso.” Ciò vale dunque anche se il dislivello non sia di piccola entità.
In altri termini, come chiarito da Cass. civ. sez. VI, 10/10/2019, n. 25436, va esclusa la responsabilità dell'ente custode allorché i danni conseguenti ad una caduta siano ascrivibili unicamente al danneggiato ( nella specie, l'incidente si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attore: la strada era illuminata;
il tombino in cui lo stesso attore era inciampato aveva solo un leggero avvallamento, non idoneo ad arrecare alcun nocumento e, comunque, era visibile;
l'incidente si era in sostanza verificato esclusivamente perché l'attore era distratto a guardare alcune vetrine ed a parlare con alcuni amici, per cui non aveva posto attenzione al marciapiede ed alla strada, mentre la attraversava al di fuori delle strisce pedonali ). 13
Fra l'altro in tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idoneo ad integrare l'esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa, che deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal Giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalle parti, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito ( cfr. Cass. civ. sez. VI, 30/9/2014, n.
20619 ).
Il che è lo stesso che dire che la condotta del danneggiato rispetto alla cosa è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull'evento, eventualmente anche ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. e del dovere di solidarietà stabilito dall'art. 2
Cost., e la sua efficienza causale è tanto più rilevante, quanto più la situazione di danno
è evitabile con l'adozione delle cautele ordinarie rispetto alla circostanza, sicché il comportamento interrompe il nesso causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell'evento ( cfr. Cass. civ. sez. VI, 26/2/2021, n. 5457 ) .
Va dunque considerato superato l'opposto orientamento giurisprudenziale di legittimità
secondo cui la mera disattenzione della vittima non necessariamente integrerebbe il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c. e il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico ( posto che fra l'altro è errato parlare di presunzione di colpa laddove la norma in esame contempla in realtà una responsabilità oggettiva, che prescinde dalla colpa ), sarebbe tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa ( v. Cass. civ. sez. III, 27/6/2016, n.
13222 ) . Secondo tale impostazione, nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
assumerebbe rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla 14
cosa, sicché il danneggiato avrebbe unicamente l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetterebbe di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito.
Tale orientamento è superato perché nell'ambito del caso fortuito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo ( v. Cass. civ. sez. III, 8/2/2023, n. 3739 ) e ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso, è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile ( cfr. Cass. civ. sez. III,
16/10/2024, n. 26895 ).
Anche la giurisprudenza di merito si è pronunciata nel senso che «Piccoli dislivelli del
fondo stradale rientrano nella normalità e non concretano una situazione di pericolo
determinatasi nella cosa, sia pure visibile e prevedibile, che è presupposto
indispensabile per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. Il
giudice di primo grado ha quindi correttamente richiamato il dovere di
autoresponsabilità dell'utente della strada il quale deve regolare la propria condotta
tenendo conto della possibilità della presenza di detti piccoli dislivelli della
pavimentazione. Escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, l'evento è stato
Co correttamente attribuito esclusivamente alla condotta incauta della ..» ( v. Corte di
Appello Roma sez. I, 6/9/2010 n. 3436 , nonché Tribunale Roma sez. II, 13/2/2009, n.
3300, laddove ha ritenuto inconfigurabile alcun nesso causale in presenza di un “piccolo
dislivello” ) .
Manca pertanto nella fattispecie la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità,
dimostrazione il cui onere ricade sulla parte attrice sia nella fattispecie di cui all'art. 15
3875 ), oltre che di un comportamento negligente del convenuto, rilevante ai sensi della prima norma sopra indicata.
Di qui il rigetto della domanda attorea.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o di risarcimento di danni, con la somma domandata dalla parte attrice, dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum e non trovando applicazione il correttivo del decisum ( v. Cass. civ. sez. III, 6/5/2022, n. 14470 ).
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III,
7/1/2021, n. 89 ) .
In proposito la domanda proposta da ha valore indeterminabile e Parte_1
presenta una complessità media, costituendo gli elementi di valutazione del danno, di 16
cui si è stato chiesto il ristoro, l'oggetto dell'accertamento e della quantificazione rimessi al Giudice ( v. Cass. civ. sez. II, 31/3/2014, n. 7508 ).
In proposito non rileva quanto precisato in sede di conclusioni o di comparsa conclusionale dalla parte attrice, atteso che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza e quindi anche ai fini della liquidazione del compenso del difensore è quello della proposizione della domanda ( v. Cass. civ. sez.
III, 6/4/2006, n. 8075 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Deve essere poi disposta l'attribuzione delle spese al difensore della parte convenuta ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta di distrazione in suo favore formulata in tal senso.
Infine occorre inviare, in ottemperanza all'art. 256 c.p.c., copia di atti del processo, ivi compresa la presente sentenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli affinchè verifichi se il testimone , escusso nel corso della Testimone_1 17
udienza del 24/5/2023, abbia reso una deposizione falsa nel momento in cui ha descritto il sinistro ed abbia quindi commesso il reato di cui all'art. 372 c.p.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta la domanda risarcitoria attorea;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore Parte_1
del delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
10.860 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione in favore dell'avv. Paolo
Castelluccio con codice fiscale quale distrattario . C.F._2
c ) visto l'art. 256 c.p.c. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia del processo verbale della udienza del 24/5/2023 e della presente sentenza alla Repubblica Parte_3
presso il Tribunale di Napoli perché valuti la eventualità di procedere a carico del testimone in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p. Testimone_1
Napoli, 12/2/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2043 c.c. che nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. ( cfr. Cass. civ. sez. VI , 26/2/2016, n.