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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/07/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2082/2019 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1
( ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore C.F._2 Persona_1
[...] rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. VILMA GIOVANNINI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Campli (Te) Via San Donato - Loc.Paterno 9;
OPPONENTI
contro
e per essa quale procuratrice in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. RENATO PERTICARARI e dall'avv. ANDREA
PERTICARARI, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angela Ronchi in Teramo, .so Porta Romana
n. 31/D;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti posti a fondamento della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come di seguito: Tribunale di Teramo
- in data 26 aprile 2010, con atto pubblico per notar Rep.n.58409 e Racc. Persona_2
n.25048, in proprio, e il coniuge quale genitore Parte_1 Parte_2
esercente la potestà sul figlio minore (giusta provvedimento del Persona_1
Giudice Tutelare del Tribunale di Teramo del 12.04.2010, n.298/2010 R.G.V.G., Cron.
n.3820/10) avevano acquistato da l'appartamento sito in Giulianova (TE) e Controparte_3 riportato al Catasto dei fabbricati, al Foglio 32, particella n.141, sub 35, zona 1, categoria A/2,
classe 1, vani3,5, R.C. euro 325,37, Via Galileo Galilei snc, piano T;
- nello stesso atto di compravendita era stato convenuto il prezzo di € 78.500,00, di cui €
1.030,93 pagati in contanti, € 7.850,00 sempre in contanti alla stipula dell'atto ed € 69.619,07 mediante accollo del mutuo ipotecario concesso alla venditrice dalla Banca Marche S.P.A.;
- in data 4.6.2019 a e al figlio minore era stato Parte_1 Persona_1 notificato ai sensi dell'art.603 e ss. C.p.c., a mezzo del servizio postale, atto di precetto in cui venivano avvisati dell'intenzione dell'istituto di credito di intraprendere l'esecuzione sull'immobile in oggetto.
Svolte tali premesse, e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 richiamato atto di precetto e hanno eccepito, in primis, la nullità della notifica dell'atto di precetto, poiché eseguita nei confronti di soggetto minore di età qual è nel merito, hanno Persona_1 dedotto l'illegittimità della minacciata azione esecutiva in quanto avente ad oggetto un immobile adibito ad abitazione delle parti esecutate.
Hanno chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
-in via preliminare:
-per i motivi esposti sospendere l'efficacia esecutiva del titolo notificatoalla sig.ra Parte_1
in considerazione del fatto che vi è un procedimento pendente dinanzi al giudice del
[...] sovraindebitamento, finalizzato all'omologazione del piano del consumatore.
- dichiarare la nullità della notifica dell'atto di precetto eseguita nei confronti del minore sig.
[...] personalmente;
Persona_1
-Nel merito:
-dichiarare l'inefficacia del precetto notificato alla sig.ra stante la circostanza Parte_1 che il diritto all'abitazione, è un diritto fondamentale garantito dall'art. 7 della Carta, come sottolineato nellasentenza resa dalla terza sezione della Corte di Giustizia Ue nella causa C-34/13, già pubblicata da
Leggi Oggi in data 13 ottobre 2014.
2 Tribunale di Teramo
-condannare parte opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e
C.A.P.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.10.2019, si è costituita in giudizio quale procuratrice di affermando di aver rinunciato al Controparte_2 Controparte_1
precetto opposto nella presente sede, e di aver provveduto a rinotificare nuovo precetto. In ogni caso, la società ha dedotto l'infondatezza delle avverse eccezioni, e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- rigettare la domanda di parte opponente poiché totalmente infondata in fatto e diritto per i motivi
di cui in premessa;
- in via subordinata, voglia compensare qualsivoglia onere in capo a in CP_1
conseguenza della presente causa, ivi comprese le spese di procedura, con il maggior credito vantato dalla stessa e non contestato. CP_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 30 gennaio 2025 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo pacifico che la società opposta ha rinunciato all'atto di precetto oggetto dell'opposizione.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr. Cass. civ. 3
dicembre 2005 n. 3455; Cass. civ. 3 settembre 2003 n. 12844).
L'istituto non è regolato dal codice di rito (a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito,
ormai, nel tessuto connettivo del processo civile.
3 Tribunale di Teramo
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte,
ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. ex multis: Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478;
Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332,; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268)
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008 , n. 22650).
La pronuncia è inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere,
limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass., sez. un., 28 settembre 2000 n. 1048, cit.).
Residua controversia tra le parti in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
Si ritiene che sussistano i presupposti che disporne l'integrale compensazione, stante la natura esclusivamente formale delle contestazioni mosse dagli opponenti e l'infondatezza nel merito dei motivi di opposizione;
sotto differente profilo, non si può omettere di considerare la condotta processuale della società opposta che nel rinunciare all'atto di precetto sin dalla costituzione in giudizio, ha senz'altro favorito l'agevole definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2082/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese compensate.
Così deciso, in Teramo, il giorno 25 luglio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2082/2019 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1
( ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore C.F._2 Persona_1
[...] rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. VILMA GIOVANNINI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Campli (Te) Via San Donato - Loc.Paterno 9;
OPPONENTI
contro
e per essa quale procuratrice in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. RENATO PERTICARARI e dall'avv. ANDREA
PERTICARARI, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angela Ronchi in Teramo, .so Porta Romana
n. 31/D;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti posti a fondamento della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come di seguito: Tribunale di Teramo
- in data 26 aprile 2010, con atto pubblico per notar Rep.n.58409 e Racc. Persona_2
n.25048, in proprio, e il coniuge quale genitore Parte_1 Parte_2
esercente la potestà sul figlio minore (giusta provvedimento del Persona_1
Giudice Tutelare del Tribunale di Teramo del 12.04.2010, n.298/2010 R.G.V.G., Cron.
n.3820/10) avevano acquistato da l'appartamento sito in Giulianova (TE) e Controparte_3 riportato al Catasto dei fabbricati, al Foglio 32, particella n.141, sub 35, zona 1, categoria A/2,
classe 1, vani3,5, R.C. euro 325,37, Via Galileo Galilei snc, piano T;
- nello stesso atto di compravendita era stato convenuto il prezzo di € 78.500,00, di cui €
1.030,93 pagati in contanti, € 7.850,00 sempre in contanti alla stipula dell'atto ed € 69.619,07 mediante accollo del mutuo ipotecario concesso alla venditrice dalla Banca Marche S.P.A.;
- in data 4.6.2019 a e al figlio minore era stato Parte_1 Persona_1 notificato ai sensi dell'art.603 e ss. C.p.c., a mezzo del servizio postale, atto di precetto in cui venivano avvisati dell'intenzione dell'istituto di credito di intraprendere l'esecuzione sull'immobile in oggetto.
Svolte tali premesse, e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 richiamato atto di precetto e hanno eccepito, in primis, la nullità della notifica dell'atto di precetto, poiché eseguita nei confronti di soggetto minore di età qual è nel merito, hanno Persona_1 dedotto l'illegittimità della minacciata azione esecutiva in quanto avente ad oggetto un immobile adibito ad abitazione delle parti esecutate.
Hanno chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
-in via preliminare:
-per i motivi esposti sospendere l'efficacia esecutiva del titolo notificatoalla sig.ra Parte_1
in considerazione del fatto che vi è un procedimento pendente dinanzi al giudice del
[...] sovraindebitamento, finalizzato all'omologazione del piano del consumatore.
- dichiarare la nullità della notifica dell'atto di precetto eseguita nei confronti del minore sig.
[...] personalmente;
Persona_1
-Nel merito:
-dichiarare l'inefficacia del precetto notificato alla sig.ra stante la circostanza Parte_1 che il diritto all'abitazione, è un diritto fondamentale garantito dall'art. 7 della Carta, come sottolineato nellasentenza resa dalla terza sezione della Corte di Giustizia Ue nella causa C-34/13, già pubblicata da
Leggi Oggi in data 13 ottobre 2014.
2 Tribunale di Teramo
-condannare parte opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e
C.A.P.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.10.2019, si è costituita in giudizio quale procuratrice di affermando di aver rinunciato al Controparte_2 Controparte_1
precetto opposto nella presente sede, e di aver provveduto a rinotificare nuovo precetto. In ogni caso, la società ha dedotto l'infondatezza delle avverse eccezioni, e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- rigettare la domanda di parte opponente poiché totalmente infondata in fatto e diritto per i motivi
di cui in premessa;
- in via subordinata, voglia compensare qualsivoglia onere in capo a in CP_1
conseguenza della presente causa, ivi comprese le spese di procedura, con il maggior credito vantato dalla stessa e non contestato. CP_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 30 gennaio 2025 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo pacifico che la società opposta ha rinunciato all'atto di precetto oggetto dell'opposizione.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr. Cass. civ. 3
dicembre 2005 n. 3455; Cass. civ. 3 settembre 2003 n. 12844).
L'istituto non è regolato dal codice di rito (a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito,
ormai, nel tessuto connettivo del processo civile.
3 Tribunale di Teramo
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte,
ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. ex multis: Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478;
Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332,; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268)
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008 , n. 22650).
La pronuncia è inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere,
limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass., sez. un., 28 settembre 2000 n. 1048, cit.).
Residua controversia tra le parti in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
Si ritiene che sussistano i presupposti che disporne l'integrale compensazione, stante la natura esclusivamente formale delle contestazioni mosse dagli opponenti e l'infondatezza nel merito dei motivi di opposizione;
sotto differente profilo, non si può omettere di considerare la condotta processuale della società opposta che nel rinunciare all'atto di precetto sin dalla costituzione in giudizio, ha senz'altro favorito l'agevole definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2082/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese compensate.
Così deciso, in Teramo, il giorno 25 luglio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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