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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 6812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6812 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2954/2019
TRA
(C.F.-P.IVA n. ), in persona del legale rapp.te p.t., dott. Parte_1 P.IVA_1
giusta atto di conferimento di poteri del 26.07.2010 ricevuto dalla dott.ssa Parte_2
, notaio in Milano, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti Persona_1 allegata all'atto di appello, dall'avv. Giovanni Re (C.F. n. , presso il C.F._1 cui studio in Napoli, alla via Cervantes, 55/14, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
(C.F. n. ), (C.F. n. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), nato a [...] il [...], (C.F. n. C.F._3 Controparte_2
), nato a [...] l'[...], (C.F. n. C.F._4 Controparte_2
), nato a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi, giusta procura C.F._5 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Marcello
ST (C.F. ), presso lo studio del quale in Napoli, alla via Simone C.F._6
Martini, n. 66, elettivamente domiciliano;
1 APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n.
10702/2018, depositata in data 11.12.2018, non notificata
Conclusioni: come da verbale del 4.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 30.3.2016, la conveniva Parte_3 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la e deduceva che: Parte_1
- aveva intrattenuto con la convenuta un rapporto di conto corrente ordinario n. CP_3
150324, documentato dal IV trimestre 2005 al IV Trimestre 2014;
-il relativo contratto era nullo, se non inesistente, per inosservanza della forma scritta di cui all'art. 117 T.U.B.;
- nel corso del rapporto, la banca aveva applicato interessi debitori ultralegali, in mancanza di pattuizione tra le parti, in violazione dell'art.1284 c.c., nonché dell'art. 1815 c.c.; spese e commissioni non concordate e non dovute, nonché commissione di massimo scoperto, sebbene previste da clausola nulla, perché priva di giustificazione causale ed indeterminata;
aveva, inoltre, variato il tasso di interesse debitore al punto da farlo diventare usurario, ex art. 1815, comma 2, c.c. e/o ex art. 644 c.p.; nel quarto trimestre 2012, primo e terzo trimestre
2013, aveva applicato sia la CIV che la DIF, in difformità con la nota n. 431151 del
4.12.2009 della Banca d'Italia, secondo cui il contratto di apertura di credito non può prevedere l'applicazione cumulativa della CIV e della DIF, atteso che quest'ultima è onnicomprensiva, non potendo essere cumulata con altre commissioni dirette a remunerare, direttamente o indirettamente, la disponibilità delle somme;
- la rielaborazione del dare-avere tra le parti, espungendo gli addebiti illegittimi, aveva portato a rideterminate il saldo debitore nell'importo di € 67.855,03 a fronte dell'importo di
€ 222.447,26 risultante dagli estratti conto;
-le spese, le commissioni e gli interessi percepiti dal convenuto Istituto di credito nonché le modalità di svolgimento dei rapporti avevano causato gravi danni economici ad essa attrice.
Tanto dedotto, la società attrice concludeva chiedendo di:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente dedotto in giudizio, per difetto di forma ex art. 117 T.U.B., e/o in subordine che la convenuta banca convenuta si era resa inadempiente in relazione al dovere di buona fede e diligenza nella fase di esecuzione del
2 contratto, in violazione degli artt. 1175, 1375, 1283 e 1284 c.c. e degli artt. 117 e 117 bis
T.U.B.;
- accertare e dichiarare che la convenuta aveva addebitato importi non dovuti e, per CP_3
l'effetto, dopo aver effettuato il ricalcolo del saldo debitore, accertare e dichiarare un saldo debitore pari ad € 67.855,03, ovvero alla maggiore o minore somma che fosse risultata a seguito dell'acquisizione degli estratti conto mancanti e del contratto di apertura del c/c, nonché delle modifiche intervenute, dei quali essa attrice non era in possesso e di cui veniva chiesta l'acquisizione, ed all'esito della CTU, e, ancora per l'effetto, ordinare, a cura della banca convenuta, la cancellazione dell'appostazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia;
-con rivalutazione monetaria, indici Istat ed interessi come per legge dal fatto al soddisfo;
- con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che contestava Parte_1 la fondatezza delle avverse domande, di cui chiedeva il rigetto, precisando che il conto corrente, acceso dalla società attrice in data 5.10.2005, era regolato da contratto scritto e relativo documento di sintesi e presentava un saldo debitore di € 258.812,29; deduceva, poi, che le obbligazioni gravanti sulla risultavano garantite da Parte_3
, , nato a [...] il [...], Controparte_1 Controparte_2 CP_2
, nato a [...] l'[...], e , nato a [...] il [...], che
[...] Controparte_2 avevano sottoscritto dei contratti autonomi di garanzia e che chiedeva di chiamare in causa, perché fossero condannati, in solido con la società attrice, al pagamento della somma di €
258.812,20, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 150324, oltre interessi così come pattuiti o come per legge, o della diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa dei suindicati garanti , questi si CP_2 costituivano in giudizio e contestavano la fondatezza della domanda della banca convenuta, spiegando difese allineante a quelle della società attrice;
eccepivano la nullità delle fideiussioni prestate per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, nonché l'estinzione delle stesse, ex artt. 1956 e/o 1955 c.c.; contestavano, infine, che le garanzie prestate integrassero un contratto autonomo di garanzia, come, invece, assunto dalla banca.
Tanto dedotto, i fideiussori concludevano chiedendo di:
A) in via preliminare:
3 - accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente dedotto in giudizio, per difetto di forma ex art. 117 T.U.B., e/o in subordine che la banca convenuta si era resa inadempiente, nei confronti della società attrice, in relazione al dovere di buona fede e diligenza nella fase di esecuzione del contratto, in violazione degli artt. 1175, 1375, 1283 e 1284 c.c. e degli artt. 117
e 117 bis T.U.B.;
- accertare e dichiarare che la banca convenuta, senza alcun valido titolo, aveva addebitato importi non dovuti e, per l'effetto, previa ricostruzione del rapporto di conto corrente, accertare e dichiarare un saldo debitore pari ad € 67.855,03, ovvero alla maggiore o minore somma che fosse risultata a seguito dell'acquisizione degli estratti conto mancanti e del contratto di apertura del c/c, nonché delle modifiche intervenute, di cui la società attrice non era in possesso e di cui era chiesta l'acquisizione, ed all'esito della richiesta CTU e, ancora per l'effetto, ordinare, a cura della banca convenuta, la cancellazione dell'appostazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia;
B) in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità, ex art. 1939 c.c., dei contratti di fideiussione e/o, in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, invalidità ed inefficacia delle fideiussioni per inosservanza della forma scritta ex art. 117 T.U.B., per indeterminatezza dell'oggetto e per illiceità della causa, per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c., nonché accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, invalidità ed inefficacia delle clausole in deroga eventualmente contenute nelle predette fideiussioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis e ss. c.c., ex art. 1, comma 2, lett. E), della L. n.
281/1998, e dell'art. 1418, comma 1, c.c.;
C) per l'effetto,
- rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla banca convenuta di condanna al pagamento della somma di € 258.812,29;
D) in via meramente gradata,
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sollevate eccezioni di cui al punto B), ridurre l'importo da loro dovuto alla in solido con la Parte_1 [...]
alla somma di € 67.855,03; Parte_3
-con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della CTU), decideva la causa con sentenza n. 10702/2018,
4 pubblicata in data 11.12.2018, con cui così statuiva:
“1) AN , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 nato a [...] il [...], nato a [...] l'[...] e Controparte_2 Controparte_2 nato a Napoli il [...], in solido, a pagare a [...] € 87.723,48, Parte_1 nonché ulteriori interessi calcolati secondo gli stessi criteri applicati in sentenza;
2) Pone le spese delle relazioni del CTU, così come liquidate nei decreti emessi in corso di causa, a carico di ciascuna parte per la metà, e condanna la banca convenuta a rimborsare all'attrice la metà delle somme da questa versate al CTU in base ai suddetti decreti di liquidazione;
3) AN attrice e chiamati in causa in solido a rimborsare a le spese Parte_1 del giudizio, che liquida in € 30 per esborsi ed € 8000 per compenso, oltre spese generali, Iva
e Cpa.”
Il giudice di primo grado fondava la decisione sui seguenti passaggi motivazionali:
- il contratto di conto corrente n. 150324 risultava sottoscritto dalla banca e dalla
[...]
quindi, rispettava il requisito della forma scritta imposto dall'art. 117 TUB;
Parte_3
- detto contratto, pur prevedendo dei tassi passivi per scoperti “entro il fido accordato” ed
“oltre il fido accordato”, non specificava la misura del fido entro ed oltre il quale andavano applicati i suddetti tassi, sicché la previsione restava indeterminata;
poiché nel corso del rapporto era stato accordato dalla banca alla correntista un fido di fatto, il saldo del rapporto andava ricalcolato applicando sulle somme oggetto di fido di fatto i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB;
- la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi non era conforme a quanto prescritto dalla delibera CICR del 9.2.2000, perché non erano precisati i tassi effettivi a seguito della capitalizzazione infrannuale;
pertanto, il saldo del rapporto andava ricalcolato escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- l'eccezione relativa ai presunti tassi usurari era inammissibile, perché generica, non specificando quale sarebbero stati il TEG effettivo ed i tassi soglia superati;
del pari, era inammissibile l'eccezione sull'usura sopravvenuta;
- era infondata l'eccezione di nullità per indeterminatezza della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto;
- era fondata l'eccezione secondo cui la banca aveva applicato in modo cumulativo CIV e DIF in quattro trimestri illegittimamente, perché la commissione disponibilità fondi DIF deve
5 essere omnicomprensiva e non è compatibile con la CIV, che, quindi, andava esclusa;
- il CTU, nella sua ultima relazione tecnica depositata in data 11.7.2018, aveva calcolato che, escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed applicando i tassi sostitutivi, ex art. 117 TUB, sul fido accordato di fatto, il conto corrente si era chiuso con un saldo passivo di € 88.223,48; andava, poi, escluso l'importo di € 500,00 applicata a titolo di
CIV contemporaneamente alla DIF, per cui si giungeva ad un saldo € 87.723,48;
-pur considerando i fideiussori come garanti autonomi (come sosteneva la banca convenuta), gli stessi erano legittimati ad eccepire sia la nullità degli interessi applicati in assenza di valida pattuizione scritta, in quanto l'art. 117 TUB è una norma imperativa;
sia l'anatocismo non validamente pattuito, venendo, anche in tal caso, in rilievo la violazione di una norma imperativa;
sia l'applicazione di commissioni in violazione dell'art. 2 bis legge 2/2009, che deve essere considerata anch'essa norma imperativa.
B. Giudizio di appello
Avverso la sentenza n. 10702/2018, pubblicata in data 11.12.2018, la Parte_1 ha proposto tempestivo appello, con atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data
11.6.2019 alla e ai fideiussori, , Parte_3 Controparte_1
, nato a [...] il [...], , nato a [...] l'[...], Controparte_2 Controparte_2
, nato a [...] il [...], al fine di chiedere, in riforma della sentenza Controparte_2 di primo grado:
-nel merito, dichiarare inammissibili e/o improcedibili e, comunque, rigettare le domande attoree;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la società
[...]
nonché , , nato a [...] il Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
20.03.1970, , nato a [...] l'[...], e , nato a Controparte_2 Controparte_2
Napoli il 19.02.1977, al pagamento della complessiva somma di € 258.812,29, oltre interessi così come pattuiti o come per legge, o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si sono tempestivamente costituiti in giudizio, con unica comparsa di risposta, tutti gli appellati, che hanno resistito al gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La causa, trattata dalla Settima Sezione Civile, è transitata, in data 20.1.2025, alla Terza
Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte d'Appello di
6 Napoli di riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.6.2025 il procuratore dell'appellante ha comunicato l'intervenuto fallimento di quest'ultima e la Corte Parte_3 ha dichiarato l'interruzione del giudizio nei confronti della predetta società, mentre ha disposto la prosecuzione della causa nei confronti dei garanti;
indi, precisate le CP_2 conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello
C.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice affermava che l'affidamento concesso alla
[...]
fosse un fido di fatto, mancando in atti il relativo contratto scritto. Parte_3
L'appellante, di contro, ha dedotto che il contratto di conto corrente depositato in atti, regolarmente sottoscritto dalla prevedeva la regolamentazione Parte_3 economica sia del rapporto di conto corrente bancario sia dei servizi aggiuntivi (e dunque anche di eventuali aperture di credito); pertanto, poiché il contratto di apertura di credito era già previsto e disciplinato nel contratto di conto corrente stipulato in forma scritta, non doveva a sua volta essere concluso per iscritto (cass. civ., 9.7.2005, n. 14470; cass. civ., 1.10.2014, n.
20726; cass. civ., 7763/2017).
Alla luce di tali considerazioni, il fido concesso avrebbe dovuto essere regolamentato alle condizioni economiche analiticamente pattuite nel contratto di conto corrente con l'applicazione dei tassi di interesse ivi previsti: entro il fido accordato, l'8.75%; entro il fido accordato per scoperto, il 13%; oltre il fido accordato, il 13,50%.
L'appellante ha censurato, poi, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si era ritenuta fondamentale l'indicazione, nel documento di sintesi, della “misura del fido entro e non oltre il quale vanno applicati i suddetti tassi”.
L'appellante, di contro, ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente in quanto il fido è concesso in virtù delle particolari qualità personali o delle garanzie che può offrire il prenditore del credito, sì da poter essere illimitato (cass. civ., 3842/1996; cass. civ., 9080/2002; cass. civ., 26133/2013).
Pertanto, data per acclarata l'esistenza di una regolare apertura di credito concessa dalla
7 società, alla determinazione e/o determinabilità del fido soccorrevano solo ed esclusivamente gli estratti conto (e precisamente gli estratti del conto scalare), da cui era possibile rilevare le modalità di calcolo degli interessi applicati;
in particolare, dagli estratti conto risultava l'indicazione analitica, per ogni trimestre, della base di calcolo – limite del fido – utilizzata per la determinazione degli interessi debitori, ed, anzi, risultava che la banca aveva applicato, per gli importi entro il fido, tassi minori rispetto a quelli pattuiti.
C.2. Con il secondo motivo di appello, la banca appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto nulla la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, perché non conforme alle prescrizioni della delibera CICR del 9.2.2000, in quanto non erano precisati i tassi effettivi a seguito della capitalizzazione infrannuale.
L'appellante, di contro, ha dedotto che la Delibera CICR del 9.2.2000 riconosceva la legittimità del calcolo degli interessi anatocistici purché fosse garantita la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e degli interessi debitori e, nel caso di specie, detta condizione era assicurata, perché il contratto di conto corrente prevedeva una identica periodicità trimestrale nel calcolo degli interessi.
C.3. Con il terzo motivo di appello, la banca appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado affermava che, pure a voler considerare i fideiussori come garanti autonomi (come sosteneva la banca convenuta), essi erano legittimati ad eccepire la nullità degli interessi applicati in assenza di valida pattuizione scritta, con conseguente applicazione degli interessi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB, nonché
l'anatocismo non validamente pattuito, nonché l'applicazione di commissioni in violazione dell'art. 2 bis legge 2/2009.
L'appellante ha dedotto, di contro, che i garanti autonomi non sono legittimati a far valere le eccezioni inerenti l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni illegittimamente applicate, nonché dei tassi debitori ultralegali non pattuiti per iscritto, e tanto perché, improntandosi il rapporto tra il garante autonomo ed il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante autonomo non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norma imperativa o da illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.
C.4. Appare opportuno, per ordine logico, esaminare con priorità il terzo motivo di appello,
8 perché esso involge la questione della qualificazione della garanzia prestata dagli odierni appellati, terzi chiamati in primo grado, come fideiussione o come garanzia autonoma.
La questione della qualificazione della garanzia, in realtà, non è stata compiutamente affrontata dal primo giudice, il quale, lasciando la questione aperta, si limitava ad affermare:
“si ritiene che anche i fideiussori, pure a voler considerarli come garanti autonomi (come sostiene la banca convenuta) fossero legittimati ad eccepire la nullità dei interessi applicati in assenza di valida pattuizione scritta e l'anatocismo non validamente pattuito…” (sentenza di primo grado, penultima pagina).
Orbene, al fine di valutare la fondatezza del terzo motivo di appello, è necessario previamente qualificare la garanzia prestata dagli appellati come fideiussione o come garanzia CP_2 autonoma: ed invero, se si trattasse di fideiussione, i fideiussori potrebbero opporre alla banca creditrice, odierna appellante, tutte le eccezioni che potrebbe opporre la correntista debitrice principale, fallita nel corso del giudizio di appello, con la conseguenza che il terzo motivo di appello perderebbe di rilevanza e sarebbe di sicuro infondato;
se, invece, si trattasse di una garanzia autonoma, i garanti potrebbero opporre solo l'eccezione relativa alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, ma non anche l'eccezione di nullità dei tassi di interessi ultralegali non pattuiti con forma scritta, né l'eccezione di illegittima applicazione della CIV, per cui il terzo motivo di appello sarebbe fondato solo in parte.
Con la sentenza a sezioni unite del 18.2.2010, n. 3947, la Corte di Cassazione ha chiarito che:
a) il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un facere infungibile
(qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); b) la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, indipendentemente dall'inadempimento colpevole del debitore principale, mentre con la fideiussione, connotata dall'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale;
c) mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente
9 sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Pertanto, la caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è la carenza dell'elemento dell'accessorietà, atteso che il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni, né in ordine alla validità, né all'efficacia del rapporto di base.
Il garante autonomo, invece, non può opporre al creditore le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite, però, dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (cass. civ., 14.12.2007, n. 26262).
Pertanto, il garante autonomo può opporre l'eccezione di nullità della clausola che preveda tassi di interesse usurari, ai sensi degli artt. 644 cod. pen. e 1815 e 1418 c.c. (cass. civ.,
14.12.2007, n. 26262); l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che le clausole che prevedono una capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sono affette proprio da nullità per contrasto con norme imperative ed una soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (cass. civ.,
10.1.2018, n. 371; cass. civ., 31.3.2023, n. 9071).
Il garante autonomo, invece, non può opporre l'eccezione di nullità della pattuizione di interessi ultralegali per mancanza di forma scritta, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 c.c. e
120 del d.lgs. n. 385 del 1993” (cass. civ., 25.8.2017, n. 20397).
La Corte di Cassazione afferma, con insegnamento costante, che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini
10 dell'interpretazione della volontà delle parti (cass. civ., 18.2.2010, n. 3947; cass. civ.,
19.2.2019, n. 4717).
Tanto premesso in diritto, deve ritenersi che la garanzia prestata dagli odierni appellati non possa essere ricondotta alla categoria delle garanzie autonome, atteso che, se CP_2 essa contiene la clausola “a prima richiesta” (art. 7: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasso ed ogni altro accessorio”), non contiene, però, anche la clausola “senza eccezione”, tale non essendo la previsione di cui all'art. 8: “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui l'azienda di credito esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con debitore”, in quanto detta clausola non integra nessuna rinuncia generale del fideiussore a proporre eccezioni che spetterebbero al debitore principale, ex art.1945 c.c., ma si limita ad escludere la facoltà, per il fideiussore, di opporre solo un determinato tipo di eccezioni, ossia quelle relative al momento in cui l'azienda di credito esercita il recesso dai rapporti con il debitore.
In definitiva, non sussistendo la clausola “senza eccezioni” e valorizzando i seguenti elementi:
a) l'uso ripetuto e costante nel testo della garanzia dei termini “fideiussione” e “fideiussore”;
b) l'assenza di esplicita rinuncia generale alla facoltà di proporre tutte le eccezioni che potrebbe proporre il debitore principale;
c) l'individuazione dell'oggetto della garanzia mediante il rinvio a tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, ogni altro accessorio e spese, deve concludersi nel senso che sussista il carattere accessorio della garanzia e che, quindi, ricorra una fideiussione e non una garanzia autonoma.
Ne deriva che i fideiussori possono opporre alla banca tutte le eccezioni che potrebbe opporre il debitore principale, come l'eccezione relativa alla clausola di nullità del tasso di interesse ultralegale non pattuito con forma scritta, con conseguente applicazione dell'art. 117, comma
7, TUB;
l'eccezione relativa alla illegittima applicazione della CIV, in violazione dell'art. 2 bis legge 2/2009, con conseguente esclusione degli importi addebitati a titolo di CIV;
l'eccezione relativa alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, con l'esclusione di ogni forma di capitalizzazione di interesse.
A questo punto si passa ad esaminare il primo ed il secondo motivo di appello.
C.5. Il primo motivo di appello, con cui la banca si duole dell'applicazione degli interessi sostitutivi, ex art. 117 TUB, sulle somme oggetto di fido, in luogo degli interessi al tasso
11 previsto nel contratto di conto corrente, che conterrebbe anche la disciplina del contratto di apertura di credito, è infondato.
Il Collegio non ignora che, come affermato dalla Corte di Cassazione, in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (cass. civ., 27.3.2017, n. 7763). E' stato, altresì, precisato che, in tal caso, l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il
“contratto figlio” (cass. civ., 22.11.2027, n. 27836).
Orbene, anche a voler ritenere, come assume la banca appellante, che, nel caso di specie, il contratto di apertura di credito sia contenuto e regolato nel contratto di conto corrente, redatto in forma scritta e sottoscritto dalla correntista, nondimeno nel contratto di conto corrente il tasso nominale degli interessi debitori per scoperti risulta così indicato:
-entro il fido accordato di euro….. 8,75%
- entro il fido accordato di euro… per scoperto di c/c 13,00%
- oltre il fido accordato di euro…. 13,50, ma non risulta indicato il limite del fido, e di conseguenza, non essendo indicato il limite del fido entro cui applicare gli interessi intra fido o al di fuori del quale applicare gli interessi extra fido, la clausola degli interessi debitori risulta indeterminata, con la conseguente applicazione degli interessi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB.
Il Collegio non ignora neanche la giurisprudenza invocata dall'appellante, secondo cui la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente, ma detta giurisprudenza non è pertinente al caso di specie, perché fa riferimento o ai casi di contratti di apertura di credito stipulati in epoca anteriore alla legge n. 154/1992, quando non vi era l'obbligo della forma scritta, o ai casi di contratti di apertura di credito conclusi in epoca successiva (come nel caso di specie), quando era stato introdotto l'obbligo della forma scritta
12 per i contratti bancari, la cui mancanza determina una nullità di protezione, che è legittimato a far valere solo il correntista (cass. civ., 14.12.2023, n. 34997, in motivazione;
cass. civ.,
13.6.2024, n. 16445, in motivazione;
cass. civ.,17.7.2023, n. 20455, in motivazione).
In particolare, la Corte di Cassazione, con riferimento ai casi in cui il correntista tenti di paralizzare l'eccezione della banca di prescrizione del diritto alla ripetizione facendo valere l'esistenza di un contratto di apertura di credito, ha affermato che non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il correntista non abbia fornito la prova della stipulazione del relativo contratto in forma scritta, così configurandosi la nullità per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma 1, D. Lgs. 385/1993. Ed invero, la rilevazione di tale vizio, nel caso di specie, non corrisponde all'interesse del correntista, posto che la nullità dei contratti bancari per difetto di forma scritta, ex artt. 117, comma 1 e 3, D.
Lgs. 385/1993 (TUB), si configura come una nullità di protezione, rilevabile, sì, anche d'ufficio, ex art. 127, comma 2, TUB, ma solo nell'interesse del correntista, contraente debole, escludendo che la banca possa far valere essa stessa la nullità o possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per interessi suoi propri, estranei alla tutela del contraente debole (cass. civ., 29.2.2024, n. 5387, anche in motivazione;
cass. civ.,
29.2.2024, n. 5336, anche in motivazione).
Ne deriva che non può ritenersi precluso al correntista di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dal deposito del relativo contratto, quali ad esempio gli estratti conto, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili, gli estratti conto scalari (o c.d. “staffe”), o attribuendo rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ex art. 116 c.p.c. (cass. civ., 29.2.2024, n. 5387, in motivazione;
cass. civ., 29.2.2024, n. 5336, anche in motivazione;
cass. civ., 17.1.2024, n. 1763; cass. civ., 18.4.2023, n. 10293)
Ed è in tale contesto che la Corte di Cassazione ha affermato che l'inutilizzabilità della prova per presunzione dell'affidamento non trova fondamento nemmeno nel rilievo per cui occorre aver certezza del limite dell'affidamento, in quanto, poiché la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancarie passive può emergere dallo stesso contegno della banca nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente. Pertanto, a fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della
13 provvista con cui far fronte a scoperti del conto, non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario
(cass. civ., 14.12.2023, n. 34997, in motivazione;
cass. civ., 13.6.2024, n. 16445, in motivazione;
cass. civ.,17.7.2023, n. 20455, in motivazione).
Nel caso in esame, però, l'eccezione di nullità del contratto di apertura di apertura di credito per mancanza di forma scritta, o, meglio l'eccezione di nullità della clausola relativa agli interessi debitori intra fido ed extra fido, per indeterminatezza della stessa, non essendo indicato il limite dell'affidamento entro ed oltre il quale devono essere applicati gli interessi ai tassi previsti nel contratto di conto corrente, non è stata fatta valere dalla banca, ma dalla correntista, in bonis, debitrice principale, poi fallita nel corso del presente giudizio, a tanto legittimata, nonché dai fideiussori, del pari legittimati, ai sensi dell'art. 1945 c.c., e risulta fondata, in quanto, effettivamente, la clausola sugli interessi contenuta nel contratto di conto corrente n. 150324, per come formulata, è nulla per indeterminatezza, perché non consente di stabilire quando si applicano gli interessi debitori al tasso intra fido, pari all'8,75%, e quando gli interessi debitori al tasso extra fido, pari al 13,50%. Di qui l'operatività degli interessi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB, come ritenuto dal primo giudice.
C.6. Anche il secondo motivo di appello, con cui la banca appellante si duole del fatto che il primo giudice abbia ritenuto nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed abbia ricalcolato il rapporto escludendo ogni forma di capitalizzazione, è infondato.
Ed invero, il contratto di conto corrente dedotto in giudizio, n. 150324, sottoscritto in data
5.10.2005, pur prevedendo la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, prevede solo il tasso di interesse annuo nominale (TAN), pari, per gli interessi creditori, a 0,01 % e, per gli interessi debitori, a 8,75%, ma non prevede anche - come correttamente rilevato dal giudice di primo grado - il tasso di interesse annuo effettivo (TAE).
Come precisato dalla Corte di Cassazione, la previsione nel contratto di conto corrente, stipulato nella vigenza della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della medesima delibera, secondo cui, nei casi in
14 cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (cass. civ.,
10.2.2022, n. 4321)
Ed invero, l'art. 120, comma 2, TUB, dispone che il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nei rapporti di conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
A tal fine, vengono in rilievo gli articoli 2 e 6 della delibera CICR del 9.2.2000.
L'art. 2, comma 2, della delibera CICR del 9.2.2000 dispone che, nell'ambito di ogni singolo conto corrente, deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
L'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000 prescrive che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta e risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Pertanto, la delibera C.I.C.R., a cui l'art. 120, comma 2, TUB ha demandato la fissazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie, subordina l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla indicazione nel contratto del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
Ne consegue che, ove nel contratto di conto corrente sia indicato, con riferimento agli interessi creditori, un tasso annuo nominale coincidente con il tasso annuo effettivo, o quest'ultimo tasso non sia proprio indicato – come nel caso di specie - la clausola anatocistica
è nulla, perché non soddisfa una delle condizioni a cui è subordinata la validità della pattuizione sull'anatocismo, e, segnatamene, la condizioni dell'art. 6 della delibera CICR del
9.2.2000, a cui l'art. 120 TUB ha demandato di fissare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie. Pertanto, correttamente il
15 giudice di primo grado ha ricalcolato il rapporto di conto corrente escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi.
Da tutto quanto precede consegue il rigetto dell'appello.
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., assumendo come valore della causa quello di €
171.088,81, pari alla somma ulteriore (rispetto a quella determinata dalla sentenza di primo grado) di cui la banca appellante chiede la condanna al pagamento nei confronti dei fideiussori appellati (€ 258.812,20, somma richiesto dalla appellante con atto di CP_3 appello, - € 87.723,48, somma oggetto della condanna al pagamento contenuta nella sentenza di primo grado = € 171.088,81), applicando i valori minimi, per la fase “di trattazione/istruttoria”, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1
- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, , nato a [...] il [...], , nato a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
Napoli l'8.9.1976, e , nato a [...] il [...], avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n. 10702/2018, depositata in data 11.12.2018, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) AN la appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del CP_3 giudizio secondo grado, che liquida in € 12.154,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, con distrazione in favore del
16 procuratore antistatario.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 26.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2954/2019
TRA
(C.F.-P.IVA n. ), in persona del legale rapp.te p.t., dott. Parte_1 P.IVA_1
giusta atto di conferimento di poteri del 26.07.2010 ricevuto dalla dott.ssa Parte_2
, notaio in Milano, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti Persona_1 allegata all'atto di appello, dall'avv. Giovanni Re (C.F. n. , presso il C.F._1 cui studio in Napoli, alla via Cervantes, 55/14, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
(C.F. n. ), (C.F. n. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), nato a [...] il [...], (C.F. n. C.F._3 Controparte_2
), nato a [...] l'[...], (C.F. n. C.F._4 Controparte_2
), nato a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi, giusta procura C.F._5 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Marcello
ST (C.F. ), presso lo studio del quale in Napoli, alla via Simone C.F._6
Martini, n. 66, elettivamente domiciliano;
1 APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n.
10702/2018, depositata in data 11.12.2018, non notificata
Conclusioni: come da verbale del 4.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 30.3.2016, la conveniva Parte_3 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la e deduceva che: Parte_1
- aveva intrattenuto con la convenuta un rapporto di conto corrente ordinario n. CP_3
150324, documentato dal IV trimestre 2005 al IV Trimestre 2014;
-il relativo contratto era nullo, se non inesistente, per inosservanza della forma scritta di cui all'art. 117 T.U.B.;
- nel corso del rapporto, la banca aveva applicato interessi debitori ultralegali, in mancanza di pattuizione tra le parti, in violazione dell'art.1284 c.c., nonché dell'art. 1815 c.c.; spese e commissioni non concordate e non dovute, nonché commissione di massimo scoperto, sebbene previste da clausola nulla, perché priva di giustificazione causale ed indeterminata;
aveva, inoltre, variato il tasso di interesse debitore al punto da farlo diventare usurario, ex art. 1815, comma 2, c.c. e/o ex art. 644 c.p.; nel quarto trimestre 2012, primo e terzo trimestre
2013, aveva applicato sia la CIV che la DIF, in difformità con la nota n. 431151 del
4.12.2009 della Banca d'Italia, secondo cui il contratto di apertura di credito non può prevedere l'applicazione cumulativa della CIV e della DIF, atteso che quest'ultima è onnicomprensiva, non potendo essere cumulata con altre commissioni dirette a remunerare, direttamente o indirettamente, la disponibilità delle somme;
- la rielaborazione del dare-avere tra le parti, espungendo gli addebiti illegittimi, aveva portato a rideterminate il saldo debitore nell'importo di € 67.855,03 a fronte dell'importo di
€ 222.447,26 risultante dagli estratti conto;
-le spese, le commissioni e gli interessi percepiti dal convenuto Istituto di credito nonché le modalità di svolgimento dei rapporti avevano causato gravi danni economici ad essa attrice.
Tanto dedotto, la società attrice concludeva chiedendo di:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente dedotto in giudizio, per difetto di forma ex art. 117 T.U.B., e/o in subordine che la convenuta banca convenuta si era resa inadempiente in relazione al dovere di buona fede e diligenza nella fase di esecuzione del
2 contratto, in violazione degli artt. 1175, 1375, 1283 e 1284 c.c. e degli artt. 117 e 117 bis
T.U.B.;
- accertare e dichiarare che la convenuta aveva addebitato importi non dovuti e, per CP_3
l'effetto, dopo aver effettuato il ricalcolo del saldo debitore, accertare e dichiarare un saldo debitore pari ad € 67.855,03, ovvero alla maggiore o minore somma che fosse risultata a seguito dell'acquisizione degli estratti conto mancanti e del contratto di apertura del c/c, nonché delle modifiche intervenute, dei quali essa attrice non era in possesso e di cui veniva chiesta l'acquisizione, ed all'esito della CTU, e, ancora per l'effetto, ordinare, a cura della banca convenuta, la cancellazione dell'appostazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia;
-con rivalutazione monetaria, indici Istat ed interessi come per legge dal fatto al soddisfo;
- con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che contestava Parte_1 la fondatezza delle avverse domande, di cui chiedeva il rigetto, precisando che il conto corrente, acceso dalla società attrice in data 5.10.2005, era regolato da contratto scritto e relativo documento di sintesi e presentava un saldo debitore di € 258.812,29; deduceva, poi, che le obbligazioni gravanti sulla risultavano garantite da Parte_3
, , nato a [...] il [...], Controparte_1 Controparte_2 CP_2
, nato a [...] l'[...], e , nato a [...] il [...], che
[...] Controparte_2 avevano sottoscritto dei contratti autonomi di garanzia e che chiedeva di chiamare in causa, perché fossero condannati, in solido con la società attrice, al pagamento della somma di €
258.812,20, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 150324, oltre interessi così come pattuiti o come per legge, o della diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa dei suindicati garanti , questi si CP_2 costituivano in giudizio e contestavano la fondatezza della domanda della banca convenuta, spiegando difese allineante a quelle della società attrice;
eccepivano la nullità delle fideiussioni prestate per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, nonché l'estinzione delle stesse, ex artt. 1956 e/o 1955 c.c.; contestavano, infine, che le garanzie prestate integrassero un contratto autonomo di garanzia, come, invece, assunto dalla banca.
Tanto dedotto, i fideiussori concludevano chiedendo di:
A) in via preliminare:
3 - accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente dedotto in giudizio, per difetto di forma ex art. 117 T.U.B., e/o in subordine che la banca convenuta si era resa inadempiente, nei confronti della società attrice, in relazione al dovere di buona fede e diligenza nella fase di esecuzione del contratto, in violazione degli artt. 1175, 1375, 1283 e 1284 c.c. e degli artt. 117
e 117 bis T.U.B.;
- accertare e dichiarare che la banca convenuta, senza alcun valido titolo, aveva addebitato importi non dovuti e, per l'effetto, previa ricostruzione del rapporto di conto corrente, accertare e dichiarare un saldo debitore pari ad € 67.855,03, ovvero alla maggiore o minore somma che fosse risultata a seguito dell'acquisizione degli estratti conto mancanti e del contratto di apertura del c/c, nonché delle modifiche intervenute, di cui la società attrice non era in possesso e di cui era chiesta l'acquisizione, ed all'esito della richiesta CTU e, ancora per l'effetto, ordinare, a cura della banca convenuta, la cancellazione dell'appostazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia;
B) in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità, ex art. 1939 c.c., dei contratti di fideiussione e/o, in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, invalidità ed inefficacia delle fideiussioni per inosservanza della forma scritta ex art. 117 T.U.B., per indeterminatezza dell'oggetto e per illiceità della causa, per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c., nonché accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, invalidità ed inefficacia delle clausole in deroga eventualmente contenute nelle predette fideiussioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis e ss. c.c., ex art. 1, comma 2, lett. E), della L. n.
281/1998, e dell'art. 1418, comma 1, c.c.;
C) per l'effetto,
- rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla banca convenuta di condanna al pagamento della somma di € 258.812,29;
D) in via meramente gradata,
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sollevate eccezioni di cui al punto B), ridurre l'importo da loro dovuto alla in solido con la Parte_1 [...]
alla somma di € 67.855,03; Parte_3
-con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della CTU), decideva la causa con sentenza n. 10702/2018,
4 pubblicata in data 11.12.2018, con cui così statuiva:
“1) AN , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 nato a [...] il [...], nato a [...] l'[...] e Controparte_2 Controparte_2 nato a Napoli il [...], in solido, a pagare a [...] € 87.723,48, Parte_1 nonché ulteriori interessi calcolati secondo gli stessi criteri applicati in sentenza;
2) Pone le spese delle relazioni del CTU, così come liquidate nei decreti emessi in corso di causa, a carico di ciascuna parte per la metà, e condanna la banca convenuta a rimborsare all'attrice la metà delle somme da questa versate al CTU in base ai suddetti decreti di liquidazione;
3) AN attrice e chiamati in causa in solido a rimborsare a le spese Parte_1 del giudizio, che liquida in € 30 per esborsi ed € 8000 per compenso, oltre spese generali, Iva
e Cpa.”
Il giudice di primo grado fondava la decisione sui seguenti passaggi motivazionali:
- il contratto di conto corrente n. 150324 risultava sottoscritto dalla banca e dalla
[...]
quindi, rispettava il requisito della forma scritta imposto dall'art. 117 TUB;
Parte_3
- detto contratto, pur prevedendo dei tassi passivi per scoperti “entro il fido accordato” ed
“oltre il fido accordato”, non specificava la misura del fido entro ed oltre il quale andavano applicati i suddetti tassi, sicché la previsione restava indeterminata;
poiché nel corso del rapporto era stato accordato dalla banca alla correntista un fido di fatto, il saldo del rapporto andava ricalcolato applicando sulle somme oggetto di fido di fatto i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB;
- la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi non era conforme a quanto prescritto dalla delibera CICR del 9.2.2000, perché non erano precisati i tassi effettivi a seguito della capitalizzazione infrannuale;
pertanto, il saldo del rapporto andava ricalcolato escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- l'eccezione relativa ai presunti tassi usurari era inammissibile, perché generica, non specificando quale sarebbero stati il TEG effettivo ed i tassi soglia superati;
del pari, era inammissibile l'eccezione sull'usura sopravvenuta;
- era infondata l'eccezione di nullità per indeterminatezza della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto;
- era fondata l'eccezione secondo cui la banca aveva applicato in modo cumulativo CIV e DIF in quattro trimestri illegittimamente, perché la commissione disponibilità fondi DIF deve
5 essere omnicomprensiva e non è compatibile con la CIV, che, quindi, andava esclusa;
- il CTU, nella sua ultima relazione tecnica depositata in data 11.7.2018, aveva calcolato che, escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed applicando i tassi sostitutivi, ex art. 117 TUB, sul fido accordato di fatto, il conto corrente si era chiuso con un saldo passivo di € 88.223,48; andava, poi, escluso l'importo di € 500,00 applicata a titolo di
CIV contemporaneamente alla DIF, per cui si giungeva ad un saldo € 87.723,48;
-pur considerando i fideiussori come garanti autonomi (come sosteneva la banca convenuta), gli stessi erano legittimati ad eccepire sia la nullità degli interessi applicati in assenza di valida pattuizione scritta, in quanto l'art. 117 TUB è una norma imperativa;
sia l'anatocismo non validamente pattuito, venendo, anche in tal caso, in rilievo la violazione di una norma imperativa;
sia l'applicazione di commissioni in violazione dell'art. 2 bis legge 2/2009, che deve essere considerata anch'essa norma imperativa.
B. Giudizio di appello
Avverso la sentenza n. 10702/2018, pubblicata in data 11.12.2018, la Parte_1 ha proposto tempestivo appello, con atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data
11.6.2019 alla e ai fideiussori, , Parte_3 Controparte_1
, nato a [...] il [...], , nato a [...] l'[...], Controparte_2 Controparte_2
, nato a [...] il [...], al fine di chiedere, in riforma della sentenza Controparte_2 di primo grado:
-nel merito, dichiarare inammissibili e/o improcedibili e, comunque, rigettare le domande attoree;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la società
[...]
nonché , , nato a [...] il Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
20.03.1970, , nato a [...] l'[...], e , nato a Controparte_2 Controparte_2
Napoli il 19.02.1977, al pagamento della complessiva somma di € 258.812,29, oltre interessi così come pattuiti o come per legge, o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si sono tempestivamente costituiti in giudizio, con unica comparsa di risposta, tutti gli appellati, che hanno resistito al gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La causa, trattata dalla Settima Sezione Civile, è transitata, in data 20.1.2025, alla Terza
Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte d'Appello di
6 Napoli di riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.6.2025 il procuratore dell'appellante ha comunicato l'intervenuto fallimento di quest'ultima e la Corte Parte_3 ha dichiarato l'interruzione del giudizio nei confronti della predetta società, mentre ha disposto la prosecuzione della causa nei confronti dei garanti;
indi, precisate le CP_2 conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello
C.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice affermava che l'affidamento concesso alla
[...]
fosse un fido di fatto, mancando in atti il relativo contratto scritto. Parte_3
L'appellante, di contro, ha dedotto che il contratto di conto corrente depositato in atti, regolarmente sottoscritto dalla prevedeva la regolamentazione Parte_3 economica sia del rapporto di conto corrente bancario sia dei servizi aggiuntivi (e dunque anche di eventuali aperture di credito); pertanto, poiché il contratto di apertura di credito era già previsto e disciplinato nel contratto di conto corrente stipulato in forma scritta, non doveva a sua volta essere concluso per iscritto (cass. civ., 9.7.2005, n. 14470; cass. civ., 1.10.2014, n.
20726; cass. civ., 7763/2017).
Alla luce di tali considerazioni, il fido concesso avrebbe dovuto essere regolamentato alle condizioni economiche analiticamente pattuite nel contratto di conto corrente con l'applicazione dei tassi di interesse ivi previsti: entro il fido accordato, l'8.75%; entro il fido accordato per scoperto, il 13%; oltre il fido accordato, il 13,50%.
L'appellante ha censurato, poi, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si era ritenuta fondamentale l'indicazione, nel documento di sintesi, della “misura del fido entro e non oltre il quale vanno applicati i suddetti tassi”.
L'appellante, di contro, ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente in quanto il fido è concesso in virtù delle particolari qualità personali o delle garanzie che può offrire il prenditore del credito, sì da poter essere illimitato (cass. civ., 3842/1996; cass. civ., 9080/2002; cass. civ., 26133/2013).
Pertanto, data per acclarata l'esistenza di una regolare apertura di credito concessa dalla
7 società, alla determinazione e/o determinabilità del fido soccorrevano solo ed esclusivamente gli estratti conto (e precisamente gli estratti del conto scalare), da cui era possibile rilevare le modalità di calcolo degli interessi applicati;
in particolare, dagli estratti conto risultava l'indicazione analitica, per ogni trimestre, della base di calcolo – limite del fido – utilizzata per la determinazione degli interessi debitori, ed, anzi, risultava che la banca aveva applicato, per gli importi entro il fido, tassi minori rispetto a quelli pattuiti.
C.2. Con il secondo motivo di appello, la banca appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto nulla la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, perché non conforme alle prescrizioni della delibera CICR del 9.2.2000, in quanto non erano precisati i tassi effettivi a seguito della capitalizzazione infrannuale.
L'appellante, di contro, ha dedotto che la Delibera CICR del 9.2.2000 riconosceva la legittimità del calcolo degli interessi anatocistici purché fosse garantita la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e degli interessi debitori e, nel caso di specie, detta condizione era assicurata, perché il contratto di conto corrente prevedeva una identica periodicità trimestrale nel calcolo degli interessi.
C.3. Con il terzo motivo di appello, la banca appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado affermava che, pure a voler considerare i fideiussori come garanti autonomi (come sosteneva la banca convenuta), essi erano legittimati ad eccepire la nullità degli interessi applicati in assenza di valida pattuizione scritta, con conseguente applicazione degli interessi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB, nonché
l'anatocismo non validamente pattuito, nonché l'applicazione di commissioni in violazione dell'art. 2 bis legge 2/2009.
L'appellante ha dedotto, di contro, che i garanti autonomi non sono legittimati a far valere le eccezioni inerenti l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni illegittimamente applicate, nonché dei tassi debitori ultralegali non pattuiti per iscritto, e tanto perché, improntandosi il rapporto tra il garante autonomo ed il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante autonomo non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norma imperativa o da illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.
C.4. Appare opportuno, per ordine logico, esaminare con priorità il terzo motivo di appello,
8 perché esso involge la questione della qualificazione della garanzia prestata dagli odierni appellati, terzi chiamati in primo grado, come fideiussione o come garanzia autonoma.
La questione della qualificazione della garanzia, in realtà, non è stata compiutamente affrontata dal primo giudice, il quale, lasciando la questione aperta, si limitava ad affermare:
“si ritiene che anche i fideiussori, pure a voler considerarli come garanti autonomi (come sostiene la banca convenuta) fossero legittimati ad eccepire la nullità dei interessi applicati in assenza di valida pattuizione scritta e l'anatocismo non validamente pattuito…” (sentenza di primo grado, penultima pagina).
Orbene, al fine di valutare la fondatezza del terzo motivo di appello, è necessario previamente qualificare la garanzia prestata dagli appellati come fideiussione o come garanzia CP_2 autonoma: ed invero, se si trattasse di fideiussione, i fideiussori potrebbero opporre alla banca creditrice, odierna appellante, tutte le eccezioni che potrebbe opporre la correntista debitrice principale, fallita nel corso del giudizio di appello, con la conseguenza che il terzo motivo di appello perderebbe di rilevanza e sarebbe di sicuro infondato;
se, invece, si trattasse di una garanzia autonoma, i garanti potrebbero opporre solo l'eccezione relativa alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, ma non anche l'eccezione di nullità dei tassi di interessi ultralegali non pattuiti con forma scritta, né l'eccezione di illegittima applicazione della CIV, per cui il terzo motivo di appello sarebbe fondato solo in parte.
Con la sentenza a sezioni unite del 18.2.2010, n. 3947, la Corte di Cassazione ha chiarito che:
a) il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un facere infungibile
(qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); b) la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, indipendentemente dall'inadempimento colpevole del debitore principale, mentre con la fideiussione, connotata dall'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale;
c) mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente
9 sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Pertanto, la caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è la carenza dell'elemento dell'accessorietà, atteso che il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni, né in ordine alla validità, né all'efficacia del rapporto di base.
Il garante autonomo, invece, non può opporre al creditore le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite, però, dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (cass. civ., 14.12.2007, n. 26262).
Pertanto, il garante autonomo può opporre l'eccezione di nullità della clausola che preveda tassi di interesse usurari, ai sensi degli artt. 644 cod. pen. e 1815 e 1418 c.c. (cass. civ.,
14.12.2007, n. 26262); l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che le clausole che prevedono una capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sono affette proprio da nullità per contrasto con norme imperative ed una soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (cass. civ.,
10.1.2018, n. 371; cass. civ., 31.3.2023, n. 9071).
Il garante autonomo, invece, non può opporre l'eccezione di nullità della pattuizione di interessi ultralegali per mancanza di forma scritta, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 c.c. e
120 del d.lgs. n. 385 del 1993” (cass. civ., 25.8.2017, n. 20397).
La Corte di Cassazione afferma, con insegnamento costante, che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini
10 dell'interpretazione della volontà delle parti (cass. civ., 18.2.2010, n. 3947; cass. civ.,
19.2.2019, n. 4717).
Tanto premesso in diritto, deve ritenersi che la garanzia prestata dagli odierni appellati non possa essere ricondotta alla categoria delle garanzie autonome, atteso che, se CP_2 essa contiene la clausola “a prima richiesta” (art. 7: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasso ed ogni altro accessorio”), non contiene, però, anche la clausola “senza eccezione”, tale non essendo la previsione di cui all'art. 8: “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui l'azienda di credito esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con debitore”, in quanto detta clausola non integra nessuna rinuncia generale del fideiussore a proporre eccezioni che spetterebbero al debitore principale, ex art.1945 c.c., ma si limita ad escludere la facoltà, per il fideiussore, di opporre solo un determinato tipo di eccezioni, ossia quelle relative al momento in cui l'azienda di credito esercita il recesso dai rapporti con il debitore.
In definitiva, non sussistendo la clausola “senza eccezioni” e valorizzando i seguenti elementi:
a) l'uso ripetuto e costante nel testo della garanzia dei termini “fideiussione” e “fideiussore”;
b) l'assenza di esplicita rinuncia generale alla facoltà di proporre tutte le eccezioni che potrebbe proporre il debitore principale;
c) l'individuazione dell'oggetto della garanzia mediante il rinvio a tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, ogni altro accessorio e spese, deve concludersi nel senso che sussista il carattere accessorio della garanzia e che, quindi, ricorra una fideiussione e non una garanzia autonoma.
Ne deriva che i fideiussori possono opporre alla banca tutte le eccezioni che potrebbe opporre il debitore principale, come l'eccezione relativa alla clausola di nullità del tasso di interesse ultralegale non pattuito con forma scritta, con conseguente applicazione dell'art. 117, comma
7, TUB;
l'eccezione relativa alla illegittima applicazione della CIV, in violazione dell'art. 2 bis legge 2/2009, con conseguente esclusione degli importi addebitati a titolo di CIV;
l'eccezione relativa alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, con l'esclusione di ogni forma di capitalizzazione di interesse.
A questo punto si passa ad esaminare il primo ed il secondo motivo di appello.
C.5. Il primo motivo di appello, con cui la banca si duole dell'applicazione degli interessi sostitutivi, ex art. 117 TUB, sulle somme oggetto di fido, in luogo degli interessi al tasso
11 previsto nel contratto di conto corrente, che conterrebbe anche la disciplina del contratto di apertura di credito, è infondato.
Il Collegio non ignora che, come affermato dalla Corte di Cassazione, in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (cass. civ., 27.3.2017, n. 7763). E' stato, altresì, precisato che, in tal caso, l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il
“contratto figlio” (cass. civ., 22.11.2027, n. 27836).
Orbene, anche a voler ritenere, come assume la banca appellante, che, nel caso di specie, il contratto di apertura di credito sia contenuto e regolato nel contratto di conto corrente, redatto in forma scritta e sottoscritto dalla correntista, nondimeno nel contratto di conto corrente il tasso nominale degli interessi debitori per scoperti risulta così indicato:
-entro il fido accordato di euro….. 8,75%
- entro il fido accordato di euro… per scoperto di c/c 13,00%
- oltre il fido accordato di euro…. 13,50, ma non risulta indicato il limite del fido, e di conseguenza, non essendo indicato il limite del fido entro cui applicare gli interessi intra fido o al di fuori del quale applicare gli interessi extra fido, la clausola degli interessi debitori risulta indeterminata, con la conseguente applicazione degli interessi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB.
Il Collegio non ignora neanche la giurisprudenza invocata dall'appellante, secondo cui la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente, ma detta giurisprudenza non è pertinente al caso di specie, perché fa riferimento o ai casi di contratti di apertura di credito stipulati in epoca anteriore alla legge n. 154/1992, quando non vi era l'obbligo della forma scritta, o ai casi di contratti di apertura di credito conclusi in epoca successiva (come nel caso di specie), quando era stato introdotto l'obbligo della forma scritta
12 per i contratti bancari, la cui mancanza determina una nullità di protezione, che è legittimato a far valere solo il correntista (cass. civ., 14.12.2023, n. 34997, in motivazione;
cass. civ.,
13.6.2024, n. 16445, in motivazione;
cass. civ.,17.7.2023, n. 20455, in motivazione).
In particolare, la Corte di Cassazione, con riferimento ai casi in cui il correntista tenti di paralizzare l'eccezione della banca di prescrizione del diritto alla ripetizione facendo valere l'esistenza di un contratto di apertura di credito, ha affermato che non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il correntista non abbia fornito la prova della stipulazione del relativo contratto in forma scritta, così configurandosi la nullità per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma 1, D. Lgs. 385/1993. Ed invero, la rilevazione di tale vizio, nel caso di specie, non corrisponde all'interesse del correntista, posto che la nullità dei contratti bancari per difetto di forma scritta, ex artt. 117, comma 1 e 3, D.
Lgs. 385/1993 (TUB), si configura come una nullità di protezione, rilevabile, sì, anche d'ufficio, ex art. 127, comma 2, TUB, ma solo nell'interesse del correntista, contraente debole, escludendo che la banca possa far valere essa stessa la nullità o possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per interessi suoi propri, estranei alla tutela del contraente debole (cass. civ., 29.2.2024, n. 5387, anche in motivazione;
cass. civ.,
29.2.2024, n. 5336, anche in motivazione).
Ne deriva che non può ritenersi precluso al correntista di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dal deposito del relativo contratto, quali ad esempio gli estratti conto, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili, gli estratti conto scalari (o c.d. “staffe”), o attribuendo rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ex art. 116 c.p.c. (cass. civ., 29.2.2024, n. 5387, in motivazione;
cass. civ., 29.2.2024, n. 5336, anche in motivazione;
cass. civ., 17.1.2024, n. 1763; cass. civ., 18.4.2023, n. 10293)
Ed è in tale contesto che la Corte di Cassazione ha affermato che l'inutilizzabilità della prova per presunzione dell'affidamento non trova fondamento nemmeno nel rilievo per cui occorre aver certezza del limite dell'affidamento, in quanto, poiché la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancarie passive può emergere dallo stesso contegno della banca nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente. Pertanto, a fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della
13 provvista con cui far fronte a scoperti del conto, non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario
(cass. civ., 14.12.2023, n. 34997, in motivazione;
cass. civ., 13.6.2024, n. 16445, in motivazione;
cass. civ.,17.7.2023, n. 20455, in motivazione).
Nel caso in esame, però, l'eccezione di nullità del contratto di apertura di apertura di credito per mancanza di forma scritta, o, meglio l'eccezione di nullità della clausola relativa agli interessi debitori intra fido ed extra fido, per indeterminatezza della stessa, non essendo indicato il limite dell'affidamento entro ed oltre il quale devono essere applicati gli interessi ai tassi previsti nel contratto di conto corrente, non è stata fatta valere dalla banca, ma dalla correntista, in bonis, debitrice principale, poi fallita nel corso del presente giudizio, a tanto legittimata, nonché dai fideiussori, del pari legittimati, ai sensi dell'art. 1945 c.c., e risulta fondata, in quanto, effettivamente, la clausola sugli interessi contenuta nel contratto di conto corrente n. 150324, per come formulata, è nulla per indeterminatezza, perché non consente di stabilire quando si applicano gli interessi debitori al tasso intra fido, pari all'8,75%, e quando gli interessi debitori al tasso extra fido, pari al 13,50%. Di qui l'operatività degli interessi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB, come ritenuto dal primo giudice.
C.6. Anche il secondo motivo di appello, con cui la banca appellante si duole del fatto che il primo giudice abbia ritenuto nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed abbia ricalcolato il rapporto escludendo ogni forma di capitalizzazione, è infondato.
Ed invero, il contratto di conto corrente dedotto in giudizio, n. 150324, sottoscritto in data
5.10.2005, pur prevedendo la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, prevede solo il tasso di interesse annuo nominale (TAN), pari, per gli interessi creditori, a 0,01 % e, per gli interessi debitori, a 8,75%, ma non prevede anche - come correttamente rilevato dal giudice di primo grado - il tasso di interesse annuo effettivo (TAE).
Come precisato dalla Corte di Cassazione, la previsione nel contratto di conto corrente, stipulato nella vigenza della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della medesima delibera, secondo cui, nei casi in
14 cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (cass. civ.,
10.2.2022, n. 4321)
Ed invero, l'art. 120, comma 2, TUB, dispone che il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nei rapporti di conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
A tal fine, vengono in rilievo gli articoli 2 e 6 della delibera CICR del 9.2.2000.
L'art. 2, comma 2, della delibera CICR del 9.2.2000 dispone che, nell'ambito di ogni singolo conto corrente, deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
L'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000 prescrive che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta e risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Pertanto, la delibera C.I.C.R., a cui l'art. 120, comma 2, TUB ha demandato la fissazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie, subordina l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla indicazione nel contratto del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
Ne consegue che, ove nel contratto di conto corrente sia indicato, con riferimento agli interessi creditori, un tasso annuo nominale coincidente con il tasso annuo effettivo, o quest'ultimo tasso non sia proprio indicato – come nel caso di specie - la clausola anatocistica
è nulla, perché non soddisfa una delle condizioni a cui è subordinata la validità della pattuizione sull'anatocismo, e, segnatamene, la condizioni dell'art. 6 della delibera CICR del
9.2.2000, a cui l'art. 120 TUB ha demandato di fissare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie. Pertanto, correttamente il
15 giudice di primo grado ha ricalcolato il rapporto di conto corrente escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi.
Da tutto quanto precede consegue il rigetto dell'appello.
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., assumendo come valore della causa quello di €
171.088,81, pari alla somma ulteriore (rispetto a quella determinata dalla sentenza di primo grado) di cui la banca appellante chiede la condanna al pagamento nei confronti dei fideiussori appellati (€ 258.812,20, somma richiesto dalla appellante con atto di CP_3 appello, - € 87.723,48, somma oggetto della condanna al pagamento contenuta nella sentenza di primo grado = € 171.088,81), applicando i valori minimi, per la fase “di trattazione/istruttoria”, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1
- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, , nato a [...] il [...], , nato a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
Napoli l'8.9.1976, e , nato a [...] il [...], avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n. 10702/2018, depositata in data 11.12.2018, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) AN la appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del CP_3 giudizio secondo grado, che liquida in € 12.154,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, con distrazione in favore del
16 procuratore antistatario.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 26.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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