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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente
Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, visto l'art. 473 bis CPC ha emesso
la seguente
Sentenza sulla domanda proposta da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
MATTEIS FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
DE MATTEIS FRANCESCO
Ricorrente nei confronti di
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
Resistente in relazione al
RICORSO per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Canepina, in data 24.08.2002 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Canepina al n. 13, parte II, Serie A con l'intervento del P.M presso il Tribunale di Viterbo
Rilevato che il resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non è comparso all'udienza; Che pertanto la mancata comparizione denota chiaramente disinteresse per le sorti della causa;
Visto il verbale di udienza del 16.12.2024 nel corso della quale la ricorrente ha insistito affinché il Collegio si pronunziasse in suo favore e per l'effetto riconoscesse la legittimità delle richieste indicate nel ricorso e che di seguito si riportano: A) dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 24/08/2002 e annotato nel Registro dello Stato Civile del Comune di Canepina al n. 13, parte II, Serie A Ufficio, tra la Sig.ra Parte_1 ed il Sig. ; Controparte_1
pagina1 di 4 B) determinare nella somma di € 500,00, l'assegno divorzile che il Sig. verserà alla CP_1
Sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, o comunque il diverso importo Parte_1 che s giusto e provato in corso di giudizio, rivalutabile annualmente in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati nel mese corrispondente a quello di emissione dei provvedimenti temporanei medesimi;
All'udienza del 16.12.2024 la iduceva la richiesta di assegno divorzile dagli originari Parte_1 euro 500,00 mensili ad euro sili.
Rilevato e Ritenuto:
Che sulla base degli atti depositati ed all'esito dell'audizione della ricorrente è possibile adottare le decisioni con riguardo sia alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che alle determinazioni economiche, non apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria;
Che segnatamente la ricorrente ha argomentato:
L'istante ha incardinato procedimento di separazione giudiziale con ricorso depositato in data 23/10/2017, notificato al Sig. il 30/11/2017 e rubricato CP_1 al proc.to n. 2920/2017 RG Tribunale di Viterbo.
Con ordinanza resa dal Dott. E. Capizzi in data 17 – 18/01/2018 in sede di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e l'assegno di mantenimento richiesto dalla Sig.ra è stato Parte_1 determinato nella misura di € 350,00 mensili, rivalutabile secondo legge e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese.
Successivamente, con sentenza parziale n. 300/2020 resa dal Tribunale di Viterbo in data 02/03/2020, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e disposta la prosecuzione del procedimento per le ulteriori Parte_2 domande spiegate dall'istante, tra cui quella per addebito (doc. 5).
Il procedimento si è definito in data 12/08/2021 all'esito del deposito della sentenza n. 982/2021, con cui il Tribunale di Viterbo ha dichiarato la separazione dei coniugi addebitabile a quest'ultimo, condannato il medesimo Parte_2 al risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura di € 10.000,00 e rigettato ogni altra domanda, tra cui quella relativa al richiesto di assegno di mantenimento nella misura di € 500,00.
Ciò premesso, in ordine alle valutazioni da compiere con riguardo al riconoscimento dell'assegno divorzile, la Suprema Corte, con ordinanza n. 16703 del
17.6.2024 sancisce che la valutazione per il riconoscimento dell'assegno divorzile non si può concentrare solo sul periodo della separazione, ma deve prendere in esame l'intera storia del rapporto coniugale ed anche l'attualità, aggiungendo che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio deve essere invocata solo nell'ipotesi di non autosufficienza economica del coniuge e che bisogna tenere conto della formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due coniugi ( in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto) delle potenzialità reddituali dei coniugi correlate alla loro qualificazione professionale e alle disponibilità immobiliari, nonché
pagina2 di 4 della prognosi futura alla luce delle condizioni di salute, dell'età dell'avente diritto all'assegno, della durata del matrimonio e dell'accertamento dello squilibrio economico-patrimoniale al momento dello scioglimento del vincolo senza tralasciare le ragioni di questo squilibrio, considerando i ruoli endofamiliari all'accrescimento del patrimonio familiare e dell'ex coniuge.
Orbene, alla luce delle considerazioni addotte dalla ricorrente e che in questa sede debbono intendersi integralmente richiamate e condivise, osserva il Collegio che le argomentazioni stesse debbono ritenersi esaustive al fine del riconoscimento del richiesto assegno divorzile nella misura di euro 200,00 mensile considerando le rispettive situazioni economiche e soprattutto le pregresse vicissitudini tra i coniugi relative all'apporto di ciascuno di essi al benessere patrimoniale del nucleo familiare.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in considerazione del venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
La circostanza che le parti si fossero separate consensualmente avvalora tale conclusione.
Sussistono, inoltre, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Dai documenti acquisiti risulta, infatti, che dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale per la separazione sino al momento del deposito del ricorso per divorzio, sono decorsi i termini di legge. Inoltre, non è stata eccepita l'interruzione della separazione per la sopravvenuta conciliazione delle parti.
Pertanto, dovrà essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e . Parte_1 Controparte_1
Le spese di lite, sono poste a carico del resistente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando anche in parziale modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione personale omologata con provvedimento del Tribunale di Viterbo in data 12.8.2021 (sentenza n. 982/2021)
dispone
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Canepina in data 24.08.2002 Parte_1 Controparte_1 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Canepina al n. 13, parte II, Serie A Ufficio I.
2) Pone a carico di , l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
con decorrenza dalla domanda e a titolo di assegno divorzile, la
[...] somma di euro 200,00 mensili da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 del mese.
pagina3 di 4 Le spese di lite sono poste a carico di e si liquidano in Controparte_1 complessivi euro 2000,00 per onorari, oltre spese accessorie, Iva e Cpa come per legge. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile di Viterbo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e alla legge 898/1970.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del 3 Marzo 2025. Il Giudice Est. (Francesco Scavo Lombardo)
IL PRESIDENTE
(Eugenio Maria Turco)
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