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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 14/11/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Pesaro
Lavoro
N.R.G. 642/2025
Il Giudice Maurizio Paganelli, all'udienza del 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to/dagli Avv.ti Parte_1
QUAGLIATO GI
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE, contumace
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.06.2025 l'istante lamentava di essere stata assunta da con contratto part-time a tempo Controparte_1
determinato, inquadrata al livello 3 CCNL “Parrucchieri ed Estetisti”, con mansioni di estetista. Il rapporto di lavoro diveniva a tempo indeterminato dal marzo 2022. La società svolgeva attività di centro estetico, abbronzatura, palestra e piscina per fitness e riabilitazione.
Nel periodo di chiusura estiva dell'8 agosto 2024, il datore di lavoro comunicava alla lavoratrice che, alla riapertura prevista per il 9 settembre
2024, avrebbe dovuto presentarsi presso la nuova sede di Fano, località
Rosciano. Tuttavia, il 5 settembre 2024, il datore comunicava telefonicamente alla ricorrente di non recarsi più al lavoro dal 9 settembre 2024. Con lettera del 18 settembre 2024, la lavoratrice, anche tramite la CP_2
offriva le proprie energie lavorative e reclamava la corresponsione dei
[...]
cedolini paga da marzo 2022 a settembre 2023, nonché le retribuzioni dal 9 settembre 2024, costituendo la ditta in mora. Il 2 ottobre 2024, la lavoratrice riceveva dal datore di lavoro una e-mail con allegata la Comunicazione
Obbligatoria Unificato Lav, dalla quale si evinceva la cessazione del rapporto di lavoro al 30 settembre 2024 per “cessazione attività”. Nel testo della e-mail si leggeva che si cercava una soluzione per evitare il pagamento del ticket di €
1.950,00 e che a breve sarebbe stata inviata la busta paga per la chiusura.
Il 15 ottobre 2024, la lavoratrice riceveva le buste paga di agosto e settembre
2024, nelle quali si evidenziavano detrazioni per assenze ingiustificate. Il 5 novembre 2024, anche tramite l'Ufficio Vertenze CGIL di Fano, la lavoratrice impugnava il licenziamento del 30 settembre 2024, appreso dopo il ricevimento dell'Unilav. Il 13 novembre 2024, la lavoratrice riceveva dal datore di lavoro un messaggio WhatsApp contenente la lettera di licenziamento con decorrenza dal 30 settembre 2024 per cessazione dell'attività aziendale.
La lavoratrice, avendo offerto le proprie energie lavorative il 18 settembre
2024, rivendicava il diritto alla ricezione di tutte le retribuzioni maturate per i mesi di agosto (ferie), settembre, ottobre (dedotto quanto percepito). In sintesi, lamentava il pagamento non corretto delle mensilità di agosto, settembre e ottobre. Considerando gli istituti contrattuali applicati, l'assenza per ferie nel mese di agosto, la disponibilità nel mese di settembre fino al 2 ottobre (data di risoluzione), e gli acconti percepiti al termine del rapporto, la ricorrente si dichiarava creditrice della somma di € 2.980,71 (di cui € 303,13 a titolo di TFR), come da conteggio sindacale allegato, oltre alle indennità dettagliatamente indicate.
Pag. 2 di 3 La ricorrente chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma di € 2.980,71.
***
Il ricorso è fondato.
Dalla missiva trasmessa dal datore di lavoro alla ricorrente il 02.10.2024 e dal documento allegato si evince che la risoluzione del rapporto è avvenuta ad iniziativa del datore di lavoro, che ha cessato l'attività a far data dal 30 settembre.
Dal doc. 3 si evince che la lavoratrice ha messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative fin dal 9 settembre.
Da ciò consegue che la sospensione di fatto della prestazione lavorativa dal 9 settembre alla cessazione del rapporto è imputabile in via esclusiva alla volontà del datore di lavoro, che pertanto deve farsi carico della retribuzione dovuta alla ricorrente per detto periodo.
L'importo delle differenze retributive dovute è pari all'importo richiesto, essendo stato determinato sulla base di un conteggio che applica gli istituti del
CCNL applicato dall'azienda.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
2.980,71, oltre accessori di legge.
Pone in capo alla resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 1128,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge.
Pesaro, 14/11/2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Paganelli
Pag. 3 di 3
Lavoro
N.R.G. 642/2025
Il Giudice Maurizio Paganelli, all'udienza del 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to/dagli Avv.ti Parte_1
QUAGLIATO GI
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE, contumace
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.06.2025 l'istante lamentava di essere stata assunta da con contratto part-time a tempo Controparte_1
determinato, inquadrata al livello 3 CCNL “Parrucchieri ed Estetisti”, con mansioni di estetista. Il rapporto di lavoro diveniva a tempo indeterminato dal marzo 2022. La società svolgeva attività di centro estetico, abbronzatura, palestra e piscina per fitness e riabilitazione.
Nel periodo di chiusura estiva dell'8 agosto 2024, il datore di lavoro comunicava alla lavoratrice che, alla riapertura prevista per il 9 settembre
2024, avrebbe dovuto presentarsi presso la nuova sede di Fano, località
Rosciano. Tuttavia, il 5 settembre 2024, il datore comunicava telefonicamente alla ricorrente di non recarsi più al lavoro dal 9 settembre 2024. Con lettera del 18 settembre 2024, la lavoratrice, anche tramite la CP_2
offriva le proprie energie lavorative e reclamava la corresponsione dei
[...]
cedolini paga da marzo 2022 a settembre 2023, nonché le retribuzioni dal 9 settembre 2024, costituendo la ditta in mora. Il 2 ottobre 2024, la lavoratrice riceveva dal datore di lavoro una e-mail con allegata la Comunicazione
Obbligatoria Unificato Lav, dalla quale si evinceva la cessazione del rapporto di lavoro al 30 settembre 2024 per “cessazione attività”. Nel testo della e-mail si leggeva che si cercava una soluzione per evitare il pagamento del ticket di €
1.950,00 e che a breve sarebbe stata inviata la busta paga per la chiusura.
Il 15 ottobre 2024, la lavoratrice riceveva le buste paga di agosto e settembre
2024, nelle quali si evidenziavano detrazioni per assenze ingiustificate. Il 5 novembre 2024, anche tramite l'Ufficio Vertenze CGIL di Fano, la lavoratrice impugnava il licenziamento del 30 settembre 2024, appreso dopo il ricevimento dell'Unilav. Il 13 novembre 2024, la lavoratrice riceveva dal datore di lavoro un messaggio WhatsApp contenente la lettera di licenziamento con decorrenza dal 30 settembre 2024 per cessazione dell'attività aziendale.
La lavoratrice, avendo offerto le proprie energie lavorative il 18 settembre
2024, rivendicava il diritto alla ricezione di tutte le retribuzioni maturate per i mesi di agosto (ferie), settembre, ottobre (dedotto quanto percepito). In sintesi, lamentava il pagamento non corretto delle mensilità di agosto, settembre e ottobre. Considerando gli istituti contrattuali applicati, l'assenza per ferie nel mese di agosto, la disponibilità nel mese di settembre fino al 2 ottobre (data di risoluzione), e gli acconti percepiti al termine del rapporto, la ricorrente si dichiarava creditrice della somma di € 2.980,71 (di cui € 303,13 a titolo di TFR), come da conteggio sindacale allegato, oltre alle indennità dettagliatamente indicate.
Pag. 2 di 3 La ricorrente chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma di € 2.980,71.
***
Il ricorso è fondato.
Dalla missiva trasmessa dal datore di lavoro alla ricorrente il 02.10.2024 e dal documento allegato si evince che la risoluzione del rapporto è avvenuta ad iniziativa del datore di lavoro, che ha cessato l'attività a far data dal 30 settembre.
Dal doc. 3 si evince che la lavoratrice ha messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative fin dal 9 settembre.
Da ciò consegue che la sospensione di fatto della prestazione lavorativa dal 9 settembre alla cessazione del rapporto è imputabile in via esclusiva alla volontà del datore di lavoro, che pertanto deve farsi carico della retribuzione dovuta alla ricorrente per detto periodo.
L'importo delle differenze retributive dovute è pari all'importo richiesto, essendo stato determinato sulla base di un conteggio che applica gli istituti del
CCNL applicato dall'azienda.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
2.980,71, oltre accessori di legge.
Pone in capo alla resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 1128,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge.
Pesaro, 14/11/2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Paganelli
Pag. 3 di 3