Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 03/04/2026, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02252/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06633/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6633 del 2025, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Scolamiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione
della sentenza n. 4552/2013 del 1° dicembre 2013 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. DA SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato il 21 novembre e depositato il 28 novembre, il ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 4552/2013 del 1° dicembre 2013 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, nel presupposto del suo passaggio in giudicato.
In particolare, premesso che con tale sentenza il ministero della salute è stato condannato a corrispondere al ricorrente l’importo di €. 13.267,39, oltre interessi legali (a titolo di adeguamento dell’indennizzo ex lege 210/92, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2011), viene denunciato che la sentenza non è stata eseguita e chiesto che la sezione ordini all’amministrazione intimata di eseguire il provvedimento fissando allo scopo un termine; in caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede che la sezione provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’amministrazione e la condanna di quest’ultima al pagamento di una penalità di mora a norma dell’articolo 114, co0mma 4, lett. e), c.p.a..
L’amministrazione si è costituita in giudizio e ha eccepito che il credito nascente dal giudicato è prescritto, non risultando compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione ed essendo decorsi più di dieci anni dalla data di attribuzione del diritto.
L’eccezione è infondata; il ricorrente ha infatti documentato di aver interrotto la prescrizione attraverso la proposizione in data 6 giugno 2016 di un atto di intervento preordinato a ottenere il soddisfacimento del credito nascente dalla sentenza sopra indicata in una procedura di esecuzione promossa contro il ministero della salute innanzi al Tribunale di Genova.
Costituisce infatti giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione che l’intervento nel procedimento di esecuzione costituisce “ domanda proposta nel corso di un giudizio ” in base al secondo comma dell’articolo 2043 c.c. e quindi interrompe la prescrizione (cfr. Cassazione, sez. II, 8 ottobre 2018, n. 24683); l’effetto interruttivo della prescrizione non è escluso dalla circostanza che nell’ambito di quella procedura il ricorrente abbia, dopo il deposito del ricorso per intervento, rinunciato all’esecuzione (cfr. articolo 2945, comma 3, c.c.).
Il ricorso va quindi accolto.
Di conseguenza deve ordinarsi a di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Dirigente responsabile del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del ministero della salute o un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che provvederà all’esecuzione della sentenza indicata e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento.
L’amministrazione intimata è altresì condannata a corrispondere la penalità di mora.
L' astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.
Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem , il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege , e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto dall’amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l’ astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “ l’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile ”).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di NAPOLI, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di eseguire la sentenza indicata in premessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; condanna il ministero della salute al pagamento della penalità di mora secondo quanto precisato in premessa ; dispone che in caso di ulteriore inerzia all’amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Dirigente responsabile del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del ministero della salute o di un funzionario da lui delegato.
Condanna il ministero della salute al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro millecinquecento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore del ricorrente per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ES, Presidente
DA SO, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA SO | RI ES |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.