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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/07/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5501/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5501/2015 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Mario Alfano giusto Parte_1 C.F._1 mandato ed elezione di domicilio in atti,
-OPPONENTE- contro società in persona del socio accomandatario, sig. Controparte_1 CP_1
, con sede legale in Sant'Arsenio (SA) – 84037 - alla Piazza Europa n. 20 - P. IVA n.
[...]
e R.E.A. n. SA 234351 – e con sede operativa in Pagani (SA) – 84016 – alla Via Olivella P.IVA_1 n. 50, rapp.ta e difesa dall'avv. Michele Sarno e dall'avv. Vincenzo Pugliese giusta mandato ed elezione di domicilio in atti
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1243/15, reso in dall'intestato Tribunale in favore della con il CP_1 quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di €7598,99 euro (oltre interessi e spese della procedura) a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale igienico sanitario.
Più nello specifico, l'opponente ha contestato in primis la propria legittimazione passiva essendo la predetta fornitura effettuata nei confronti della madre nonché la non debenza delle somme CP_2 richieste con il monitorio in virtù degli acconti versati e della somma di € 1768,00 richiesta per merce non consegnata. Ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente si è costituita in giudizio la società opposta, eccependo l'infondatezza dell'avverso dedotto in fatto ed in diritto con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.. All'esito è stata ammessa ed espletata la CTU come richiesta.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.11.24 ove, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
E' innanzitutto opportuno ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è da considerarsi a tutti gli effetti un ordinario giudizio a cognizione piena, sebbene – come si suole affermare – a “parti invertite”. Pertanto, spetterà all'opposto (creditore-attore sostanziale) di fornire prova della sussistenza del credito ingiunto mentre spetterà all'opponente (convenuto sostanziale) di fornire idonea prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione. Quanto poi al valore della fattura commerciale, la stessa è pacificamente considerata documento ex se idoneo all'emissione di un decreto ingiuntivo, nell'ambito del giudizio di opposizione, tuttavia, “avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 28/06/2010, n. 15383 (rv. 613803)). Pertanto è onere del creditore fornire ulteriori mezzi di prova, da integrarsi alla documentazione già offerta in fase monitoria.
Ora, a fronte della contestazione di in merito alla sua carenza di legittimazione passiva Parte_1 nel rapporto di cui è causa, l'opposta ha fornito idonea prova della conclusione ed esecuzione del contratto avente ad oggetto la vendita di materiali igienico sanitari a suo favore come analiticamente indicati nella fattura n. 371 del 29.11.2014.
Ed invero!
Occorre evidenziare, innanzitutto, che trattasi di contratto che non richiede l'utilizzo della prova scritta, né ad substantiam né ad probationem; di conseguenza, la prova della sua conclusione e corretta esecuzione può essere fornita con qualunque mezzo. Nel caso di specie, si valorizza, innanzitutto, la circostanza per cui la consegna dei beni non è stata specificamente contestata e comunque la consegna trova conferma nei DDT prodotti in atti, i quali risultano sottoscritti anche dal destinatario e recano pagina 2 di 3 quale indicazione del destinatario proprio “ ”. Inoltre, deve ancora rilevarsi che Parte_1 l'opposta ha comunque prodotto in giudizio le proposte di vendita del 4.10.2012 e del 24.10.2012, con regolare sottoscrizione dell'odierna opponente, anche questi documenti non specificamente contestati dall'opponente. Tanto è sufficiente, a parere della Scrivente, a ritenere soddisfatto l'onere della prova gravante sul creditore in merito all'esistenza della legittimazione passiva dell'odierna opponente rispetto al credito di cui al presente giudizio.
Passando al merito e alla prova della somma dovuta a fronte della fornitura effettuata decurtata degli acconti ricevuti, questo Giudicante ritiene di condividere quanto concluso dalla relazione depositata dal CTU nominato il quale ha espressamente rilevato la congruità dei prezzi praticati rispetto al valore della merce venduta nonché la congruenza dell'importo di € 7598,99 richiesta nel decreto ingiuntivo come indicata a consuntivo nell'estratto conto nr. 3066 del 2.1.2013.
Diversamente deve essere disattesa la richiesta degli interessi ex D.Lvo 192/2012 come liquidati nel decreto ingiuntivo in quanto nella fattispecie che ci occupa il rapporto tra le parti non integra una transazione commerciale tra imprese o tra imprese e PA ai sensi dell'art. 2 del citato decreto. Non sussistendo i presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge , gli interessi moratori non sono quindi dovuti.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Ne consegue il parziale accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto limitatamente agli interessi moratori mentre il restante credito va confermato.
Quanto alle spese di lite, le stesse vengono compensate in ragione della reciproca soccombenza unitamente alle spese della CTU.
P.Q.M.
Il GOP, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione quanto alla sorta capitale e alle spese del procedimento monitorio;
2) Accoglie l'opposizione limitatamente alla non debenza degli interessi moratori richiesti ex
D.Lgs 192/2012;
3) Conferma per il resto il decreto ingiuntivo opposto;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5) Compensa integralmente tra le parti le spese della CTU.
Così deciso in Nocera Inferiore, 29.07.2025.
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5501/2015 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Mario Alfano giusto Parte_1 C.F._1 mandato ed elezione di domicilio in atti,
-OPPONENTE- contro società in persona del socio accomandatario, sig. Controparte_1 CP_1
, con sede legale in Sant'Arsenio (SA) – 84037 - alla Piazza Europa n. 20 - P. IVA n.
[...]
e R.E.A. n. SA 234351 – e con sede operativa in Pagani (SA) – 84016 – alla Via Olivella P.IVA_1 n. 50, rapp.ta e difesa dall'avv. Michele Sarno e dall'avv. Vincenzo Pugliese giusta mandato ed elezione di domicilio in atti
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1243/15, reso in dall'intestato Tribunale in favore della con il CP_1 quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di €7598,99 euro (oltre interessi e spese della procedura) a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale igienico sanitario.
Più nello specifico, l'opponente ha contestato in primis la propria legittimazione passiva essendo la predetta fornitura effettuata nei confronti della madre nonché la non debenza delle somme CP_2 richieste con il monitorio in virtù degli acconti versati e della somma di € 1768,00 richiesta per merce non consegnata. Ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente si è costituita in giudizio la società opposta, eccependo l'infondatezza dell'avverso dedotto in fatto ed in diritto con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.. All'esito è stata ammessa ed espletata la CTU come richiesta.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.11.24 ove, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
E' innanzitutto opportuno ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è da considerarsi a tutti gli effetti un ordinario giudizio a cognizione piena, sebbene – come si suole affermare – a “parti invertite”. Pertanto, spetterà all'opposto (creditore-attore sostanziale) di fornire prova della sussistenza del credito ingiunto mentre spetterà all'opponente (convenuto sostanziale) di fornire idonea prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione. Quanto poi al valore della fattura commerciale, la stessa è pacificamente considerata documento ex se idoneo all'emissione di un decreto ingiuntivo, nell'ambito del giudizio di opposizione, tuttavia, “avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 28/06/2010, n. 15383 (rv. 613803)). Pertanto è onere del creditore fornire ulteriori mezzi di prova, da integrarsi alla documentazione già offerta in fase monitoria.
Ora, a fronte della contestazione di in merito alla sua carenza di legittimazione passiva Parte_1 nel rapporto di cui è causa, l'opposta ha fornito idonea prova della conclusione ed esecuzione del contratto avente ad oggetto la vendita di materiali igienico sanitari a suo favore come analiticamente indicati nella fattura n. 371 del 29.11.2014.
Ed invero!
Occorre evidenziare, innanzitutto, che trattasi di contratto che non richiede l'utilizzo della prova scritta, né ad substantiam né ad probationem; di conseguenza, la prova della sua conclusione e corretta esecuzione può essere fornita con qualunque mezzo. Nel caso di specie, si valorizza, innanzitutto, la circostanza per cui la consegna dei beni non è stata specificamente contestata e comunque la consegna trova conferma nei DDT prodotti in atti, i quali risultano sottoscritti anche dal destinatario e recano pagina 2 di 3 quale indicazione del destinatario proprio “ ”. Inoltre, deve ancora rilevarsi che Parte_1 l'opposta ha comunque prodotto in giudizio le proposte di vendita del 4.10.2012 e del 24.10.2012, con regolare sottoscrizione dell'odierna opponente, anche questi documenti non specificamente contestati dall'opponente. Tanto è sufficiente, a parere della Scrivente, a ritenere soddisfatto l'onere della prova gravante sul creditore in merito all'esistenza della legittimazione passiva dell'odierna opponente rispetto al credito di cui al presente giudizio.
Passando al merito e alla prova della somma dovuta a fronte della fornitura effettuata decurtata degli acconti ricevuti, questo Giudicante ritiene di condividere quanto concluso dalla relazione depositata dal CTU nominato il quale ha espressamente rilevato la congruità dei prezzi praticati rispetto al valore della merce venduta nonché la congruenza dell'importo di € 7598,99 richiesta nel decreto ingiuntivo come indicata a consuntivo nell'estratto conto nr. 3066 del 2.1.2013.
Diversamente deve essere disattesa la richiesta degli interessi ex D.Lvo 192/2012 come liquidati nel decreto ingiuntivo in quanto nella fattispecie che ci occupa il rapporto tra le parti non integra una transazione commerciale tra imprese o tra imprese e PA ai sensi dell'art. 2 del citato decreto. Non sussistendo i presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge , gli interessi moratori non sono quindi dovuti.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Ne consegue il parziale accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto limitatamente agli interessi moratori mentre il restante credito va confermato.
Quanto alle spese di lite, le stesse vengono compensate in ragione della reciproca soccombenza unitamente alle spese della CTU.
P.Q.M.
Il GOP, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione quanto alla sorta capitale e alle spese del procedimento monitorio;
2) Accoglie l'opposizione limitatamente alla non debenza degli interessi moratori richiesti ex
D.Lgs 192/2012;
3) Conferma per il resto il decreto ingiuntivo opposto;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5) Compensa integralmente tra le parti le spese della CTU.
Così deciso in Nocera Inferiore, 29.07.2025.
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3