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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/12/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1049/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa iscritta al n. 1670/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 10.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Sora (FR) via Marsicana n. 37/A, presso lo studio dell'avv. Megale Laura, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti e , nata in [...] il Parte_2
13.01.1976 , elettivamente domiciliata in Arpino (FR) Corso Tulliano n. 12, presso lo studio dell'Avv.
EA AT che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 10.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 29.07.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 29.04.2020 in Isola del Liri (FR) e che dall'unione sono nati i figli (il Per_1
9.03.2001), maggiorenne ed economicamente indipendente, e (il 26.03.2007); chiedevano Per_2 che venisse pronunciata la separazione personale disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che l'abiterà con la figlia maggiorenne, ma non economicamente Parte_1 Per_2 indipendente e provvederà al mantenimento diretto della stessa, nonché al 50% delle spese straordinarie. Passata in giudicato la sentenza di separazione personale dei coniugi, le parti hanno chiesto, altresì, che venga pronunciato il divorzio alle medesime condizioni della separazione.
All'udienza del 10.12.2025 le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1670/2025 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
10.12.2025
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Isola del Liri (FR) il 29.04.2000, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Isola del Liri (FR) dell'anno 2000 al n. 3, parte II, Serie A);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 11.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa iscritta al n. 1670/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 10.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Sora (FR) via Marsicana n. 37/A, presso lo studio dell'avv. Megale Laura, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti e , nata in [...] il Parte_2
13.01.1976 , elettivamente domiciliata in Arpino (FR) Corso Tulliano n. 12, presso lo studio dell'Avv.
EA AT che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 10.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 29.07.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 29.04.2020 in Isola del Liri (FR) e che dall'unione sono nati i figli (il Per_1
9.03.2001), maggiorenne ed economicamente indipendente, e (il 26.03.2007); chiedevano Per_2 che venisse pronunciata la separazione personale disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che l'abiterà con la figlia maggiorenne, ma non economicamente Parte_1 Per_2 indipendente e provvederà al mantenimento diretto della stessa, nonché al 50% delle spese straordinarie. Passata in giudicato la sentenza di separazione personale dei coniugi, le parti hanno chiesto, altresì, che venga pronunciato il divorzio alle medesime condizioni della separazione.
All'udienza del 10.12.2025 le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1670/2025 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
10.12.2025
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Isola del Liri (FR) il 29.04.2000, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Isola del Liri (FR) dell'anno 2000 al n. 3, parte II, Serie A);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 11.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi