Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 347/24 R.G.
tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9 Parte_10
rapp.ti e difesi dall'avv. Ernesto Mazzei Parte_11 Parte_12
ricorrenti e
-, in proprio e quale mandatario Controparte_1
della in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli Controparte_2 avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rapp.ta e difesa dall'avv. Laura Azzarà
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
26.03.2025.
Con ricorso depositato in data 23.02.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe esponevano: che per oltre un decennio avevano prestato la propria attività alle dipendenze di
; che una volta definito il Controparte_4
1
Provinciale di Reggio Calabria, con provvedimento unilaterale (mai comunicato CP_1 ai lavoratori), disponeva la cancellazione degli stessi dalla Gestione Pubblica;
che l'improvviso “revirement”, in disparte le questioni connesse alla sua legittimità, comportava il blocco totale dell'accreditamento dei contributi e la conseguente scopertura della propria posizione previdenziale;
che la legge n. 274/1991 consente
(art. 5) ai “dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società private per effetto di norme di legge” di optare per il mantenimento della propria posizione previdenziale presso la Gestione pubblica;
che, seppur sia vero che lo stesso testo normativo subordina l'esercizio di detta facoltà alla condizione che la relativa domanda venga proposta, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni “dalla data della modifica del rapporto previdenziale” (art. 5, comma 3), nella fattispecie concreta, né
l' né l'Azienda datrice avevano provveduto a comunicare formalmente agli CP_1 interessati il passaggio dal sistema proprio della Gestione pubblica a quello della
Gestione privata;
che, infatti, dal gennaio 2016 al dicembre 2019, i contributi versati dall'Azienda Calabria Lavoro in favore dei lavoratori ex erano rimasti allocati CP_4 presso la Gestione Pubblica;
una situazione che, all'evidenza, aveva ingenerato negli interessati il convincimento che l'onere di esercitare la prevista opzione fosse un “fuor d'opera”, posto che lo stesso risultava soddisfatto dalla univoca ed insistita condotta dell' ; - che, a partire dal mese di dicembre 2019, l' a insaputa loro e della CP_1 CP_1 datrice, decideva di “congelare” le posizioni previdenziali, omettendo di accreditare e di registrare i contributi che l'Azienda continuava a versare dopo avere puntualmente operato le dovute trattenute sulle somme tempo per tempo liquidate e a loro corrisposte quali dipendenti;
che, ancora oggi, il loro estratto conto previdenziale evidenzia una scopertura a partire dal mese di dicembre 2019; che soltanto nell'aprile
2022, una volta in possesso del cedolino-paga mensile, si avvedevano di essere stati assoggettati al nuovo regime previdenziale.
2 Tanto premesso, rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al mantenimento, in continuità con il regime precedente, della iscrizione presso la
Gestione previdenziale pubblica;
2) Annullare, di conseguenza, il provvedimento con il quale l' CP_1 ha disposto la variazione della posizione precedentemente acquisita dai lavoratori;
3) Ordinare all' ed all'Azienda Calabria Lavoro, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, di porre CP_1 in essere in favore dei ricorrenti gli atti ed i provvedimenti necessari perché siano ripristinati, senza soluzione di continuità, il regime ed il trattamento propri della Gestione pubblica;
4) Adottare ogni altro opportuno e conseguenziale provvedimento”, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo, il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice ordinario, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Catanzaro, l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c., nonché l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda per mancato esercizio del diritto di opzione nel termine previsto dalla legge.
Si costituiva in giudizio, altresì, l' , eccependo preliminarmente Controparte_3 la nullità del ricorso ex art. 414, commi 3 e 4 c.p.c., il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, argomentava per l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Si rileva che la questione sottesa alla presente controversia è stata già affrontata da questo Tribunale - Sezione Lavoro, con sentenza n. 817 dell'11.10.2024, le cui motivazioni vengono condivise da questo giudice e che di seguito di riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
“4. Le eccezioni preliminari sollevate dalle parti non sono fondate.
4.1. Con riferimento al difetto di giurisdizione (che, secondo la prospettazione dell' CP_1 spetterebbe alla Corte dei Conti) si deve osservare che la ricorrente non ha proposto alcuna domanda
“in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge”
(art. 13 del R.D. n. 1214/1934) né il ricorso è stato proposto “contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato” (art. 62 del R.D. cit.).
3 Del tutto inconferente è, poi, il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 10455/2008, atteso che tale pronuncia (nel dichiarare, peraltro, la giurisdizione del G.O. ovvero del Giudice del Lavoro) si è limitata ad affermare, incidenter tantum, un principio riguardante il ben diverso istituto della
“ricongiunzione” dei contributi che comporta il trasferimento della contribuzione presso altra gestione, la quale è tenuta ad erogare, all'atto del collocamento a riposo, un'unica pensione, commisurata al coacervo dei contributi derivanti da tale trasferimento.
La ricorrente, nel caso di specie, ha invece semplicemente fatto valere il diritto soggettivo alla corretta individuazione della gestione previdenziale cui deve essere iscritta e alla quale devono essere versati i contributi previdenziali, sicché si tratta di una controversia tipicamente “previdenziale”, di competenza del Giudice del Lavoro (art. 442 cod. proc. civ.).
4.2. Anche l'eccezione di incompetenza per territorio è destituita di fondamento atteso che nella fattispecie trova applicazione la regola generale che individua il criterio di collegamento nella residenza dell'attore (art. 444, comma 1, cod. proc. civ.) e non quello del luogo ove ha sede l'Ufficio dell'ente previdenziale (art. 444, comma 3, cod. proc. civ.) che si applica alle controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e alle applicazioni delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi (che, evidentemente, sono quelli inerenti ai versamenti dovuti dai datori di lavoro, ma che sono fuori discussione nel caso in esame non essendo minimamente in dubbio che il datore di lavoro abbia adempiuto all'obbligo di versamento della contribuzione, discutendosi solo della corretta individuazione della gestione previdenziale nella quale tali versamenti devono essere allocati).
4.3. Generica è poi l'eccezione di improcedibilità ex art. 443 cod. proc. civ. atteso che l' CP_1 non indica quale sarebbe il procedimento amministrativo previsto dalla legge e che si sarebbe dovuto esaurire in sede amministrativa prima di poter introdurre la domanda giudiziale.
4.4. Infondata e anche l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo formulata da Azienda
Calabria Lavoro atteso che il ricorso contiene tutti gli elementi di fatto necessari ai fini della comprensione della domanda nonché della determinazione del suo oggetto (che consiste nel diritto a permanere nella gestione previdenziale dei dipendenti pubblici anche dopo il transito alle dipendenze di Azienda Calabria Lavoro).
4.5. Neppure può condividersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla stessa Azienda Calabria Lavoro, atteso che la domanda della ricorrente presuppone che anche il datore di lavoro si debba conformare alla decisione del Giudice chiamato a individuare la gestione previdenziale cui dovranno essere effettuati i versamenti contributivi ai fini pensionistici.
4 Sotto tale profilo la notifica del ricorso anche ad Azienda Calabria Lavoro si configura come mera litis denuntiatio, rimanendo, evidentemente, essa indifferente (seppur vincolata) rispetto all'esito della lite.
5. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
In particolare, questo Giudice dovrà limitarsi ad accertare il diritto della ricorrente a permanere iscritta, senza soluzione di continuità, presso la gestione previdenziale pubblica, ma non potrà né annullare atti amministrativi né tanto meno ordinare all' di emettere provvedimenti CP_1 amministrativi.
5.1. La Suprema Corte, in una fattispecie nella quale il Giudice del Lavoro aveva ordinato all' CP_1 di emettere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC) senza indicazioni di irregolarità a carico di una ditta, ha infatti chiarito che deve «escludersi che il giudice ordinario, chiamato a decidere su una controversia in cui un'impresa o un lavoratore autonomo lamenti il mancato rilascio del DURC per presunte irregolarità contributive, possa condannare l'ente previdenziale a rilasciarlo: osta al riguardo la previsione dell'art. 4, l. n. 2248/1865, all. E, la quale, nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, ad un facere, non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe piuttosto l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo (così, tra le più recenti, Cass. S.U.
n. 23835 del 2004); ed è affatto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui la competenza giurisdizionale del giudice ordinario su una domanda con la quale un privato insorga contro atti e comportamenti di una pubblica amministrazione che siano lesivi delle sue posizioni di diritto soggettivo e non trovino fondamento nell'esercizio di poteri discrezionali idonei a degradarle in meri interessi legittimi, non viene meno per il fatto che l'attore abbia anche richiesto una pronuncia che implichi annullamento, modifica o revoca di provvedimento amministrativo o abbia portata sostitutiva del medesimo, con condanna dell'amministrazione ad un facere, atteso che ciò implica solo il dovere del giudice adito, nel rispetto dei limiti interni dei suoi poteri giurisdizionali, di astenersi dall'emanare la pronuncia richiestagli (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 600 del 1979 e innumerevoli successive conformi)» (così, Cass. n. 5825/2021, secondo la quale il Giudice deve limitarsi all'accertamento di una situazione di “regolarità contributiva”).
5.2. Si tratta di principi generali che trovano applicazione anche nella presente fattispecie, sicché
l'unica domanda accoglibile - come anticipato - è quella relativa all'accertamento del diritto, cui
5 conseguirà l'obbligo per l' e per il datore di lavoro di adeguarsi spontaneamente (a pena di CP_1 conseguenti responsabilità risarcitorie nei confronti della ricorrente), non potendo questo Giudice ordinare un facere alla P.A. (non essendo applicabile, al rito previdenziale, l'art. 63 del D.Lgs. n.
165/2001, dettato in tema di lavoro pubblico, che consente al Giudice del Lavoro di adottare, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, “tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati”).
6. Ciò posto, si deve osservare che lo stesso Istituto previdenziale ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di opzione previsto dall'art. 5 della legge n. 274/1991, tanto è vero che si ammette espressamente che la “posizione pubblica … era stata aperta solo per essere utilizzata per le denunce relative ai lavoratori con esercizio dell'opzione nei termini decadenziali previsti” (pag. 9 della memoria difensiva), salvo ritenere erronea la trasmissione dei flussi contributivi su tale posizione poiché la lavoratrice odierna ricorrente non avrebbe esercitato l'opzione nei termini decadenziali previsti
(affermazione peraltro documentata anche dalla nota PEI n. 15832 del 12/04/2016, indirizzata ad Azienda Calabria Lavoro - doc. n. 2 allegato alla memoria difensiva - nella quale l' dava CP_1 atto che era stata riaperta, dal 01/01/2016, per il personale che avrebbe esercitato l'opzione, una posizione previdenziale segnatamente alla ai fini pensionistici). CP_5
Ed, invero, il comma 3 dell'art. 5 cit. stabilisce che «la domanda, per le ipotesi di opzione o di iscrizione rispettivamente previste dai commi 1 e 2, deve essere presentata alle Casse pensioni di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della modifica del rapporto previdenziale, se posteriore».
Nel caso di specie, la domanda si sarebbe dovuta presentare entro 90 giorni dalla modifica del rapporto previdenziale (in quanto posteriore all'entrata in vigore della legge).
Tale momento, secondo l'Istituto previdenziale, coinciderebbe con quello in cui la ricorrente era stata trasferita dall' all'Azienda Calabria Lavoro e, quindi, risalirebbe all'anno 2016. CP_4
7. Tale assunto non appare, però, condivisibile.
7.1. In primo luogo, si deve osservare che la legge parla espressamente di “modifica” del rapporto previdenziale.
Essa fa, dunque, riferimento ad un fatto ben preciso e distinto dal passaggio del lavoratore da un ente all'altro.
Non è infatti detto (come dimostra la vicenda in esame) che la modifica del rapporto previdenziale coincida con quella del rapporto lavorativo, essendo invece del tutto plausibile che i due momenti siano distanziati nel tempo.
6 Ne consegue che fino a quando i contributi continuano ad essere versati alla precedente gestione pubblica, il lavoratore non ha alcun interesse ad esercitare il diritto di opzione poiché la situazione di fatto è conforme alla sua volontà.
7.2. In secondo luogo, occorre rilevare, in un'ottica interpretativa sistematica e costituzionalmente orientata, che l'attività dell' (mutamento della gestione previdenziale) era comunque soggetta CP_1 alla previa comunicazione di avvio del procedimento prescritta dall'art. 7 della legge n. 241/1990, atteso che non si verte in ipotesi di attività amministrativa vincolata (priva di discrezionalità amministrativa), bensì di attività che dipende, per espressa previsione normativa, proprio da una scelta del lavoratore (ovvero dall'esercizio del diritto di opzione).
I principi di collaborazione e di buona fede (applicabili anche alla P.A.: si veda oggi il comma 2-bis dell'art. 1 della legge n. 241/1990) avrebbero, dunque, richiesto che, nel momento in cui l' CP_1 aveva avviato la procedura di modifica del rapporto previdenziale, ne desse contestuale esplicita comunicazione alla lavoratrice, avvisandola espressamente che, in caso di mancato esercizio del diritto di opzione entro il temine di legge, sarebbe decaduta dal diritto di mantenere l'iscrizione nella gestione pubblica.
7.3. Ritenere, invece, che l' possa tout court modificare il rapporto previdenziale all'insaputa CP_1 del lavoratore, senza neppure metterlo nelle concrete condizioni di esercitare il diritto di opzione previsto dalla legge, specie dopo che la situazione previdenziale era rimasta pacificamente immutata per diversi anni successivi al trasferimento della lavoratrice, ovvero dal gennaio 2016 e fino al
30/11/2019 1 (e considerato il conseguente affidamento che ne era nato), appare del tutto contrario ai summenzionati principi di collaborazione e di buona fede nonché del diritto del destinatario del provvedimento di essere informato dell'avvio del relativo procedimento (proprio al fine di far valere i propri diritti che, nella specie, sono addirittura sottoposti ad un termine previsto “a pena di decadenza”).
8. In definitiva, si deve ritenere che il decorso del termine perentorio decadenziale per l'esercizio del diritto di opzione non sia, in realtà, mai iniziato”.
Per le ragioni che precedono, fondata è la domanda dei ricorrenti limitatamente all'accertamento del diritto al mantenimento, in continuità con il regime precedente, della iscrizione presso la Gestione previdenziale pubblica ovvero la gestione ex
(Cassa di Previdenza Dipendenti Enti Locali, poi confluita nell' . CP_5 CP_6
Le spese di lite tra i ricorrenti e l' sono poste a carico dell' resistente secondo CP_1 CP_7 la regola della soccombenza, con distrazione.
7 Vanno compensate, invece, le spese di lite nel rapporto tra i ricorrenti e l'
[...]
chiamata in giudizio ai soli fini del rispetto del giudicato che CP_3 conseguirà alla presente sentenza, essendo per la predetta resistente del tutto indifferente la gestione (pubblica o privata) alla quale dovranno essere versati i contributi previdenziali (c.d. litis denuntiatio).
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
al mantenimento, in continuità con il regime precedente
[...] Parte_12 alla soppressione dell' e pur a seguito del suo transito ad Azienda Calabria CP_4
Lavoro, della iscrizione presso la Gestione previdenziale pubblica ovvero presso la gestione ex (Cassa di Previdenza Dipendenti Enti Locali) poi confluita CP_5 nell' a sua volta confluito nell' CP_6 CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che si CP_1 liquidano nella misura di € 6.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Ernesto
Mazzei;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra i ricorrenti e Azienda Calabria Lavoro.
Catanzaro, li 26.03.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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