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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. GALIZIA SIMONETTA
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ROTUNNO DIANA ANNA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.03.2023, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetto da malattia CP_1
invalidante di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell' assicuratore CP_2
resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in atti cui, per brevità, si rinvia, e lamentava l'insorgere della seguente patologia: “Ernia discale lombare L5-S1” denunciata in data
22/12/2021, per la quale aveva escluso la sussistenza di nesso causale ed anche i successivi CP_1 ricorsi amministrativi si erano chiusi con esito negativo;
seguiva l'introduzione del presente giudizio. si costituiva e chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza, come meglio precisato CP_1
nelle memorie difensive, assumendo l'insussistenza del nesso causale. La causa istruita pertanto mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva decisa, all'udienza odierna, con sentenza recante contestuale motivazione.
*****
Tanto premesso, il ricorso è infondato e pertanto va rigettato con assorbimento di qualsivoglia eccezione anche di carattere preliminare.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs.
n. 38/00, che, all'art. 13, comma 2, prevede: 'In caso di danno biologico ndr. definita dal comma 1 come 'lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona', i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1
nell'àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione'.
Nella specie il ctu nominato, dott. nell'elaborato peritale reso, ha confermato Persona_1
l'esistenza della malattia denunciata dal ricorrente riconoscendone altresì il nesso eziologico, ma nella misura solo del 3% e, pertanto, non indennizzabile.
Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto, attraverso un accurato esame clinico, in quanto correttamente argomentate ed immuni da vizi logici, scientifici o metodologici. Ed invero, il consulente nominato, dopo una dettagliata analisi delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nella perizia prodotta, alla quale integralmente si rimanda, così in parte argomentando: “I dati raccolti ci permettono di ricavare alcune considerazioni: Il riconoscimento della malattia professionale del sig cioè Ernia discale Parte_1
lombare L5-S1 a sx, Protrusioni discali L4-L5” è legato all'uso quotidiano, e non occasionale, del rachide durante tutta la sua attività lavorativa. Dunque l'esame clinico concorda per un processo cronico evolutivo del canale rachideo da malattia professionale con stabilizzazione degli esiti e non suscettibili di miglioramento, anzi di peggioramento. Ritengo che tale sintomatologia determini una inabilità permanente valutabile al 3%(tre per cento).”
Quindi lo stesso Ctu ha così concluso: “Da quanto sopra detto ed in virtù dei dati sopra riportati ritengo di poter concludere che l'assicurato risulta affetto da malattia Parte_1
professionale:” Ernia discale lombare L5-S1 a sn, Protrusioni discali L4-L5”. Ritengo che tali patologie determinano una permanente del tre per cento(3%).”
Avverso tali risultanze, inviate in bozza alle parti in data 16/2/2025, non constano in atti osservazioni e/o note critiche come attestato dallo stesso ctu che pertanto rendeva la sua consulenza definitiva confermandola in toto.
Ebbene, tali risultando le conclusioni medico-legali deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità, ed infine alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità. Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003 n. 87;
Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n. 6434; Cass. 23 aprile 1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602). È stato detto ancora che il ctu può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra - professionali (Cass. 13 aprile 2002
n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292). Si possono a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. 24 luglio 1991, n. 8310; Cass. sez. un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909), per suffragare una qualificata probabilità (Cass. 5638/1991 cit.; Cass. 3 aprile 1990, n. 2684). È opportuno, però, precisare che il giudizio di compatibilità si differenzia dalla mera possibilità in quanto il primo implica, oltre l'affermazione che la noxa professionale può avere causato la malattia, anche la esclusione di ogni altro fattore extra professionale (cfr. Cass. n. 10042/2004).
Orbene, applicando gli esposti principi al caso che occupa, deve rilevarsi che le conclusioni peritali depongono per l'esclusione del riconoscimento di qualsivoglia indennizzo ex D.lgs. n. 38/2000 poiché in ordine alla malattia denunciata seppur causata dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente non raggiunge la percentuale di indennizzabilità ex lege.
Alla luce degli elementi acquisiti, dunque, non ricorrono nel caso in esame elementi ragionevolmente certi che inducano all'accoglimento della domanda che, pertanto, deve essere respinta.
Stante comunque la sussistenza della patologia denunciata e del nesso causale in relazione alla stessa, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio e porre definitivamente a carico del ricorrente le spese di ctu liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite compensate;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Brindisi, 18/03/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio