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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 06/11/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 135/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa ON Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 135/2019 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2025, promossa da
in proprio e quale titolare della ditta individuale “Novecento di Parte_1
SE AN e rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Cutone ed Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Isernia alla via Dei Grecis n° 108;
ATTORI nei confronti di
e per essa , rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, CP_1 CP_2 dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
ER e ON LI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Romoli
Barbieri sito in Isernia - Via G. Berta, 199
CONVENUTA nonché di
e per essa, nella sua qualità di mandataria, CP_3 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cannarozzo ed elettivamente domiciliata presso la sede
[...] operativa dello sito in Roma alla via della Controparte_5
Camilluccia n°19;
INTERVENUTA
pagina 1 di 10
avente ad oggetto: contratti bancari conclusioni come da verbale di udienza del 25/09/2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n° 351/2018 emesso dal Tribunale di Isernia in data 03/12/2018 nell'ambito del procedimento monitorio n° 910/2018 RG con il quale gli stessi sono stati condannati a pagare, in favore di CP_1
, la somma complessiva di € 35.430,04 oltre interessi contrattuali e spese del monitorio. La somma
[...] ingiunta deriverebbe dal saldo negativo del conto corrente ordinario n° 110092430 (ex conto 70930/55) acceso dalla sig.ra in data 23/03/1997 e dal residuo del finanziamento chirografario n° Parte_1
6474893 acceso presso la in data 11/10/2010. CP_1
A garanzia del credito veniva prestata fideiussione omnibus e specifica da parte del sig. Parte_2 in data 11/10/2010 fino alla concorrenza di € 65.000,00 e, successivamente, veniva rilasciata
[...] cambiale in bianco a nome di con avallo del sig. con garanzia fino Parte_1 Parte_2 all'importo di € 70.000.
A sostegno della propria opposizione, gli attori hanno eccepito la nullità della fideiussione omnibus a causa della violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della CA, l'inesistenza e/o errata valutazione del credito in ordine a tutti i rapporti intercorsi tra la sig.ra e l' Parte_1 CP_1
data dall'applicazione di tassi d'interesse usurari ed ultralegali non pattuiti, di commissioni di
[...] massimo scoperto nulle perché mai pattuite, di spese e oneri vari anch'essi non pattuiti nonché data dall'applicazione della capitalizzazione trimestrale sia degli interessi che delle commissioni di massimo scoperto e delle spese e dall'applicazione erronea e arbitraria delle valute. Inoltre, gli opponenti hanno contestato la documentazione prodotta dalla disconoscendo la conformità delle fotocopie dei CP_6 documenti prodotti in giudizio agli originali e hanno sostenuto l'indeterminatezza del ricorso monitorio poiché non è stato specificato a che titolo l'opposta vanterebbe il credito ingiunto.
Di conseguenza, la sig.ra , in proprio e nella qualità di titolare della ditta attrice, ha Parte_1 proposto domanda riconvenzionale diretta a far accertare e dichiarare che essa risulta creditrice della
CA opposta della somma di € 34.297,10 o della maggiore o minore somma da accertarsi anche a mezzo di CTU.
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha chiesto il rigetto dell'opposizione poiché infondata CP_6 in fatto e in diritto concludendo, nella propria comparsa di costituzione e risposta, nel modo seguente:
“Voglia il Tribunale di Isernia, respinta ogni avversa richiesta, concedere provvisoria esecutività al pagina 2 di 10 decreto ingiuntivo opposto ex art.648 c.p.c.”, “nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto del
Tribunale di Isernia n° 351/2018 Ing. (RG 910/2018) del 03/12/2018”, “nel merito, rigettare ogni avversa domanda, anche in via riconvenzionale, poiché, per le motivazioni esposte, totalmente infondata sia in fatto che in diritto”, “condannare gli odierni opponenti al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio”, “In ogni caso, dopo aver delibato sulla richiesta della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, procedere giudizialmente al tentativo di mediazione”.
La causa è stata istruita mediante CTU contabile e, pervenuta da ultimo alla scrivente giudice è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2025 previa concessione dei termini ridotti ex art.190, comma 2 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
Va, anzitutto, evidenziato che parte attrice, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c. la sottoscrizione e il contenuto dattiloscritto sulla lettera raccomandata del 07/05/2013 prodotta da con la comparsa di costituzione. CP_1
A tal fine va rilevato che tale disconoscimento non può considerarsi tempestivo, posto che non è stato effettuato alla prima udienza o difesa utile successiva alla produzione del documento in questione.
In particolare, detto documento è stato prodotto con la comparsa di costituzione in giudizio, sicchè la prima difesa utile sarebbe stata l'udienza ex art. 183 comma 5 c.p.c. del 18.10.2019, ove, tuttavia, non è avvenuto alcun disconoscimento.
Va, poi, rilevato che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, gli attori hanno disconosciuto la conformità all'originale ex art. 2719 c.c. delle copie dei documenti prodotti in giudizio dall'opposta.
Orbene, come stabilito dai giudici di legittimità, “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. n.
16557/2019).
Nel caso di specie, essendo incontestato che tra le parti in causa siano intercorsi rapporti obbligatori, non è in alcun modo specificato da parte opponente in come consista la mancanza di conformità all'originale dei documenti (peraltro genericamente indicati) prodotti da parte opposta.
Tale disconoscimento deve, pertanto, considerarsi tamquam non esset e improduttivo di effetti.
*** pagina 3 di 10 Quanto alla nullità della fideiussione omnibus ritenuta dagli opponenti, va rilevato, che gli stessi hanno contestato alla banca di aver concesso credito alla debitrice principale pur essendo a conoscenza del peggioramento delle sue condizioni economiche e senza aver chiesto al fideiussore la specifica autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c., così, di fatto, liberando il fideiussore.
Tale motivo di opposizione è da rigettare sulla base di due considerazioni.
Da un lato, infatti, deve valorizzarsi la circostanza per cui il sig. ha prestato fideiussione Parte_2 omnibus e specifica fino alla concorrenza di € 65.000,00 in data 11.10.2010, in relazione all'apertura del contratto di finanziamento chirografario n. 6474893 acceso nella medesima data del 11.10.2010.
Sicchè, la firma del contratto di finanziamento e la prestazione di garanzia fideiussoria sono avvenute contestualmente: se ne ricava, quindi, che il fideiussore era perfettamente informato circa l'ulteriore operazione specifica di affidamento, non rilevando la necessità di chiedere allo stesso alcuna autorizzazione speciale alla concessione del credito al debitore principale. Il garante era, quindi, consapevole che al debitore si stavano rilasciando, proprio nel momento in cui sottoscriveva la fideiussione, nuove anticipazioni (di cui la fideiussione costituiva garanzia).
Dall'altro lato, deve, poi, considerarsi che il debitore principale era la società di cui la sig.ra Parte_1 era titolare, e che il è coniuge della sicchè deve presumersi che lo stesso fosse Parte_2 Parte_1 perfettamente a conoscenza della situazione economica in cui versava la società della moglie nel momento in cui ha prestato garanzia.
***
Parte attrice ha lamentato, anzitutto, l'applicazione di tassi di interesse usurari nonché di interessi ultralegali non pattuiti.
Premesso che alcuna contestazione specifica ha riguardato il contratto di finanziamento, essendosi la parte opponente genericamente lamentata dell'applicazione di interessi diversi da quelli pattuiti, senza specificare ulteriormente in cosa sarebbe consistita tale differenza, va poi rilevato che, in presenza di contestazione afferente alla presunta applicazione di interessi usurari deve tenersi conto dei seguenti principi:
- in presenza di determinazione per iscritto di interessi oggettivamente usurari ex art. 1815, comma 2,
c.c. per superamento del tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996 già al momento della pattuizione, o per effetto dello ius variandi esercitato dalla banca, nessun interesse è dovuto, e l'usura può riguardare sia gli interessi convenzionali, sia gli interessi moratori, intesi peraltro singolarmente e non già cumulati;
- laddove l'usura sia relativa solo agli interessi moratori e non anche a quelli corrispettivi, la non debenza riguarda i soli interessi moratori, continuando ad essere dovuti gli interessi corrispettivi se non usurari;
pagina 4 di 10 - la verifica del rispetto del tasso soglia usura va effettuata anche tenendo conto della c.m.s. e in particolare:
a) sino al 31/12/2019 “la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato e al raffronto di esso con il tasso soglia, il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle” (Cass. Sez. Un. n. 16303/2018).
L'applicazione di commissioni che superano l'entità della “CMS soglia” non determina, di per sé,
l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. “A tale fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (“margine”). Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla “CMS soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge” (Cass. Sez. Un. n. 16303/2018);
b) a decorrere dalla prima rilevazione effettuata con D.M. in attuazione dell'articolo 2 bis D.L. n.
185/2008 convertito in L. 2/2009 e, quindi, dal 1/1/2010 i decreti ministeriali includono nel computo del TEGM anche la CMS;
- gli interessi ab origine non usurari ma divenuti usurari nel corso del rapporto, rimangono esigibili
(Cass. Sez. Un. n. 24675/2017);
Con specifico riferimento all'analisi dell'eventuale superamento del tasso soglia con riguardo al conto corrente oggetto di causa va, poi, precisato che si condivide l'utilizzo della metodologia T.E.G., nella formula ufficializzata dalla CA d'LI (Cass. n. 12965/2016 e Cass. n. 22270/2016).
Ritiene, infatti, questo Giudice di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “criteri di coerenza logica e giuridica impongono di verificare la lamentata usurarietà del tasso di interesse utilizzando la medesima metodologia di calcolo ufficializzata nelle Istruzioni della CA, in quanto il raffronto deve necessariamente svolgersi tra dati omogenei. E, infatti, la stessa CA d'LI utilizza la metodologia di cui alle istruzioni per rilevare il tasso effettivo globale medio, da cui si ricava il tasso soglia, cosicché l'utilizzo successivo di un criterio di calcolo diverso condurrebbe ad un risultato iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento (cfr. ex plurimis Tribunale di Milano, 19 marzo 2015, n.3586; Trib. Varese, 10 aprile 2015, n.194; Trib.
Milano, 1 luglio 2014 e del 23 dicembre 2014) (così, ex multis, Trib. Bergamo, n.1825/2015). Non può, dunque, il giudice di merito svolgere un “sindacato sostitutivo” rispetto a quanto fissato dalle istruzioni della CA d'LI, atteso che scostarsi dai criteri da essa elaborati e fatti propri dai decreti ministeriali significherebbe operare, in sede di disapplicazione di questi ultimi, un sindacato non solo intrinseco, pagina 5 di 10 ma anche lesivo della discrezionalità tecnica pacificamente riconosciuta in sede di elaborazione delle
Istruzioni e di rilevazione del TEGM e del tasso soglia.
Nell'allegato n° 32 del proprio elaborato peritale, il consulente ha verificato se, nel periodo che decorre dal 1997 al 2015 è stato applicato e rispettato il tasso d'interesse contrattualmente pattuito. Nella propria attività di verifica, il consulente ha verificato il superamento dei tassi contrattualmente pattuiti nei seguenti periodi: nel primo, secondo e terzo trimestre del 2002, nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre del 2007 e, infine, nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre del 2008.
Tuttavia, in merito alla presunta applicazione di interessi ultralegali, va rilevata l'estrema genericità dell'eccezione sollevata da parte opponente, sfornita peraltro del minimo sostegno probatorio. Va rilevato, a tal fine, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad una scissione tra la veste formale e quella sostanziale delle parti in causa: l'opponente, pur essendo attore in senso formale, dal punto di vista sostanziale è convenuto, con ciò che questo comporta sotto il profilo dell'onere della prova, spettando, quindi, all'opposto-attore sostanziale provare la propria pretesa creditoria e all'opponente-convenuto sostanziale provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della stessa pretesa. Opera, quindi il meccanismo di riparto dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 c.c., in base al quale, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare i fatti su cui si fonda l'eccezione.
Pertanto, applicando tali principi al caso di specie, spetta a colui che eccepisce l'illegittimità delle condizioni originarie o sopravvenute relative al rapporto stesso, dar prova – quantomeno mediante allegazione – delle affermazioni fatte valere nel giudizio di opposizione, restando, in difetto, dette affermazioni dell'opponente una mera considerazione priva del minimo sostegno probatorio.
Nel caso di specie parte opponente non ha specificato, in riferimento ai rapporti instaurati con la CA opposta, né quale fosse il tasso soglia asseritamente violato, né quale sia il tasso applicato con riferimento a ciascuno, limitandosi ad una mera affermazione.
Né la CTU espletata può sopperire al difetto assoluto di allegazione della parte.
Inoltre, nonostante il CTU abbia verificato l'applicazione, in alcuni trimestri, di tassi di interesse superiori alla soglia, va ricordato che le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia n°
24675/2017 hanno esplicitamente negato la configurabilità dell'usura sopravvenuta, stabilendo che “è priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con i patti successivi),
pagina 6 di 10 alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n° 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi”.
Da ciò deriva l'irrilevanza degli accertamenti condotti dal CTU nella parte in cui ha rilevato uno
“sforamento” del tasso d'interesse applicato dalla banca rispetto alla soglia d'usura vigente nei rispettivi trimestri di riferimento.
Di conseguenza, tale eccezione va rigettata.
***
Quanto alla commissione di massimo scoperto, parte attrice si duole altresì della applicazione di addebiti a titolo di c.m.s. e di altre commissioni e spese in assenza di valida pattuizione.
Ciò posto, in ordine alla commissione di massimo scoperto va osservato che la stessa è stata diversamente definita come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista l'utilizzo di una determinata somma.
Sulla natura della commissione di massimo scoperto e sulla sua legittimità vi sono posizioni diverse in dottrina e giurisprudenza. Secondo un robusto orientamento giurisprudenziale, la predetta clausola risulterebbe invalida in quanto priva di causa, “atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito”. Posto infatti che il servizio reso dall'istituto trova già adeguata remunerazione nella pattuizione di interessi (che rappresenta la tipica remunerazione per le prestazioni consistenti nel prestito di denaro) e che la eventuale messa a disposizione immediata di fondi rappresenta prestazione intrinseca a quella consistente nella erogazione di somme, la detta clausola viene ad essere priva di adeguata ragione e pertanto nulla.
Nel caso di specie, dall'allegato 32 dell'elaborato peritale risulta che la CMS è stata contrattualmente e specificatamente pattuita tra le parti sicchè non deve essere depurata in quanto, appunto, legittimamente pattuita.
Va, invece, rilevato che, dalla verifica condotta dal CTU è risultato che la CA opposta ha applicato spese e commissioni non contrattualmente previste (o applicate, comunque, in misura superiore a quanto contrattualmente previsto) per la somma di € 4.156,97 che dovrà, pertanto, essere espunta da quanto richiesto nel ricorso monitorio e nel conseguente decreto ingiuntivo con riferimento al conto corrente per cui è causa.
***
pagina 7 di 10 Con riferimento al lamentato anatocismo e, quindi, alla lamentata capitalizzazione trimestrale degli interessi, va rilevato che l'illegittimità dell'anatocismo applicato sino al 30.6.2000 va affermata, come da giurisprudenza ormai consolidata (v. Cass. S.U. 4.11.2004, n. 21095).
La capitalizzazione degli interessi è consentita, infatti, nei limiti di cui all'art. 1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi, e può essere derogata da usi contrari, che si identificano negli usi normativi di cui agli artt. 1 e 8 delle preleggi.
Dopo una prima ed ormai risalente impostazione, che riconosceva l'esistenza dell'uso normativo legittimante l'anatocismo bancario trimestrale, ormai per giurisprudenza consolidata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è un uso negoziale e non normativo, in quanto difetta dei caratteri della costanza, della generalità, della durata e dell'opinio iuris ac necessitatis, che sono propri della norma giuridica consuetudinaria.
La clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è, quindi, nulla per contrarietà a norme imperative.
A seguito dell'intervento del legislatore, con il D.Lgs 4.8.1999 n 342 e la delibera CICR 9.2.2000, è prevista l'ammissibilità dell'anatocismo bancario per una serie di operazioni bancarie, tra cui i conti correnti, purché sia stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, secondo il principio di reciprocità. La stessa delibera prevede che l'adeguamento della banca al principio di reciprocità sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, comunicato per iscritto al cliente e da questi approvato.
L'ultimo comma dell'art. 7 della citata delibera prevede, difatti, che “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Ebbene, l'applicazione dell'anatocismo trimestrale costituisce un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, insito nella previsione di un anatocismo illegittimo e non dovuto e, quindi, necessita di una espressa pattuizione/rinegoziazione tra le parti, oppure di una introduzione unilaterale conforme al meccanismo dello ius variandi disciplinato dall'art. 118 d.lgs. 385/1993 (Tribunale di
Lanciano, Ord. 2 maggio 2014).
Ancora: “Per i rapporti di conto corrente iniziati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, 9 febbraio 2000, è richiesta una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficienti, al riguardo, la comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. La delibera CICR, infatti, esclude la necessità di una specifica pattuizione solo per il caso di pagina 8 di 10 modifiche migliorative rispetto a quelle previste dalla clausola nulla” (Tribunale Napoli 27 giugno
2013).
Nel caso di specie, il contratto originario del conto corrente n° 110092430 (ex 70930/55) è datato
26/03/1997 e, pertanto, essendo anteriore alla delibera CICR del 09/02/2000, va dichiarata la nullità delle clausole contrattuali pattuenti la capitalizzazione trimestrale ex art.1283 c.c.. Detta capitalizzazione trimestrale è, invece, da ritenersi legittima in quanto espressamente pattuita solo a partire dal contratto datato 13/01/2005 e per i contratti successivi.
Sicchè, partendo dalla tabella a pag. 10 della perizia del CTU, dovranno essere espunti tutti gli interessi passivi maturati in applicazione di anatocismo vietato, dal 1997 al 2005, anno in cui è intervenuta la pattuizione tra le parti in ordine alla pari reciprocità della capitalizzazione.
Deve, quindi essere espunta dal calcolo la somma di € 4.118,36 non essendo, invece, corretta la completa eliminazione della capitalizzazione a tutto il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, operata, invece, dal consulente tecnico.
***
Parte attrice si duole, poi, dell'illegittimità del sistema dei cd. giorni-valuta. Tuttavia, le allegazioni sul punto formulate risultano solo meramente enunciate.
In particolare, nel caso specifico dei contratti bancari, la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni eseguite dalla ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni, di indicare la clausola CP_6 contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la data dell'addebito e il procedimento matematico tramite il quale perviene all'indicazione della somma complessivamente ritenuta non dovuta. Solo in tal modo, la banca può esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto sia con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda (art. 163 c.p.c.), che con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.), impedendo alla controparte l'approntamento di una efficace difesa giudiziale e rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
***
Gli opponenti hanno spiegato, infine, domanda riconvenzionale volta ad ottenere, dalla banca opposta, la restituzione della somma complessiva di € 34.297,10.
Alla luce delle precedenti considerazioni svolte deve certamente scomputarsi dal quantum ingiunto agli opponenti, la somma di € 4.156,91 a titolo di spese non pattuite e la somma di € 4.118,36 a titolo di pagina 9 di 10 interessi passivi maturati con capitalizzazione illegittima fino al 2005, così complessivamente dandosi luogo alla somma di € 8.275,27.
Gli opponenti dovranno, pertanto essere condannati al pagamento della minor somma rispetto a quelle ingiunta, di € 27.154,77 (pari ad € 35.430,04 - € 8.275,27), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La presenza, comunque, di una somma a credito a favore della determina, comunque, il rigetto CP_6 della domanda riconvenzionale spiccata dagli opponenti.
***
Il parziale accoglimento delle domande di parte attrice costituisce giusto motivo per compensare le spese di lite del presente giudizio.
Per gli stessi motivi, le spese dell'espletata CTU vanno poste definitivamente a carico solidale delle parti, in misura del 50% ciascuna per quanto attiene ai rapporti interni.
PQM
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n° 351/2018 emesso dal Tribunale di Isernia in data 03/12/2018;
- condanna , in proprio e quale titolare della ditta individuale “Novecento di Parte_1
SE AN e al pagamento, in favore della CA convenuta, della Parte_2 somma di € 27.154,77;
- rigetta la domanda riconvenzionale svolta da parte opponente;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone le spese dell'espletata CTU definitivamente a carico solidale delle parti, in misura del 50% per quanto attiene ai rapporti interni.
Isernia, lì 6/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa ON Di Paolo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa ON Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 135/2019 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2025, promossa da
in proprio e quale titolare della ditta individuale “Novecento di Parte_1
SE AN e rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Cutone ed Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Isernia alla via Dei Grecis n° 108;
ATTORI nei confronti di
e per essa , rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, CP_1 CP_2 dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
ER e ON LI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Romoli
Barbieri sito in Isernia - Via G. Berta, 199
CONVENUTA nonché di
e per essa, nella sua qualità di mandataria, CP_3 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cannarozzo ed elettivamente domiciliata presso la sede
[...] operativa dello sito in Roma alla via della Controparte_5
Camilluccia n°19;
INTERVENUTA
pagina 1 di 10
avente ad oggetto: contratti bancari conclusioni come da verbale di udienza del 25/09/2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n° 351/2018 emesso dal Tribunale di Isernia in data 03/12/2018 nell'ambito del procedimento monitorio n° 910/2018 RG con il quale gli stessi sono stati condannati a pagare, in favore di CP_1
, la somma complessiva di € 35.430,04 oltre interessi contrattuali e spese del monitorio. La somma
[...] ingiunta deriverebbe dal saldo negativo del conto corrente ordinario n° 110092430 (ex conto 70930/55) acceso dalla sig.ra in data 23/03/1997 e dal residuo del finanziamento chirografario n° Parte_1
6474893 acceso presso la in data 11/10/2010. CP_1
A garanzia del credito veniva prestata fideiussione omnibus e specifica da parte del sig. Parte_2 in data 11/10/2010 fino alla concorrenza di € 65.000,00 e, successivamente, veniva rilasciata
[...] cambiale in bianco a nome di con avallo del sig. con garanzia fino Parte_1 Parte_2 all'importo di € 70.000.
A sostegno della propria opposizione, gli attori hanno eccepito la nullità della fideiussione omnibus a causa della violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della CA, l'inesistenza e/o errata valutazione del credito in ordine a tutti i rapporti intercorsi tra la sig.ra e l' Parte_1 CP_1
data dall'applicazione di tassi d'interesse usurari ed ultralegali non pattuiti, di commissioni di
[...] massimo scoperto nulle perché mai pattuite, di spese e oneri vari anch'essi non pattuiti nonché data dall'applicazione della capitalizzazione trimestrale sia degli interessi che delle commissioni di massimo scoperto e delle spese e dall'applicazione erronea e arbitraria delle valute. Inoltre, gli opponenti hanno contestato la documentazione prodotta dalla disconoscendo la conformità delle fotocopie dei CP_6 documenti prodotti in giudizio agli originali e hanno sostenuto l'indeterminatezza del ricorso monitorio poiché non è stato specificato a che titolo l'opposta vanterebbe il credito ingiunto.
Di conseguenza, la sig.ra , in proprio e nella qualità di titolare della ditta attrice, ha Parte_1 proposto domanda riconvenzionale diretta a far accertare e dichiarare che essa risulta creditrice della
CA opposta della somma di € 34.297,10 o della maggiore o minore somma da accertarsi anche a mezzo di CTU.
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha chiesto il rigetto dell'opposizione poiché infondata CP_6 in fatto e in diritto concludendo, nella propria comparsa di costituzione e risposta, nel modo seguente:
“Voglia il Tribunale di Isernia, respinta ogni avversa richiesta, concedere provvisoria esecutività al pagina 2 di 10 decreto ingiuntivo opposto ex art.648 c.p.c.”, “nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto del
Tribunale di Isernia n° 351/2018 Ing. (RG 910/2018) del 03/12/2018”, “nel merito, rigettare ogni avversa domanda, anche in via riconvenzionale, poiché, per le motivazioni esposte, totalmente infondata sia in fatto che in diritto”, “condannare gli odierni opponenti al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio”, “In ogni caso, dopo aver delibato sulla richiesta della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, procedere giudizialmente al tentativo di mediazione”.
La causa è stata istruita mediante CTU contabile e, pervenuta da ultimo alla scrivente giudice è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2025 previa concessione dei termini ridotti ex art.190, comma 2 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
Va, anzitutto, evidenziato che parte attrice, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c. la sottoscrizione e il contenuto dattiloscritto sulla lettera raccomandata del 07/05/2013 prodotta da con la comparsa di costituzione. CP_1
A tal fine va rilevato che tale disconoscimento non può considerarsi tempestivo, posto che non è stato effettuato alla prima udienza o difesa utile successiva alla produzione del documento in questione.
In particolare, detto documento è stato prodotto con la comparsa di costituzione in giudizio, sicchè la prima difesa utile sarebbe stata l'udienza ex art. 183 comma 5 c.p.c. del 18.10.2019, ove, tuttavia, non è avvenuto alcun disconoscimento.
Va, poi, rilevato che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, gli attori hanno disconosciuto la conformità all'originale ex art. 2719 c.c. delle copie dei documenti prodotti in giudizio dall'opposta.
Orbene, come stabilito dai giudici di legittimità, “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. n.
16557/2019).
Nel caso di specie, essendo incontestato che tra le parti in causa siano intercorsi rapporti obbligatori, non è in alcun modo specificato da parte opponente in come consista la mancanza di conformità all'originale dei documenti (peraltro genericamente indicati) prodotti da parte opposta.
Tale disconoscimento deve, pertanto, considerarsi tamquam non esset e improduttivo di effetti.
*** pagina 3 di 10 Quanto alla nullità della fideiussione omnibus ritenuta dagli opponenti, va rilevato, che gli stessi hanno contestato alla banca di aver concesso credito alla debitrice principale pur essendo a conoscenza del peggioramento delle sue condizioni economiche e senza aver chiesto al fideiussore la specifica autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c., così, di fatto, liberando il fideiussore.
Tale motivo di opposizione è da rigettare sulla base di due considerazioni.
Da un lato, infatti, deve valorizzarsi la circostanza per cui il sig. ha prestato fideiussione Parte_2 omnibus e specifica fino alla concorrenza di € 65.000,00 in data 11.10.2010, in relazione all'apertura del contratto di finanziamento chirografario n. 6474893 acceso nella medesima data del 11.10.2010.
Sicchè, la firma del contratto di finanziamento e la prestazione di garanzia fideiussoria sono avvenute contestualmente: se ne ricava, quindi, che il fideiussore era perfettamente informato circa l'ulteriore operazione specifica di affidamento, non rilevando la necessità di chiedere allo stesso alcuna autorizzazione speciale alla concessione del credito al debitore principale. Il garante era, quindi, consapevole che al debitore si stavano rilasciando, proprio nel momento in cui sottoscriveva la fideiussione, nuove anticipazioni (di cui la fideiussione costituiva garanzia).
Dall'altro lato, deve, poi, considerarsi che il debitore principale era la società di cui la sig.ra Parte_1 era titolare, e che il è coniuge della sicchè deve presumersi che lo stesso fosse Parte_2 Parte_1 perfettamente a conoscenza della situazione economica in cui versava la società della moglie nel momento in cui ha prestato garanzia.
***
Parte attrice ha lamentato, anzitutto, l'applicazione di tassi di interesse usurari nonché di interessi ultralegali non pattuiti.
Premesso che alcuna contestazione specifica ha riguardato il contratto di finanziamento, essendosi la parte opponente genericamente lamentata dell'applicazione di interessi diversi da quelli pattuiti, senza specificare ulteriormente in cosa sarebbe consistita tale differenza, va poi rilevato che, in presenza di contestazione afferente alla presunta applicazione di interessi usurari deve tenersi conto dei seguenti principi:
- in presenza di determinazione per iscritto di interessi oggettivamente usurari ex art. 1815, comma 2,
c.c. per superamento del tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996 già al momento della pattuizione, o per effetto dello ius variandi esercitato dalla banca, nessun interesse è dovuto, e l'usura può riguardare sia gli interessi convenzionali, sia gli interessi moratori, intesi peraltro singolarmente e non già cumulati;
- laddove l'usura sia relativa solo agli interessi moratori e non anche a quelli corrispettivi, la non debenza riguarda i soli interessi moratori, continuando ad essere dovuti gli interessi corrispettivi se non usurari;
pagina 4 di 10 - la verifica del rispetto del tasso soglia usura va effettuata anche tenendo conto della c.m.s. e in particolare:
a) sino al 31/12/2019 “la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato e al raffronto di esso con il tasso soglia, il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle” (Cass. Sez. Un. n. 16303/2018).
L'applicazione di commissioni che superano l'entità della “CMS soglia” non determina, di per sé,
l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. “A tale fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (“margine”). Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla “CMS soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge” (Cass. Sez. Un. n. 16303/2018);
b) a decorrere dalla prima rilevazione effettuata con D.M. in attuazione dell'articolo 2 bis D.L. n.
185/2008 convertito in L. 2/2009 e, quindi, dal 1/1/2010 i decreti ministeriali includono nel computo del TEGM anche la CMS;
- gli interessi ab origine non usurari ma divenuti usurari nel corso del rapporto, rimangono esigibili
(Cass. Sez. Un. n. 24675/2017);
Con specifico riferimento all'analisi dell'eventuale superamento del tasso soglia con riguardo al conto corrente oggetto di causa va, poi, precisato che si condivide l'utilizzo della metodologia T.E.G., nella formula ufficializzata dalla CA d'LI (Cass. n. 12965/2016 e Cass. n. 22270/2016).
Ritiene, infatti, questo Giudice di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “criteri di coerenza logica e giuridica impongono di verificare la lamentata usurarietà del tasso di interesse utilizzando la medesima metodologia di calcolo ufficializzata nelle Istruzioni della CA, in quanto il raffronto deve necessariamente svolgersi tra dati omogenei. E, infatti, la stessa CA d'LI utilizza la metodologia di cui alle istruzioni per rilevare il tasso effettivo globale medio, da cui si ricava il tasso soglia, cosicché l'utilizzo successivo di un criterio di calcolo diverso condurrebbe ad un risultato iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento (cfr. ex plurimis Tribunale di Milano, 19 marzo 2015, n.3586; Trib. Varese, 10 aprile 2015, n.194; Trib.
Milano, 1 luglio 2014 e del 23 dicembre 2014) (così, ex multis, Trib. Bergamo, n.1825/2015). Non può, dunque, il giudice di merito svolgere un “sindacato sostitutivo” rispetto a quanto fissato dalle istruzioni della CA d'LI, atteso che scostarsi dai criteri da essa elaborati e fatti propri dai decreti ministeriali significherebbe operare, in sede di disapplicazione di questi ultimi, un sindacato non solo intrinseco, pagina 5 di 10 ma anche lesivo della discrezionalità tecnica pacificamente riconosciuta in sede di elaborazione delle
Istruzioni e di rilevazione del TEGM e del tasso soglia.
Nell'allegato n° 32 del proprio elaborato peritale, il consulente ha verificato se, nel periodo che decorre dal 1997 al 2015 è stato applicato e rispettato il tasso d'interesse contrattualmente pattuito. Nella propria attività di verifica, il consulente ha verificato il superamento dei tassi contrattualmente pattuiti nei seguenti periodi: nel primo, secondo e terzo trimestre del 2002, nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre del 2007 e, infine, nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre del 2008.
Tuttavia, in merito alla presunta applicazione di interessi ultralegali, va rilevata l'estrema genericità dell'eccezione sollevata da parte opponente, sfornita peraltro del minimo sostegno probatorio. Va rilevato, a tal fine, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad una scissione tra la veste formale e quella sostanziale delle parti in causa: l'opponente, pur essendo attore in senso formale, dal punto di vista sostanziale è convenuto, con ciò che questo comporta sotto il profilo dell'onere della prova, spettando, quindi, all'opposto-attore sostanziale provare la propria pretesa creditoria e all'opponente-convenuto sostanziale provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della stessa pretesa. Opera, quindi il meccanismo di riparto dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 c.c., in base al quale, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare i fatti su cui si fonda l'eccezione.
Pertanto, applicando tali principi al caso di specie, spetta a colui che eccepisce l'illegittimità delle condizioni originarie o sopravvenute relative al rapporto stesso, dar prova – quantomeno mediante allegazione – delle affermazioni fatte valere nel giudizio di opposizione, restando, in difetto, dette affermazioni dell'opponente una mera considerazione priva del minimo sostegno probatorio.
Nel caso di specie parte opponente non ha specificato, in riferimento ai rapporti instaurati con la CA opposta, né quale fosse il tasso soglia asseritamente violato, né quale sia il tasso applicato con riferimento a ciascuno, limitandosi ad una mera affermazione.
Né la CTU espletata può sopperire al difetto assoluto di allegazione della parte.
Inoltre, nonostante il CTU abbia verificato l'applicazione, in alcuni trimestri, di tassi di interesse superiori alla soglia, va ricordato che le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia n°
24675/2017 hanno esplicitamente negato la configurabilità dell'usura sopravvenuta, stabilendo che “è priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con i patti successivi),
pagina 6 di 10 alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n° 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi”.
Da ciò deriva l'irrilevanza degli accertamenti condotti dal CTU nella parte in cui ha rilevato uno
“sforamento” del tasso d'interesse applicato dalla banca rispetto alla soglia d'usura vigente nei rispettivi trimestri di riferimento.
Di conseguenza, tale eccezione va rigettata.
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Quanto alla commissione di massimo scoperto, parte attrice si duole altresì della applicazione di addebiti a titolo di c.m.s. e di altre commissioni e spese in assenza di valida pattuizione.
Ciò posto, in ordine alla commissione di massimo scoperto va osservato che la stessa è stata diversamente definita come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista l'utilizzo di una determinata somma.
Sulla natura della commissione di massimo scoperto e sulla sua legittimità vi sono posizioni diverse in dottrina e giurisprudenza. Secondo un robusto orientamento giurisprudenziale, la predetta clausola risulterebbe invalida in quanto priva di causa, “atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito”. Posto infatti che il servizio reso dall'istituto trova già adeguata remunerazione nella pattuizione di interessi (che rappresenta la tipica remunerazione per le prestazioni consistenti nel prestito di denaro) e che la eventuale messa a disposizione immediata di fondi rappresenta prestazione intrinseca a quella consistente nella erogazione di somme, la detta clausola viene ad essere priva di adeguata ragione e pertanto nulla.
Nel caso di specie, dall'allegato 32 dell'elaborato peritale risulta che la CMS è stata contrattualmente e specificatamente pattuita tra le parti sicchè non deve essere depurata in quanto, appunto, legittimamente pattuita.
Va, invece, rilevato che, dalla verifica condotta dal CTU è risultato che la CA opposta ha applicato spese e commissioni non contrattualmente previste (o applicate, comunque, in misura superiore a quanto contrattualmente previsto) per la somma di € 4.156,97 che dovrà, pertanto, essere espunta da quanto richiesto nel ricorso monitorio e nel conseguente decreto ingiuntivo con riferimento al conto corrente per cui è causa.
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pagina 7 di 10 Con riferimento al lamentato anatocismo e, quindi, alla lamentata capitalizzazione trimestrale degli interessi, va rilevato che l'illegittimità dell'anatocismo applicato sino al 30.6.2000 va affermata, come da giurisprudenza ormai consolidata (v. Cass. S.U. 4.11.2004, n. 21095).
La capitalizzazione degli interessi è consentita, infatti, nei limiti di cui all'art. 1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi, e può essere derogata da usi contrari, che si identificano negli usi normativi di cui agli artt. 1 e 8 delle preleggi.
Dopo una prima ed ormai risalente impostazione, che riconosceva l'esistenza dell'uso normativo legittimante l'anatocismo bancario trimestrale, ormai per giurisprudenza consolidata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è un uso negoziale e non normativo, in quanto difetta dei caratteri della costanza, della generalità, della durata e dell'opinio iuris ac necessitatis, che sono propri della norma giuridica consuetudinaria.
La clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è, quindi, nulla per contrarietà a norme imperative.
A seguito dell'intervento del legislatore, con il D.Lgs 4.8.1999 n 342 e la delibera CICR 9.2.2000, è prevista l'ammissibilità dell'anatocismo bancario per una serie di operazioni bancarie, tra cui i conti correnti, purché sia stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, secondo il principio di reciprocità. La stessa delibera prevede che l'adeguamento della banca al principio di reciprocità sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, comunicato per iscritto al cliente e da questi approvato.
L'ultimo comma dell'art. 7 della citata delibera prevede, difatti, che “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Ebbene, l'applicazione dell'anatocismo trimestrale costituisce un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, insito nella previsione di un anatocismo illegittimo e non dovuto e, quindi, necessita di una espressa pattuizione/rinegoziazione tra le parti, oppure di una introduzione unilaterale conforme al meccanismo dello ius variandi disciplinato dall'art. 118 d.lgs. 385/1993 (Tribunale di
Lanciano, Ord. 2 maggio 2014).
Ancora: “Per i rapporti di conto corrente iniziati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, 9 febbraio 2000, è richiesta una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficienti, al riguardo, la comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. La delibera CICR, infatti, esclude la necessità di una specifica pattuizione solo per il caso di pagina 8 di 10 modifiche migliorative rispetto a quelle previste dalla clausola nulla” (Tribunale Napoli 27 giugno
2013).
Nel caso di specie, il contratto originario del conto corrente n° 110092430 (ex 70930/55) è datato
26/03/1997 e, pertanto, essendo anteriore alla delibera CICR del 09/02/2000, va dichiarata la nullità delle clausole contrattuali pattuenti la capitalizzazione trimestrale ex art.1283 c.c.. Detta capitalizzazione trimestrale è, invece, da ritenersi legittima in quanto espressamente pattuita solo a partire dal contratto datato 13/01/2005 e per i contratti successivi.
Sicchè, partendo dalla tabella a pag. 10 della perizia del CTU, dovranno essere espunti tutti gli interessi passivi maturati in applicazione di anatocismo vietato, dal 1997 al 2005, anno in cui è intervenuta la pattuizione tra le parti in ordine alla pari reciprocità della capitalizzazione.
Deve, quindi essere espunta dal calcolo la somma di € 4.118,36 non essendo, invece, corretta la completa eliminazione della capitalizzazione a tutto il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, operata, invece, dal consulente tecnico.
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Parte attrice si duole, poi, dell'illegittimità del sistema dei cd. giorni-valuta. Tuttavia, le allegazioni sul punto formulate risultano solo meramente enunciate.
In particolare, nel caso specifico dei contratti bancari, la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni eseguite dalla ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni, di indicare la clausola CP_6 contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la data dell'addebito e il procedimento matematico tramite il quale perviene all'indicazione della somma complessivamente ritenuta non dovuta. Solo in tal modo, la banca può esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto sia con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda (art. 163 c.p.c.), che con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.), impedendo alla controparte l'approntamento di una efficace difesa giudiziale e rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
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Gli opponenti hanno spiegato, infine, domanda riconvenzionale volta ad ottenere, dalla banca opposta, la restituzione della somma complessiva di € 34.297,10.
Alla luce delle precedenti considerazioni svolte deve certamente scomputarsi dal quantum ingiunto agli opponenti, la somma di € 4.156,91 a titolo di spese non pattuite e la somma di € 4.118,36 a titolo di pagina 9 di 10 interessi passivi maturati con capitalizzazione illegittima fino al 2005, così complessivamente dandosi luogo alla somma di € 8.275,27.
Gli opponenti dovranno, pertanto essere condannati al pagamento della minor somma rispetto a quelle ingiunta, di € 27.154,77 (pari ad € 35.430,04 - € 8.275,27), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La presenza, comunque, di una somma a credito a favore della determina, comunque, il rigetto CP_6 della domanda riconvenzionale spiccata dagli opponenti.
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Il parziale accoglimento delle domande di parte attrice costituisce giusto motivo per compensare le spese di lite del presente giudizio.
Per gli stessi motivi, le spese dell'espletata CTU vanno poste definitivamente a carico solidale delle parti, in misura del 50% ciascuna per quanto attiene ai rapporti interni.
PQM
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n° 351/2018 emesso dal Tribunale di Isernia in data 03/12/2018;
- condanna , in proprio e quale titolare della ditta individuale “Novecento di Parte_1
SE AN e al pagamento, in favore della CA convenuta, della Parte_2 somma di € 27.154,77;
- rigetta la domanda riconvenzionale svolta da parte opponente;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone le spese dell'espletata CTU definitivamente a carico solidale delle parti, in misura del 50% per quanto attiene ai rapporti interni.
Isernia, lì 6/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa ON Di Paolo
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