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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6605 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 11909/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 11909/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto altri rapporti condominiali, vertente
TRA (C.F. ), rappresentato e difeso come Parte_1 C.F._1 in atti
ATTORE
E in Controparte_1
Napoli (C.F. ), in persona dell'ammre p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 come in atti
- CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'attore, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio il
[...]
in Napoli ed esponeva: di essere Controparte_2 proprietario dell'unità immobiliare sita nel condominio di Via Michelangelo da
Caravaggio, 143 -Parco Persichetti - Fabbricato F, interno 2, sita al piano terra con annessa area cortilizia e giardino di esclusiva proprietà alla quale si accede sia dall'androne del fabbricato sia attraverso due cancelli, dei quali il primo adiacente l'ingresso del fabbricato mentre l'altro si apre sul viale comune;
che si trova negato il transito in ingresso ed in uscita dal proprio cortile a causa del fatto che condomini parcheggiano in maniera indiscriminata auto e motoveicoli dinanzi il secondo varco di ingresso alla sua proprietà; che il 27 agosto dello scorso anno il ricorrente, stanco di tale situazione, apponeva dinanzi al varco alcuni scivoli di metallo per potervi accedere con le proprie auto;
che con PEC del 2 e del 6 settembre 2019 chiedeva all'amministratore di tutelarlo per l'uso legittimo del varco a servizio della sua proprietà, ricevendone invece richiesta di rimozione di tali scivoli e diniego dell'uso del varco carrabile.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale: “i) di sentir accertare il diritto d'esso istante ad utilizzare il varco a fini carrabili ii)per accedere alla sua proprietà liberamente con veicoli e iii) sentir condannare il alla eliminazione del cordolo (ovvero a sopportare la sua CP_1 eliminazione) di marciapiede esistente dinanzi al varco al fine di consentire il comodo e libero accesso alla proprietà e l' uso carrabile del varco ovvero mediante l'apposizione di scivoli realizzati a norma di legge.”
Si costituiva il il quale, preliminarmente eccepiva l'incompetenza CP_1 per materia del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7, comma 3, n° 2 e dall'art. 23 cpc, contestava nel merito la fondatezza in fatto e diritto della domanda di cui ne chiedeva il rigetto.
Mutato il rito e concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, mutato il giudicante e disposta una consulenza tecnica, la causa veniva rinviava per precisazione conclusioni e ritenuta in decisione all'udienza del 28/2/2025 con la concessione dei termini di legge per le comparse conclusionali e le repliche.
Deve preliminarmente essere respinta perché infondata l'eccezione di parte convenuta di incompetenza del Tribunale per essere la materia devoluta al
Giudice di Pace.
Nel caso di specie, non si tratta strictu sensu di controversia relativa alle modalità
d'uso dei servizi di cose comuni, attenendo la vertenza più specificamente ad diritto d'uso e di godimento di una bene comune e alla libertà di esercizio di tale uso, non annoverabile tra le cause relative alla misura e alla modalità d'uso dei
- 2 -
servizi di condominio di case che ai sensi dell'art. 7, co.3 n.2, cpc sono attribuite alla competenza per materia del Giudice di Pace.
Nel merito, la domanda è infondata e, quindi, non può trovare accoglimento.
L'attore agisce in giudizio chiedendo che venga accertata la legittimità della sua pretesa a realizzare degli scivoli tra il marciapiede e la strada o alla rimozione da parte del del cordolo esistente sul marciapiede innanzi al varco, in CP_1 modo da consentirgli l'accesso con autovetture al cortile di cui è proprietario.
Ebbene, ritiene il tribunale che tale domanda non possa ritenersi legittima ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., in quanto il marciapiede, sul quale andrebbero a realizzarsi tali opere, per sua natura ha come funzione tipica quella di consentire il sicuro transito dei pedoni e l'utilizzazione dello stesso come accesso al cortile di proprietà comporterebbe il mutamento di destinazione di tale parte Pt_1 comune (art. 1117 cc) e limiterebbe l'uso da parte degli altri condomini i quali non potrebbero più transitare su di esso in ogni momento, con la sicurezza derivante dal trovarsi in luogo (marciapiede) in cui le autovetture non possono accedere.
Invero, il disposto dell'art. 1102 cod. civ., secondo cui ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune un'utilità più intensa o anche semplicemente diversa da quella ricavata eventualmente in concreto dagli altri comproprietari, purché non ne venga alterata la destinazione o compromesso il diritto al pari uso, presuppone che l'utilità, che il condomino intenda ricavare dall'uso della parte comune, non sia in contrasto con la specifica destinazione della medesima.
Ora, la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., seppur non vada intesa nel senso di uso identico e contemporaneo (dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione), implica, tuttavia, la condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.
- 3 -
“Il proprietario di vani terranei di un edificio in condominio non può, perciò, eseguire modificazioni della pavimentazione e dell'arredo del marciapiede condominiale in corrispondenza dell'accesso al proprio locale per consentirne l'attraversamento con autovetture, ove da tale utilizzazione della cosa comune risulti alterata la destinazione e sia impedito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Cass. Sez. 2, 18/02/1998, n. 1708; Cass.
14/12/1994, n. 10704; Cass. Sez. 2, 17/07/1962, n. 1899)” (Cass.
n.11870/2021).
Orbene, ritiene questo giudice che l'utilità che nella specie il ricorrente Pt_1 pretende di ricavare dal marciapiede non è soltanto più intensa o anche semplicemente diversa da quella che ne ricavano gli altri condomini, ma è in contrasto con la specifica destinazione della parte comune che è quella di consentire il sicuro transito pedonale dei condomini sui marciapiedi.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese di giudizio, liquidate ex DM 147/22, seguono la soccombenza, unitamente alle spese di ctu come separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – sezione 6^ Civile - decidendo sulle domande come in epigrafe proposte e tra le parti ivi indicate, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto , che si liquidano in complessivi € 2540,00, oltre spese CP_1 forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute, con attribuzione all'avv. Luigi Noto, oltre rimborso degli esborsi eventualmente corrisposti al C.T.U. come liquidati con separato decreto emesso in corso di causa.
Napoli, 01 luglio 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Rita Nissim
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 11909/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto altri rapporti condominiali, vertente
TRA (C.F. ), rappresentato e difeso come Parte_1 C.F._1 in atti
ATTORE
E in Controparte_1
Napoli (C.F. ), in persona dell'ammre p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 come in atti
- CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'attore, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio il
[...]
in Napoli ed esponeva: di essere Controparte_2 proprietario dell'unità immobiliare sita nel condominio di Via Michelangelo da
Caravaggio, 143 -Parco Persichetti - Fabbricato F, interno 2, sita al piano terra con annessa area cortilizia e giardino di esclusiva proprietà alla quale si accede sia dall'androne del fabbricato sia attraverso due cancelli, dei quali il primo adiacente l'ingresso del fabbricato mentre l'altro si apre sul viale comune;
che si trova negato il transito in ingresso ed in uscita dal proprio cortile a causa del fatto che condomini parcheggiano in maniera indiscriminata auto e motoveicoli dinanzi il secondo varco di ingresso alla sua proprietà; che il 27 agosto dello scorso anno il ricorrente, stanco di tale situazione, apponeva dinanzi al varco alcuni scivoli di metallo per potervi accedere con le proprie auto;
che con PEC del 2 e del 6 settembre 2019 chiedeva all'amministratore di tutelarlo per l'uso legittimo del varco a servizio della sua proprietà, ricevendone invece richiesta di rimozione di tali scivoli e diniego dell'uso del varco carrabile.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale: “i) di sentir accertare il diritto d'esso istante ad utilizzare il varco a fini carrabili ii)per accedere alla sua proprietà liberamente con veicoli e iii) sentir condannare il alla eliminazione del cordolo (ovvero a sopportare la sua CP_1 eliminazione) di marciapiede esistente dinanzi al varco al fine di consentire il comodo e libero accesso alla proprietà e l' uso carrabile del varco ovvero mediante l'apposizione di scivoli realizzati a norma di legge.”
Si costituiva il il quale, preliminarmente eccepiva l'incompetenza CP_1 per materia del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7, comma 3, n° 2 e dall'art. 23 cpc, contestava nel merito la fondatezza in fatto e diritto della domanda di cui ne chiedeva il rigetto.
Mutato il rito e concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, mutato il giudicante e disposta una consulenza tecnica, la causa veniva rinviava per precisazione conclusioni e ritenuta in decisione all'udienza del 28/2/2025 con la concessione dei termini di legge per le comparse conclusionali e le repliche.
Deve preliminarmente essere respinta perché infondata l'eccezione di parte convenuta di incompetenza del Tribunale per essere la materia devoluta al
Giudice di Pace.
Nel caso di specie, non si tratta strictu sensu di controversia relativa alle modalità
d'uso dei servizi di cose comuni, attenendo la vertenza più specificamente ad diritto d'uso e di godimento di una bene comune e alla libertà di esercizio di tale uso, non annoverabile tra le cause relative alla misura e alla modalità d'uso dei
- 2 -
servizi di condominio di case che ai sensi dell'art. 7, co.3 n.2, cpc sono attribuite alla competenza per materia del Giudice di Pace.
Nel merito, la domanda è infondata e, quindi, non può trovare accoglimento.
L'attore agisce in giudizio chiedendo che venga accertata la legittimità della sua pretesa a realizzare degli scivoli tra il marciapiede e la strada o alla rimozione da parte del del cordolo esistente sul marciapiede innanzi al varco, in CP_1 modo da consentirgli l'accesso con autovetture al cortile di cui è proprietario.
Ebbene, ritiene il tribunale che tale domanda non possa ritenersi legittima ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., in quanto il marciapiede, sul quale andrebbero a realizzarsi tali opere, per sua natura ha come funzione tipica quella di consentire il sicuro transito dei pedoni e l'utilizzazione dello stesso come accesso al cortile di proprietà comporterebbe il mutamento di destinazione di tale parte Pt_1 comune (art. 1117 cc) e limiterebbe l'uso da parte degli altri condomini i quali non potrebbero più transitare su di esso in ogni momento, con la sicurezza derivante dal trovarsi in luogo (marciapiede) in cui le autovetture non possono accedere.
Invero, il disposto dell'art. 1102 cod. civ., secondo cui ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune un'utilità più intensa o anche semplicemente diversa da quella ricavata eventualmente in concreto dagli altri comproprietari, purché non ne venga alterata la destinazione o compromesso il diritto al pari uso, presuppone che l'utilità, che il condomino intenda ricavare dall'uso della parte comune, non sia in contrasto con la specifica destinazione della medesima.
Ora, la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., seppur non vada intesa nel senso di uso identico e contemporaneo (dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione), implica, tuttavia, la condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.
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“Il proprietario di vani terranei di un edificio in condominio non può, perciò, eseguire modificazioni della pavimentazione e dell'arredo del marciapiede condominiale in corrispondenza dell'accesso al proprio locale per consentirne l'attraversamento con autovetture, ove da tale utilizzazione della cosa comune risulti alterata la destinazione e sia impedito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Cass. Sez. 2, 18/02/1998, n. 1708; Cass.
14/12/1994, n. 10704; Cass. Sez. 2, 17/07/1962, n. 1899)” (Cass.
n.11870/2021).
Orbene, ritiene questo giudice che l'utilità che nella specie il ricorrente Pt_1 pretende di ricavare dal marciapiede non è soltanto più intensa o anche semplicemente diversa da quella che ne ricavano gli altri condomini, ma è in contrasto con la specifica destinazione della parte comune che è quella di consentire il sicuro transito pedonale dei condomini sui marciapiedi.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese di giudizio, liquidate ex DM 147/22, seguono la soccombenza, unitamente alle spese di ctu come separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – sezione 6^ Civile - decidendo sulle domande come in epigrafe proposte e tra le parti ivi indicate, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto , che si liquidano in complessivi € 2540,00, oltre spese CP_1 forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute, con attribuzione all'avv. Luigi Noto, oltre rimborso degli esborsi eventualmente corrisposti al C.T.U. come liquidati con separato decreto emesso in corso di causa.
Napoli, 01 luglio 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Rita Nissim
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