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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/05/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1724/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1724/2018 avente ad oggetto responsabilità professionale, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MONEGO GIUSEPPE e dell'avv. DIPASQUALE FEDERICA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. GURRIERI GIOVANNI e dell'avv. GURRIERI FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/02/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE
Piaccia al Tribunale ritenere e dichiarare la rag. unica ed esclusiva responsabile del CP_1 mancato accesso alla chiesta dilazione e, per l'effetto, condannare la rag. al risarcimento CP_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore nella misura di € 70.000,00, di cui €
39.877,62 quale importo delle cartelle di cui alla comunicazione preventiva di ipoteca, € 30.122,38 a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza dell'impossibilità di disporre del cespite ipotecato e del danno morale, tutto come meglio spiegato in narrativa, o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta congrua, opportuna e di giustizia, oltre interessi al tasso legale sulla somma rivalutata sino all'effettivo soddisfo. Col favore delle spese e dei compensi di giudizio.
CONVENUTA
Piaccia al Tribunale reietta, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare inammissibile o comunque rigettare con ogni statuizione, per i motivi di cui in narrativa, le domande proposte dal Sig.
con l'atto introduttivo del giudizio. Con il favore delle spese. Parte_1
pagina 1 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 3/04/2018 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 deducendo che: il 16/11/2016 aveva ricevuto preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati relativo al debito erariale di € 38.709,23; si era rivolto a ragioniera commercialista, al fine di istruire la pratica per la CP_1 richiesta di dilazione del debito presso Riscossione Sicilia s.p.a.; la richiesta veniva compilata e l'attore eleggeva domicilio per le comunicazioni inerenti alla stessa presso lo studio della professionista;
decorso qualche mese senza ricevere comunicazioni, il si era rivolto alla Pt_1 CP_1 ottenendo rassicurazioni sul corretto inoltro della richiesta;
il 10/10/2017 aveva ricevuto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per € 46.590,53, avente ad oggetto, tra le altre, le cartelle per cui era stata proposta domanda di rateizzazione;
l'attore si era recato presso lo studio della rag. per ottenere spiegazioni e apprendeva CP_1 che Riscossione aveva comunicato il provvedimento di accoglimento della richiesta di dilazione il 16/01/2017; la condotta della convenuta configurava una responsabilità da inadempimento contrattuale, per violazione degli obblighi di diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c.; il danno subito dall'attore era quantificabile in complessivi € 70.000,00 e derivava dall'impossibilità di accedere ad ulteriore rateizzazione per le cartelle esattoriali già menzionate nel preavviso di fermo;
all'impossibilità di disporre dell'immobile anche commercialmente;
dalla differenza tra l'importo recato sul preavviso di fermo di beni mobili registrati e quello maggiore indicato sulla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativo alle medesime cartelle di pagamento. Chiedeva pertanto di dichiarare la convenuta responsabile per il mancato accesso alla dilazione esattoriale e, conseguentemente, di condannarla al diritto al risarcimento del danno quantificato nella misura di €.70.000,00, di cui €. 39.877,62 quale importo delle cartelle di cui alla comunicazione preventiva di ipoteca ed €. 30.122,38 a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza dell'impossibilità di disporre del cespite ipotecato e del danno morale. Si costituiva in giudizio con comparsa del 12/09/2019 la quale preliminarmente CP_1 eccepiva la nullità della notifica dell'atto di citazione inammissibilmente effettuata ai sensi dell'art.143 c.p.c.; nel merito deduceva l'insussistenza di responsabilità in quanto la mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione era dipesa dalla circostanza che Riscossione Sicilia aveva inviato il provvedimento alla PEC del mittente anziché alla PEC della professionista indicata nell'istanza di domiciliazione;
evidenziava altresì che il avrebbe Pt_1 potuto accedere alla definizione agevolata delle cartelle prevista dall'art. 1 D.L. 148/2017 e dal D.L. n. 119/2018 per i ruoli affidati agli agenti di riscossione tra l'1/1/2000 e il 31/12/2017; le somme richieste a titolo di risarcimento non erano comunque dovute dalla convenuta. Chiedeva pertanto al Tribunale, previa rimessione in termini, di rigettare le domande proposte da . Parte_1
Con ordinanza del 18/09/2020 il G.I. dichiarava la nullità della notifica e fissava l'udienza per gli adempimenti ex art. 183 c.p.c.
pagina 2 di 5 Assunte prove orali, all'udienza del 25/02/2025 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da verbale in atti. La domanda dell'attore è infondata e deve pertanto essere rigettata. Tanto premesso in punto di fatto, il presente giudizio va deciso esaminando la questione assorbente relativa alla prova del danno richiesto dall'attore; come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Sez. unite n. 9936/14, Sez. V n. 363/19, n. 11458/18). Giova osservare che in mancanza della prova dell'esistenza e dell'ammontare dei danni derivanti dalla mancata comunicazione all'attore da parte del rag. del CP_1 provvedimento di Riscossione Sicilia s.p.a. di accoglimento dell'istanza di rateizzazione, diventa superfluo affrontare la questione della sussistenza del dedotto inadempimento al contratto d'opera professionale. Invero, nella responsabilità contrattuale, come in quella extracontrattuale, incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno del quale chiede il risarcimento, la cui prova costituisce presupposto necessario anche per chiedere la liquidazione in via equitativa. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, anche per ottenere la liquidazione del danno in via equitativa, sono comunque necessarie la specifica allegazione e la prova dell'esistenza del danno e della sua concreta natura, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (cfr. Cass. Sez. II n. 16202/02, n. 6329/03, n. 13761/04). Nel caso di specie, l'attore deduce un danno patrimoniale di € 39.877,62, quale importo delle cartelle di cui alla comunicazione preventiva di ipoteca del 10/10/2017 e un danno patrimoniale e morale di € 30.122,38 per l'impossibilità di disporre dell'immobile ipotecato. Giova evidenziare che l'importo delle cartelle oggetto della comunicazione preventiva d'ipoteca non può essere considerato una voce di danno che sia conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., del dedotto inadempimento della professionista, trattandosi di somme che sarebbero state comunque dovute dall'attore. Invero, il preavviso di fermo dei beni mobili registrati notificato il 16/11/2016 recava un debito di complessivi € 38.709,23, oltre interessi di mora di cui al DPR n. 602/1973 fino alla data di effettivo pagamento e compensi di riscossione, per le stesse cartelle esattoriali poste a fondamento, insieme ad altre della comunicazione preventiva di ipoteca.
pagina 3 di 5 La convenuta non può pertanto essere chiamata a rispondere di tale danno, non derivando il debito dell'attore dalla mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione. Non sussiste neanche l'impossibilità di accedere ad ulteriori rateizzazioni. Invero, il D.L. 148/2017, conv. in L. n. 172/2017, ha riaperto i termini per la definizione agevolata delle cartelle per i ruoli affidati agli agenti di riscossione tra il 1/1/2000 ed il 30/09/2017, non inseriti in precedente rottamazione, senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali, con adesione entro il 15/05/2018. Successivamente, l'art. 3 D.L. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018, ha consentito di definire in via agevolata i ruoli affidati agli agenti di riscossione tra il 1/1/2000 ed il 31/12/2017, senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali, con adesione entro il 30/04/2019. L'art. 3 comma 3 stabiliva il pagamento nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. L'ulteriore voce di danno di € 30.122,38, per l'impossibilità di disporre dell'immobile ipotecato, appare del tutto generica, non avendo l'attore dedotto su quale immobile sia stata iscritta l'ipoteca e quale fosse il suo valore venale, elementi necessari per valutare un'eventuale diminuzione del valore del cespite riconducibile all'iscrizione ipotecaria. Infine, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (Cass. Sez. unite n. 26972/2008). La Suprema Corte ha chiarito che il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale. Nel caso in esame, non è ravvisabile alcuna violazione di un diritto inviolabile della persona oggetto di tutela costituzionale derivante dall'inadempimento dedotto del contratto d'opera professionale. Alla luce di quanto esposto, la domanda dell'attore deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1724/2018: RIGETTA la domanda dell'attore.
pagina 4 di 5 CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 CP_1 in € 10.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 31/05/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1724/2018 avente ad oggetto responsabilità professionale, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MONEGO GIUSEPPE e dell'avv. DIPASQUALE FEDERICA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. GURRIERI GIOVANNI e dell'avv. GURRIERI FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/02/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE
Piaccia al Tribunale ritenere e dichiarare la rag. unica ed esclusiva responsabile del CP_1 mancato accesso alla chiesta dilazione e, per l'effetto, condannare la rag. al risarcimento CP_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore nella misura di € 70.000,00, di cui €
39.877,62 quale importo delle cartelle di cui alla comunicazione preventiva di ipoteca, € 30.122,38 a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza dell'impossibilità di disporre del cespite ipotecato e del danno morale, tutto come meglio spiegato in narrativa, o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta congrua, opportuna e di giustizia, oltre interessi al tasso legale sulla somma rivalutata sino all'effettivo soddisfo. Col favore delle spese e dei compensi di giudizio.
CONVENUTA
Piaccia al Tribunale reietta, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare inammissibile o comunque rigettare con ogni statuizione, per i motivi di cui in narrativa, le domande proposte dal Sig.
con l'atto introduttivo del giudizio. Con il favore delle spese. Parte_1
pagina 1 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 3/04/2018 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 deducendo che: il 16/11/2016 aveva ricevuto preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati relativo al debito erariale di € 38.709,23; si era rivolto a ragioniera commercialista, al fine di istruire la pratica per la CP_1 richiesta di dilazione del debito presso Riscossione Sicilia s.p.a.; la richiesta veniva compilata e l'attore eleggeva domicilio per le comunicazioni inerenti alla stessa presso lo studio della professionista;
decorso qualche mese senza ricevere comunicazioni, il si era rivolto alla Pt_1 CP_1 ottenendo rassicurazioni sul corretto inoltro della richiesta;
il 10/10/2017 aveva ricevuto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per € 46.590,53, avente ad oggetto, tra le altre, le cartelle per cui era stata proposta domanda di rateizzazione;
l'attore si era recato presso lo studio della rag. per ottenere spiegazioni e apprendeva CP_1 che Riscossione aveva comunicato il provvedimento di accoglimento della richiesta di dilazione il 16/01/2017; la condotta della convenuta configurava una responsabilità da inadempimento contrattuale, per violazione degli obblighi di diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c.; il danno subito dall'attore era quantificabile in complessivi € 70.000,00 e derivava dall'impossibilità di accedere ad ulteriore rateizzazione per le cartelle esattoriali già menzionate nel preavviso di fermo;
all'impossibilità di disporre dell'immobile anche commercialmente;
dalla differenza tra l'importo recato sul preavviso di fermo di beni mobili registrati e quello maggiore indicato sulla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativo alle medesime cartelle di pagamento. Chiedeva pertanto di dichiarare la convenuta responsabile per il mancato accesso alla dilazione esattoriale e, conseguentemente, di condannarla al diritto al risarcimento del danno quantificato nella misura di €.70.000,00, di cui €. 39.877,62 quale importo delle cartelle di cui alla comunicazione preventiva di ipoteca ed €. 30.122,38 a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza dell'impossibilità di disporre del cespite ipotecato e del danno morale. Si costituiva in giudizio con comparsa del 12/09/2019 la quale preliminarmente CP_1 eccepiva la nullità della notifica dell'atto di citazione inammissibilmente effettuata ai sensi dell'art.143 c.p.c.; nel merito deduceva l'insussistenza di responsabilità in quanto la mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione era dipesa dalla circostanza che Riscossione Sicilia aveva inviato il provvedimento alla PEC del mittente anziché alla PEC della professionista indicata nell'istanza di domiciliazione;
evidenziava altresì che il avrebbe Pt_1 potuto accedere alla definizione agevolata delle cartelle prevista dall'art. 1 D.L. 148/2017 e dal D.L. n. 119/2018 per i ruoli affidati agli agenti di riscossione tra l'1/1/2000 e il 31/12/2017; le somme richieste a titolo di risarcimento non erano comunque dovute dalla convenuta. Chiedeva pertanto al Tribunale, previa rimessione in termini, di rigettare le domande proposte da . Parte_1
Con ordinanza del 18/09/2020 il G.I. dichiarava la nullità della notifica e fissava l'udienza per gli adempimenti ex art. 183 c.p.c.
pagina 2 di 5 Assunte prove orali, all'udienza del 25/02/2025 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da verbale in atti. La domanda dell'attore è infondata e deve pertanto essere rigettata. Tanto premesso in punto di fatto, il presente giudizio va deciso esaminando la questione assorbente relativa alla prova del danno richiesto dall'attore; come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Sez. unite n. 9936/14, Sez. V n. 363/19, n. 11458/18). Giova osservare che in mancanza della prova dell'esistenza e dell'ammontare dei danni derivanti dalla mancata comunicazione all'attore da parte del rag. del CP_1 provvedimento di Riscossione Sicilia s.p.a. di accoglimento dell'istanza di rateizzazione, diventa superfluo affrontare la questione della sussistenza del dedotto inadempimento al contratto d'opera professionale. Invero, nella responsabilità contrattuale, come in quella extracontrattuale, incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno del quale chiede il risarcimento, la cui prova costituisce presupposto necessario anche per chiedere la liquidazione in via equitativa. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, anche per ottenere la liquidazione del danno in via equitativa, sono comunque necessarie la specifica allegazione e la prova dell'esistenza del danno e della sua concreta natura, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (cfr. Cass. Sez. II n. 16202/02, n. 6329/03, n. 13761/04). Nel caso di specie, l'attore deduce un danno patrimoniale di € 39.877,62, quale importo delle cartelle di cui alla comunicazione preventiva di ipoteca del 10/10/2017 e un danno patrimoniale e morale di € 30.122,38 per l'impossibilità di disporre dell'immobile ipotecato. Giova evidenziare che l'importo delle cartelle oggetto della comunicazione preventiva d'ipoteca non può essere considerato una voce di danno che sia conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., del dedotto inadempimento della professionista, trattandosi di somme che sarebbero state comunque dovute dall'attore. Invero, il preavviso di fermo dei beni mobili registrati notificato il 16/11/2016 recava un debito di complessivi € 38.709,23, oltre interessi di mora di cui al DPR n. 602/1973 fino alla data di effettivo pagamento e compensi di riscossione, per le stesse cartelle esattoriali poste a fondamento, insieme ad altre della comunicazione preventiva di ipoteca.
pagina 3 di 5 La convenuta non può pertanto essere chiamata a rispondere di tale danno, non derivando il debito dell'attore dalla mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione. Non sussiste neanche l'impossibilità di accedere ad ulteriori rateizzazioni. Invero, il D.L. 148/2017, conv. in L. n. 172/2017, ha riaperto i termini per la definizione agevolata delle cartelle per i ruoli affidati agli agenti di riscossione tra il 1/1/2000 ed il 30/09/2017, non inseriti in precedente rottamazione, senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali, con adesione entro il 15/05/2018. Successivamente, l'art. 3 D.L. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018, ha consentito di definire in via agevolata i ruoli affidati agli agenti di riscossione tra il 1/1/2000 ed il 31/12/2017, senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali, con adesione entro il 30/04/2019. L'art. 3 comma 3 stabiliva il pagamento nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. L'ulteriore voce di danno di € 30.122,38, per l'impossibilità di disporre dell'immobile ipotecato, appare del tutto generica, non avendo l'attore dedotto su quale immobile sia stata iscritta l'ipoteca e quale fosse il suo valore venale, elementi necessari per valutare un'eventuale diminuzione del valore del cespite riconducibile all'iscrizione ipotecaria. Infine, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (Cass. Sez. unite n. 26972/2008). La Suprema Corte ha chiarito che il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale. Nel caso in esame, non è ravvisabile alcuna violazione di un diritto inviolabile della persona oggetto di tutela costituzionale derivante dall'inadempimento dedotto del contratto d'opera professionale. Alla luce di quanto esposto, la domanda dell'attore deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1724/2018: RIGETTA la domanda dell'attore.
pagina 4 di 5 CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 CP_1 in € 10.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 31/05/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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