TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/02/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7516/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dot.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7516 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, di opposizione a decreto ingiuntivo nr. 1798/2014, reso all'esito del procedimento per monitorio iscritto al n.3843/2014 R.G. del Tribunale di
Salerno, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del
15.10.2024.
TRA
, nato in [...] il [...], residente in [...]Parte_1
alla via Roma 7 (C.F: ) rappresentato e difeso, in virtù di procura C.F._1
a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Maria
pagina 1 di 13 Serena Rossomando e con la stessa elettivamente domiciliato in Salerno alla via G.
Vigorito 6.
ATTORE/OPPONENTE
E
, residente in [...] (C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della C.F._2
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Idelma Di Masi, presso il cui studio in
Caposele (AV) alla C. da San Vito elettivamente domicilia.
CONVENUTO/OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n.1798/2014, reso all'esito del procedimento per monitorio iscritto al n.3843/2014 R.G. del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 25/06/2014 veniva notificato al sig. il decreto ingiuntivo Parte_1
n.1798/2014, reso all'esito del procedimento per monitorio iscritto al n.3843/2014 R.G.
del Tribunale di Salerno, ad istanza dell'arch. con il quale veniva CP_1
ingiunto il pagamento della somma di euro 15.596,60 oltre interessi legali e spese legali della fase monitoria.
L'arch. , a fondamento della propria pretesa creditoria, deduceva di un presunto CP_1
credito derivante da prestazioni professionali eseguite in favore dell'opponente e consistenti nella redazione della progettazione per la realizzazione di un edificio pagina 2 di 13 destinato in parte a civile abitazione ed in parte a studio professionale, nonché alla predisposizione della documentazione utile ai fini della procedura di sdemanializzazione di una porzione delle aree interessate dalla progettazione per le cui attività deduceva di nulla aver ricevuto quale compenso dall'ingiunto.
Avverso il concesso ed identificato decreto ingiuntivo proponeva opposizione - iscritta al RG 7516/2014 della II Sez. civile del Tribunale di Salerno - il chiedendo la Pt_1
revoca e/o la riforma dell'impugnata ingiunzione: chiedeva nel merito accertarsi e dichiararsi la prescrizione presuntiva triennale ex art.2956 n.2 cod. civ. del credito azionato ed accogliere la domanda riconvenzionale svolta dal con condanna Pt_1
dell'opposto al risarcimento del danno subito quantificato in euro 42.071,68, oltre CP_1
interessi e rivalutazione o nella somma maggiore e/o minore individuata dal giudice anche in via equitativa ex art.1226 cod. civ., anche compensando le somme eventualmente riconosciute a favore dell'opposto.
Assumeva che, in data 7 aprile 2009, era stata presentata al Comune di Bellizzi, domanda di permesso a costruire (prot. 7530), per il tramite dell'arch. , che CP_1
redigeva il progetto;
che nella sua relazione tecnica individuava un canale che insisteva su terreno intercluso (fol.2 par. lle 462, 464, 466 e 467) di proprietà del
[...]
che necessitava di essere sdemanializzato e che la relativa pratica Controparte_2
per la richiesta di nullaosta alla realizzazione dell'intervento e di sdemanializzazione era in corso;
che in data 16.07.2009 il aveva depositato presso il Pt_1 [...]
la richiesta di rilascio per il nulla osta per l'avvio della pratica di Controparte_2
sdemanializzazione delle indicate part. lle;
che il con risposta del 7.10.2009 CP_2
indicava che il terreno era di proprietà demaniale e che il canale poteva essere rimosso e l'area assentita in concessione o sdemanializzata;
che l'intero iter era stato pagina 3 di 13 personalmente seguito dal sig. che tuttavia, causa la non regolare presentazione Pt_1
della domanda di sdemanializzazione (rectius, la domanda non rispondeva ai requisiti del modello standard) l'iter era interrotto;
che, nel maggio del 2010, con prot. 11033, lo
Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Bellizzi emetteva avviso di emanazione del permesso di costruire condizionato e subordinando il rilascio di tale permesso all'acquisizione della titolarità delle aree demaniali identificate al fol.2 part. lle 462, 464,
466 e 467; che, nel novembre 2010 il presentava nuova istanza all'Agenzia Pt_1 [...]
per l'acquisizione delle dette particelle;
che la procedura di acquisizione si CP_3
concludeva con atto pubblico del 31.05.2012 per notar che nelle more Per_1
l'opponente aveva presentato nuova domanda di permesso a costruire, mediante il nuovo consulente geom. che veniva accolta dal Comune con il rilascio alla data del 22 Per_2
giugno 2012 del permesso di costruire n.38; che la progettazione del riguardava Per_2
interventi in fieri esclusivamente sulla part. lla 430 (oggi 1485).
Nell'opposizione promossa si costituiva l'arch. chiedendo preliminarmente la CP_1
concessione della provvisoria esecuzione: nel merito, rigettarsi l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto, oltre che dilatoria, con conferma del D.I. n.
1798/14; in via subordinata, chiedeva la condanna del dott. al pagamento in Pt_1
favore dell'arch. della somma maggiore o minore che sarebbe risultata CP_1
all'esito dell'istruttoria e con condanna alle spese di giudizio nonché condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa.
Con ordinanza del 18.07.2017 il G.I. rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ammettendo, prima, l'interrogatorio formale dell'opponente e, questo reso, la prova testimoniale. Pt_1
pagina 4 di 13 La richiesta di CTU avanzata da parte opposta veniva rigettata: infatti, la causa ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Qui, stante la richiesta, svolta in sede di precisazione delle conclusioni, di deferimento del giuramento decisorio in capo al D' , rilevato: “… che le circostanze capitolate Pt_1
siano idonee a determinare l'esito del giudizio, in quanto alla domanda di pagamento
ed alla proposta opposizione, dovendo il tribunale solo valutare l'an iuratum sit…”, veniva ammesso il chiesto mezzo istruttorio con l'ordinanza del 14.02.2024: alla udienza del 26.03.2024, fissata dal G.I. per il deferimento, il non si presentava, Pt_1
adducendo impedimento come certificato medico: il tribunale a seguito di scioglimento di riserva assunta all'udienza del 26 marzo 2024, ha disposto il rinvio all'udienza del 15
ottobre 2024.
Risultato assente l'interrogando, il giudizio è stato trattenuto in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per essere stati ivi rispettati i termini di legge imposti dal codice di rito.
Con riguardo al merito della presente controversia, occorre preliminarmente considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. - è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito pagina 5 di 13 dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi,
impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione.
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al
decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero
originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di
merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal
creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2573).
Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
Prima di entrare nel merito del giudizio questo Tribunale ritiene dover risolvere la problematica relativa al giuramento decisorio ed al suo mancato assolvimento.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, l'arch. , ha deferito il CP_1
giuramento decisorio al D'Elia: il giudice, con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, fissava per l'espletamento dello stesso, l'udienza del 26.03.2024 ma, a tale udienza, il , cui era stata notificata la predetta ordinanza ammissiva del deferito CP_4
giuramento, produceva certificato medico attestante la sua indisponibilità. Quindi la causa veniva rinviata “… ritenuto che debba essere disposta l'assunzione dell'interrogatorio decisorio così come capitolato …” alla udienza del 15.10.2024 dove il non si presentava, ed il giudice tratteneva la causa in decisione sulle Pt_1
conclusioni delle parti, in assenza di richieste istruttorie.
pagina 6 di 13 Il giuramento decisorio è un istituto giuridico che riguarda circostanze decisive per la risoluzione della questione su cui il giudice deve pronunciarsi. Al giudice, previo accertamento sull' “an iuratum sit”, non resta altro che accogliere o rigettare la domanda ovvero singoli capi di essa, basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato ovvero sulla mancata prestazione del medesimo. Il giuramento consiste in una solenne dichiarazione di verità o di scienza resa al giudice da una parte, su istanza dell'altra, circa l'esistenza o meno di un fatto favorevole a chi lo presta.
La disciplina che si occupa del giuramento della parte, come anticipato, è prevista agli artt. 2736 e seg. del Codice civile e gli artt. 233 e seguenti del codice di rito.
Dagli articoli del Codice civile si ravvisa l'esistenza di due tipi di giuramento, il decisorio (quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa) ed il suppletorio (quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova).
L'art.233 c.p.c. recita: “… il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla
parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.
Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico".
L'art.239 c.p.c. prevede l'ipotesi della mancata risposta prevedendo che: “La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo
all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce
all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso…”.
pagina 7 di 13 Il giuramento decisorio è uno di quei provvedimenti per cui il codice di rito prevede necessaria la notificazione personale alla parte, proprio alla luce dell'importanza di prova legale attribuita al mezzo istruttorio de quo.
Come è dato notare, in effetti, la notifica del deferito mezzo istruttorio, regolarmente presente per l'udienza del 26.03.2024, non è stata ripetuta per l'udienza del 15.10.2024 sicché non è imputabile in capo all'opponente alcuno degli effetti di cui Pt_1
all'art.239 cpc (si v. Cass., sez. II, 25 agosto 2020, n. 17718, Pres. D'Ascola –Nello specifico, l'art. 237 c.p.c., dispone, al suo secondo comma, che l'ordinanza (del collegio ovvero del giudice istruttore) che ammette il giuramento debba essere «notificata personalmente alla parte». Più precisamente, tale provvedimento deve essere notificato:
a) per intero;
b) a cura del deferente;
e c) personalmente alla parte chiamata a giurare -
con la conseguenza per cui sarà da reputarsi nulla la notifica eseguita al procuratore costituito, ancorché la parte abbia eletto domicilio presso di lui. A tale prescrizione si può derogare esclusivamente nell'ipotesi in cui l'ordinanza ammissiva sia pronunciata in udienza e in presenza della parte delata;
inoltre, l'omissione della notificazione è
suscettibile di sanatoria per effetto della spontanea comparizione del delato. Per quanto qui interessa, dev'essere ricordato (conf., Cass., 14 agosto 1998, n. 8015) come la regola della notificazione personale si applichi anche all'ordinanza che abbia disposto il rinvio dell'udienza fissata per l'assunzione della prova – di nuovo, fatto salvo il caso che la parte delata risultasse presente all'atto della relativa emissione -, anche se l'anteriore notifica del provvedimento ammissivo abbia posto la stessa in condizione di conoscere i termini del giuramento che le è stato deferito (Cass., 21 maggio 2007, n. 1770). L'onere di notificazione personale dell'ordinanza ammissiva del giuramento si ricollega in via diretta alla disciplina di cui all'art. 239 c.p.c., secondo cui «la parte alla quale il pagina 8 di 13 giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata […] soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso»: in altri termini, la legge ricollega la soccombenza della parte delata all'omessa comparizione senza giustificato motivo all'udienza fissata per l'assunzione della prova.
Tra i legittimi impedimenti che possono essere invocati dalla parte al fine di sottrarsi alla disciplina appena illustrata, rientra proprio la mancata notificazione personale dell'ordinanza ammissiva del giuramento ovvero, dell'ordinanza di rinvio dell'udienza fissata per l'assunzione della prova. In altri termini, laddove la parte delata non compaia all'udienza
(originaria o di rinvio) fissata per l'assunzione del giuramento, a causa dell'omessa notificazione personale dell'ordinanza di ammissione del giuramento (ovvero di rinvio dell'udienza fissata per la sua assunzione), non sarà possibile far conseguire, a tale mancata comparizione, le conseguenze pregiudizievoli sancite dall'art. 239 c.p.c. (in termini, Cass., 5 maggio 1990, n. 3748); (“In materia di giuramento decisorio, devono essere notificati alla parte chiamata a rendere il giuramento non solo l'ordinanza che ammette il giuramento, ma anche i provvedimenti di rinvio della detta udienza fissata per la sua assunzione, nonostante che l'anteriore notifica del provvedimento di ammissione l'abbia posta in condizione di conoscere i termini del giuramento.
Conseguentemente l'effetto della soccombenza, che l'art. 239 c.p.c. collega alla sola mancata comparizione del delato o al suo rifiuto di prestare il giuramento, deve escludersi nell'ipotesi in cui il giudice rinvii ad altra udienza il compimento dell'atto; in tal caso tale provvedimento (al pari di quelli con cui siano stati in ipotesi disposti ulteriori rinvii) deve essere notificato alla parte personalmente, a meno che la stessa non pagina 9 di 13 sia presente all'udienza in cui il rinvio è stato disposto. L'omissione della notificazione dell'ordinanza di ammissione del giuramento decisorio incide sull'esigenza del contraddittorio ed è causa di nullità rilevabile d'ufficio, senza necessità di eccezione della parte nei cui confronti la notifica avrebbe dovuto essere eseguita”, Cass., sez. II, 25
agosto 2020, n. 17718).
Passando al merito della causa, va analizzata preliminarmente la dedotta eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. sollevata da parte opponente stante il decorso del tempo tra la presentazione del progetto redatto dall'arch. , avvenuta nel 2009, e CP_1
la richiesta di pagamento delle competenze pervenuta nel giugno del 2013.
Relativamente al credito vantato dall'arch. , la parte opponente, convenuta in senso CP_1
sostanziale, ne ha eccepito l'avvenuta estinzione ai sensi dell'art. 2956 n. 2 CC.
Secondo la giurisprudenza, il riferimento della norma in questione ai “professionisti” si riferisce a “tutti coloro che esercitano una professione intellettuale, avvocati, medici, ingegneri, geometri, architetti, ragionieri” (cfr. Cass. 3886/1985).
Il termine prescrizionale triennale decorre, per quanto riguarda i compensi dei professionisti, dall'esaurimento dell'incarico (cfr. Cass. 21008/2019).
La prescrizione presuntiva opera interamente sul terreno della prova nel processo,
ponendo a favore del debitore la presunzione legale che, una volta trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge, l'obbligazione si sia estinta. Differentemente la prescrizione estintiva opera sul piano del diritto sostanziale e laddove venga sollevata, è causa di estinzione del diritto. Operando la prescrizione presuntiva sul piano della prova e non su quello sostanziale, il fatto incerto in essa presunto va tuttavia escluso in tutte le ipotesi in cui il debitore sollevi nel processo eccezioni e difese che, essendo incompatibili con esso, lo smentiscano. L'art. 2959 c.c., stabilisce che l'eccezione di prescrizione pagina 10 di 13 presuntiva va rigettata in tutti i casi in cui chi la oppone ammette che l'obbligazione non si è estinta.
Tale orientamento è condiviso e granitico nella giurisprudenza della Suprema Corte che specificamente ritiene che il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. (Cassazione civile sez.
II, 05/06/2023, n.15665).
Sul piano probatorio in tema di prescrizioni presuntive, questo tribunale ritiene doversi uniformare ai generali principi giurisprudenziali: così, mentre il debitore eccipiente è
tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.
L'opponente ha eccepito la prescrizione presuntiva dell'obbligazione azionata,
allegando e dimostrando il decorso del termine previsto dalla legge, senza nulla dedurre,
in atto di citazione, così come nelle successive difese, in riferimento alla sussistenza o all'entità del credito azionato, giammai ammesso o negato nell'an, ovvero contestato nel quantum.
Ha, in particolare, allegato la documentazione relativa all'incarico professionale conferito all'opposto, ossia il progetto, recante quale data di presentazione al Comune di
Bellizzi il giorno 7 aprile 2009, data a partire dalla quale non ha richiesto lo svolgimento pagina 11 di 13 di ulteriori prestazioni al professionista, il quale, in ogni caso, non ha svolto attività
alcuna nel corso del triennio precedente la richiesta di pagamento pervenuta all'opponente il 13 giugno 2013.
Nel giudizio de quo, dunque, le circostanze che giustificano l'operatività della norma ex art. 2956 c.c. appaiono rispettate: l'intercorso lasso di tempo di tre anni - nel quale non vi è stata alcuna manifestazione di “interesse” da parte attrice – appare provato ancorché contestato.
Né sono comunque ravvisabili atti in grado di dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione o idonei a dimostrare l'attività svolta dall'opposto arch. nel periodo CP_1
di cui si verte.
Rimane invece sfornita di prova e, pertanto, deve essere disattesa, la spiegata domanda riconvenzionale: trattandosi di un adempimento la prova del danno effettivamente subito non può essere ricondotta al danno in re ipsa ma occorre che essa sia rigorosa e puntuale nel dimostrare i danni effettivamente riscontrati.
La domanda originaria di credito, dunque, non si ritiene provata ed in grado di superare le eccezioni di parte avversa, con conseguente accoglimento della spiegata opposizione e revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Quanto alla spiegata riconvenzionale la stessa, sfornita di adeguato supporto probatorio,
deve essere rigettata.
Sussistono ragioni di equilibrio processuale per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 7516/2014, così
decide: pagina 12 di 13 - Accoglie l'opposizione come proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1798/2014.
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
- Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Salerno, lì 17 febbraio 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dot.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7516 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, di opposizione a decreto ingiuntivo nr. 1798/2014, reso all'esito del procedimento per monitorio iscritto al n.3843/2014 R.G. del Tribunale di
Salerno, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del
15.10.2024.
TRA
, nato in [...] il [...], residente in [...]Parte_1
alla via Roma 7 (C.F: ) rappresentato e difeso, in virtù di procura C.F._1
a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Maria
pagina 1 di 13 Serena Rossomando e con la stessa elettivamente domiciliato in Salerno alla via G.
Vigorito 6.
ATTORE/OPPONENTE
E
, residente in [...] (C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della C.F._2
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Idelma Di Masi, presso il cui studio in
Caposele (AV) alla C. da San Vito elettivamente domicilia.
CONVENUTO/OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n.1798/2014, reso all'esito del procedimento per monitorio iscritto al n.3843/2014 R.G. del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 25/06/2014 veniva notificato al sig. il decreto ingiuntivo Parte_1
n.1798/2014, reso all'esito del procedimento per monitorio iscritto al n.3843/2014 R.G.
del Tribunale di Salerno, ad istanza dell'arch. con il quale veniva CP_1
ingiunto il pagamento della somma di euro 15.596,60 oltre interessi legali e spese legali della fase monitoria.
L'arch. , a fondamento della propria pretesa creditoria, deduceva di un presunto CP_1
credito derivante da prestazioni professionali eseguite in favore dell'opponente e consistenti nella redazione della progettazione per la realizzazione di un edificio pagina 2 di 13 destinato in parte a civile abitazione ed in parte a studio professionale, nonché alla predisposizione della documentazione utile ai fini della procedura di sdemanializzazione di una porzione delle aree interessate dalla progettazione per le cui attività deduceva di nulla aver ricevuto quale compenso dall'ingiunto.
Avverso il concesso ed identificato decreto ingiuntivo proponeva opposizione - iscritta al RG 7516/2014 della II Sez. civile del Tribunale di Salerno - il chiedendo la Pt_1
revoca e/o la riforma dell'impugnata ingiunzione: chiedeva nel merito accertarsi e dichiararsi la prescrizione presuntiva triennale ex art.2956 n.2 cod. civ. del credito azionato ed accogliere la domanda riconvenzionale svolta dal con condanna Pt_1
dell'opposto al risarcimento del danno subito quantificato in euro 42.071,68, oltre CP_1
interessi e rivalutazione o nella somma maggiore e/o minore individuata dal giudice anche in via equitativa ex art.1226 cod. civ., anche compensando le somme eventualmente riconosciute a favore dell'opposto.
Assumeva che, in data 7 aprile 2009, era stata presentata al Comune di Bellizzi, domanda di permesso a costruire (prot. 7530), per il tramite dell'arch. , che CP_1
redigeva il progetto;
che nella sua relazione tecnica individuava un canale che insisteva su terreno intercluso (fol.2 par. lle 462, 464, 466 e 467) di proprietà del
[...]
che necessitava di essere sdemanializzato e che la relativa pratica Controparte_2
per la richiesta di nullaosta alla realizzazione dell'intervento e di sdemanializzazione era in corso;
che in data 16.07.2009 il aveva depositato presso il Pt_1 [...]
la richiesta di rilascio per il nulla osta per l'avvio della pratica di Controparte_2
sdemanializzazione delle indicate part. lle;
che il con risposta del 7.10.2009 CP_2
indicava che il terreno era di proprietà demaniale e che il canale poteva essere rimosso e l'area assentita in concessione o sdemanializzata;
che l'intero iter era stato pagina 3 di 13 personalmente seguito dal sig. che tuttavia, causa la non regolare presentazione Pt_1
della domanda di sdemanializzazione (rectius, la domanda non rispondeva ai requisiti del modello standard) l'iter era interrotto;
che, nel maggio del 2010, con prot. 11033, lo
Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Bellizzi emetteva avviso di emanazione del permesso di costruire condizionato e subordinando il rilascio di tale permesso all'acquisizione della titolarità delle aree demaniali identificate al fol.2 part. lle 462, 464,
466 e 467; che, nel novembre 2010 il presentava nuova istanza all'Agenzia Pt_1 [...]
per l'acquisizione delle dette particelle;
che la procedura di acquisizione si CP_3
concludeva con atto pubblico del 31.05.2012 per notar che nelle more Per_1
l'opponente aveva presentato nuova domanda di permesso a costruire, mediante il nuovo consulente geom. che veniva accolta dal Comune con il rilascio alla data del 22 Per_2
giugno 2012 del permesso di costruire n.38; che la progettazione del riguardava Per_2
interventi in fieri esclusivamente sulla part. lla 430 (oggi 1485).
Nell'opposizione promossa si costituiva l'arch. chiedendo preliminarmente la CP_1
concessione della provvisoria esecuzione: nel merito, rigettarsi l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto, oltre che dilatoria, con conferma del D.I. n.
1798/14; in via subordinata, chiedeva la condanna del dott. al pagamento in Pt_1
favore dell'arch. della somma maggiore o minore che sarebbe risultata CP_1
all'esito dell'istruttoria e con condanna alle spese di giudizio nonché condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa.
Con ordinanza del 18.07.2017 il G.I. rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ammettendo, prima, l'interrogatorio formale dell'opponente e, questo reso, la prova testimoniale. Pt_1
pagina 4 di 13 La richiesta di CTU avanzata da parte opposta veniva rigettata: infatti, la causa ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Qui, stante la richiesta, svolta in sede di precisazione delle conclusioni, di deferimento del giuramento decisorio in capo al D' , rilevato: “… che le circostanze capitolate Pt_1
siano idonee a determinare l'esito del giudizio, in quanto alla domanda di pagamento
ed alla proposta opposizione, dovendo il tribunale solo valutare l'an iuratum sit…”, veniva ammesso il chiesto mezzo istruttorio con l'ordinanza del 14.02.2024: alla udienza del 26.03.2024, fissata dal G.I. per il deferimento, il non si presentava, Pt_1
adducendo impedimento come certificato medico: il tribunale a seguito di scioglimento di riserva assunta all'udienza del 26 marzo 2024, ha disposto il rinvio all'udienza del 15
ottobre 2024.
Risultato assente l'interrogando, il giudizio è stato trattenuto in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per essere stati ivi rispettati i termini di legge imposti dal codice di rito.
Con riguardo al merito della presente controversia, occorre preliminarmente considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. - è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito pagina 5 di 13 dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi,
impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione.
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al
decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero
originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di
merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal
creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2573).
Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
Prima di entrare nel merito del giudizio questo Tribunale ritiene dover risolvere la problematica relativa al giuramento decisorio ed al suo mancato assolvimento.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, l'arch. , ha deferito il CP_1
giuramento decisorio al D'Elia: il giudice, con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, fissava per l'espletamento dello stesso, l'udienza del 26.03.2024 ma, a tale udienza, il , cui era stata notificata la predetta ordinanza ammissiva del deferito CP_4
giuramento, produceva certificato medico attestante la sua indisponibilità. Quindi la causa veniva rinviata “… ritenuto che debba essere disposta l'assunzione dell'interrogatorio decisorio così come capitolato …” alla udienza del 15.10.2024 dove il non si presentava, ed il giudice tratteneva la causa in decisione sulle Pt_1
conclusioni delle parti, in assenza di richieste istruttorie.
pagina 6 di 13 Il giuramento decisorio è un istituto giuridico che riguarda circostanze decisive per la risoluzione della questione su cui il giudice deve pronunciarsi. Al giudice, previo accertamento sull' “an iuratum sit”, non resta altro che accogliere o rigettare la domanda ovvero singoli capi di essa, basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato ovvero sulla mancata prestazione del medesimo. Il giuramento consiste in una solenne dichiarazione di verità o di scienza resa al giudice da una parte, su istanza dell'altra, circa l'esistenza o meno di un fatto favorevole a chi lo presta.
La disciplina che si occupa del giuramento della parte, come anticipato, è prevista agli artt. 2736 e seg. del Codice civile e gli artt. 233 e seguenti del codice di rito.
Dagli articoli del Codice civile si ravvisa l'esistenza di due tipi di giuramento, il decisorio (quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa) ed il suppletorio (quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova).
L'art.233 c.p.c. recita: “… il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla
parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.
Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico".
L'art.239 c.p.c. prevede l'ipotesi della mancata risposta prevedendo che: “La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo
all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce
all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso…”.
pagina 7 di 13 Il giuramento decisorio è uno di quei provvedimenti per cui il codice di rito prevede necessaria la notificazione personale alla parte, proprio alla luce dell'importanza di prova legale attribuita al mezzo istruttorio de quo.
Come è dato notare, in effetti, la notifica del deferito mezzo istruttorio, regolarmente presente per l'udienza del 26.03.2024, non è stata ripetuta per l'udienza del 15.10.2024 sicché non è imputabile in capo all'opponente alcuno degli effetti di cui Pt_1
all'art.239 cpc (si v. Cass., sez. II, 25 agosto 2020, n. 17718, Pres. D'Ascola –Nello specifico, l'art. 237 c.p.c., dispone, al suo secondo comma, che l'ordinanza (del collegio ovvero del giudice istruttore) che ammette il giuramento debba essere «notificata personalmente alla parte». Più precisamente, tale provvedimento deve essere notificato:
a) per intero;
b) a cura del deferente;
e c) personalmente alla parte chiamata a giurare -
con la conseguenza per cui sarà da reputarsi nulla la notifica eseguita al procuratore costituito, ancorché la parte abbia eletto domicilio presso di lui. A tale prescrizione si può derogare esclusivamente nell'ipotesi in cui l'ordinanza ammissiva sia pronunciata in udienza e in presenza della parte delata;
inoltre, l'omissione della notificazione è
suscettibile di sanatoria per effetto della spontanea comparizione del delato. Per quanto qui interessa, dev'essere ricordato (conf., Cass., 14 agosto 1998, n. 8015) come la regola della notificazione personale si applichi anche all'ordinanza che abbia disposto il rinvio dell'udienza fissata per l'assunzione della prova – di nuovo, fatto salvo il caso che la parte delata risultasse presente all'atto della relativa emissione -, anche se l'anteriore notifica del provvedimento ammissivo abbia posto la stessa in condizione di conoscere i termini del giuramento che le è stato deferito (Cass., 21 maggio 2007, n. 1770). L'onere di notificazione personale dell'ordinanza ammissiva del giuramento si ricollega in via diretta alla disciplina di cui all'art. 239 c.p.c., secondo cui «la parte alla quale il pagina 8 di 13 giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata […] soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso»: in altri termini, la legge ricollega la soccombenza della parte delata all'omessa comparizione senza giustificato motivo all'udienza fissata per l'assunzione della prova.
Tra i legittimi impedimenti che possono essere invocati dalla parte al fine di sottrarsi alla disciplina appena illustrata, rientra proprio la mancata notificazione personale dell'ordinanza ammissiva del giuramento ovvero, dell'ordinanza di rinvio dell'udienza fissata per l'assunzione della prova. In altri termini, laddove la parte delata non compaia all'udienza
(originaria o di rinvio) fissata per l'assunzione del giuramento, a causa dell'omessa notificazione personale dell'ordinanza di ammissione del giuramento (ovvero di rinvio dell'udienza fissata per la sua assunzione), non sarà possibile far conseguire, a tale mancata comparizione, le conseguenze pregiudizievoli sancite dall'art. 239 c.p.c. (in termini, Cass., 5 maggio 1990, n. 3748); (“In materia di giuramento decisorio, devono essere notificati alla parte chiamata a rendere il giuramento non solo l'ordinanza che ammette il giuramento, ma anche i provvedimenti di rinvio della detta udienza fissata per la sua assunzione, nonostante che l'anteriore notifica del provvedimento di ammissione l'abbia posta in condizione di conoscere i termini del giuramento.
Conseguentemente l'effetto della soccombenza, che l'art. 239 c.p.c. collega alla sola mancata comparizione del delato o al suo rifiuto di prestare il giuramento, deve escludersi nell'ipotesi in cui il giudice rinvii ad altra udienza il compimento dell'atto; in tal caso tale provvedimento (al pari di quelli con cui siano stati in ipotesi disposti ulteriori rinvii) deve essere notificato alla parte personalmente, a meno che la stessa non pagina 9 di 13 sia presente all'udienza in cui il rinvio è stato disposto. L'omissione della notificazione dell'ordinanza di ammissione del giuramento decisorio incide sull'esigenza del contraddittorio ed è causa di nullità rilevabile d'ufficio, senza necessità di eccezione della parte nei cui confronti la notifica avrebbe dovuto essere eseguita”, Cass., sez. II, 25
agosto 2020, n. 17718).
Passando al merito della causa, va analizzata preliminarmente la dedotta eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. sollevata da parte opponente stante il decorso del tempo tra la presentazione del progetto redatto dall'arch. , avvenuta nel 2009, e CP_1
la richiesta di pagamento delle competenze pervenuta nel giugno del 2013.
Relativamente al credito vantato dall'arch. , la parte opponente, convenuta in senso CP_1
sostanziale, ne ha eccepito l'avvenuta estinzione ai sensi dell'art. 2956 n. 2 CC.
Secondo la giurisprudenza, il riferimento della norma in questione ai “professionisti” si riferisce a “tutti coloro che esercitano una professione intellettuale, avvocati, medici, ingegneri, geometri, architetti, ragionieri” (cfr. Cass. 3886/1985).
Il termine prescrizionale triennale decorre, per quanto riguarda i compensi dei professionisti, dall'esaurimento dell'incarico (cfr. Cass. 21008/2019).
La prescrizione presuntiva opera interamente sul terreno della prova nel processo,
ponendo a favore del debitore la presunzione legale che, una volta trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge, l'obbligazione si sia estinta. Differentemente la prescrizione estintiva opera sul piano del diritto sostanziale e laddove venga sollevata, è causa di estinzione del diritto. Operando la prescrizione presuntiva sul piano della prova e non su quello sostanziale, il fatto incerto in essa presunto va tuttavia escluso in tutte le ipotesi in cui il debitore sollevi nel processo eccezioni e difese che, essendo incompatibili con esso, lo smentiscano. L'art. 2959 c.c., stabilisce che l'eccezione di prescrizione pagina 10 di 13 presuntiva va rigettata in tutti i casi in cui chi la oppone ammette che l'obbligazione non si è estinta.
Tale orientamento è condiviso e granitico nella giurisprudenza della Suprema Corte che specificamente ritiene che il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. (Cassazione civile sez.
II, 05/06/2023, n.15665).
Sul piano probatorio in tema di prescrizioni presuntive, questo tribunale ritiene doversi uniformare ai generali principi giurisprudenziali: così, mentre il debitore eccipiente è
tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.
L'opponente ha eccepito la prescrizione presuntiva dell'obbligazione azionata,
allegando e dimostrando il decorso del termine previsto dalla legge, senza nulla dedurre,
in atto di citazione, così come nelle successive difese, in riferimento alla sussistenza o all'entità del credito azionato, giammai ammesso o negato nell'an, ovvero contestato nel quantum.
Ha, in particolare, allegato la documentazione relativa all'incarico professionale conferito all'opposto, ossia il progetto, recante quale data di presentazione al Comune di
Bellizzi il giorno 7 aprile 2009, data a partire dalla quale non ha richiesto lo svolgimento pagina 11 di 13 di ulteriori prestazioni al professionista, il quale, in ogni caso, non ha svolto attività
alcuna nel corso del triennio precedente la richiesta di pagamento pervenuta all'opponente il 13 giugno 2013.
Nel giudizio de quo, dunque, le circostanze che giustificano l'operatività della norma ex art. 2956 c.c. appaiono rispettate: l'intercorso lasso di tempo di tre anni - nel quale non vi è stata alcuna manifestazione di “interesse” da parte attrice – appare provato ancorché contestato.
Né sono comunque ravvisabili atti in grado di dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione o idonei a dimostrare l'attività svolta dall'opposto arch. nel periodo CP_1
di cui si verte.
Rimane invece sfornita di prova e, pertanto, deve essere disattesa, la spiegata domanda riconvenzionale: trattandosi di un adempimento la prova del danno effettivamente subito non può essere ricondotta al danno in re ipsa ma occorre che essa sia rigorosa e puntuale nel dimostrare i danni effettivamente riscontrati.
La domanda originaria di credito, dunque, non si ritiene provata ed in grado di superare le eccezioni di parte avversa, con conseguente accoglimento della spiegata opposizione e revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Quanto alla spiegata riconvenzionale la stessa, sfornita di adeguato supporto probatorio,
deve essere rigettata.
Sussistono ragioni di equilibrio processuale per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 7516/2014, così
decide: pagina 12 di 13 - Accoglie l'opposizione come proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1798/2014.
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
- Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Salerno, lì 17 febbraio 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 13 di 13