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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato all'udienza del 6 febbraio 2025 trattata ex art. 127 ter c.p.c.. la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado, iscritta al n° RG. 233/2022 del Tribunale di Velletri trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2025 , promossa da
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Pica e dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Cherubini , giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Colleferro, Via Casilina 40;
OPPONENTE nei confronti di
), per il tramite della procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ), giusta procura notarile allegata in calce alla comparsa di costituzione Parte_2 P.IVA_2 del 22.1.2025, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi, giusta procura in calce alla comparsa, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec di quest'ultimo pec:
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OPPOSTA
Oggetto: cessione di crediti;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6 febbraio 2025;
FATTO E DIRITTO
1 ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 2355/2021 emesso in favore della opposta per Parte_1
l'importo di € 299.653,83 eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e l'esistenza di altro giudizio davanti al
Tribunale di Roma n. R.G. 32665/2018 incardinato dalla Controparte_2
– Capogruppo del Gruppo bancario avente ad oggetto per i medesimi
[...] CP_2 crediti azionati nel presente giudizio e deducendo nel merito che il ricorso monitorio doveva essere fondato sull'estratto conto certificato ex art. 50 TUB ove dovevano essere annotate le rimesse effettuate,
i rispettivi interessi e il saldo attivo e passivo;
che la banca era tenuta a depositare i singoli estratti conto pena la nullità del d.i..
Per questi motivi
ha chiesto di dichiarare improcedibile la domanda e di accertare la connessione del presente giudizio con quello pendente presso il Tribunale di Roma e quindi nel merito dichiarare inefficace e/o nullo il d.i. opposto.
Si è costituita la società opposta indicata in epigrafe deducendo che la stessa era divenuta titolare del credito azionato in via monitoria a seguito di contratto di cessione del 11.12.2018 stipulato con Sirius
SPV s.r.l., come da avviso in G.U. Parte II n. 147/2018; che Sirius SPV s.r.l. si era a sua volta resa cessionaria di detto credito giusto contratto stipulato con Banca di Credito Cooperativo di Roma come da avviso in G.U. parte II n. 151/2016; che il credito si fondava sul contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria concessa da Cassa Rurale ed Artigiana di Segni (poi di Pt_2
Credito Cooperativo di Roma) del 6.7.1989 ; che non aveva contenuto il saldo del rapporto Parte_3 nei limiti del fido accordato;
che la banca era quindi receduta dall'apertura di credito;
che Parte_3 si era obbligato a corrispondere alla predetta banca, con atto del 15.11.2008, la complessiva somma id €
375.000 ; che tale accordo non era stato rispettato sicché la banca aveva inviato a ulteriore Parte_3 diffida di pagamento della somma di € 289.008.21 in data 22.5.2013; che in data 27.5.2014 Parte_3 era deceduto;
che a seguito di istanza ex 481 c.p.c., solo la odierna opponente aveva accettato l'eredità di con beneficio d'inventario; che dall'estratto conto ex art. 50 TUB del 21.12.2016 il debito Parte_3 ammontava ad € 299.653,83 dei quali € 58.288,72 per sorte capitale, € 240.838,11 per interessi di mora ed € 527.00 per spese;
che l'opposizione era infondata;
che sussisteva la legittimazione attiva in capo alla opposta;
che infondato era il motivo di opposizione concernente l'improcedibilità della domanda, dovendo lo stesso essere esperito dopo la prima udienza;
che infondata era l'eccezione di connessione, nulla avendo parte opponente documentato sul punto;
che la documentazione prodotta in via monitoria era sufficiente a dare prova del credito azionato.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecutività al d.i. opposto ed assegnato a parte opposta termine per l'espletamento del procedimento di mediazione, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa assegnazione alle parti di un termine sino a 10 giorni prima per brevi note
2 conclusionali. All'odierna udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa come da note di udienza depositate in atti.
L'opposizione è infondata.
In via preliminare va osservato in primo luogo che parte opposta ha adempiuto alla condizione di procedibilità ex art. 5 d.ls. n. 28/2010, avendo esperito nel termine assegnato dal Tribunale il tentativo di mediazione previsto per la materia oggetto di causa (per quanto con esito negativo, cfr,. doc.A allegato alle note di udienza di parte opposta depositate in data 4.10.22), e in secondo luogo che non risulta fondata l'eccezione di connessione del presente giudizio con quello pendente davanti al Tribunale di
Roma n. R.G. 32665/2018, non avendo parte opponente depositato alcuna documentazione attestate la pendenza di tale giudizio e il relativo oggetto (assunto come lo stesso del presente giudizio).
Venendo al merito, parte opposta ha agito per il pagamento della somma di € 299.653,83 dei quali €
58.288,72 per sorte capitale, € 240.838,11 per interessi di mora ed € 527.00 per spese derivanti dal saldo negativo dell'apertura di credito in conto corrente originariamente intestato a dante causa Parte_3 della odierna opponente, allegando di essersi resa cessionaria del credito giusto contratto allegato in atti.
Come noto, “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore in senso sostanziale” (Trib. Roma, Sez. X, n. 1434/2015, v anche Cass. Civ. Sez. VI - III, Ordinanza n.
5915/2011), fermo l'onere in capo all'attore del giudizio di opposizione di provare la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'altrui pretesa, in ossequio del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..
A fondamento della domanda, parte opposta ha depositato il contratto di apertura di credito in conto corrente (doc. 5) validamente pattuito per iscritto e l'estratto conto regolarmente certificato ai sensi dell' art. 50 TUB relativo al rapporto dall'avv. Paolo Maria Salimei quale dirigente della banca.
Pur dovendosi in vero ritenere che tale documentazione non sia sufficiente in linea di principio per la prova in sede di opposizione del credito azionato in via monitoria essendo necessario che la banca produca la serie completa degli estratti conto relativi al conto corrente per il cui saldo negativo ha agito in via monitoria (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. I, n. 1892/2023), va rilevato che parte opponente non ha contestato specificatamente e tempestivamente né in citazione né nei successivi scritti difensivi l'importo del credito azionato in via monitoria e ha fondato l'opposizione solo su motivi formali ed astratti, quali la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato (il quale appare invece regolarmente redatto ai sensi dell'art. 50 TUB in quanto munito di attestazione da parte del dipendente della banca, avv. Paolo Maria Salimei).
In questo contesto, a fronte della mancata contestazione dell'an e del quantum del credito, sussistono i presupposti, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., per ritenere provato dalla opposta il credito azionato nei
3 confronti dell'opponente. Deve infatti ritenersi operante anche in questo contesto il disposto dell'art. 115
c.p.c. nella parte in cui consente di ritenere provati i fatti posti a fondamento della domanda monitoria non contestati dalla controparte stante che nell'azione di adempimento, come è quella di condanna di pagamento contenuta nel ricorso monitorio, è sufficiente per il creditore provare l'esistenza della fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento ma non l'altrui inadempimento che va solo allegato, rimanendo a carico dell'inadempiente provare l'esistenza del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa.
Ne consegue che parte opposta ha dato adeguata prova del credito azionato in via monitoria e, risultati infondati i motivi di opposizione, , l'opposizione va rigettata e il d.i. opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nei parametri minimi tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata dalle parti nonché della relativa non complessità, vanno poste a carico di parte opponente base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni eccezione rilevabile dalle parti o d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in
€ 7.052,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani
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