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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2847/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ER SC, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17373/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250020346284000 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2660/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1, impugnava la cartella di pagamento n. 10020250020346284000, notificata il 26.6.2025, dell'importo di 693,85, avente ad oggetto recupero tassa automobilistica regionale - "omesso pagamento - anno 2020".
Eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti dalla Regione Campania e la conseguente prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita la Regione Campania che fornisce la prova della notifica degli gli avvisi di accertamento nn.
064203348083 – 064261082483 – 064234476801 presupposti alla cartella impugnata notificati il 20.11.2023 ed il 19.7.2023.
Restava contumace l'Agente della Riscossione.
All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla Regione Campania emerge la corretta notifica degli avvisi di accertamento presupposti.
In particolare In relazione al veicolo targato Targa_1 risulta notificato l'avviso n. 064203348083, relativo all'anno di imposta 2020, in data 20/11/2023, data in cui l'avviso è stato lasciato stante la successiva maturazione della compiuta giacenza;
in relazione al veicolo targato Targa_2 risulta notificato l'avviso di accertamento n. 064261082483, relativo all'anno di imposta 2020, in data 20/11/2023 data in cui l'avviso è stato lasciato stante la successiva maturazione della compiuta giacenza;
in relazione al veicolo targato
Targa_3 risulta notificato l'avviso di accertamento n 064234476801, relativo all'anno di imposta 2020, in data 19/07/2023. I plichi venivano sempre consegnati al medesimo indirizzo del ricoprrente in Località Serra,
6 Stella IL (Sa) cap 84070.
Per la tassa automobilistica, il termine di prescrizione è fissato in 3 anni (art. 1, comma 163, L. n. 296/2006),
e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto.
La cartella impugnata risulta pertanto legittimamente emessa in presenza dei titoli presupposti correttamente notificati senza che possa ritenersi maturata la successiva prescrizione triennale alla data del 26.6.2025 di notifica dell'atto oggetto di impugnativa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 300,00 in favore della parte resistente cosituita oltre accessori di legge se dovuti
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ER SC, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17373/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250020346284000 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2660/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1, impugnava la cartella di pagamento n. 10020250020346284000, notificata il 26.6.2025, dell'importo di 693,85, avente ad oggetto recupero tassa automobilistica regionale - "omesso pagamento - anno 2020".
Eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti dalla Regione Campania e la conseguente prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita la Regione Campania che fornisce la prova della notifica degli gli avvisi di accertamento nn.
064203348083 – 064261082483 – 064234476801 presupposti alla cartella impugnata notificati il 20.11.2023 ed il 19.7.2023.
Restava contumace l'Agente della Riscossione.
All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla Regione Campania emerge la corretta notifica degli avvisi di accertamento presupposti.
In particolare In relazione al veicolo targato Targa_1 risulta notificato l'avviso n. 064203348083, relativo all'anno di imposta 2020, in data 20/11/2023, data in cui l'avviso è stato lasciato stante la successiva maturazione della compiuta giacenza;
in relazione al veicolo targato Targa_2 risulta notificato l'avviso di accertamento n. 064261082483, relativo all'anno di imposta 2020, in data 20/11/2023 data in cui l'avviso è stato lasciato stante la successiva maturazione della compiuta giacenza;
in relazione al veicolo targato
Targa_3 risulta notificato l'avviso di accertamento n 064234476801, relativo all'anno di imposta 2020, in data 19/07/2023. I plichi venivano sempre consegnati al medesimo indirizzo del ricoprrente in Località Serra,
6 Stella IL (Sa) cap 84070.
Per la tassa automobilistica, il termine di prescrizione è fissato in 3 anni (art. 1, comma 163, L. n. 296/2006),
e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto.
La cartella impugnata risulta pertanto legittimamente emessa in presenza dei titoli presupposti correttamente notificati senza che possa ritenersi maturata la successiva prescrizione triennale alla data del 26.6.2025 di notifica dell'atto oggetto di impugnativa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 300,00 in favore della parte resistente cosituita oltre accessori di legge se dovuti