Articolo 18 della Legge 23 giugno 1927, n. 1272
Articolo 17
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6 agosto 1927
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Versione
9 maggio 2025
Art. 18. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025