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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/02/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avvocato Landolfo Isabella, ricorrente;
Per_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_2 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 09.07.2024 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_2
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, invero, è emerso che la minore risulta affetta da infermità non utili a dare luogo al requisito Persona_1 sanitario di cui si discute.
1 Sotto tale profilo, il consulente tecnico nominato nella suddetta fase, dopo aver rilevato il seguente quadro diagnostico: “deficit intellettivo moderato;
epilessia focale” e significativamente puntualizzato che “i dati clinico-documentali a disposizione descrivono, a carico della perizianda, una condizione clinica caratterizzata da: • una forma di epilessia parziale, correlata ad alterazioni elettroencefalografiche focali, in assenza di alterazioni genetiche predisponenti, insorta alcuni anni or sono e che, da oltre un anno, non si manifesta in modo eclatante, nonostante la sospensione della terapia farmacologica assunta in precedenza. In passato, inoltre, erano state segnalate sospette alterazioni estemporanee dello stato di coscienza, a tipo assenze, che non sono state confermate all'ultimo controllo specialistico” e che “a tale condizione, pur riconoscendo una moderata capacità invalidante, non può essere attribuita quella di impedire lo svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana”, così come, quanto al rilevato “deficit intellettivo di entità moderata, con difficoltà e ritardo nei processi di apprendimento scolastico e necessità di ausilio tramite insegnante di sostegno”, “la lettura della documentazione in atti, specialmente di quella più recente, però, non depone per una condizione di perdita o grave compromissione dell'autosufficienza, che sia tale da richiedere assistenza continuativa, per le attività quotidiane. In altri termini, le valutazioni specialistiche prodotte, in particolare quelle successive all'aprile 2023 (data di presentazione della domanda amministrativa del beneficio pensionistico), attestano in modo chiaro la sostanziale conservazione dell'autonomia della bambina nelle attività quotidiane, sempre in relazione alla sua età”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “la minore NON presenta i requisiti Persona_1 sanitari richiesti per la concessione della Indennità di Accompagnamento e per il riconoscimento dello stato di handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/92)”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. Né, tantomeno, è stata allegata nuova documentazione sanitaria potenzialmente utile ad attestare un aggravamento delle condizioni di salute in termini tali da incidere in maniera significativa sulla capacità lavorativa dell'assistibile. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_2
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 9.7.2024, da , quale genitore esercente la potestà sulla minore Controparte_1
nei confronti dell' così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara le spese Persona_1 CP_2 di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_2 già liquidate con separato decreto. Lecce, 26 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avvocato Landolfo Isabella, ricorrente;
Per_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_2 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 09.07.2024 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_2
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, invero, è emerso che la minore risulta affetta da infermità non utili a dare luogo al requisito Persona_1 sanitario di cui si discute.
1 Sotto tale profilo, il consulente tecnico nominato nella suddetta fase, dopo aver rilevato il seguente quadro diagnostico: “deficit intellettivo moderato;
epilessia focale” e significativamente puntualizzato che “i dati clinico-documentali a disposizione descrivono, a carico della perizianda, una condizione clinica caratterizzata da: • una forma di epilessia parziale, correlata ad alterazioni elettroencefalografiche focali, in assenza di alterazioni genetiche predisponenti, insorta alcuni anni or sono e che, da oltre un anno, non si manifesta in modo eclatante, nonostante la sospensione della terapia farmacologica assunta in precedenza. In passato, inoltre, erano state segnalate sospette alterazioni estemporanee dello stato di coscienza, a tipo assenze, che non sono state confermate all'ultimo controllo specialistico” e che “a tale condizione, pur riconoscendo una moderata capacità invalidante, non può essere attribuita quella di impedire lo svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana”, così come, quanto al rilevato “deficit intellettivo di entità moderata, con difficoltà e ritardo nei processi di apprendimento scolastico e necessità di ausilio tramite insegnante di sostegno”, “la lettura della documentazione in atti, specialmente di quella più recente, però, non depone per una condizione di perdita o grave compromissione dell'autosufficienza, che sia tale da richiedere assistenza continuativa, per le attività quotidiane. In altri termini, le valutazioni specialistiche prodotte, in particolare quelle successive all'aprile 2023 (data di presentazione della domanda amministrativa del beneficio pensionistico), attestano in modo chiaro la sostanziale conservazione dell'autonomia della bambina nelle attività quotidiane, sempre in relazione alla sua età”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “la minore NON presenta i requisiti Persona_1 sanitari richiesti per la concessione della Indennità di Accompagnamento e per il riconoscimento dello stato di handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/92)”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. Né, tantomeno, è stata allegata nuova documentazione sanitaria potenzialmente utile ad attestare un aggravamento delle condizioni di salute in termini tali da incidere in maniera significativa sulla capacità lavorativa dell'assistibile. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_2
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 9.7.2024, da , quale genitore esercente la potestà sulla minore Controparte_1
nei confronti dell' così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara le spese Persona_1 CP_2 di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_2 già liquidate con separato decreto. Lecce, 26 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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