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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1511/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1511/2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LUCA GABRIELE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI XXIII 64019 TORTORETOpresso il difensore avv. DI LUCA GABRIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEDORI EMANUELA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA 108/110 64015 NERETOpresso il difensore avv. MEDORI
EMANUELA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti richiamati negli scritti conclusionali.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo contro CP_1 Pt_1
per l'importo di euro 7902 oltre interessi e rivalutazione affermando di aver condotto in
[...] locazione commerciale locali anche di proprietà dell'ingiunta, siti in Tortoreto lido.A fronte della cessazione del rapporto per volontà della locatrice, mai fu corrisposta alla società conduttrice l'indennità di avviamento.Vengono quindi richieste le 18 mensilità previste per legge. A tale decreto ingiuntivo si oppone eccependo la nullità della notifica non essendovi Parte_1 indicazione di persone diverse che potevano riceverla o di ricerche fatte dall'ufficiale giudiziario;
al momento della notificazione l'opponente abitava in luogo diverso da quello ove ha la residenza e questo comporta caso fortuito ai sensi dell'articolo 650 codice di procedura civile. Chiede la compensazione con i canoni impagati e fa presente che parte opposta ha esercitato il diritto di ritenzione fino al pagamento dell'indennità di avviamento. Si costituisce l'opposta chiedendo la inammissibilità della opposizione perché tardiva e comunque infondata. Nessuna prova è stata richiesta e quindi, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione.
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (cd. CAD); la sentenza invocata da parte opponente per sostenere la nullità della notifica, riguarda il caso di notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc, e l'errore allora compiuto dall'Ufficiale giudiziario, si apprende dalla sentenza di Cassazione, fu
,essendo emerso il difetto della normale diligenza richiesta dall'art. 148 c.p.c., ai fini dell'esecuzione della notificazione, avendo l'ufficiale giudiziario trascurato di rilevare come la dicitura "Famiglia S." Pa sul citofono dell'indirizzo della orrispondesse effettivamente alla residenza di quest'ultima, essendo la stessa coniuge del defunto marito di cognome " S.". Non è conferente al caso di specie, ove viceversa fu immesso l'avviso, ai sensi dell'art. 140, nella corretta cassetta postale;
il che ebbe come conseguenza che a seguito dell'avviso recapitato il 4 febbraio 2015, il plico fu effettivamente ritirato da il 10 febbraio 2015. Di talché, la notifica effettuata e perfezionata il 22 Parte_1 aprile 2015, è sicuramente tardiva, come ben sapeva l'opponente, che invoca l'art. 650; ma a sostegno della propria tesi pone una sentenza che vale come autorità per le notifiche ex art. 143 cpc, non ex art. 140 cpc. Ne consegue pertanto che la opposizione a decreto ingiuntivo va dichiarata inammissibile, non essendo stata riscontrata alcuna irregolarità o mancanza di notifica. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
la consapevolezza della tardività del ricorso , a fronte di una notifica andata a buon fine e quindi da considerare regolare essendo stati rispettati tutti i criteri di cui all'art. 140 cpc, impone di condannare parte opponente ad una somma, in via equitativa, per responsabilità aggravata;
computando 400 euro per anno di pendenza della causa, si stima equo determinare tale somma in euro 4.400,00, oltre interessi in misura legate dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 2 di 3
PQM
Dichiara inammissibile la opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e condanna ex articolo 96 capoverso Codice di procedura civile Di Pietro Iva a pagare a euro 4.400. Dichiara il CP_1 decreto ingiuntivo opposto esecutivo ai sensi dell'articolo 647 Codice di procedura CIVILE.
Condanna a pagare le spese di lite a che liquida in euro 5077 per compensi Parte_1 CP_1 oltre esborsi documentati, rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.
Teramo, 2 gennaio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1511/2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LUCA GABRIELE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI XXIII 64019 TORTORETOpresso il difensore avv. DI LUCA GABRIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEDORI EMANUELA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA 108/110 64015 NERETOpresso il difensore avv. MEDORI
EMANUELA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti richiamati negli scritti conclusionali.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo contro CP_1 Pt_1
per l'importo di euro 7902 oltre interessi e rivalutazione affermando di aver condotto in
[...] locazione commerciale locali anche di proprietà dell'ingiunta, siti in Tortoreto lido.A fronte della cessazione del rapporto per volontà della locatrice, mai fu corrisposta alla società conduttrice l'indennità di avviamento.Vengono quindi richieste le 18 mensilità previste per legge. A tale decreto ingiuntivo si oppone eccependo la nullità della notifica non essendovi Parte_1 indicazione di persone diverse che potevano riceverla o di ricerche fatte dall'ufficiale giudiziario;
al momento della notificazione l'opponente abitava in luogo diverso da quello ove ha la residenza e questo comporta caso fortuito ai sensi dell'articolo 650 codice di procedura civile. Chiede la compensazione con i canoni impagati e fa presente che parte opposta ha esercitato il diritto di ritenzione fino al pagamento dell'indennità di avviamento. Si costituisce l'opposta chiedendo la inammissibilità della opposizione perché tardiva e comunque infondata. Nessuna prova è stata richiesta e quindi, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione.
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (cd. CAD); la sentenza invocata da parte opponente per sostenere la nullità della notifica, riguarda il caso di notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc, e l'errore allora compiuto dall'Ufficiale giudiziario, si apprende dalla sentenza di Cassazione, fu
,essendo emerso il difetto della normale diligenza richiesta dall'art. 148 c.p.c., ai fini dell'esecuzione della notificazione, avendo l'ufficiale giudiziario trascurato di rilevare come la dicitura "Famiglia S." Pa sul citofono dell'indirizzo della orrispondesse effettivamente alla residenza di quest'ultima, essendo la stessa coniuge del defunto marito di cognome " S.". Non è conferente al caso di specie, ove viceversa fu immesso l'avviso, ai sensi dell'art. 140, nella corretta cassetta postale;
il che ebbe come conseguenza che a seguito dell'avviso recapitato il 4 febbraio 2015, il plico fu effettivamente ritirato da il 10 febbraio 2015. Di talché, la notifica effettuata e perfezionata il 22 Parte_1 aprile 2015, è sicuramente tardiva, come ben sapeva l'opponente, che invoca l'art. 650; ma a sostegno della propria tesi pone una sentenza che vale come autorità per le notifiche ex art. 143 cpc, non ex art. 140 cpc. Ne consegue pertanto che la opposizione a decreto ingiuntivo va dichiarata inammissibile, non essendo stata riscontrata alcuna irregolarità o mancanza di notifica. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
la consapevolezza della tardività del ricorso , a fronte di una notifica andata a buon fine e quindi da considerare regolare essendo stati rispettati tutti i criteri di cui all'art. 140 cpc, impone di condannare parte opponente ad una somma, in via equitativa, per responsabilità aggravata;
computando 400 euro per anno di pendenza della causa, si stima equo determinare tale somma in euro 4.400,00, oltre interessi in misura legate dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 2 di 3
PQM
Dichiara inammissibile la opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e condanna ex articolo 96 capoverso Codice di procedura civile Di Pietro Iva a pagare a euro 4.400. Dichiara il CP_1 decreto ingiuntivo opposto esecutivo ai sensi dell'articolo 647 Codice di procedura CIVILE.
Condanna a pagare le spese di lite a che liquida in euro 5077 per compensi Parte_1 CP_1 oltre esborsi documentati, rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.
Teramo, 2 gennaio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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