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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/04/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 736/2023
promossa da
- appellante - Parte_1
Avv. Leandro Chiarelli
contro
- appellata – Controparte_1
Avv. Francesca Zipoli
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 31/2023 del Tribunale di Prato Sezione Lavoro, pubblicata il 16.02.2023, notificata il 13.11.2023.
All'udienza del 03.10.2024, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo separato dispositivo, la seguente
SENTENZA
ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Prato, che in parziale accoglimento del ricorso di Controparte_1 avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento per giusta causa, illegittimo per carenza della giusta causa, con domanda di tutela risarcitoria (sei mensilità) e la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive ( € 6.481,91+€ 2.524,60) oltre € 300,00 per elaborazione conteggi), ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannato al pagamento dell'indennità pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ( 2.254,58), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
ha respinto per il resto il ricorso. Stante il parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la datrice di lavoro alla rifusione dei 2/3 delle spese di lite, di cui l'intero
€ 5.400,00, oltre accessori.
pagina 1 di 7 In assenza di appello da parte di si è formato il giudicato sul capo della CP_1 pronuncia relativa al rigetto della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, che pertanto non è devoluta al giudizio di secondo grado. E' pacifico tra le parti, oltre che documentale, che è stato assunto Controparte_1 alle dipendenze del a tempo pieno, prima con contratto a Parte_2 tempo determinato dal 01.02.2014 sino al 30.06.2014, prorogato fino al 31.12.2014 poi fino al 28.02.2005, con mansioni di pasticcere, inquadrato al III livello del CCNL Alimentari artigianato;
dal 03.03.2015 è stato assunto a tempo indeterminato, a tempo pieno con le medesime mansioni ed inquadramento. A fondamento del licenziamento per giusta causa, intimato con lettera del 23.12.2019, sono stati contestati, con lettera del 05.12.2019, i seguenti addebiti: A) l'appropriazione di somme di denaro aziendali, provenienti dal fondo cassa giornaliero posto nelle casse del locale aziendale, in particolare nella notte tra l'8 ed il 9 novembre 2019 alle ore 23:15, nella notte tra il 9 ed il 10 novembre alle ore 23:15 e nella notte tra il 10 e l'11 novembre alle ore 24:15; B) l'appropriazione di merce aziendali, più confezioni di caramelle Golia e cioccolatini Baci Perugina, senza pagarne il corrispettivo. Il Tribunale di Prato ha ritenuto entrambe le contestazioni disciplinari generiche, così argomentando “ deve rilevarsi che la contestazione sopra riportata è del tutto generica, dal momento che non quantifica il denaro di cui il ricorrente si sarebbe appropriato, né indica quando o in quali circostanze egli si sarebbe impossessato delle caramelle e dei cioccolatini: circostanze, queste che impediscono, per un verso, al lavoratore di esercitare il suo diritto di difesa;
per altro verso, al giudice di valutare l'esistenza stessa delle condotte poste in essere e, in caso affermativo, di apprezzarne la gravità e, quindi, la proporzionalità della sanzione”. In aggiunta, entrando nel merito della fondatezza delle contestazioni, quanto alla sottrazione di caramelle e cioccolatini, ha ritenuto non provato che il lavoratore abbia agito in assenza di autorizzazione o senza il pagamento della merce. Ha poi motivato detta conclusione per la “ mancanza di qualsivoglia indicazione – anche negli scritti difensivi della resistente - in merito alla prassi aziendale circa il consumo di tali beni (essendo del tutto ragionevole ritenere che i collaboratori di un bar pasticceria possano mangiare alcuni prodotti destinati alla vendita, con il consenso o la tolleranza del titolare), il prezzo eventualmente praticato in caso di acquisto da parte dei dipendenti e le eventuali modalità di pagamento”. Con riferimento alla appropriazione di denaro aziendale, ribadita la mancata quantificazione, ha ritenuto che la contestazione non fosse corroborata da alcun elemento di prova, in particolate che non fosse supportata dai video depositati e fotogrammi estratti, per la equivocità del contenuto dei filmati. In tema ha esposto “ le immagini in atti consentono di vedere il ricorrente aprire la cassa e richiuderla, il più delle volte senza asportare niente dal suo interno, salvo che in due frammenti dei video, dove egli sicuramente tocca le monete presenti all'interno (anche se non è possibile distinguere chiaramente la loro asportazione). Ora, anche a voler ritenere assai probabile che il ricorrente abbia preso del denaro, non può certo anche inferirsi l'intento di impossessarsene. Sul punto, infatti, per niente univoco è il contenuto dei filmati, unica prova prodotta dalla datrice di lavoro. Di contro, il limitatissimo arco temporale (tre giorni, a fronte di un rapporto di lavoro durato complessivamente più di cinque anni, senza che risultino precedenti condotte di
pagina 2 di 7 tenore analogo a quelle di cui si discute), nonché la presumibile irrisorietà delle somme asseritamente sottratte (come si desume dal fatto che la resistente, anche negli atti difensive parla di “decine di euro” nel ben più ampio periodo - rispetto a quello in contestazione - tra giugno e novembre) sono elementi che consentono di dubitare della ricostruzione offerta dalla convenuta. Anzi, le circostanze sopra richiamate fanno propendere per la tesi sostenuta dal ricorrente, ossia che la cassa sia stata aperta per depositare gli incassi delle vendite delle paste effettuate in orario notturno, quando il negozio era chiuso al pubblico”. Circa la riferita cessazione della vendita al pubblico delle paste in orario notturno, non ha ritenuto provata detta cessazione nell'anno 2015, per l'inattendibilità dei testi portati dalla datrice di lavoro ( e l'uno Testimone_1 Testimone_2 dipendente e l'altro genero e dipendente), l'indeterminatezza del dichiarato della cliente che non ha saputo indicare l'anno e che fossero irrilevanti, Controparte_2 ai fini della prova di detto assunto, le prodotte fotografie ritraenti la presenza di un cancello, non risultando provata la data di installazione, l'orario in cui era chiuso, se fosse possibile aprirlo dall'interno del laboratorio dietro sollecitazione di un eventuale avventore.
L'appellante ha formulato quattro motivi di appello. Con il primo motivo – travisamento dei fatti omessa motivazione - ha censurato il Tribunale che, erroneamente, avrebbe ritenuto generica la contestazione disciplinare, ben compresa dal che si è difeso nel merito. Anche se la CP_1 datrice di lavoro non poteva indicare la quantità di denaro di cui il lavoratore si è appropriato e non ha indicato le circostanze della appropriazione di caramelle e cioccolatini, secondo l'appellante la contestazione sarebbe specifica perché il lavoratore si è difeso nel merito e non ha eccepito alcunché. Con il secondo motivo – violazione dell'art. 421 c.p.c. omessa motivazione - ha lamentato l'erronea ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove effettuata dal Tribunale, che non ha considerato che il lavoratore, addetto al laboratorio, non aveva motivo di aggirarsi intorno alle casse, spente al momento della chiusura al pubblico dell'esercizio commerciale, l'irrilevanza di ogni quantificazione di cioccolatini o monete sottratte trattandosi di furto reiterato, che il teste non Tes_1 era inattendibile in quanto presente anche nella lista testimoniale del lavoratore e che il teste non poteva essere ritenuto inattendibile solo per il legame di Tes_2 parentela. Con il terzo motivo – violazione del D.lgs. n. 23/2015 travisamento dei fatti - l'appellante ha censurato il Tribunale che avrebbe erroneamente determinato l'indennità risarcitoria, recependo acriticamente il dato fornito dal ricorrente, mentre avrebbe dovuto considerare l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ed omesso la motivazione dei parametri per la determinazione del numero di mensilità. Con il quarto motivo l'appellante impugna la pronuncia sulle spese, censurando la ridotta compensazione parziale delle spese, che avrebbe dovuto essere almeno pari ai 2/3 e l'omessa motivazione sulla complessità e sull'importo base. La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Secondo il Collegio i motivi di appello sono infondati e non accoglibili.
pagina 3 di 7 La Corte ritiene certamente generica la contestazione disciplinare sub B), ove niente è precisato su quantità, date o periodo, circostanze delle appropriazioni di caramelle e cioccolatini, in merito alla quale la parte ricorrente ha ampiamente argomentato nelle note autorizzate, anche in tema di immutabilità della contestazione non integrabile con l'atto difensivo giudiziale, senza alcuna replica da parte della resistente alla prima udienza utile del 16.02.2023. In tema di specificità della contestazione disciplinare la giurisprudenza di legittimità afferma, “La previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione” (Cass. sez. L. sent. n. 9590/2018). Il lavoratore, nelle proprie giustificazioni in sede disciplinare, si è limitato a negare l'addebito (“Il Sig. non ha mai sottratto beni senza autorizzazione”). Ha cioè CP_1 svolto una minima attività difensiva, solo negatoria, in assenza della quale, la condotta contestata poteva ritenersi ammessa. Del resto, mancando la collocazione temporale della condotta, rispetto al rapporto di lavoro che si è svolto nell'arco di anni, non era possibile alcuna puntuale e circostanziata difesa. Non può pertanto convenirsi con l'assunto della appellante circa l'insussistenza della violazione del diritto di difesa, né che l'appropriazione delle caramelle e dei cioccolatini costituirebbe “una prova diabolica da parte del datore di lavoro” (cfr. p. 18 dell'appello). In ogni caso, la negazione della fondatezza dell'addebito da parte del lavoratore, ribadita anche nel ricorso, imponeva alla datrice di lavoro di assolvere all'onere probatorio su essa gravante, che non risulta adempiuto, avendo omesso di formulare alcuna richiesta di prova in ordine a detta porzione di addebito, che pertanto, non risulta supportato da alcun elemento probatorio, neppure menzionato in appello. Ritiene il Collegio che anche il secondo addebito sia affetto da genericità, risultando del tutto omessa la quantificazione del denaro aziendale del quale il lavoratore si sarebbe appropriato, prelevandolo, come da contestazione, dal fondo cassa giornaliero, posto nelle casse del locale aziendale. Trattandosi di un ammanco dal fondo cassa giornaliero, la datrice di lavoro aveva la disponibilità di tutti i dati per addivenire alla esatta quantificazione, considerato come non possa ritenersi verosimile che l'esercizio commerciale in esame non quantificasse quotidianamente le somme che venivano lasciate all'interno delle casse, al momento della loro chiusura contabile e fiscale e non le ricontrasse al momento della riapertura. L'omissione, come correttamente rilevato dal giudice del primo grado, impedisce al lavoratore una piena difesa, poiché si comprende come possa diversamente svilupparsi a seconda che si concretizzi nella sottrazione di “alcune monete” (cfr. p. 18 appello) ovvero di somme ingenti;
ha altresì diretta incidenza sul giudizio di gravità cui è tenuto il giudice, laddove risultasse provata la sottrazione, ai fini anche pagina 4 di 7 solo della proporzionalità della sanzione massima, quale è il licenziamento, con o senza preavviso. In ogni caso a fronte della versione difensiva del lavoratore, che ha negato l'appropriazione di somme provenienti dal fondo cassa giornaliero ed ha spiegato di avere attinto alle case aperte per fare il resto o immettere gli incassi relativi alle vendite notturne delle paste, la datrice di lavoro non ha fornito la prova dell'addebito. Pacifica l'assenza di testi diretti, le videoregistrazioni prodotte, limitate a porzione della notte dell'8 ( su USB per un ora e 11 secondi) e del 9 novembre 2019 (su USB per 27 minuti e 30 secondi) e la riproduzione dei fotogrammi ritenuti rilevanti e selezionati dalla datrice di lavoro (solo 8 e 9 novembre), non costituiscono prova univoca degli addebiti relativi a dette date, risultando l'addebito relativo alla notte del 10 novembre del tutto sguarnito di prova. Come correttamente accertato dal giudice di primo grado nella ricostruzione sopra richiamata, non oggetto di specifica censura ed alternativa ricostruzione, risulta che il lavoratore ha più volte aperto, guardato e toccato all'interno, poi richiuso le casse poste nel locale aziendale, ovvero altro cassetto, nella maggioranza dei casi senza prelevare niente. In due circostanze, per ciascuna sera, ha prelevato, da entrambe le casse, qualche moneta, che sembra quasi selezionare e contare (ma non si distingue chiaramente). Tuttavia detta apparente modalità è del tutto compatibile con la versione del lavoratore, di avere prelevato le monete necessarie per i resti delle vendite notturne delle paste ai clienti estemporanei. In aggiunta, deve poi osservarsi, per questo aspetto integrando la motivazione del Tribunale, che la durata delle registrazioni prodotte, estremamente ridotta, non copre l'intero orario di lavoro e l'incompletezza inficia la valenza probatoria complessiva delle videoregistrazioni, poiché, non risulta provato che il lavoratore abbia omesso di immettere nelle casse, nel proseguo ovvero al termine del proprio orario di lavoro, gli incassi delle vendite notturne. Si osserva infine che le videoregistrazioni documentano, in entrambe le serate, la presenza nel locale delle casse dell'appellato ma anche di altri dipendenti (uno per ciascuna serata), Dal canto suo, la datrice di lavoro non ha provato, come dedotto, che l'attività di vendita notturna di paste fosse di fatto cessata nel 2015. Non risultano pienamente attendibili le dichiarazioni rese in tal senso dal teste dipendente della pasticceria, anche egli operante nel laboratorio in Testimone_1 orario notturno, in quanto intrinsecamente illogiche e incongrue, avendo riferito che la vendita notturna delle paste era stata effettuata (prima del 2015), anche da lui, a conoscenti ed avventori nonostante il divieto della titolare, che ne era a conoscenza, senza che abbia spiegato come fosse stato possibile (e senza incorrere in conseguenze), salvo affermare “Ma la gente veniva a bussare ed era difficile dire di no”. Trattandosi di dipendente, non può ritenersi completamente indifferente all'esito della controversia, dovendo deporre su una prassi che viene descritta come avversata dalla datrice di lavoro, oltre che irregolare. Al pari non è utile il dichiarato di genero e dipendente della convenuta, secondo il quale la Testimone_2 vendita notturna delle paste sarebbe cessata nel 2015. Il legame parentale e lo stato di dipendenza compromette l'attendibilità del teste, il quale peraltro ha reso dichiarazioni non pienamente conformi a quelle rese dal avendo ammesso, Tes_1 che ancora dopo il 2015, seppure raramente, erano proseguite a favore di amici delle pagina 5 di 7 regalie di paste in orario notturno;
in tal modo ha quindi ammesso che la cessione (gratuita) di paste sia proseguita dopo il 2015, confermando la perdurante accessibilità di terzi al laboratorio, nonostante la presenza di un cancello, di data di allocazione non provata, che dalla datrice di lavoro non ha dimostrato fosse impeditivo delle cessioni dei prodotti del laboratorio. Neanche la cliente
[...] ha saputo indicare l'anno nel quale sarebbe cessata la vendita notturna CP_2 delle paste. Non può che concludersi, conformemente all'accertamento del Tribunale, per l'infondatezza dell'addebito. Con il terzo motivo di appello indirizzato alla seguente parte di pronuncia “ (…) il risarcimento, mediante il riconoscimento di quattro mensilità nella misura indennitaria calcolata da parte ricorrente (euro 2.245,58), in assenza di contestazione specifica della resistente. A questa quantificazione si perviene valorizzando la durata del rapporto di lavoro (poco più di cinque anni), da un lato, nonché la natura di impresa individuale della resistente, dall'altro.” (pag.n.8 della sentenza), è censurata la quantificazione della misura indennitaria e la omessa motivazione circa l'incidenza dei parametri per la determinazione del numero di mensilità. Il motivo è infondato, considerato che l'appellante non ha tempestivamente e specificamente contestato nella propria memoria di costituzione di primo grado la misura indennitaria quantificata in ricorso e che il Tribunale ha puntualmente indicato i parametri posti a fondamento della quantificazione della indennità risarcitoria, nel numero delle 4 mensilità accordate. Quanto all'ultimo motivo di appello, inerente alle spese, il Collegio ritiene congrua la compensazione di 1/3, a fronte della maggiore compensazione di 2/3 pretesa dalla appellata, considerato che è stata accolta la domanda principale di accertato valore superiore (euro 9.018,32 rispetto alla domanda retributiva respinta euro 9.006,51), tenuto conto della maggiore complessità dell'accertamento che ha implicato l'approfondita valutazione di molteplici fonti di prova. L'individuazione dello scaglione di riferimento è corretto (5.200,01-26.000), così come la misura dell'intero di € 5.400 (nella fascia valori medi), sul quale applicare la percentuale dei 2/3. L'appello viene respinto , con conferma della sentenza appellata. Le spese del secondo grado sono poste a carico della parte soccombente, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, considerato l'attività svolta (tre fasi), il valore della causa (scaglione 5.200,01-26.000), applicati i minimi, pari all'importo di € 1984,00, oltre accessori come da dispositivo. Ricorrono i presupposti per il raddoppio del CU a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado a favore della parte appellata, che liquida in €1.984,00, per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. pagina 6 di 7 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 03.10.2024 La Consigliera rel. Dott. Stefania Carlucci
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
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