Articolo 5 della Legge 4 aprile 1953, n. 286
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 maggio 1953
Art. 5.
Con la stipulazione della polizza fideiussoria o del contratto di fideiussione l'appaltatore assume l'obbligo di corrispondere, alle relative scadenze, il corrispettivo pattuito per tutta la durata del contratto, Qualora i corrispettivi non siano stati pagati, l'Amministrazione dei monopoli di Stato, su richiesta dell'istituto o della banca, provvede a trattenere, fino alla concorrenza dell'importo di tali corrispettivi e dei relativi interessi di mora e accessori, ogni competenza o provento spettante all'appaltatore, curandone il versamento all'ente creditore.
Entrata in vigore il 17 maggio 1953