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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
RGAC 85/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 85/2024 promossa da:
nato il [...] a [...], Brasile;
Parte_1 [...]
nato il [...] a [...], Brasile;
Parte_2 Parte_3 nata il [...] a [...], Brasile;
nata il [...] a Parte_4
Sertaozinho, Brasile;
nato l'[...] a [...], Parte_5
Brasile; nata il [...] a [...], Brasile;
Parte_6 [...] nata il [...] a [...], Brasile;
(SPOSATA Parte_7 Persona_1
HIDALGO) nata il [...] a [...], Brasile;
Parte_8
nato il [...] a [...], Brasile, in proprio e nella qualità di esercente la
[...] potestà genitoriale, unitamente a della figlia minorenne, Persona_2 Persona_3
nata il [...] a [...], Brasile;
nata il
[...] Parte_9
27.11.1985 a Ribeirao Preto, Brasile, tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv.
Vincenzo Carosi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma alla piazza Benedetto
Cairoli 2, in virtù di procura autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti
-ricorrenti- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
- resistente-
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato l'11.01.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di Controparte_1 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], come Persona_4 risultante dall'estratto di nascita (Cfr. doc. 13), dai genitori e Parte_10 [...]
, il quale aveva contratto matrimonio con e successivamente era CP_2 Persona_5 emigrato in Brasile.
Dalla loro unione matrimoniale, in data 23.01.1911, era nato, in Brasile, il figlio Persona_6
(Cfr. doc. 16).
L'avo italiano era deceduto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. 15).
In data 10.06.1939, aveva contratto matrimonio, in Brasile, con Parte_5 Persona_7 di nazionalità brasiliana e dalla predetta unione erano nati, in data 25.04.1940, , Controparte_3 nipote dell'avo (doc.18) e, in data 01.07.1955, , nipote dell'avo (doc. 28). Persona_8
In particolare, sulla discendenza di : Controparte_3
In data 22.05.1958, aveva contratto matrimonio, in Brasile, con Controparte_3 Persona_9
(doc. 19) e dalla loro unione erano nati i tre figli, bisnipoti dell'avo: il 16.02.1960
[...] [...]
(doc. 21), il 20.10.1963 (doc. 23); il 13.04.1962 Persona_10 Parte_5 Parte_11
(doc. 25) e .
[...] Parte_1
In data 18.12.1981, aveva contratto matrimonio, in Brasile, con Persona_10 [...]
(doc. 22) e da tale unione era nata il [...] odierna CP_4 Parte_3 ricorrente e trisnipote dell'avo (doc. 3).
In data 01.09.1989, , aveva contratto matrimonio, in Brasile, con Parte_5 Persona_11
(doc. 24) e da tale unione erano nati due figli, odierni ricorrenti e trisnipoti dell'avo: il
[...]
29.12.1989, (doc. 4) e l'01.05.1994, (doc. Parte_4 Parte_5
5).
In data 21.11.1986, aveva contratto matrimonio, in Brasile, con Parte_11 Persona_12
(doc. 26) e da tale unione erano nati i tre figli, odierni ricorrenti e trisnipoti dell'avo: il
[...]
02.04.1995, (doc. 6), il 14.08.1989, (doc. 7), il 15.05.1987, Parte_6 Parte_7
(doc. 8). Persona_1
2 Dal matrimonio tra bisnipote dell'avo e era nato il Parte_1 Persona_13
15.02.2005, in Brasile, il trisnipote dell'avo . Parte_2
In particolare sulla discendenza di : Persona_8
In data 17.05.1980, , aveva contratto matrimonio, in Brasile, con Persona_8 [...]
(doc. 29) e dalla loro unione erano nati i due figli, bisnipoti dell'avo: il 27.11.1985, Parte_12
(doc. 12) e, il 17.09.1982, , odierno Parte_9 Parte_8 ricorrente (doc. 9).
In data 21.05.2008, , aveva contratto matrimonio con Parte_8 Per_2
(doc. 10) e dalla loro unione era nata il [...], , odierna
[...] Persona_3 ricorrente e trisnipote dell'avo (doc. 11).
In data 04.12.2021, aveva contratto matrimonio con Parte_9 Controparte_5
(doc. 30).
[...]
Nel ricorso depositato telematicamente, i ricorrenti hanno agito per l'ottenimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, argomentando, in merito al diritto di agire, che: “gli odierni ricorrenti, oltre ad aver tentato di prenotare mediante il servizio “Prenotami, servizio che in alcuni consolati funziona soltanto solo i primi due mesi dell'anno, mentre in altri risulta impossibile l'accedervi, hanno tentato di inviare con altri metodi la richiesta per poter procedere alla consegna dei documenti, ma comunque hanno rilevato che come visibile dalle liste di attesa, sono in evasione le richieste di dieci anni prima” precisando che “….ove non esistesse un serio problema di concreto ed effettivo stallo del servizio, non vi sarebbe alcuna convenienza ad adire un Tribunale, con evidenti maggiori costi e con tempi che non sono così lontani dai giorni previsti dalla normativa vigente come tempo massimo per la conclusione del procedimento amministrativo”.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , si costituiva in giudizio in data 21.01.2025, contestando quanto chiesto in Controparte_1 ricorso, chiedendone il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Nello specifico, eccepiva l'inammissibilità della domanda poiché, alla data del deposito del ricorso, non sussisteva l'interesse processuale dei ricorrenti ad ottenere una pronuncia giudiziale in assenza di un provvedimento espresso della competente amministrazione in quanto, non avevano provveduto ad attivare il procedimento amministrativo oltre a non essere decorso il termine di settecentotrenta giorni previsto.
Sotto il profilo dell'infondatezza della domanda, il ha, invece, argomentato che il dante CP_1
3 causa è stato soggetto alla naturalizzazione brasiliana e ha automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi;
in questo caso, infatti, chi fa richiesta di cittadinanza iure sanguinis, presso i Consolati brasiliani e\o i Comuni ha l'onere di presentare il documento nel quale il proprio avo ha manifestato la volontà di non perdere o di riacquistare la cittadinanza italiana. Ha aggiunto, altresì, che il dante causa era nato in [...] prima del 1912 da avo italiano ivi trasferitosi in data non nota, in tal caso, essendo il di lui figlio nato in
Brasile prima dell'entrata in vigore della L n. 555 del 1912 – che ha riconosciuto la possibilità di conservare la cittadinanza italiana – ha acquistato la cittadinanza brasiliana iure soli ed ha perso automaticamente quella italiana in base alle disposizioni dell'allora vigente codice del 1865, con conseguente impossibilità di trasmetterla agli eredi
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con nota di deposito del 22.01.2025, la difesa depositava documentazione comprovante la discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano nonché le procure tradotte ed apostillate richieste dal
Giudicante alla precedente udienza del 23.01.2025 precisando, altresì, di non depositare nessuna documentazione con riferimento alle parti: e poichè Parte_1 Parte_2 inseriti erroneamente nell'atto introduttivo del presente procedimento e, pertanto, non richiedenti la cittadinanza italiana.
All'udienza del 20.02.2025, la difesa insisteva per l'accoglimento del ricorso e il Giudice riservava la causa per la decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche laddove le generalità del capostipite , Persona_4 nel tempo possano essere state tramutate in o , presso l'Anagrafe di Stato Parte_13 Parte_5
Civile brasiliana, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e
4 i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_6 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_6
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Si osserva che, il sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
5 Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, pertanto, va provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da avo italiano.
Nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al
[...]
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità CP_1 consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti
è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, evidenziavano le lungaggini relative e l'impossibilità di determinare la data di un appuntamento tramite il portale “Prenot@mi” ai fini della richiesta di richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della
Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano di San Paolo.
6 Gli odierni ricorrenti lamentavano specificatamente che: “…oltre ad aver tentato di prenotare mediante il servizio “Prenotami, servizio che in alcuni consolati funziona soltanto solo i primi due mesi dell'anno, mentre in altri risulta impossibile l'accedervi, hanno tentato di inviare con altri metodi la richiesta per poter procedere alla consegna dei documenti, ma comunque hanno rilevato che come visibile dalle liste di attesa, sono in evasione le richieste di dieci anni prima”.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata si è evinto che il sistema ai tentativi di prenotazione effettuati dai ricorrenti singolarmente, ha risposto con un messaggio automatico del seguente tenore:
“Questa lista ha già raggiunto il numero massimo di registrazioni questo mese. Per favore riprovare la prossima volta”.
Da tale inerzia del Consolato italiano competente ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, è opportuno precisare che per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d.
“Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone,
i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'avo italiano indicato, _4
, si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
[...]
non ha mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né ha mai Persona_4 rinunciato allo status civitatis d'origine.
7 Invero, tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 17.10.2023, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di
Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale è riportato: “NON RISULTA, fino a questa data, nessun atto di naturalizzazione in nome di oppure oppure Persona_4 Parte_13 [...]
, figlio di e di , nato in Italia in [...]_5 Controparte_2 Parte_10
29/06/1871” (Cfr doc. 15).
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dal dante causa ai propri figli e da questi ai nipoti, senza interruzione.
In particolare, l'avo italiano , nato il [...], a [...]- Reggio Calabria Persona_4
(Cfr. doc. 13) si è trasferito in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano, trasmettendo la cittadinanza italiana “iure sanguinis” ai propri figli e ai relativi discendenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti (fatta eccezione per Parte_1
e ), cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del Parte_2
dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Quanto a e , deve rilevarsi che, nella nota di deposito del Parte_1 Parte_2
22.01.2025, la difesa ha affermato di non depositare le relative procure alle liti precisando che essi
“non sono richiedenti in questo procedimento la cittadinanza italiana e sono stati inseriti come tali”.
La mancata produzione della procura alle liti, dopo la concessione di un termine perentorio a tal fine da parte del giudice, comporta come conseguenza la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale con riferimento a tali soggetti, l'inammissibilità della domanda con riferimento a loro e l'ascrivibilità dell'attività svolta esclusivamente in capo al difensore.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli Controparte_1 attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed
8 eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso con riferimento ai ricorrenti nata il Parte_3
28.04.1995 a Sertaozinho, Brasile;
nata il [...] a Parte_4
Sertaozinho, Brasile;
nato l'[...] a Parte_5
Sertaozinho, Brasile;
nata il [...] a [...], Brasile;
Parte_6
nata il [...] a [...], Brasile;
Parte_7 [...]
) nata il [...] a [...], Brasile;
Parte_14
nato il [...] a [...], Parte_8
Brasile, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale - unitamente a
– della figlia minorenne, nata il Persona_2 Persona_3
02.09.2009 a Ribeirao Preto, Brasile;
nata il [...] a Parte_9
Ribeirao Preto, Brasile, e, per l'effetto, riconosce in capo a loro il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da nato il Parte_1
18.08.1977 a Sao Bernardo do Campo, Brasile, e Parte_2 nato il [...] a [...], Brasile, per l'inesistenza della procura alle liti;
- spese compensate.
Così deciso il 22.03.2025
Il giudice
Dott. Flavio Tovani
9