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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 277/2024 + 677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai n. R.G. 277/2024 e 677/2024, promosse da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Merenda, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti.
Opponente
Contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Milazzo, via Giorgio Rizzo n. 143, presso lo studio dell'Avv. Maria
Pagano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opposto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 101 L. Fall. depositato in data 04.03.2024, il Parte_1 premetteva che: “Rientrano nell'attivo fallimentare i seguenti immobili ricadenti nel “ Parte_1
”, così identificati nei vari piani di riparto approvati dal predetto Condominio e di
[...]
preciso: - Immobile 1276.3 (aggiudicato dopo vendita disposta dalla curatela alla sig.ra Parte_2
- in corso di trascrizione); - Immobile 1276.4 (aggiudicato dopo vendita disposta dalla curatela
[...]
alla sig.ra - in corso di trascrizione) - Immobile 1280.2 (aggiudicato dopo vendita Persona_1 disposta dalla curatela al sig. , giusto Decreto di Trasferimento del 29.3.2021)”. Controparte_2
Deduceva, dunque, di vantare nei confronti del fallimento opposto un credito per oneri condominiali insoluti pari ad € 23.081,90, “per come dettagliato nei bilanci consuntivi e relativi piani di riparto, cristallizzati nel tempo, concernenti solo le gestioni per gli anni dal 2001 al 2021”.
Rappresentava, inoltre, che la natura prededucibile ex art. 111 L. Fall. del credito oggetto dell'istanza di insinua, in quanto spese correlate ad attività di amministrazione concernente beni rientranti nella massa pagina 1 di 7 R.G. n. 277/2024 + 677/2024
fallimentare, ed altresì che lo stesso risulterebbe non contestato, non avendo il Curatore impugnato le delibere assembleari di approvazione dei vari riparti.
Evidenziava, infine, di aver diffidato in più occasioni la curatela, così interrompendo il termine prescrizionale del credito.
Chiedeva, dunque, di: “ammettere l'istante al passivo del fallimento in prededuzione ex art. 111 l.fall. per l'importo di € 23.088,06#, oltre compensi legali per la presente nella misura che sarà liquidata da
Codesto Ill.mo G.D.; 2) autorizzare ex art. 111 l.fall. il pagamento del suddetto importo emettendo relativo mandato”.
All'udienza del 12.03.2024, il Curatore rilevava “l'inammissibilità della domanda e la relativa improcedibilità, come da Cass. 2673/2000, che in un caso analogo a quello che occupa ha dichiarato
l'inammissibilità della domanda riproposta a seguito di mancata iscrizione a ruolo della domanda di ammissione precedentemente proposta;
in subordine si oppone all'ammissione del credito, poiché la L.
220/2012 non è applicabile al caso di specie, trattandosi di crediti anteriori”, ed il Giudice disponeva, ai sensi dell'art. 101, comma 3, L. Fall., darsi corso all'istruzione della causa e fissava l'udienza del
18.06.2024.
Con comparsa del 12.06.2024 si costituiva, dunque, la curatela opposta, rilevando in via preliminare l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità del ricorso, posto che: “Parte istante, dichiarandosi creditore del propose già una prima domanda di insinuazione tardiva Controparte_1 depositata in data 08.06.2022 (All. 4). All'udienza del 21.12.2022, a seguito delle contestazioni ed eccezioni formulate dal curatore, il G.D. disponeva darsi corso all'istruzione della causa e fissava per il prosieguo l'udienza del 14.06.2023, previa iscrizione a ruolo del giudizio (All.5). Il giudizio non venne iscritto a ruolo Successivamente il propose un secondo ricorso avente ad oggetto Parte_1
l'insinuazione tardiva al passivo per i medesimi crediti. Questa seconda domanda è assolutamente inammissibile e/o improponibile, atteso che il ricorrente è incorso in decadenza per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 98, comma 3, L.F. (testo applicabile ratione temporis)”.
Nel merito, contestava la pretesa prededucibilità del credito, in ragione dell'inapplicabilità retroattiva del disposto di cui all'art. 30 della L. 11 dicembre 2012, n. 220, oltre che l'infondatezza e genericità della domanda per i crediti sorti dopo l'entrata in vigore della citata novella.
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto della domanda di ammissione, con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 2 di 7 R.G. n. 277/2024 + 677/2024
Con provvedimento del 18.06.2024, veniva ordinata la riunione, al presente procedimento, del giudizio iscritto al R.G. n. 677/2024, afferente alla medesima opposizione allo stato passivo proposta dalle medesime parti, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 273, comma 1, c.p.c..
Indi, all'udienza del 18.06.2024, precisate dalle parti le conclusioni come da verbale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente infondata va dichiarata l'eccezione di decadenza dalla presente azione, avanzata dalla
Curatela, per avere il già in precedenza proposto altra, e non coltivata, domanda Parte_1
tardiva di insinuazione al passivo. Risulta in effetti provato documentalmente che il ricorrente in data
08.06.2022 avesse già presentato istanza tardiva di insinuazione al passivo (cfr. allegato n. 4 della costituzione della Curatela), relativamente ai medesimi crediti rivendicati in questa sede, senza poi però procedere all'iscrizione della causa a ruolo nei termini di legge, abbandonando di fatto l'azione.
Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dalla Curatela, all'abbandono dell'azione nel caso di specie
(domanda tardiva di insinua), non è applicabile la decadenza prevista nella diversa ipotesi di opposizione allo stato passivo ex art. 98 co. 3 L.Fall., qualora l'istante non proceda all'iscrizione a ruolo della causa entro i 5 gg antecedenti l'udienza fissata dal G.D..
La giurisprudenza di legittimità ha invero osservato che la natura impugnatoria del rimedio ex art 98 comma 3 L. Fall. impone il rispetto di termini decadenziali perentori per il suo esercizio, in quanto funzionali ad attribuire stabilità alle situazioni giuridiche già accertate e compendiate nel decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
Al contrario nell'ipotesi di domanda di insinua abbandonata, la pretesa dell'istante non è ancora stata oggetto di valutazione da parte dell'organo giudicante, e potrà successivamente essere nuovamente azionata, in applicazione della regola dettata dall'art. 310, primo comma c.p.c. a mente del quale l'estinzione del processo non comporta l'estinzione dei diritti sostanziali fatti valere in quella sede ed eventualmente riproponibili in un nuovo giudizio.
Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte: “L'estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito, per effetto della mancata o non tempestiva costituzione del creditore, non preclude, di per sè, la possibilità di far valere successivamente, anche nell'ambito della stessa procedura concorsuale, mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto, in applicazione della regola, stabilita dall'art. 310, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui, in via di principio,
l'estinzione del processo non incide sui diritti sostanziali fatti valere in giudizio e sul diritto di riproporli in altro giudizio. Invero non può essere estesa in via analogica all'insinuazione tardiva la decadenza dall'azione (in conseguenza del'"abbandono" della domanda ai sensi dell'art. 98, terzo
pagina 3 di 7 R.G. n. 277/2024 + 677/2024
comma, legge fall..), la quale si verifica solo per l'opposizione a stato passivo in considerazione della sua natura - estranea all'insinuazione tardiva - di rimedio impugnatorio soggetto al rispetto di termini perentori" (cfr. in tal senso Cass. Civ. Sentenze nn. 19628 del 2004, n. 21837 del 2005, n. 12855 del
2010, e n. 814 del 2016, successivamente richiamate da Ordinanza n. 19930 del 2017; medesimo principio di diritto nuovamente affermato, seppur in obiter dictum, anche in una recente ordinanza afferente l'ipotesi di riproposizione di domanda tardiva di insinua a seguito di rinuncia a domanda tempestivamente presentata ed ammessa;
anche in questa occasione i giudici di legittimità, per quanto di interesse, hanno ribadito che: “l'estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito, per effetto della mancata o non tempestiva costituzione del creditore, non preclude, di per sé, la possibilità di far valere successivamente, anche nell'ambito della stessa procedura concorsuale, mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto” – v.s Cass Civ. Sez. I,
Ordinanza n. 4632 del 2023).
Passando all'esame del merito della vicenda, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda di insinuazione proposta dal va dichiarata ammissibile in forza Parte_1
della seguente motivazione.
I crediti vantati dal ricorrente si riferiscono ad oneri condominiali relativi a tre immobili ricompresi nell'attivo del Fallimento Edil To. , maturati nel periodo intercorrente Controparte_3 tra l'anno 2001 ed il 2021 per gli appartamenti 1276.3 e 1276.4 e dall'anno 2001 al 2020 per l'immobile 1280.2, ossia nel periodo intercorrente tra la dichiarazione di fallimento e l'emissione dei decreti di trasferimento ai rispettivi acquirenti, per un totale complessivo di € 23.081,90.
Ai fini dell'accertamento del credito del ricorrente, giova premettere in diritto che il credito del condominio nei confronti del condomino per il pagamento degli oneri condominiali diventa certo liquido ed esigibile, anche ai fini della emissione di decreto ingiuntivo, solo a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea dello “stato di ripartizione”, così come stabilito ex art. 63 disp. att. c.c., potendosi univocamente verificare solo da tale documento quali spese ed in che misura gravino sui singoli condomini.
A sostegno della propria pretesa il ha versato in atti copia delle delibere assembleari di Parte_1
approvazione dei bilanci consuntivi, nonché di questi ultimi e dei relativi piani di riparto, riferibili agli anni dal 01.08.2012 al 2021. Rispetto al medesimo arco temporale (seppur ad esclusione degli anni
2016 e 2020) ha altresì fornito la prova della regolare convocazione del Curatore (soggetto cui spetta in forza dell'art. 31 L.F. l'amministrazione del patrimonio fallimentare) all'assemblea condominiale di approvazione dei predetti bilanci, nonché della successiva comunicazione delle delibere pagina 4 di 7 R.G. n. 277/2024 + 677/2024
d'approvazione (cfr. allegati nn. 4 e 5 del ricorso introduttivo). Pertanto, può ritenersi documentalmente integrato l'onere probatorio gravante sul ricorrente circa l'accertamento del credito maturato nei confronti del fallimento dal 01.08.2012 fino al trasferimento degli immobili ai successivi acquirenti.
Al contrario per gli anni dal 2001 al 31.07.2012, risultano inserite nel fascicolo digitale solo le copie di n. 8 messe in mora con le quali il condominio intimava al curatore il pagamento degli oneri condominiali via via maturati a carico dei tre immobili appresi al fallimento, oneri il cui ammontare corrisponde alle somme complessivamente riportate nei bilanci depositati in atti.
Tuttavia, la prova della misura del credito vantato dal può ritenersi integrata anche rispetto Parte_1
ai crediti maturati in tale arco temporale, tenuto conto del contegno processuale delle parti in applicazione del principio di non contestazione.
In base al disposto dell'art. 115 c.p.c. il Giudice deve porre a fondamento della decisione i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Sulla base di tale principio, introdotto con l. n.69/2009, deve ritenersi provato il fatto dedotto da una parte e non contestato dall'altra.
Orbene il ha dato atto di non avere mai ricevuto dalla Curatela contestazioni afferenti Parte_1 all'ammontare degli importi richiesti, ed altresì che quest'ultima non ha mai ritenuto di impugnare le delibere condominiali inoltratele (cfr. pag. 5 del ricorso introduttivo), manifestando acquiescenza rispetto alla posizione dell'istante. Parimenti, anche in questa sede, la Curatela, con condotta conforme a quella tenuta ante causam, ha limitato le proprie contestazioni nel merito alla sola carenza di prededucibilità degli importi richiesti, asseritamente da degradare al chirografo, senza prendere posizione contraria a quella del ricorrente circa la correttezza e dovutezza delle somme reclamate.
Conseguentemente, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, il credito rivendicato dal ricorrente va ritenuto accertato nella misura richiesta, pari ad € 23.081,90, con limitazione del thema decidendum alla sola valutazione della prededucibilità o meno del credito stesso.
La Curatela resistente ha confutato la prededucibilità della domanda di insinua avanzata dal condominio operando una distinzione tra crediti maturati anteriormente o successivamente all'entrata in vigore (17.06.2013) della L. n. 220/2012 (Legge di riforma del Condominio), la quale all'art. 30 ha introdotto una espressa previsione di prededucibilità ai sensi dell'art. 11 L. Fall. dei “contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni” sorti dopo la dichiarazione di fallimento.
In particolare, la Curatela ha eccepito che in virtù del principio di irretroattività della legge, la prededucibilità introdotta dalla norma del 2012 sarebbe inapplicabile agli esborsi per gli oneri pagina 5 di 7 R.G. n. 277/2024 + 677/2024
condominiali maturati anteriormente. Mentre rispetto agli oneri maturati successivamente, la carenza di prededucibilità deriverebbe dall'asserita genericità della domanda formulata dal il quale Parte_1 avrebbe omesso di specificare a quale tipologia di contributo tra quelli indicati dall'art. 30 erano riconducibili le spese anticipate, non chiarendo se il contributo atteneva a spese per atti di ordinaria o straordinaria amministrazione o a spese per innovazioni.
Orbene in merito alla prima eccezione deve rilevarsi che anche prima della riforma del 2012, gli oneri condominiali erano pacificamente ricompresi tra le “spese” di amministrazione del fallimento da sottrarre all'attivo prima della ripartizione, secondo l'originaria formulazione dell'art. 111 L. Fall..
La Suprema Corte, già in pronunce molto risalenti in materia di riparto fallimentare, ha osservato che i crediti nascenti solo da attività di amministrazione della massa oltre che quelli riferibili a attività di liquidazione o di incremento della stessa fossero, da considerarsi prededucibili (utilizzando il termine che sarebbe poi stato trasfuso nella novella del 2012), con prevalenza anche sui crediti garantiti da ipoteca, purché in quest'ultimo caso, attinenti a spese di amministrazione del bene gravato. In seno a questo indirizzo interpretativo gli oneri condominiali erano annoverati tra le spese di amministrazione
“quali spese necessarie per la conservazione e la manutenzione della struttura condominiale ove la spesa di amministrazione fosse direttamente riconducibile al bene garantito” (v. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 7756 del 1997, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 251 del 11/01/1995; Cass. Sentenza n. 2329 del
02/02/2006).
Alla luce del superiore indirizzo ermeneutico i crediti per oneri condominiali afferenti
[.. l'amministrazione dei tre immobili appresi alla massa ed al contempo ricadenti nel condominio
”, anche se anteriori alla espressa previsione legislativa di prededucibilità introdotta a partire dal Pt_1
giugno del 2013, possono certamente qualificarsi come oneri prededucibili, non solo rispetto ad eventuali altri crediti generici della massa, ma anche rispetto ad eventuali crediti garantiti da ipoteca sugli immobili cui gli oneri ineriscono.
In merito invece ai crediti maturati successivamente, l'art. 30 della L. 220/2012 stabilisce che: “I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali”. La norma nel richiamare l'art. 63 disp. att. c.c., riconduce la prededucibilità dei contributi condominiali alla loro esigibilità, ossia alla loro indicazione nello stato di ripartizione approvato dall'assemblea dei condomini successivamente alla dichiarazione di fallimento.
pagina 6 di 7 R.G. n. 277/2024 + 677/2024
Incontestata la maturazione del credito in momento successivo alla dichiarazione di fallimento, la
Curatela, come anzidetto, ha contestato unicamente la genericità della domanda, avendo il ricorrente proposto insinua di “credito per oneri condominiali” così precludendo la valutazione circa l'effettivo impiego dei contributi richiesti, a copertura di spese tra quelle annoverate nell'art. 30 della L. 220/2012
(se di ordinaria o straordinaria amministrazione o per innovazioni).
In effetti, dagli atti processuali del ricorrente emerge solo l'indicazione dell'ammontare dei crediti maturati anno per anno per ciascuno dei tre immobili, tuttavia la riconducibilità dei ridetti contributi condominiali a quelli di cui all'art. 30 l. n. 220/2013 è desumibile dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo. In particolare, dal raffronto tra i bilanci consuntivi approvati annualmente dall'assemblea dei condomini ed i relativi piani di riparto si può constatare che a carico della curatela siano state poste spese di ordinaria amministrazione o manutenzione, con esclusione delle ulteriori voci di spesa incluse nei bilanci consuntivi, attinenti all'animazione e la piscina – anni 2012/2019 (cfr. allegati nn. 1 e 2 del ricorso introduttivo).
In definitiva la domanda di insinuazione avanzata dal ” risulta fondata sia in Parte_1 Parte_1
ordine al quantum, sia in ordine alla gradazione rivendicata, trattandosi di credito prededucibile.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite iscritte ai n. R.G. 277/2024 e 677/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- accoglie la domanda proposta dal per l'effetto lo ammette con Parte_1 prededuzione al passivo del fallimento opposto per complessivi € 23.081,90;
- condanna il fallimento EDIL TO. alla refusione, in favore Controparte_3
di controparte, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.964, di cui € 264,00 per spese, € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- manda al Curatore per la modifica dello stato passivo.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, nella camera di consiglio del 16.01.2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Giovanni De Marco Dott. Mirko Intravaia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai n. R.G. 277/2024 e 677/2024, promosse da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Merenda, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti.
Opponente
Contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Milazzo, via Giorgio Rizzo n. 143, presso lo studio dell'Avv. Maria
Pagano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opposto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 101 L. Fall. depositato in data 04.03.2024, il Parte_1 premetteva che: “Rientrano nell'attivo fallimentare i seguenti immobili ricadenti nel “ Parte_1
”, così identificati nei vari piani di riparto approvati dal predetto Condominio e di
[...]
preciso: - Immobile 1276.3 (aggiudicato dopo vendita disposta dalla curatela alla sig.ra Parte_2
- in corso di trascrizione); - Immobile 1276.4 (aggiudicato dopo vendita disposta dalla curatela
[...]
alla sig.ra - in corso di trascrizione) - Immobile 1280.2 (aggiudicato dopo vendita Persona_1 disposta dalla curatela al sig. , giusto Decreto di Trasferimento del 29.3.2021)”. Controparte_2
Deduceva, dunque, di vantare nei confronti del fallimento opposto un credito per oneri condominiali insoluti pari ad € 23.081,90, “per come dettagliato nei bilanci consuntivi e relativi piani di riparto, cristallizzati nel tempo, concernenti solo le gestioni per gli anni dal 2001 al 2021”.
Rappresentava, inoltre, che la natura prededucibile ex art. 111 L. Fall. del credito oggetto dell'istanza di insinua, in quanto spese correlate ad attività di amministrazione concernente beni rientranti nella massa pagina 1 di 7 R.G. n. 277/2024 + 677/2024
fallimentare, ed altresì che lo stesso risulterebbe non contestato, non avendo il Curatore impugnato le delibere assembleari di approvazione dei vari riparti.
Evidenziava, infine, di aver diffidato in più occasioni la curatela, così interrompendo il termine prescrizionale del credito.
Chiedeva, dunque, di: “ammettere l'istante al passivo del fallimento in prededuzione ex art. 111 l.fall. per l'importo di € 23.088,06#, oltre compensi legali per la presente nella misura che sarà liquidata da
Codesto Ill.mo G.D.; 2) autorizzare ex art. 111 l.fall. il pagamento del suddetto importo emettendo relativo mandato”.
All'udienza del 12.03.2024, il Curatore rilevava “l'inammissibilità della domanda e la relativa improcedibilità, come da Cass. 2673/2000, che in un caso analogo a quello che occupa ha dichiarato
l'inammissibilità della domanda riproposta a seguito di mancata iscrizione a ruolo della domanda di ammissione precedentemente proposta;
in subordine si oppone all'ammissione del credito, poiché la L.
220/2012 non è applicabile al caso di specie, trattandosi di crediti anteriori”, ed il Giudice disponeva, ai sensi dell'art. 101, comma 3, L. Fall., darsi corso all'istruzione della causa e fissava l'udienza del
18.06.2024.
Con comparsa del 12.06.2024 si costituiva, dunque, la curatela opposta, rilevando in via preliminare l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità del ricorso, posto che: “Parte istante, dichiarandosi creditore del propose già una prima domanda di insinuazione tardiva Controparte_1 depositata in data 08.06.2022 (All. 4). All'udienza del 21.12.2022, a seguito delle contestazioni ed eccezioni formulate dal curatore, il G.D. disponeva darsi corso all'istruzione della causa e fissava per il prosieguo l'udienza del 14.06.2023, previa iscrizione a ruolo del giudizio (All.5). Il giudizio non venne iscritto a ruolo Successivamente il propose un secondo ricorso avente ad oggetto Parte_1
l'insinuazione tardiva al passivo per i medesimi crediti. Questa seconda domanda è assolutamente inammissibile e/o improponibile, atteso che il ricorrente è incorso in decadenza per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 98, comma 3, L.F. (testo applicabile ratione temporis)”.
Nel merito, contestava la pretesa prededucibilità del credito, in ragione dell'inapplicabilità retroattiva del disposto di cui all'art. 30 della L. 11 dicembre 2012, n. 220, oltre che l'infondatezza e genericità della domanda per i crediti sorti dopo l'entrata in vigore della citata novella.
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto della domanda di ammissione, con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 2 di 7 R.G. n. 277/2024 + 677/2024
Con provvedimento del 18.06.2024, veniva ordinata la riunione, al presente procedimento, del giudizio iscritto al R.G. n. 677/2024, afferente alla medesima opposizione allo stato passivo proposta dalle medesime parti, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 273, comma 1, c.p.c..
Indi, all'udienza del 18.06.2024, precisate dalle parti le conclusioni come da verbale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente infondata va dichiarata l'eccezione di decadenza dalla presente azione, avanzata dalla
Curatela, per avere il già in precedenza proposto altra, e non coltivata, domanda Parte_1
tardiva di insinuazione al passivo. Risulta in effetti provato documentalmente che il ricorrente in data
08.06.2022 avesse già presentato istanza tardiva di insinuazione al passivo (cfr. allegato n. 4 della costituzione della Curatela), relativamente ai medesimi crediti rivendicati in questa sede, senza poi però procedere all'iscrizione della causa a ruolo nei termini di legge, abbandonando di fatto l'azione.
Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dalla Curatela, all'abbandono dell'azione nel caso di specie
(domanda tardiva di insinua), non è applicabile la decadenza prevista nella diversa ipotesi di opposizione allo stato passivo ex art. 98 co. 3 L.Fall., qualora l'istante non proceda all'iscrizione a ruolo della causa entro i 5 gg antecedenti l'udienza fissata dal G.D..
La giurisprudenza di legittimità ha invero osservato che la natura impugnatoria del rimedio ex art 98 comma 3 L. Fall. impone il rispetto di termini decadenziali perentori per il suo esercizio, in quanto funzionali ad attribuire stabilità alle situazioni giuridiche già accertate e compendiate nel decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
Al contrario nell'ipotesi di domanda di insinua abbandonata, la pretesa dell'istante non è ancora stata oggetto di valutazione da parte dell'organo giudicante, e potrà successivamente essere nuovamente azionata, in applicazione della regola dettata dall'art. 310, primo comma c.p.c. a mente del quale l'estinzione del processo non comporta l'estinzione dei diritti sostanziali fatti valere in quella sede ed eventualmente riproponibili in un nuovo giudizio.
Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte: “L'estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito, per effetto della mancata o non tempestiva costituzione del creditore, non preclude, di per sè, la possibilità di far valere successivamente, anche nell'ambito della stessa procedura concorsuale, mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto, in applicazione della regola, stabilita dall'art. 310, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui, in via di principio,
l'estinzione del processo non incide sui diritti sostanziali fatti valere in giudizio e sul diritto di riproporli in altro giudizio. Invero non può essere estesa in via analogica all'insinuazione tardiva la decadenza dall'azione (in conseguenza del'"abbandono" della domanda ai sensi dell'art. 98, terzo
pagina 3 di 7 R.G. n. 277/2024 + 677/2024
comma, legge fall..), la quale si verifica solo per l'opposizione a stato passivo in considerazione della sua natura - estranea all'insinuazione tardiva - di rimedio impugnatorio soggetto al rispetto di termini perentori" (cfr. in tal senso Cass. Civ. Sentenze nn. 19628 del 2004, n. 21837 del 2005, n. 12855 del
2010, e n. 814 del 2016, successivamente richiamate da Ordinanza n. 19930 del 2017; medesimo principio di diritto nuovamente affermato, seppur in obiter dictum, anche in una recente ordinanza afferente l'ipotesi di riproposizione di domanda tardiva di insinua a seguito di rinuncia a domanda tempestivamente presentata ed ammessa;
anche in questa occasione i giudici di legittimità, per quanto di interesse, hanno ribadito che: “l'estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito, per effetto della mancata o non tempestiva costituzione del creditore, non preclude, di per sé, la possibilità di far valere successivamente, anche nell'ambito della stessa procedura concorsuale, mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto” – v.s Cass Civ. Sez. I,
Ordinanza n. 4632 del 2023).
Passando all'esame del merito della vicenda, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda di insinuazione proposta dal va dichiarata ammissibile in forza Parte_1
della seguente motivazione.
I crediti vantati dal ricorrente si riferiscono ad oneri condominiali relativi a tre immobili ricompresi nell'attivo del Fallimento Edil To. , maturati nel periodo intercorrente Controparte_3 tra l'anno 2001 ed il 2021 per gli appartamenti 1276.3 e 1276.4 e dall'anno 2001 al 2020 per l'immobile 1280.2, ossia nel periodo intercorrente tra la dichiarazione di fallimento e l'emissione dei decreti di trasferimento ai rispettivi acquirenti, per un totale complessivo di € 23.081,90.
Ai fini dell'accertamento del credito del ricorrente, giova premettere in diritto che il credito del condominio nei confronti del condomino per il pagamento degli oneri condominiali diventa certo liquido ed esigibile, anche ai fini della emissione di decreto ingiuntivo, solo a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea dello “stato di ripartizione”, così come stabilito ex art. 63 disp. att. c.c., potendosi univocamente verificare solo da tale documento quali spese ed in che misura gravino sui singoli condomini.
A sostegno della propria pretesa il ha versato in atti copia delle delibere assembleari di Parte_1
approvazione dei bilanci consuntivi, nonché di questi ultimi e dei relativi piani di riparto, riferibili agli anni dal 01.08.2012 al 2021. Rispetto al medesimo arco temporale (seppur ad esclusione degli anni
2016 e 2020) ha altresì fornito la prova della regolare convocazione del Curatore (soggetto cui spetta in forza dell'art. 31 L.F. l'amministrazione del patrimonio fallimentare) all'assemblea condominiale di approvazione dei predetti bilanci, nonché della successiva comunicazione delle delibere pagina 4 di 7 R.G. n. 277/2024 + 677/2024
d'approvazione (cfr. allegati nn. 4 e 5 del ricorso introduttivo). Pertanto, può ritenersi documentalmente integrato l'onere probatorio gravante sul ricorrente circa l'accertamento del credito maturato nei confronti del fallimento dal 01.08.2012 fino al trasferimento degli immobili ai successivi acquirenti.
Al contrario per gli anni dal 2001 al 31.07.2012, risultano inserite nel fascicolo digitale solo le copie di n. 8 messe in mora con le quali il condominio intimava al curatore il pagamento degli oneri condominiali via via maturati a carico dei tre immobili appresi al fallimento, oneri il cui ammontare corrisponde alle somme complessivamente riportate nei bilanci depositati in atti.
Tuttavia, la prova della misura del credito vantato dal può ritenersi integrata anche rispetto Parte_1
ai crediti maturati in tale arco temporale, tenuto conto del contegno processuale delle parti in applicazione del principio di non contestazione.
In base al disposto dell'art. 115 c.p.c. il Giudice deve porre a fondamento della decisione i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Sulla base di tale principio, introdotto con l. n.69/2009, deve ritenersi provato il fatto dedotto da una parte e non contestato dall'altra.
Orbene il ha dato atto di non avere mai ricevuto dalla Curatela contestazioni afferenti Parte_1 all'ammontare degli importi richiesti, ed altresì che quest'ultima non ha mai ritenuto di impugnare le delibere condominiali inoltratele (cfr. pag. 5 del ricorso introduttivo), manifestando acquiescenza rispetto alla posizione dell'istante. Parimenti, anche in questa sede, la Curatela, con condotta conforme a quella tenuta ante causam, ha limitato le proprie contestazioni nel merito alla sola carenza di prededucibilità degli importi richiesti, asseritamente da degradare al chirografo, senza prendere posizione contraria a quella del ricorrente circa la correttezza e dovutezza delle somme reclamate.
Conseguentemente, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, il credito rivendicato dal ricorrente va ritenuto accertato nella misura richiesta, pari ad € 23.081,90, con limitazione del thema decidendum alla sola valutazione della prededucibilità o meno del credito stesso.
La Curatela resistente ha confutato la prededucibilità della domanda di insinua avanzata dal condominio operando una distinzione tra crediti maturati anteriormente o successivamente all'entrata in vigore (17.06.2013) della L. n. 220/2012 (Legge di riforma del Condominio), la quale all'art. 30 ha introdotto una espressa previsione di prededucibilità ai sensi dell'art. 11 L. Fall. dei “contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni” sorti dopo la dichiarazione di fallimento.
In particolare, la Curatela ha eccepito che in virtù del principio di irretroattività della legge, la prededucibilità introdotta dalla norma del 2012 sarebbe inapplicabile agli esborsi per gli oneri pagina 5 di 7 R.G. n. 277/2024 + 677/2024
condominiali maturati anteriormente. Mentre rispetto agli oneri maturati successivamente, la carenza di prededucibilità deriverebbe dall'asserita genericità della domanda formulata dal il quale Parte_1 avrebbe omesso di specificare a quale tipologia di contributo tra quelli indicati dall'art. 30 erano riconducibili le spese anticipate, non chiarendo se il contributo atteneva a spese per atti di ordinaria o straordinaria amministrazione o a spese per innovazioni.
Orbene in merito alla prima eccezione deve rilevarsi che anche prima della riforma del 2012, gli oneri condominiali erano pacificamente ricompresi tra le “spese” di amministrazione del fallimento da sottrarre all'attivo prima della ripartizione, secondo l'originaria formulazione dell'art. 111 L. Fall..
La Suprema Corte, già in pronunce molto risalenti in materia di riparto fallimentare, ha osservato che i crediti nascenti solo da attività di amministrazione della massa oltre che quelli riferibili a attività di liquidazione o di incremento della stessa fossero, da considerarsi prededucibili (utilizzando il termine che sarebbe poi stato trasfuso nella novella del 2012), con prevalenza anche sui crediti garantiti da ipoteca, purché in quest'ultimo caso, attinenti a spese di amministrazione del bene gravato. In seno a questo indirizzo interpretativo gli oneri condominiali erano annoverati tra le spese di amministrazione
“quali spese necessarie per la conservazione e la manutenzione della struttura condominiale ove la spesa di amministrazione fosse direttamente riconducibile al bene garantito” (v. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 7756 del 1997, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 251 del 11/01/1995; Cass. Sentenza n. 2329 del
02/02/2006).
Alla luce del superiore indirizzo ermeneutico i crediti per oneri condominiali afferenti
[.. l'amministrazione dei tre immobili appresi alla massa ed al contempo ricadenti nel condominio
”, anche se anteriori alla espressa previsione legislativa di prededucibilità introdotta a partire dal Pt_1
giugno del 2013, possono certamente qualificarsi come oneri prededucibili, non solo rispetto ad eventuali altri crediti generici della massa, ma anche rispetto ad eventuali crediti garantiti da ipoteca sugli immobili cui gli oneri ineriscono.
In merito invece ai crediti maturati successivamente, l'art. 30 della L. 220/2012 stabilisce che: “I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali”. La norma nel richiamare l'art. 63 disp. att. c.c., riconduce la prededucibilità dei contributi condominiali alla loro esigibilità, ossia alla loro indicazione nello stato di ripartizione approvato dall'assemblea dei condomini successivamente alla dichiarazione di fallimento.
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Incontestata la maturazione del credito in momento successivo alla dichiarazione di fallimento, la
Curatela, come anzidetto, ha contestato unicamente la genericità della domanda, avendo il ricorrente proposto insinua di “credito per oneri condominiali” così precludendo la valutazione circa l'effettivo impiego dei contributi richiesti, a copertura di spese tra quelle annoverate nell'art. 30 della L. 220/2012
(se di ordinaria o straordinaria amministrazione o per innovazioni).
In effetti, dagli atti processuali del ricorrente emerge solo l'indicazione dell'ammontare dei crediti maturati anno per anno per ciascuno dei tre immobili, tuttavia la riconducibilità dei ridetti contributi condominiali a quelli di cui all'art. 30 l. n. 220/2013 è desumibile dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo. In particolare, dal raffronto tra i bilanci consuntivi approvati annualmente dall'assemblea dei condomini ed i relativi piani di riparto si può constatare che a carico della curatela siano state poste spese di ordinaria amministrazione o manutenzione, con esclusione delle ulteriori voci di spesa incluse nei bilanci consuntivi, attinenti all'animazione e la piscina – anni 2012/2019 (cfr. allegati nn. 1 e 2 del ricorso introduttivo).
In definitiva la domanda di insinuazione avanzata dal ” risulta fondata sia in Parte_1 Parte_1
ordine al quantum, sia in ordine alla gradazione rivendicata, trattandosi di credito prededucibile.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite iscritte ai n. R.G. 277/2024 e 677/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- accoglie la domanda proposta dal per l'effetto lo ammette con Parte_1 prededuzione al passivo del fallimento opposto per complessivi € 23.081,90;
- condanna il fallimento EDIL TO. alla refusione, in favore Controparte_3
di controparte, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.964, di cui € 264,00 per spese, € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- manda al Curatore per la modifica dello stato passivo.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, nella camera di consiglio del 16.01.2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Giovanni De Marco Dott. Mirko Intravaia
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