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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 25 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1633/2024 R.G. vertente
TRA
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.09.1959, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Mittoro, giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandra Marino, Teresa Salamone e Maria Clara Canzoneri, giusta procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: sanzione disciplinare
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 21.3.2024 impugnava il Parte_1
provvedimento disciplinare, datato 18.1.2024 e notificato il 5.3.2024, prot.47/D4, con il quale la ditta gli aveva inflitto la sanzione di n. 1 giorno di Controparte_1
sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
Il ricorrente premetteva di essere dipendente della ditta Controparte_1
con contratto a tempo indeterminato e di aver ricevuto il 21.11.2023 una contestazione
[...] disciplinare, con la quale gli si era addebitata la violazione di cui all'art. 4 punto 10 dell'ordine di servizio n. 11 del 22.03.2006 “per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danno al servizio o agli interessi dell'azienda”, in quanto a bordo dell'autobus era stato trovato un passeggero sprovvisto di titolo di viaggio.
Riferiva di aver presentato tempestivamente all'Azienda le proprie note giustificative, con le quali aveva rappresentato che il passeggero sprovvisto di titolo di viaggio era la propria moglie e che, per consuetudine consolidata e mai contestata, i parenti o affini dei dipendenti
Cont avevano sempre viaggiato gratuitamente. Lamentava che, tuttavia, l' gli aveva applicato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per n. 1 giorno lavorativo, sul presupposto che non vi fosse una disposizione aziendale che recepisse l'art. 34 del r.d. n. 148/1931, che prevede la concessione di agevolazioni e buoni per trasporto gratuito ai dipendenti e alle loro famiglie.
Sulla base di tali premesse, denunciava l'illegittimità della sanzione, rilevando che la mancata emissione di titoli di viaggio nei confronti dei familiari dei dipendenti costituiva una
Cont prassi consolidata e mai contestata dall' e che, in ogni caso, la sanzione disciplinare applicata risultava sproporzionata a fronte della mancata emissione di un biglietto di importo pari ad € 5,50.
Concludeva chiedendo l'annullamento della sanzione disciplinare applicata e la Cont condanna dell' a corrispondergli la retribuzione per il giorno di lavoro non prestato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché a conteggiare il giorno di sospensione nell'ambito della contribuzione previdenziale. Chiedeva, altresì, la condanna dell'Azienda convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale scaturente dalla lesione della reputazione e dell'immagine del lavoratore, quantificato in € 5.000,00. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
2.- Con memoria depositata in data 6.9.2024 si costituiva in giudizio l'
[...] contestando l'avverso ricorso. Controparte_1
Cont Premetteva che, con nota del 16.10.2023, la società CR Service, alla quale l' aveva affidato il controllo dei titoli di viaggio a bordo degli autobus impegnati nelle linee urbane ed extraurbane, aveva segnalato che sulla vettura 1964, assegnata alla tratta Messina-Oliveri e condotta dal , era stata accertata la presenza di un passeggero privo di titolo di viaggio. Pt_1
Da tale nota era scaturita la contestazione all'odierno ricorrente delle mancanze di cui all'art 4 punto 10 dell'Ordine di servizio n. 11 del 22 marzo 2006, con invito a presentare le proprie giustificazioni. Il , nelle giustificazioni, aveva evidenziato che il passeggero Pt_1
privo di titolo di viaggio era la propria moglie e che la circostanza di non fare il biglietto ai parenti dei dipendenti era una prassi consolidata in tutte le sedi dell'azienda. La società, non ritenendo condivisibili le giustificazioni addotte, aveva irrogato al Pregadio la sanzione della sospensione per n. 1 giorno.
Ciò premesso, evidenziava che il rapporto di lavoro tra le parti era disciplinato dal R. D.
n. 148/1931 e, per quanto riguarda la materia delle sanzioni disciplinari, dall'Ordine di Servizio
n. 11 del 22.3.2006 che ad esso si conformava.
Sosteneva che la condotta del fosse non coerente con i doveri di diligenza e Pt_1 obbedienza richiesti nell'espletamento dell'attività lavorativa, in quanto il dipendente aveva agito in violazione dei doveri e delle prescrizioni inerenti alla propria qualifica di “Operatore dell'esercizio”.
Rilevava, in proposito, che, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Carta dei servizi adottata dalla stessa società resistente, all'inizio del viaggio il passeggero deve essere in regola con le norme di utilizzo del titolo di viaggio e l'emissione e la verifica di tale titolo spettano proprio all'Operatore dell'esercizio.
Aggiungeva che la condotta del , consistita nella mancata emissione del titolo Pt_1
di viaggio, oltre a costituire una grave inadempienza e a creare nocumento agli interessi Cont aziendali, esponeva l' alle richieste di indennizzo e alle sanzioni che sarebbero potute scaturire da un sinistro o da un controllo ispettivo.
In relazione alla disciplina di cui all'art. 34 dell'allegato A al R.D. n. 148/1931, evidenziava che tale norma rimette all'Azienda la concessione dei benefici ai familiari dei Cont dipendenti, rilevando che una disposizione di tale tenore non era mai stata adottata dall'
Sosteneva, inoltre, che la mancata emissione di titoli di viaggio ai familiari dei
Cont dipendenti non poteva ritenersi frutto di una prassi consolidata, in quanto l' non aveva mai dato alcuna autorizzazione in tal senso ai propri dipendenti, con la conseguenza che la fruizione di tale vantaggio poteva, al più, essere frutto di un tacito accordo tra alcuni dipendenti, lesivo degli interessi aziendali.
Con riferimento alla proporzionalità della sanzione, rilevava che la condotta del dipendente integrava la fattispecie contemplata dall'art. 42 punto 10 All. A al R.D. n. Pt_1
148/31 (oggi art 4 punto 10 Ods n. 11 /2006), in relazione alla quale era prevista la sanzione della sospensione fino a 5 giorni. Aggiungeva che al dipendente era stata applicata la sanzione minima di 1 giorno di sospensione.
Evidenziava, quanto alla richiesta di pagamento della retribuzione per il giorno di sospensione, che la sanzione comminata non era stata ancora eseguita e, pertanto, nessun rimborso poteva essere richiesto.
Sosteneva, infine, l'infondatezza della richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente, in Cont considerazione della piena legittimità dell'azione di
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari.
3.- Con memoria del 25.10.2024, si costituiva in giudizio quale nuovo procuratore dell' in aggiunta agli avv.ti Alessandra Marino e Teresa Salamone, l'avv. Maria CP_1
Clara Canzoneri, riportandosi alle precedenti difese.
La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale.
L'udienza del 18.03.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, è necessario richiamare alcuni principi enunciati dalla Corte di Cassazione in materia di responsabilità disciplinare, che si ritengono pienamente condivisibili e aderenti al caso di specie.
In particolare, la Suprema Corte, pronunciandosi in materia di licenziamento per giusta causa e di fatti aventi rilievo disciplinare, ha chiarito che ad assumere rilevanza in tale ambito
è ogni condotta del lavoratore che “per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza” (Cass., Sez. Lav., n. 2013 del 13.02.2012).
Nella stessa pronuncia la Corte ha rilevato che la valutazione della legittimità e della congruità della sanzione spetti al giudice di merito, il quale deve tenere conto di ogni aspetto concreto del fatto “alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo”.
Facendo applicazione di tali principi la Corte, con la sopra indicata sentenza, ha cassato la decisione del giudice di merito, che, affermando la congruità del licenziamento disciplinare di un funzionario di banca, aveva omesso di valutare come questi non avesse riportato sanzioni nel corso di un rapporto durato oltre quindici anni ed avesse evaso le pratiche di erogazione del credito secondo una prassi lungamente tollerata dall'azienda e censurata soltanto all'emergere delle sofferenze. L'iter argomentativo seguito dalla Corte di Cassazione e i principi dalla stessa enunciati inducono a ritenere che, ai fini della valutazione spettante al giudice di merito circa la legittimità
e congruità della sanzione disciplinare, sia necessario tenere in adeguata considerazione le pregresse modalità di attuazione del rapporto di lavoro e l'esistenza, nello svolgimento dello stesso, di prassi consolidate e condivise, o quanto meno tollerate, dal datore di lavoro.
Deve, infatti, escludersi la legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate dal datore di lavoro a fronte di una condotta del lavoratore che sia conforme a pratiche consolidate e diffuse nello svolgimento del rapporto di lavoro, in quanto tale sanzione sarebbe contraria ai principi di buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto, risultando lesiva del legittimo e ragionevole affidamento che il lavoratore ripone nella bontà di una prassi largamente seguita e non contestata dal datore di lavoro.
Facendo applicazione nel caso di specie dei principi appena enunciati, deve affermarsi l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata dall' Pregadio, in quanto l'attività Pt_2
istruttoria svolta ha ampiamente dimostrato che la mancata emissione di titoli di viaggio ai prossimi congiunti dei dipendenti sia una prassi largamente diffusa nell'ambito dell'azienda resistente e da lungo tempo tollerata dai vertici aziendali.
Cont Tutti i testi escussi, dipendenti o ex dipendenti dell' hanno concordemente riferito Cont che non sono mai stati emessi titoli di viaggio ai prossimi congiunti dei dipendenti dell' che di tale circostanza erano a conoscenza i dirigenti dell'azienda e che in passato non sono mai state fatte contestazioni disciplinari per la mancata emissione di biglietti a familiari dei lavoratori.
In particolare, il teste (ud. 28.10.2024) ha precisato che la circostanza Testimone_1 che per i prossimi congiunti dei dipendenti non fosse necessaria l'emissione del biglietto di viaggio veniva indicata ai dipendenti dagli stessi dirigenti aziendali, in occasione di corsi di formazione svolti al momento dell'assunzione (Confermo la prima circostanza lettami, per nn
26 anni. Ricordo che quando siamo stati assunti, abbiamo svolto dei corsi di formazione e ci è stato detto che i parenti di primo grado e moglie e figli potevano viaggiare gratis e che, in caso di dubbio nella identificazione, potevamo fornire al familiare il nostro tesserino. Il corso a cui ho partecipato io si è tenuto a Siracusa e uno dei formatori era l'avv. Antonino Monaco e c'era pure l'ing. ed altri dirigenti di cui non ricordo il nome). Controparte_2
Il teste (ud. 28.10.2024) ha riferito di essere stato sottoposto a controllo Testimone_2
Cont da parte di personale e di non essere stato richiamato, nonostante vi fossero a bordo del mezzo dei suoi familiari privi di biglietto (Preciso che mi è capitato qualche volta di esser
Cont fermato e di essere controllato dal personale disposto per il servizio di controllo e avendo io a bordo dei familiari, nell'occasione mia sorella e mia madre, non sono stato richiamato).
Anche il teste (ud. 19.12.2024) ha confermato l'esistenza della Testimone_3
prassi di non emettere biglietti ai familiari dei dipendenti, precisando di aver svolto attività di controllo dei titoli di viaggio e di non aver mai chiesto biglietti ai familiari dei dipendenti, secondo una prassi che si tramandava dai dipendenti più anziani e che, pertanto, deve ritenersi risalente nel tempo (io facevo il collaboratore e verificavo i titoli di viaggio con il controllore che era sull'autobus; segnalavo eventuali anomalie. I parenti generalmente li conoscevamo e mai abbiamo adottato alcun provvedimento;
per usualità i parenti non pagavano e noi non andavamo a chiedere loro i biglietti. Era una consuetudine appresa dal dipendente più anziano,..).
Sull'attendibilità dei testi non vi è ragione di dubitare, avendo essi dimostrato di avere conoscenza piena e diretta dei fatti di causa ed avendo reso dichiarazioni puntuali e concordanti tra loro.
Le dichiarazioni testimoniali evidenziano, pertanto, che la mancata emissione dei titoli di viaggio ai prossimi congiunti dei dipendenti costituisce una prassi consolidata nell'ambito dell'Azienda resistente, nota ai dirigenti (tanto da essere enunciata nei corsi di formazione) e che, oltre ad essere largamente diffusa, non è mai stata oggetto di contestazioni nei confronti dei lavoratori che ad essa si sono conformati.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve affermarsi l'illegittimità della sanzione Cont irrogata dall' al Pregadio, in quanto adottata in relazione a un comportamento pienamente conforme ad una prassi diffusa nell'azienda, mai contestata e, anzi, per come sopra rilevato, condivisa dai vertici aziendali.
A parte questi rilievi, di per sé determinanti, si aggiunge che la sanzione irrogata risulta illegittima anche sotto il profilo della proporzionalità, ove si consideri, da una parte, il costo irrisorio del biglietto riferibile alla tratta interessata (€ 5,50) e, dall'altra, le considerazioni appena svolte in merito alla conformità del comportamento del rispetto ad una prassi Pt_1
largamente diffusa e nota ai vertici aziendali.
Le superiori considerazioni impongono l'annullamento della sanzione disciplinare impugnata.
5.- Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna della società resistente alla corresponsione della retribuzione per il giorno di lavoro non prestato, oltre interessi e rivalutazione, e al conteggio del giorno di sospensione nell'ambito della contribuzione previdenziale, dal momento che, come rilevato dal resistente, la sanzione non è stata eseguita, in attesa dell'esito del presente giudizio, con la conseguenza che non si sono prodotti gli effetti giuridici ed economici della stessa.
6.- Va parimenti disattesa la richiesta risarcitoria avanzata dal . A fronte della Pt_1
mancata esecuzione della sanzione, nessun danno patrimoniale può ritenersi dallo stesso patito.
Peraltro, non sussiste, nel caso in esame, neppure un pregiudizio alla reputazione o all'immagine del dipendente. I procedimenti disciplinari sono, infatti, assistiti da un particolare rigore nel rispetto della riservatezza dei dati trattati e delle informazioni concernenti il dipendente. Tutti gli atti relativi al procedimento stesso sono notificati personalmente al lavoratore, senza alcuna divulgazione a soggetti terzi, non potendo considerarsi terzo, rispetto al rapporto di lavoro, il preposto alla sede aziendale periferica che ha provveduto alla notifica.
7.- Il limitato accoglimento delle domande giustifica la compensazione di un quarto delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore del ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, determinato sulla base del valore economico della sanzione impugnata, ed applicando i minimi tariffari, considerate la semplicità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 21.3.2024 nei confronti dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa
[...]
ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, annulla la sanzione disciplinare prot. n. 47/D4 datata 18.1.2024 e notificata il 5.3.2024, comminata dall' Controparte_1
ei confronti di
[...] Parte_1
- condanna l' alla rifusione di tre quarti Controparte_1
delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida – già ridotte - in € 36,75 per rimborso (tre quarti) contributo unificato ed € 240,40 per (tre quarti) compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 26 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato il dott. Antonino Aliberti, magistrato ordinario in tirocinio.