Sentenza 17 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/05/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Domenico Condello, rilevato che l'udienza del 15/05 /2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 5027/2024 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
residente in [...]cod. fisc.: , rappresentato e CodiceFiscale_1
difeso anche disgiuntamente dall'avv. Carlo La Spina
e dall'avv. Assunta Lombardo , Email_1
presso lo studio degli stessi, giusta Email_2
procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per CP_1
procura generale alle liti per atto del Notaio dott. per procura generale alle liti per atto del
Notaio in Fiumicino dott. del 22 marzo 2024, n. Repertorio 37875, Persona_1 raccolta 7313, dall'avv. Maria Cammaroto, C.F.: fax 090 C.F._2
5724777, pec t, ed elettivamente domiciliato, Email_3
ai fini del presente giudizio, con il suo procuratore, in Messina via Armeria, 1, presso l'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato presso il Tribunale di
Messina, Sez. Lavoro in data 20.02.2024 ed iscritto al n. 972/2024 R.G., l'odierna parte ricorrente affermava di avere presentato in data 24/11/2023 domanda per ottenere il riconoscimento dell'Assegno d'Invalidità Civile e\o in subordine il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 67% per l'esenzione ticket per gli invalidi civili ai sensi delle leggi 118/71 e 18\80 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle gravi infermità da cui è affetto;
di essere stato sottoposto a visita medica collegiale dalla competente Commissione conclusasi con esito negativo.
Concludeva, pertanto, chiedendo che il Giudice adito, volesse procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio medico-legale, onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda di riconoscimento del diritto dell'Assegno d'Invalidità Civile e\o in subordine il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 67% per l'esenzione ticket per gli invalidi civili ai sensi delle leggi 118/71 e 18\80 e successive modificazioni ed integrazioni;
- costituitosi in giudizio l' eccepiva l'inammissibilità della domanda e comunque CP_1
l'infondatezza della stessa per carenza dei presupposti di legge;
- nel corso del giudizio, codesto Tribunale, al fine di accertare natura ed entità delle affezioni patologiche lamentate dalla ricorrente, disponeva consulenza tecnica medico- legale, affidando il relativo incarico al dott. , il quale, sulla base degli esami Persona_2
prodotti e della perizia medico-legale espletata, non riconosceva al sig. Parte_1
il beneficio richiesto.
[...]
- con atto di dissenso depositato il 18/09/2024 il ricorrente dichiarava di contestare le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio.
Si eccepiva che il c.t.u. nominato in sede di ATP ha proceduto ad una sommaria valutazione delle patologie delle quali risulta affetto il ricorrente.
Si contestavano parzialmente le conclusioni cui è giunto il CTU, dott. nella Persona_2
relazione medica dallo stesso redatta e con la quale si nega al ricorrente il riconoscimento del beneficio richiesto.
2 Si evidenzia a riguardo che il CTU ha reso le proprie conclusioni omettendo di dare la giusta valutazione alle singole patologie dalle quali risulta afflitto il ricorrente.
Concludeva, chiedendo, previo rinnovo della Ctu, nel merito confermare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'Assegno d'Invalidità Civile e\o in subordine il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 67% per l'esenzione ticket per gli invalidi civili ai sensi delle leggi 118/71 e 18\80 e successive modificazioni ed integrazioni;
Per l'effetto condannare l' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione ed al pagamento dell'Assegno
d'Invalidità Civile e\o in subordine il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 67% per l'esenzione ticket per gli invalidi civili ai sensi delle leggi 118/71 e 18\80 e successive modificazioni ed integrazioni, e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa all'istituto convenuto, con gli interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo
Condannare l' convenuto al pagamento delle spese e dei compensi di entrambe le CP_2
fasi del giudizio, distraendo gli stessi a favore dei procuratori costituiti che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari.
CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 22.11.2024 chiedendo l'inammissibilità della domanda per carenza di motivi ovvero per carenza del requisito sanitario con il rigetto della domanda. Con di vittoria di spese e compensi.
Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
In data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
Nel merito la domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità (74%) sia pure a decorrere da gennaio 2025 .
Il c.t.u nominato nel giudizio di merito, Dott. infatti, con indagine Persona_3
accurata e completa, ha accertato che il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità:
“6441 miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (i classe nyha) CP_ tabella invalidità civile (dm 05/02/1992) 25% già riconosciuto in sede collegiale nella seduta del 19/12/2023; - 9309 diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze MICRO
3 macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe iii) tabella
CP_ invalidità civile (dm 05/02/1992) 45% già riconosciuto in sede collegiale nella seduta del 19/12/2023; - 7004 spondiloartrite anchilopoietica tabella invalidità civile
(dm 05/02/1992) 35% già riconosciuto per analogia dal CTU Dott. nella seduta Per_2
del 13/9/2024. “.
Il c.t.u. ha quindi ha dichiarato: “sulla base dell'attualità anatomo funzionale e delle certificazioni esibite in sede di ATP, considerata anche l'ingravescenza delle patologie,
è opinione del CTU riconoscere al ricorrente lo status di invalido civile nella misura del
74% dal gennaio 2025 “.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che il Sig. possiede il requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno Parte_1
mensile di invalidità (74%) , sia pure a decorrere da gennaio 2025.
L'epoca del raggiungimento dello stato invalidante accertato giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio di entrambi i giudizi.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via
CP_ definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 27.09.2024 e con ricorso ex art. 445bis c.p.c. del 20.02.2024
CP_ R.G.972/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore,, vista le note scritte depositate dalla parte ricorrente così provvede: in parziale accoglimento delle domande, dichiara che il Sig. possiede Parte_1
il requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità , sia pure a decorrere da gennaio 2025.
- compensa integralmente tra le parti le spese giudiziali di entrambi i giudizi;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 16/05/ 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott Domenico Condello
4