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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/05/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2060/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
07/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. COLLET FRANCESCA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. COLLET FRANCESCA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
20/05/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/07/2006 tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], matrimonio e trascritto al n. 9, Parte II, Serie A,
Anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di FOLLINA alle seguenti condizioni:
2. La casa coniugale sita in Follina (TV), Via Cal De Cros n. 3/C, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo ipotecario, viene assegnata alla signora con tutti gli arredi e corredi Parte_1
la quale continuerà a risiedere con le tre figlie. L'assegnazione della casa coniugale/familiare, per accordo tra i ricorrenti, proseguirà per ulteriori cinque anni da quando l'autonomia economica verrà raggiunta dall'ultima delle tre figlie.
3. Le figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente, domicilio e residenza presso la madre.
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, anche separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, congiuntamente in ordine agli aspetti più rilevanti della vita delle figlie quali l'istruzione (es: tipo di scuola, sedi, viaggi di studio), la salute (ad es.: visite specialistiche, interventi, cure sanitarie, scelta del medico, della casa di cura o dell'istituto ospedaliero),
l'educazione (ad es. scelte religiose, sportive, culturali, viaggi all'estero) e il luogo di residenza abituale
2 delle stesse. I genitori si impegnano, dunque, a concordare le scelte relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle minori e tenendo conto dei loro bisogni, delle loro Per_1 Per_2 Persona_3
capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, nonché a permettere alle stesse di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. I genitori si impegnano ad assicurare alle figlie la continuità negli impegni scolastici, sportivi e ricreativi nei tempi in cui avranno con sé e e di comunicare tempestivamente Per_1 Per_2 Persona_3
ogni eventuale urgenza e necessità connessa alla salute delle stesse. Attualmente la figlia Per_1
frequenta il quarto anno del Liceo Scientifico ISISS Casagrande a Pieve di Soligo, la figlia Per_2
frequenta il secondo anno del Liceo Linguistico ISISS Verdi a Valdobbiadene, mentre la figlia Per_3
frequenta il secondo anno della scuola secondaria di primo grado a Follina;
i genitori concordano
[...]
che le figlie continueranno a frequentare le predette scuole almeno sino al termine del ciclo delle stesse.
6. Nell'interesse primario delle figlie, i genitori concordano che qualsiasi eventuale difficoltà/disagio dovesse manifestarsi (eventualmente anche per la presenza di nuovi partner dei genitori) verrà gestita di comune accordo dai genitori stessi i quali potranno anche rivolgersi, previamente, ad uno/a psicologo/a per una consultazione.
7. I genitori si impegnano a comunicare e/o trattare tra loro ogni questione che riguarda le figlie e, solo a seguito dell'intervenuto accordo tra di loro, informare e . Per_1 Per_2 Persona_3
8. Le modalità di visita ed i tempi di permanenza delle figlie e con ciascun Per_1 Per_2 Persona_3
genitore vengono regolati come segue:
a) le figlie trascorreranno, alternativamente, con ciascun genitore i fine settimana, dal sabato, al termine della scuola oppure dalla mattina alle ore 9.00 circa nel periodo di sospensione scolastica, sino al lunedì mattina che verranno riaccompagnate a scuola oppure dai nonni durante il periodo di sospensione scolastica.
b) Nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre lo stesso terrà con sé le figlie anche i lunedì sera dalle ore 19.00 circa sino alla mattina successiva che riaccompagnerà le figlie a scuola
3 oppure dai nonni durante il periodo di sospensione scolastica.
c) Nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, il padre, compatibilmente con gli impegni di lavoro, terrà con sé le figlie il venerdì sera dalle ore 19.00 circa sino alla mattina successiva che riaccompagnerà le figlie a scuola oppure dai nonni durante il periodo di sospensione scolastica.
d) Durante le vacanze estive (giugno, luglio, agosto e settembre) entrambi i genitori terranno con sé le figlie e per 15 giorni, anche consecutivi, impegnandosi di comunicare i giorni Per_1 Per_2 Persona_3
di vacanza all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno e l'eventuale destinazione di villeggiatura. A tal fine, ogni anno dispari sarà il padre a comunicare alla madre il periodo prescelto, mentre negli anni pari sarà la mamma ad informare il padre del periodo di vacanza individuato con le figlie. In tal modo e per tempo, i genitori si potranno programmare avendo ad anni alterni ciascuno la libertà di scelta.
Nel rimanente periodo estivo verranno applicate le modalità di visita ed i tempi di permanenza di cui al sub a) b) e c).
e) Durante le vacanze natalizie, il periodo di sospensione scolastica verrà suddiviso a metà tra i genitori alternando di anno in anno il giorno di Natale;
la decorrenza seguirà l'alternanza del Natale 2024
(Natale 2024 con mamma ed il 31 dicembre 2024 con papà).
f) Durante le vacanze pasquali verrà applicato il normale calendario di cui sopra.
g) Le festività infrannuali del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre verranno alternate tra i genitori, compatibilmente con gli impegni di lavoro di ciascuno, fatta eccezione nell'ipotesi in cui queste coincidano con i fine settimana del padre che rimarranno invariate h) In caso di malattia delle figlie, le stesse staranno con il genitore di competenza, salvo diverso accordo tra loro, tenendo conto delle esigenze delle minori e/o compatibilmente con gli orari di lavoro dei genitori stessi. Eventuali tempi non goduti dai genitori, a causa della malattia delle figlie, verranno recuperati su accordo dei genitori stessi.
i) Nel giorno del compleanno delle figlie, qualora esso sia un giorno festivo, il pranzo verrà trascorso con un genitore e la cena con l'altro genitore;
qualora sia un giorno feriale, le figlie trascorreranno la
4 giornata con il genitore con il quale sarà di competenza secondo le condizioni di cui sopra, ferma la facoltà per l'altro di andare a trovare la festeggiata e trascorrere con la stessa un po' di tempo, e, comunque, salvo diverso accordo che dovesse intervenire tra i genitori.
j) Nel giorno del compleanno dei genitori, le figlie trascorreranno con il genitore festeggiato il pranzo oppure la cena, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori stessi e previo accordo tra loro.
k) I coniugi concordano di comunicarsi reciprocamente qualora pernottassero fuori casa con le figlie minori.
l) Ogni ulteriore e/o diverso tempo di permanenza delle figlie minori con ciascun genitore potrà essere concordato tra i genitori stessi.
9. Ciascun coniuge si impegna a comunicare tempestivamente all'altro qualora dovesse avvertire eventuali disagi e/o stress emotivi da parte delle figlie minori.
10. Il signor con la sottoscrizione del presente ricorso, si obbliga a corrispondere Parte_2
alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario per le tre figlie, Parte_1
l'importo di € 150,00 (centocinquanta/00) ciascuna entro il giorno 15 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora La quantificazione di detto Parte_1
mantenimento è stata effettuata tenendo anche conto che la signora percepisce Parte_1
integralmente l'Assegno Unico per l'importo di euro 792,70 e che il signor nei Parte_2
prossimi mesi diverrà padre di altro figlio. La contribuzione ordinaria al mantenimento delle figlie minori comprende le spese per l'abbigliamento fatta eccezione per piumini, cappotti, giacconi e calzature che verranno suddivisi a metà ciascun genitore. Il contributo al mantenimento ordinario dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT con riferimento alla svalutazione intercorsa nell'anno solare precedente a partire dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
11. Le spese straordinarie per le figlie minori saranno sostenute nella misura del 50% ciascun genitore e verranno regolamentate come da protocollo del Tribunale di Treviso, aggiornato l'01.12.2016, consegnato in copia ai genitori e sottoscritto dagli stessi che qui si richiama integralmente, fatta
5 eccezione per le spese per l'abbigliamento che, per espressa pattuizione tra i coniugi, verranno regolate come previsto al punto che precede. Il genitore che ha sostenuto le spese straordinarie presenterà, una volta al mese, la documentazione giustificativa (fattura e/o ricevuta intestata al minore e/o scontrino) all'altro genitore che dovrà provvedere al rimborso entro i successivi 30 giorni.
12. L'Assegno Unico e/o eventuali benefici erogati a favore delle figlie verranno percepiti integralmente dalla signora quale genitore presso il quale le tre figli risiedono e sono Parte_1
prevalentemente collocate.
13. I genitori convengono che le detrazioni per le spese straordinarie sostenute per le figlie spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, su presentazione del documento intestato alle figlie stesse che attesta la spesa, nei tempi e nelle modalità sopra indicate.
14. I genitori concordano che i libretti al risparmio postali e bancari intestati alle figlie e di cui in premessa verranno custoditi dalla madre ed eventuali prelievi verranno previamente concordati dai genitori.
15. I genitori si danno il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto al e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio per le tre figlie.
16. I coniugi convengono che la rata mensile, a tasso variabile, relativa al mutuo ipotecario cointestato acceso presso la Banca della Marca Credito Cooperativo in data 29.06.2009 verrà pagata da ciascun coniuge, nella misura della metà ciascuno, e ciò sino ad estinzione del mutuo stesso. Il predetto pagamento avverrà per mezzo del conto corrente cointestato n. 602019, utilizzato soltanto a tale scopo.
17. I coniugi concordano di garantire sino perlomeno all'estinzione del mutuo sulla casa coniugale entrambe le polizze vita ora in essere, ovvero di stipularne delle altre con condizioni analoghe.
18. Le spese legali per il presente procedimento verranno suddivise a metà ciascun coniuge.
19. I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, rinunciano fin da ora a proporre gravame avverso l'emananda sentenza di divorzio.
6 Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 20/05/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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