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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4914/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, nella Via Ruggero Settimo n. 55, presso lo studio dell'Avv. GALANTE ROSA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in Agrigento (AG), Via Capitano Russo 1, presso lo studio dell'Avv. PISCOPO ROSANNA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo, il 2/8/2025 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 20/10/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 28/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso depositato e sottoscritto il 14/10/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto e piena libertà di fissare la propria residenza e il proprio domicilio ove vorranno.
2) I coniugi si danno reciprocamente atto che ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento avendo redditi propri.
3) La GNa si impegna e si obbliga ad asportare tutti i Parte_2 suoi beni ed effetti personali dalla casa coniugale, di esclusiva proprietà del
GN , e a lasciare la medesima casa coniugale, entro Parte_1
e non oltre il giorno 30 novembre 2025.
4) Contestualmente al rilascio della casa coniugale, il GN Parte_1
verserà alla GNa , l'importo di € 6.000,00
[...] Parte_2
(seimila//00) quale spontaneo contributo, forfettariamente determinato, per le spese di sistemazione dell'appartamento ove la stessa si trasferirà e per le spese di trasloco.
5) Con riguardo al cointestato libretto di risparmio postale n° 35979892 con un saldo attivo di circa € 20.000,00 e ai cointestati buoni postali dematerializzati (tipologia BFP a 3 anni Plus) per un valore nominale di €
60.000,00 sottoscritti in data 28.11.2022, i ricorrenti concordano che al marito viene attribuito il solo importo di € 30.000,00 e che il rimanente maggiore importo, comprensivo anche degli interessi maturati e maturandi, viene attribuito alla moglie.
Pertanto, la GNa versa al GN , Parte_2 Parte_1 contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, l'importo di €
15.000,00, prelevato dal libretto di risparmio postale n° 35979892.
La GNa si impegna e si obbliga a versare al GN Parte_2
2 l'ulteriore importo di € 15.000,00, entro e non oltre il Parte_1 giorno 31 ottobre 2025.
Il GN dopo la scadenza naturale dei buoni postali Parte_1 dematerializzati (tipologia BFP a 3 anni Plus) e il rimborso del relativo controvalore, le parti si recheranno congiuntamente presso l'Ufficio Postale competente, per richiedere la chiusura del libretto di risparmio.
6) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere separatamente concordato la divisione dei beni mobili e di avere regolato ogni altro loro rapporto personale e patrimoniale e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto nel presente accordo”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 4914/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 14/10/2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 24 p. 1, dell'anno 2001).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
3 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4914/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, nella Via Ruggero Settimo n. 55, presso lo studio dell'Avv. GALANTE ROSA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in Agrigento (AG), Via Capitano Russo 1, presso lo studio dell'Avv. PISCOPO ROSANNA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo, il 2/8/2025 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 20/10/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 28/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso depositato e sottoscritto il 14/10/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto e piena libertà di fissare la propria residenza e il proprio domicilio ove vorranno.
2) I coniugi si danno reciprocamente atto che ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento avendo redditi propri.
3) La GNa si impegna e si obbliga ad asportare tutti i Parte_2 suoi beni ed effetti personali dalla casa coniugale, di esclusiva proprietà del
GN , e a lasciare la medesima casa coniugale, entro Parte_1
e non oltre il giorno 30 novembre 2025.
4) Contestualmente al rilascio della casa coniugale, il GN Parte_1
verserà alla GNa , l'importo di € 6.000,00
[...] Parte_2
(seimila//00) quale spontaneo contributo, forfettariamente determinato, per le spese di sistemazione dell'appartamento ove la stessa si trasferirà e per le spese di trasloco.
5) Con riguardo al cointestato libretto di risparmio postale n° 35979892 con un saldo attivo di circa € 20.000,00 e ai cointestati buoni postali dematerializzati (tipologia BFP a 3 anni Plus) per un valore nominale di €
60.000,00 sottoscritti in data 28.11.2022, i ricorrenti concordano che al marito viene attribuito il solo importo di € 30.000,00 e che il rimanente maggiore importo, comprensivo anche degli interessi maturati e maturandi, viene attribuito alla moglie.
Pertanto, la GNa versa al GN , Parte_2 Parte_1 contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, l'importo di €
15.000,00, prelevato dal libretto di risparmio postale n° 35979892.
La GNa si impegna e si obbliga a versare al GN Parte_2
2 l'ulteriore importo di € 15.000,00, entro e non oltre il Parte_1 giorno 31 ottobre 2025.
Il GN dopo la scadenza naturale dei buoni postali Parte_1 dematerializzati (tipologia BFP a 3 anni Plus) e il rimborso del relativo controvalore, le parti si recheranno congiuntamente presso l'Ufficio Postale competente, per richiedere la chiusura del libretto di risparmio.
6) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere separatamente concordato la divisione dei beni mobili e di avere regolato ogni altro loro rapporto personale e patrimoniale e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto nel presente accordo”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 4914/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 14/10/2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 24 p. 1, dell'anno 2001).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
3 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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